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Foglio Federale Berna, 19 settembre 1969

Anno LII

Volume II

N° 37 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

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Messaggio

del Consiglio federale air Assemblea federale concernente la modificazione dell'ordinamento delle finanze federali (Del 10 settembre 1969)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Nel rapporto del 15 maggio 1968 concernente le direttive della politica governativa durante la legislatura 1968/,1971 abbiamo manifestato la nostra, intenzione di praticare una politica finanziaria consona alle esigenze della politica congiunturale e della stabilità monetaria. Infatti la condizione fondamentale per un'espansione economica armoniosa e senza inflazione è costituita da una politica finanziaria sana. Fintanto che dura il pieno impiego e i prezzi tendono all'aumento, i poteri pubblici dovrebbero evi¬ tare di chiudere i conti finanziari in disavanzo e badare di mantenerli in equilibrio. Qualora, nonostante tutti gli sforzi per una gestione dell'econo¬ mia statale, le entrate risultassero insufficienti per coprire le spese imposte da uno sviluppo armonioso del paese, allora occorre aumentarle.

Riguardo alle entrate, la situazione delle finanze federali è caratteriz¬ zata da una parte, dal fatto che il 40 per cento degli introiti fiscali, segna¬ tamente il prodotto dell'imposta sulla cifra d'affari e quello dell'imposta per la difesa nazionale, sono costituzionalmente sottoposti a limitazioni temporanee e materiali e, d'altra parte, per il fatto che a causa delle ridu¬ zioni dei diritti doganali in seguito a trattati internazionali (AHLS e GATT) l'aumento degli introiti doganali s'è considerevolmente allentato. Nono¬ stante sia probabile che l'espansione congiunturale nel 1968 apporti un aumento degli introiti, considerato che negli anni successivi il disavanzo nel conto finanziario della Confederazione sarà meno ingente del previsto, Foglio Federale, 1969, Voi. Il

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146 riteniamo sia giunto il momento per apportare all'ordinamento delle fi¬ nanze federali talune modificazioni con lo scopo: d'ovviare al fenomeno dell'aumento più pronunciato delle imposte indi¬ rette rispetto a quelle dirette particolarmente sentito in Svizzera e ine¬ sistente all'estero. Per tale scopo, a contare dal 1971, l'imposta sulla cifra d'affari sarà leggermente aumentata e nel contempo sarà modifi¬ cata l'imposizione dei lavori di costruzione nell'intento di modificare anche l'onere dell'imposta per la difesa nazionale ed eliminare la cosid¬ detta progressione fredda, sempre però tutelando la materia imponibile dei Cantoni e dei Comuni; -- di istituire le basi idonee alla sostituzione degli attuali dazi fiscali doga¬ nali su i carburanti e i combustibili mediante un'imposta speciale di consumo da introdurre qualora la politica integrazionista lo imponga oppure se fossero scoperti nel nostro paese giacimenti di petrolio o di gas naturale sfruttabili; -- di consolidare la perequazione finanziaria diretta della Confederazione in favore dei Cantoni finanziariamente deboli portando al 10 per cento l'attuale provvigione del 6 per cento devoluta ai Cantoni sul prodotto netto dell'imposta preventiva, e ciò transitoriamente fino all'elabora¬ zione di una concezione d'assieme della perequazione verticale e oriz¬ zontale, e, pertanto, di creare un fondamento costituzionale; -- segnatamente, di preparare la via a una legislazione d'esecuzione ri¬ spondente alle idee moderne in materia d'imposta per la difesa nazio¬ nale e sulla cifra d'affari, trasformando il fondamento costituzionale che scade alla fine del 1974 in diritto costituzionale illimitato e nel contempo togliendo le limitazioni materiali (saggi massimi, rigidità della franchigia per l'imposta sulla cifra d'affari, franchigia in materia d'imposta per la difesa nazionale).

Nel presente messaggio, vorremmo motivare le proposte adeguate al conseguimento degli scopi prefissi ed esprimere nel contempo la speranza che le Camere facciano tutto il possibile affinché le nuove disposizioni co¬ stituzionali possano entrare in vigore già il 1° gennaio 1971.

