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Foglio Federale Berna, 24 gennaio 1969 Anno LII Volume I N° 3 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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10164 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione di alcuni accordi concernenti i trasporti aerei commerciali (Dell'8 gennaio 1969) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, ^ La Svizzera ha aderito il 4 aprile 1947 alla convenzione ^^aJonale 7 dicembre 1944, relativa alla navigazione aerea C1 convenzione) (CS 13 569). Gli Stati partecipi riconoscono (art.

i aJtri ter.

il principio della sovranità esclusiva sullo spazio atm jone aerea al mini, ogni Stato ha piena competenza in materia
zionale regolare potrà attraversare o servire U ter ^ possibile finora traente senza un suo permesso speciale. Siccome n *MffiVn nel serdisciplinare mediante un accordo vizio internazionale regolare, gli Stati interessati d Svizzera ha procamente detti permessi mediante accordi bi a era * vjgorei 7 conchiuso finora 68 accordi del genere, di cui 55 a ua ^ firmati e 6 siglati. Mentre con il messaggio del 22 maggi ^ ^ Ko I 1073), vi chiedevamo di approvare gli accordi con a gre federali?

*eït, che fra l'altro non sono stati ancora la vostra appro¬ vi preghiamo ora, con il presente messaggio, di co _ ^ ^autorizzare il vazione agli accordi con la Malesia ed il Cam .+r,nr.n;am{> receoiConsiglio federale a ratificarli I due a^i cl|e ^ S (dausole dette ddle scono il principio, esposto per la prima volta nel ivi t Foglio Federale, 1969, Vol. I

26 Bermudé dell'accordo aeronautico fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America), che le imprese reciprocamente designate godono di «possi¬ bilità eguali ed eque» nell'esercizio dei servizi convenuti, a condizione che gli interessi di una impresa non vengano «pregiudicati indebitamente» dai servizi aerei dell'altra, e che la capacità di trasporto offerta sia adeguata alla domanda di traffico. Inoltre l'offerta dovrà essere conforme, in primo luogo, al traffico fra lo Stato d'origine dell'impresa e i punti sorvolati se¬ condo le linee stabilite (diritto di terza e quarta libertà) e, ma soltanto in secondo luogo, al traffico tra il territorio dell'altra Parte contraente e quello di Stati terzi (la quinta libertà) (Malesia, art. II e V; Camerun, art. 2 e 6).

Tale regolamento può essere considerato come liberale, se si tiene conto delle tendenze che regnano attualmente nel traffico aereo mondiale.

L'accordo con la Malesia In previsione di un'eventuale estensione dei collegamenti aerei nel¬ l'Estremo Oriente,'era già stato conchiuso (18 die. 1964) un accordo fra la Svizzera e la Malesia, consecutivamente però Singapore si era diviso dalla Malesia e i due Stati sono da allora indipendenti. Un accordo con Singa¬ pore era stato siglato il 9 luglio 1966; figurando quest'ultimo, nell'allegato del primo accordo, come uno scalo nella Federazione malese, il Ministero degli affari esteri di questo Paese aveva consegnato, il 27 maggio 1966, una nota all'Ambasciata di Svizzera a Kuala Lumpur nella quale si sottolineava la necessità di concludere un altro accordo, quello già firmato non avendo più alcun valore.

Nel gennaio del 1967, si sono svolte a Kuala Lumpur nuove trattative con la Malésia. Una delle principali difficoltà consisteva nel principio di predeterminazione della capacità di trasporto offerta e applicata da parec¬ chi Stati, ma che non era mai stata considerata come giustificata dalla Svizzera; si è potuto .però tralasciare questo punto nel nuovo accordo. La clausola di trasferimento è stata redatta a nuovo ed aggiornata. All'epoca della redazione dell'allegato, il nostro interlocutore non aveva preso in con¬ siderazione la tavola delle linee di cui si sarebbe servita l'impresa designata dalla Malesia, onde non c'era modo di scambiare dei diritti di traffico tra i punti in Europa e nell'Asia
del sud-est o in Australia. I diritti di quinta li¬ bertà fra Kuala Lumpur e Colombo, Darwin, Melbourne, Sydney e Wel¬ lington verranno accordati solo sino a quando l'impresa designata dalla Malesia non servirà essa stessa detti punti. Il tenore dell'accordo corri¬ sponde nei particolari essenziali al testo normale svizzero. La tavola delle linee permette di stabilire un itinerario favorevole in direzione della Malésia e inoltre verso Singapore, l'Indonesia e l'Australia.

