982 Termine et opposizione: 2 ottobre 1969

Legge federale su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa (Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numeri 1,2 e 3, della Costituzione fe¬ derale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 19681, decreta: Art. 1 Direzione della La direzione della difesa spetta al Consiglio federale.

difesa 2 II Consiglio federale regola il coordinamento della pre¬ parazione e dell'attuazione dei provvedimenti civili e militari destinati alla difesa. Esso, segnatamente, determina nei parti¬ colari le competenze dei servizi federali e cantonali, cui la legislazione federale assegna funzioni attenenti alla difesa.

1

Art. 2 Organi Per la suddetta opera di direzione, il Consiglio federale ausiliari «· dispone: a. degli organi direttivi della difesa; b. del Consiglio della difesa.

A. Organi direttivi della difesa Art. 3 Composizione

1

L'organismo direttivo consta: a. dello stato-maggiore della difesa (detto in appresso «statomaggiore»), composto di rappresentanti di tutti i diparti1

FF 1968 n, 757.

983 menti, della cancelleria federale e degli uffici di vitale importanza per la difesa, come anche, in funzione di presi¬ dente, del direttore dell'ufficio centrale della difesa; b. dell'ufficio centrale della difesa (appresso «ufficio centrale») composto del direttore, del suo supplente e dei necessari collaboratori.

2

II Consiglio federale, su proposta dei dipartimenti e della cancelleria, designa i membri dello stato maggiore e nomina il direttore dell'ufficio centrale ed il suo supplente, i quali svol¬ gono la funzione a tempo pieno.

Art. 4 Lo stato maggiore e l'ufficio centrale coadiuvano il Con- Attribuzioni siglio federale nella direzione degli affari relativi alla difesa e, segnatamente, nella pianificazione, nel coordinamento, nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti.

1

2

L'ufficio centrale informa i Cantoni circa gl'intenti e le misure della Confederazione rispetto alla difesa; esso li aiuta e li consiglia nella loro opera di preparazione. L'Ufficio ha facoltà di chiedere ai Cantoni informazioni su questioni con¬ cernenti la difesa.

3

II Consiglio federale definisce nei particolari le attribu¬ zioni dello stato maggiore e dell'ufficio centrale, nonché la loro collaborazione col Consiglio della difesa.

4 Restano riservate le competenze e le attribuzioni diparti¬ mentali stabilite per legge.

Art. 5 1 Lo stato maggiore svolge la propria attività in modo indi- competenza pendente, nel quadro delle istruzioni date dal Consiglio fede- ^ggfcfrc rale.

2 Lo stato maggiore può chiedere la collaborazione dei servizi e degli uffici dipartimentali e domandar loro ogni incar¬ tamento utile.

Art. 6 L'ufficio centrale dipende amministrativamente dal Dipar- suborni nazione timento militare federale. Quest'ultimo fa periodicamente rap- d^1Jit^f|iecio porto al Consiglio federale circa l'attività dell'ufficio centrale rapporti e dello stato maggiore.

984 B. Consiglio della difesa Art. 7 Composizione

1

II Consiglio della difesa è l'organo consultivo del Consi¬ glio federale.

2 II Consiglio della difesa comprende rappresentanti dei Cantoni e dei differenti settori della vita nazionale.

3

II Consiglio federale designa i membri del Consiglio della difesa e definisce le modalità della collaborazione con l'orga¬ nismo direttivo della difesa. Il Consiglio si costituisce da sé.

Art. 8 Attribuzioni i II Consiglio della difesa esamina gli affari della difesa sottopostigli dal Consiglio federale e dallo stato maggiore, non¬ ché quelli di cui s'occupa direttamente.

2

Le questioni fondamentali interessanti i Cantoni vanno presentate al Consiglio della difesa.

3 Esso consegna i risultati dei suoi lavori in rapporti, rac¬ comandazioni o proposte.

C. Disposizione finale Art. 9 Il Consiglio federale fissa la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: M. Acbischcr Il segretario: Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant

985 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

Data della pubblicazione: 4 luglio 1969.

Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969.

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04.07.1969

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