I. Situazione iniziale e lavori preparatori intrapprcsi per modificare l'ordinamento finanziario della Confederazione 1. L'ordinamento finanziario dal 1959 al 1974 Il periodo successivo alla seconda guerra mondiale è stato caratteriz¬ zato dagli sforzi intesi a sostituire mediante un disciplinamento costitu¬ zionale durevole lo disposizioni d'emergenza in materia di diritto tributario foderale, emanate dal Consiglio federale in virtù dei poteri straordinari

147 conferitigli durante gli anni di guerra. Poiché i primi due tentativi non ebbero successo nelle votazioni popolari del 1950 e 1953, i mezzi necessari dovettero essere procurati mediante soluzioni transitorie a breve termine (ordinamenti finanziari dal 1950/1951, 1951/1954 e 1955/1958). Soltanto nel 1958, si riusciva a istituire, almeno parzialmente, un ordinamento du¬ raturo delle finanze federali. .

Il decreto federale dei 31 gennaio 1958 accettato dal popolo e dai Cantoni I'll maggio 1958 ha introdotto nell'articolo 41 bis della Costitu¬ zione federale (che fino a quel momento disciplinava solamente il diritto di bollo) una disposizione che sanciva illimitatamente l'imposta preventiva, come anche l'autorizzazione (intanto non ancora impiegata) di riscuotere imposte speciali per rimediare alle misure fiscali prese da Stati esteri (il nuovo art. 41 bis, Cost., menziona inoltre le imposte sul tabacco, disci¬ plinate prima nell'articolo 41 ter della Cost.). Per contro, all'articolo 41 ter della Costituzione, il fondamento delle due imposte principali (cifra d'affari e difesa nazionale) come anche di quella sulla birra, furono limitate temporaneamente fino alla scadenza del 1964 e anche materialmente (saggi massimi, franchigia, minimi d'esenzione). Pertanto, il Consiglio federale dovette tosto riaffrontare il problema al fine di garan¬ tire alla Confederazione le entrate necessarie per sopperire alle spese.

In tale intento esso pubblicò, il 18 maggio 1962, un messaggio concer¬ nente la proroga dell'ordinamento finanziario della Confederazione. Gra¬ zie alla procedura di consultazione, il Consiglio federale era giunto alla convinzione che per ragioni d'ordine politico non potevano essere sancite nella Costituzione, senza limitazione temporanea, né l'imposta sulla cifra d'affari né quella per la difesa nazionale e l'imposta sulla birra e tanto¬ meno potevano essere eliminate le limitazioni materiali. Pertanto esso propose di prorogare per 10 anni, ovverosia fino nel 1974, l'ordina¬ mento finanziario in vigore dal 1959 al 1964 (art. 41 ter Cost.). Le Camere federali visto gli effetti della' così detta progressione fredda causata dal rincaro, approvarono la proroga proposta decidendo però alcune agevolazioni in materia d'imposta per la difesa nazionale, con una riduzione del 10 per cento per l'imposta
dovuta negli anni 1963 e 1964.

A contare dal 1965, sempre nell'intento d'eliminare la progressione fredda, fu introdotta una tariffa adeguatamente ridotta per le persone fisiche. Inol¬ tre la deduzione per le persone coniugate fu portata da 1500 a 2000 franchi e la deduzione per figli fu aumentata da 500 a 1000 franchi. La riduzione del 10 per cento, concessa per il 1963 e 1964 fu parimente mantenuta per gli anni successivi. Il decreto federale del 27 settembre 1963, concernente la proroga dell'ordinamento, finanziario della Confederazione (proroga di va¬ lidità dell'art. 41 ter della Cost, e riduzione dell'imposta per la difesa na¬ zionale) fu accettato dal popolo e dai Cantoni 1*8 dicembre 1963.