L'accordo è stato dunque firmato a ICuala Lumpur il 6 settembre 1968.

27 L'accordo con il Camerun I progetti a lunga scadenza d'estensione dei collegamenti aerei svizzeri nell'Africa, prevedono segnatamente una congiunzione con il Sudafrica, lungo la costa occidentale del continente, è per questo che nella prima¬ vera del 1955, venne presentata una proposta alle autorità aeronautiche del Camerun al fine di regolare le relazioni aeree reciproche a mezzo di un accordo bilaterale, il Governo di detto Paese -- che fa segnatamente parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale --- si è trovato d'ac¬ cordo su questo punto nel giugno 1966, cosicché le trattative svoltesi a Yaundé, si sono concluse nel settembre dello stesso anno.

È stato quindi redatto un testo in lingua francese tradotto in seguito in inglese, dovendosi firmare tale accordo anche in questa lingua. Il primo dicembre 1966, il Ministero degli affari esteri del Camerun ha ricono¬ sciuto detta traduzione, stabilita in Svizzera, come testo ufficiale. inglese dell'accordo.

Ad eccezione di qualche particolare, il contenuto ed il tenore dell'ac¬ cordo corrisponde al testo normale svizzero.

È opportuno richiamare l'attenzione specialmente sull'articolo 4, in cui è indicato che una Parte contraente potrà designare un'impresa comune di trasporti aerei, come sua propria, giusta gli articoli 77 e 79 del a conven zione di Chicago.

Le autorità del Camerun, evitando d'essere esplicite, hanno sottin teso con questo l'impresa comune Air Africa. Laccordo con i run non contempla la clausola speciale sui trasferimenti mone art Stato all'altro che noi cerchiamo solitamente d'introdurre neg ì aeronautici; il nostro interlocutore si è categoricamente rifiutato di inserire tale disposizione, aggiungedo, da un canto, che le autorità responsabili delle finanze del Paese vi si opponevano, e che una tale clausola non figurava in nessun accordo firmato dal Camerun con gli altri ta i. a questione non ha del resto grande importanza, poiché l'accordo sul commer¬ cio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, del 28 gen¬ naio 1963 (RU 1964 400) sembra offrire sufficienti garanzie per ì pagamenti ed i trasferimenti in divise libere.

La tabella delle linee menzionata nell'allegato dell'accordo aeronau tico permette di stabilire un'aviolinea economicamente vitale fra i ue a i e a destinazione di punti
situati al di là degli Stati contraenti, con riserva e naturale, che nessun diritto di traffico venga accordato fra questi punti e i territorio delle Parti contraenti. Attualmente non è ancora possibile svol¬ gere una linea di transito verso Johannesburg, Salisbury, Lorenço Marques.

L'accordo è stato firmato I'll novembre 1968 a Yaundé.

28 I due accordi, la cui firma era stata raccomandata al Consiglio fede¬ rale dalla Commissione federale per la navigazione aerea, sono conformi ai principi politici del nostro Paese, in materia di traffico aereo.

La costituzionalità del progetto allegato si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale, che riconosce alla Confederazione il diritto di conclu¬ dere dei trattati con altri Paesi.

Spetta all'Assemblea federale l'approvazione di questi, in virtù dell'ar¬ ticolo 85 numero 5 Cost.

Siccome gli accordi sono revocabili, non sono sottoposti al referendum, giusta l'articolo 89 capoverso 4 Cost.

Ci pregiamo dunque di proporvi l'accettazione del disegno di decreto federale allegato che approva alcuni accordi inerenti ai trasporti aerei com¬ merciali.

Profittiamo di quest'occasione, onorevoli signori presidente e consi¬ glieri, per rinnovarvi l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 8 gennaio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: L. von Moos Il cancelliere della Confederazione: Huber

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