148 2. Il programma immediato del 1966 per /'istituzione d'entrate suppletive Con i proventi garantiti dall'ordinamento finanziario dal 1959 al 1974, la Confederazione riuscì inizialmente ad ottenere delle eccedenze conside¬ revoli nel conto finanziario. Esse ascesero alle somme seguenti (in milion1' di franchi): Anno 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 + 240 +715 +139 +432 +126 +420 +31 +5 Nel I960, con 715 milioni, fu ottenuta la maggiore eccedenza. An¬ che nei due anni successivi, definiti «forti» in materia d'imposta per la difesa nazionale, il conto finanziario si chiudeva con eccedenze dell'or¬ dine di 400 milioni. Successivamente le eccedenze regredirono rapidamente fino a 31 milioni nel 1965 e 5 milioni nel 1966. Se, dal 1954 al 1960, l'au¬ mento delle spese è stato di 642 milioni e quello delle entrate di 996 milioni, dal I960 al 1966 le spese aumentarono di 3082 milioni ma le entrate sol¬ tanto di 2372. L'aumento delle spese federali proveniva, in parte considere¬ vole, dai nuovi o maggiori compiti fondamentali per una fase d'espansione economica. Infatti la Confederazione dovette devolvere ingenti somme sup¬ pletive al promovimento dell'istruzione, della cultura e della ricerca. Ma, anche le spese in favore dell'agricoltura, della protezione civile, della co¬ struzione d'abitazioni e dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo sono aumen¬ tate in misura considerevole. Pure i costi per la difesa del paese si sono ac¬ cresciuti ancorché in misura meno accentuata di quelli per compiti civili.

Già la commissione di periti designata dal Dipartimento delle finanze e delle dogane per elaborare i principi e i metodi d'una pianificazione a lungo termine delle finanze federali (commissione Jöhr) aveva previsto, nel conto finanziario, per gli anni successivi, disavanzi in rapido aumento qualora non fossero modificati i fondamenti giuridici delle entrate fiscali. Le valu¬ tazioni operate all'interno dell'amministrazione giungevano alla stessa con¬ clusione. Infatti nel preventivo del 1966, nonostante le riduzioni di credito attuate dalle Camere, era atteso un disavanzo di 238 milioni di franchi; per il 1967, tale disavanzo era previsto in 432 milioni di franchi sebbene il Consiglio federale avesse già, all'atto delle domande di credito, attuato ri¬ duzioni alquanto sostanziali; per il 1968 e per il
1969 le previsioni, sul fondamento della documentazione disponibile, indicavano addirittura disa¬ vanzi dell'ordine di 900 e 1470 milioni di franchi.

Invero, il Consiglio federale, considerata la situazione, aveva iniziato ad adottare provvedimenti intesi ad introdurre sgravi essenziali dalla parte delle spese: riduzione dei sussidi, secondo le proposte del gruppo di periti per lo studio di sussidi federali (commissione Stocker); esame sistematico delle altre spese della Confederazione da parte di un'altra commissione pe¬ ritale (commissione Keller); altri provvedimenti (per es. riduzione delle do¬ mande per le costruzioni e l'acquisto di materiale). Intanto, con la valuta-

149 zione di tutti i dati, il Consiglio federale era giunto alla conclusione che senza l'istituzione di entrate suppletive sarebbero stati invetabili in avvenire disavanzi di parecchie centinaia di milioni di franchi. Orbene, né se¬ condo l'aspetto della politica finanziaria né secondo quello della politica congiunturale esso poteva ammettere un periodo di disavanzo nelle finanze federali. Siccome in quell'epoca la situazione dettava urgenza, il Con¬ siglio federale propose di procedere in due tappe: anzitutto mediante un programma immediato occorreva trovare il più presto possibile entrate suppletive per circa 300-400 milioni di franchi; successivamente, mediante lo studio approfondito del problema d'un finanziamento a lungo termine dei compiti della Confederazione con la collaborazione dei Cantoni e del¬ l'economia (messaggio del 7 novembre 1966 sull'adeguamento dell'ordina¬ mento delle finanze federali all'aumento del fabbisogno).

Nel programma immediato, il Consiglio federale, vista l'urgenza, si limitò all'istituzione di entrate suppletive ricorrendo, segnatamente per considerazioni inerenti alla politica d'opposizione, a semplici provvedimenti in materia d'imposta sulla cifra d'affari e d'imposta per la difesa nazio¬ nale, ovverosia: ' --. abolizione della riduzione del 10 per cento introdotta a contare dal 1956 per l'imposta sulla cifra d'affari e dal 1963 per la difesa nazionale; -- riduzione della franchigia dall'imposta sulla cifra d'affari (medicinali, libri, saponi e detersivi); -- reintroduzione parziale della parità di trattamento in materia d'imposta sulla cifra d'affari, per i lavori eseguiti a titolo professionale su costru¬ zioni e terreni e su cose mobili, mediante riscossione dell'imposta al¬ meno su un'aliquota maggiore della controprestazione, segnatamente del 75 per cento o 90 per cento secondo il genere di lavoro.

Nelle deliberazioni parlamentari, la riduzione proposta della franchigia è stata respinta, ma le altre proposte del Consiglio federale trovarono ac¬ cettazione da parte delle Camere. Diversi motivi, soprattutto di natura politica, indussero tuttavia il Consiglio nazionale a respingere, nella vota¬ zione finale del 15 marzo 1967, il decreto federale con 87 voti contro 73, nonostante l'atteggiamento precedentemente positivo.

3. Rapporto e disegno preliminare del
Dipartimento delle finanze e delle dogane del novembre 1968 All'inizio del 1968, per valutare la situazione finanziaria della Confe¬ derazione erano a disposizione 1 dati seguenti (in milioni di franchi).

150 Anni

1964

1965

Conto finanziario - Conto - Preventivo ....

- Piano finanziario

+420

+31

Conto generale - Conto - Preventivo ....

- Piano finanziario

+587 +447 +287 +205

Perdite doganali * in seguito a integrazio¬ ne (valutazione) . .

90

115

1966

1967

+5 --156

144

185

1968

--180

+92

235

1969

1970

1971

--434 --564 --595

--116 --107 --224

290

340

400

* = differenza fra il prodotto effettivo delle dogane durante gli anni considerati e il prodotto che sarebbe risultato dalle stesse importa¬ zioni qualora i dazi non fossero stati ridotti.

Se, dal 1954 al 1960, le entrate federali sono aumentate del 43 per cento, mentre le uscite s'accrescevano soltanto del 33 per cento, l'aumento dal 1960 al 1966 è stato del H 8 per cento per le uscite e del 72 per cento soltanto per le entrate. Tale discrepanza ha indotto a temere considerevoli disavanzi nel conto finanziario della Confederazione soprattutto per il fatto che i Cantoni accusano la medesima evoluzione, a contare dal 1963, e i Comuni a contare dal 1964. Ovviamente, è stato parimente constatato un considerevole allentamento del prodotto nazionale lordo a contare dal 1966 e quindi un sensibile ristagno della congiuntura.

In queste circostanze e considerato che le perdite doganali in seguito all'integrazione influiscono sempre maggiormente sul prodotto dei dazi, è apparsa necessaria l'istituzione di mezzi suppletivi dell'ordine di 400 mi¬ lioni di franchi annui già a contare dal 1969. Pertanto, a fine aprile 1968, abbiamo incaricato il Dipartimento delle finanze e delle dogane di elabo¬ rare un disegno preliminare delle nuove disposizioni costituzionali per ade¬ guare l'ordinamento delle finanze federali all'aumento del fabbisogno. Il primo disegno preliminare del dipartimento è stato sottoposto nel luglio 1968 alla commissione di periti già indetta a contare dal 1966 per l'istitu¬ zione di entrate federali suppletive (commissione Rohner). Tale commis¬ sione, si è pronunciata nell'ottobre 1968 condividendo a maggioranza i principi sui quali era imperniato il disegno, ma su problemi particolari essa è stata di parere diverso e talvolta addirittura contrario. Successivamente abbiamo incaricato il Dipartimento delle finanze e delle dogane di modi-

151 care il disegno preliminare secondo le raccomandazioni dei periti e di chie¬ dere in proposito il parere dei Governi cantonali, dei partiti politici e delle associazioni economiche.

Il disegno preliminare del novembre 1968 elaborato dal Dipartimento delle finanze e delle dogane prevedeva come scopo immediato l'istituzione di entrate suppletive mediante provvedimenti da mettere in vigore il 1° gennaio 1971: In materia d'imposta sulla cifra daffari: --· soppressione della riduzione del 10 per cento istituita a contare dal 1956; inoltre, aumento d'un ventesimo dell'onere (in modo che l'aliquota d'imposta sarebbe del 4,2 per cento per le forniture al minuto e del 6,3 per cento per quelle all'ingrosso); --· ridisciplinamento dell'imposizione dei lavori di costruzione, segnata¬ mente sotto forma d'aumento al 75 o 90 per cento della quota imponi¬ bile della controprestazione complessiva.

In materia d'impasta per la difesa nazionale: --. soppressione della riduzione del 10 per cento, concessa a contare dal 1963 sulle imposte dovute, secondo la tariffa del 1959, dalle persone fisiche e da quelle giuridiche; -- riadeguamento della graduatoria della tariffa per le persone fisiche, onde sia evitata la futura progressione fredda, mediante estensione del 30 per cento della tariffa (ed estensione leggermente maggiorata al grado inferiore) rispetto a quella del 1959; -- continuazione della progressione per le persone fisiche fino a un'ali¬ quota massima del 10 per cento a contare da un reddito di 312.000 fran¬ chi invece dell'attuale 8 per cento (o 7,2 per cento dopo la deduzione) ' a contare da un reddito di 133 500 franchi.

Secondo questo disegno, dal 1971 al 1974, la Confederazione avrebbe ottenuto le entrate suppletive seguenti (in milioni di franchi): ICA IDN Totale 1971 257 -- 257 1972 360 83 443 1973 377 83 460 1974 395 103 498 Oltre questo scopo immediato, nel disegno preliminare del novembre 1968 erano previsti degli scopi a termine medio onde fosse garantita in av¬ venire alla Confederazione una più ampia libertà di movimento nel campo della politica fiscale. Tale miglioramento doveva essere introdotto me¬ diante le modificazioni seguenti dell'articolo 41 ter della Costituzione:

152 -- soppressione delle limitazioni temporanee e materiali dell'imposta sulla cifra d'affari, di quella per la difesa nazionale e dell'imposta sulla birra; -- istituzione di un fondamento costituzionale per sopperire ai dazi fiscali con dei diritti speciali di consumo imposti sulle merci adeguate (ad es.

carburanti e combustibili, automobili); -- considerazione che, in materia d'imposta per la difesa nazionale, le im¬ poste dirette sono la fonte fiscale principale dei Cantoni e dei Comuni.

Contrariamente all'intenzione iniziale del Dipartimento delle finanze e dello dogane, ma con l'approvazione della commissione di periti per le entrate federali, si è rinunciato a estendere l'oggetto dell'imposta sulla cifra d'affari (mediante inclusione, in modo generale, delle prestazioni) e, conseguentemente, alla possibilità di passare, con la semplice via della le¬ gislazione d'esecuzione, al sistema della tassa sul valore aggiunto invece dell'imposta attuale sui grossisti. Per tale situazione, è stato tenuto conto che la nostra imposta sulla cifra d'affari contiene ancora parecchie riserve e quindi, il passaggio alla tassa sul valore aggiunto non riveste urgenza alcuna.

4. Risultati della procedura di consultazione Nel dicembre 1968, col consenso del Consiglio federale, il Diparti¬ mento delle finanze e delle dogane sottopose «il rapporto e il disegno preli¬ minare concernenti le disposizioni costituzionali per l'adeguamento dell'or¬ dinamento delle finanze federali al fabbisogno accresciuto» ai Governi can¬ tonali, alla conferenza dei direttori cantonali dei dicasteri delle finanze, ai nove partiti politici svizzeri e inoltre a 45 associazioni e organizzazioni economiche come anche a nove associazioni femminili nell'intento di chie¬ dere jl loro parere per scritto. Le risposte pervenuteci, in numero di circa settanta, sono brevemente riassunte qui di seguito.

a. Opinione generale In generale è stata riconosciuta la necessità di entrate suppletive; tut¬ tavia --I segnatamente da parte dei Cantoni -- si deplora che siano propo¬ ste soltanto soluzioni a termine corto e medio.

La maggioranza ha criticato lo spostamento dell'onere dall'imposta sulla cifra d'affari su quella della difesa nazionale, dettato dall'aumento diversificto di queste due imposte e si insiste da diverse parti affinché l'istitu¬
zione di entrate suppletive sia ristretta al settore delle imposte indirette.

b. Pareri concernenti gli scopi immediati Talune cerchie sono, in linea di massima, d'accordo con la soppresssione della riduzione del 10 per cento in materia d'imposta sulla cifra d'affari ma ammettono l'aumento delle aliquote al 4,2/6,3 per cento sol-

153 tanto alla condizione che sia dapprima riesaminato il fabbisogno finanzia¬ rio; parzialmente, è stato chiesto un aumento superiore alla misura pre¬ vista. Altre cerchie approvano la soppressione della riduzione e l'aumento delle aliquote soltanto se sono ammesse le loro proposte concernenti il consolidamento della progressione in materia d'imposta per la difesa nazionale.

Il nuovo disciplinamento concernente l'imposizione delle prestazioni nel ramo delle costruzioni ha trovato l'approvazione generale; tuttavia, se¬ condo il parere dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'onere fiscale non dovrebbe superare il 3 per cento della controprestazione complessiva.

I pochi pareri contrari sono precipuamente fondati sul timore d'un possi¬ bile rincaro dei prezzi sul mercato delle abitazioni.

Riguardo alla soppressione proposta della riduzione delle aliquote in materia di imposta per la difesa nazionale dovuta dalle persone fisiche so¬ no state formulate parecchie riserve. Così, ad esempio, la soppressione non dovrebbe essere seguita da un aumento suppletivo dell'onere dell'imposta poiché ciò restringerebbe ulteriormente la sostanza fiscale dei Cantoni, a meno che tale maggiorazione sia al massimo del 5 per cento o ancora che sia mantenuta la riduzione per i redditi inferiori a circa 45.000 franchi.

La necessità di estendere la tariffa per eliminare la progressione fredda è riconosciuta in linea di massima; i pareri divergono unicamente sulla portata di tale estensione, sul grado di reddito cui dev'essere raggiunta la aliquota massima come anche sull'aliquota massima stessa. Inoltre alcuni chiedono un aumento delle deduzioni sociali.

La soppressione della riduzione dell'aliquota in materia d'imposta per ta difesa nazionale dovuta dalle persone giuridiche è, da una parte, respinta o soltanto limitatamente approvata, mentre che, d'altra parte, è chiesta una maggiorazione dell'onere massimo, e -- nell'intento di agevolare il passaggio all'imposta proporzionale -- un aumento dell'aliquota per il grado inferiore. La futura imposizione proporzionale delle persone giuri¬ diche è generalmente approvata.

ç. Pareri concernenti gli scopi a termine medio Taluni hanno assunto un atteggiamento positivo riguardo all'iscri¬ zione nella Costituzione dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella per la difesa
nazionale quali fonti durature di entrate per la Confedera¬ zione a condizione che ambedue le imposte siano trattate alla stessa stregua. Altri sono invece del parere che la limitazione temporanea sia necessaria se non per ambedue le imposte almeno per quella sulla cifra d'affari. La maggioranza dei Cantoni chiede la limitazione temporanea dell'imposta per la difesa nazionale.

154 Inoltre, la maggior parte dei Cantoni e numerose cerchie politiche ed economiche di correnti diverse sono favorevoli alla limitazione costituzio¬ nale delle aliquote massime.

5. Situazione iniziate detta politica finanziaria, secondo il conto di stato del 1968 e del piano finanziario dal 1970 al 1972.

Il disegno preliminare del Dipartimento delle finanze e delle dogane concernente le disposizioni costituzionali per l'adeguamento dell'ordinamen¬ to delle finanze federali all'aumento del fabbisogno si fondava, in quanto allo scopo immediato di politica finanziaria, sulle cifre del preventivo del 1969 e sul piano finanziario del 1970 e 1971, pubblicato nel messaggio del 9 ottobre 1968 sul preventivo del 1969. In base ai dati disponibili a quella epoca, era prevedibile che le spese e le entrate sarebbero aumentate conside¬ revolmente con uno scarto manifesto fra le due (cfr. n. 3). Nell'estate 1968, in concordanza con l'evoluzione all'estero, si potevano accertare delle ten¬ denze al rialzo da parte dell'esportazione, in forte aumento a contare dal secondo semestre. In Svizzera, per contro, fino nell'autunno 1968 non si era ancora registrata una ripresa essenziale della domanda. Infatti, né il con¬ sumo privato, né i progetti di costruzioni industriali e artigianali accusarono un maggiorato aumento. Tuttavia, verso la fine d'anno la situazione mutò con un'espansione manifestamente più ampia e più profonda. Il fatto che il ripristino congiunturale sia stato più sentito verso la fine dell'anno che all'atto dell'allestimento del preventivo, ebbe ovviamente come conseguen¬ za un forte aumento alle entrate fiscali le quali -- con altri fattori -- hanno contribuito in modo essenziale all'eccellente riultato del conto del 1968.

Segnatamente, il considerevole aumento delle importazioni di beni d'inve¬ stimento, di fonti energetiche e di automobili causò, durante l'ultimo tri¬ mestre del 1968, una maggioranza imprevista delle entrate doganali. Anche il consumo interno è aumentato in misura maggiore di quanto atteso.

Il risultato del conto di stato del 1968, che accusa, nel conto finan¬ ziario, invece di una maggiore uscita di 180 milioni secondo il preventivo, un'entrata eccedente di 157 milioni di franchi (aumento di 337 milioni) e, nel conto generale, un reddito netto di 558, invece di 92 milioni di
franchi giusta il preventivo (aumento di 466 milioni), evidenziano la stretta, dipen¬ denza', nel regime fiscale attuale, delle entrate principali della Confedera¬ zione dall'economia e la rapida reazione alle modificazioni congiunturali dei più importanti settori. L'allestimento del preventivo, come anche delle previsioni a lungo termine o della pianificazione delle entrate devono es¬ sere attuate sul fondamento d'aspettative alquanto incerte riguardo all'evo¬ luzione congiunturale. Ad esse si aggiungono le influenze inerenti al campo extraeconomico come dimostrato soprattutto dall'analisi più precisa del prodotto dei diritti di bollo federale durante l'anno scorso che ha superato

155 del 37 per cento il gettito preventivato. Tale superamento è stato essen¬ zialmente dovuto al forte accrescimento delle transazioni in borsa in se¬ guito alla straordinaria evoluzione all'estero. Dato che questi fattori d'in¬ certezza non potranno mai essere esclusi, è pressocché impossibile allestire un metodo che consenta la previsione esatta dei proventi fiscali, e quindi sarà sempre data la possibilità di taluni scarti, sia isolatamente sia nel complesso. Pure le discrepanze, ancorché relativamente minime, fra le cifre del preventivo e quelle del piano finanziario, considerato l'importante au¬ mento delle cifre complessive durante i dieci ultimi anni, possono, espresse in franchi, costituire delle somme considerevoli. Trattandosi di entrate e di uscite dell'ordine di 6 a 7 miliardi, una differenza dell'uno per cento costituisce già una somma di 60 milioni di franchi; orbene, se tali scarti, benché minimi in percentuale, si manifestano sia dalla parte delle entrate, sia da quella delle uscite in modo che le differenze si accumulino, alla chiusura dei conti possono costituire delle somme alquanto elevate. Tut¬ tavia, non dobbiamo dimenticare che possono ancora essere tollerate differenze fino al 5 per cento. Considerato la struttura diversificata delle finanze federali nonché i numerosi elementi (come lo sviluppo economico, le decisioni delle autorità politiche, la situazione monetaria all'estero, ecc.)

che possono influenzarla a breve termine, risulta già essere difficile pro¬ nunciare previsioni per un anno. Nonostante gli elementi d'incertezza surriferiti, non si può tuttavia rinunciare all'allestimento di un piano fi¬ nanziario pluriennale. Infatti la politica finanziaria a breve scadenza diviene impossibile già per il fatto che il nostro disciplinamento fiscale, per. la sua esigua flessibilità, non può essere adeguato al fabbisogno di ogni singolo anno. Inoltre, considerati le necessità dell'economia e i grandi compiti d'av¬ venire che si profilano, coi loro effetti estesi -- menzioniamo a titolo d'in¬ formazione soltanto la cultura e la ricerca, i trasporti, la difesa del Paese, la previdenza sociale, la collaborazione intemazionale -- risulta attual¬ mente indispensabile che siano prese disposizioni per periodi superiori a un anno contabile.

Tutti gli indici congiunturali attualmente
a disposizione confermano che l'espansione iniziata nel 1968 tenderà a consolidarsi ulteriormente du¬ rante l'anno in corso e quello successivo. Oltre alla domanda dall'estero, dovrebbe aumentare anche quella interna di beni di consumo e d'investi¬ mento. Secondo le indagini del delegato ai problemi congiunturali, è probabile un forte stimolo della congiuntura nel campo della costruzione. In¬ fatti è già accertato un aumento massiccio, crescente di trimestre in tri¬ mestre, dei crediti di costruzione concessi dalle banche. Tuttavia, l'apparato produttivo della nostra economia ha già ampiamente esaurito le proprie possibilità. Sul mercato del lavoro la domanda supera l'offerta in modo considerevole. Conseguentemente, si profila l'eventualità che la sovrabbon¬ danza di domanda potrebbe successivamente dar avvio all'aumento a catena dei prezzi e dei costi. Orbene, sarebbe giunto il momento in cui i

156 poteri pubblici debbano tener conto della necessità di lottare contro l'infla¬ zione non unicamente mantenendo in equilibrio le proprie spese ed en¬ trate, ma anche cercando di ottenere entrate eccedenti possibilmente ingenti.

Tale esigenza è posta all'insieme dei poteri pubblici. Qualora i Cantoni o i Comuni non riuscissero a equilibrare i propri conti, la Confederazione dovrebbe conseguire entrate eccedenti per contrapporre al disavanzo di essi una compensazione congiunturalmente adeguata.

Secondo il conto del 1968, è probabile che lo stimolo congiunturale causi un sensibile aumento delle entrate fiscali. L'aumento delle impor¬ tazioni si riflette immediatamente sul prodotto delle dogane anche se, secondo il sistema svizzero della tassazione specifica, tale introito sia in¬ fluenzato soltanto dal volume importato e non dalla tendenza all'aumento dei prezzi. Le agevolazioni doganali risultanti dall'integrazione nel quadro dell'AELS e del GATT («Kennedy Round») hanno inoltre fortemente frenato l'aumento delle entrate doganali. Anche il gettito dell'imposta sulla cifra d'affari reagisce molto rapidamente all'espansione congiunturale, so¬ prattutto se aumentano gli investimenti; per contro, gli effetti sull'imposta per la difesa nazionale diverranno patenti soltanto dopo 3 o 4 anni, a causa dello scarto fra il periodo di calcolo e quello di riscossione di questa imposta. Quindi, in seguito a questa evoluzione, il conto di Stato del 1969, grazie all'aumento del gettito fiscale avrà una chiusura ancora più felice di quanto potevasi prevedere all'atto dell'allestimento del preventivo, nel¬ l'autunno 1968.

Non di meno, se l'effetto primario dell'espansione economica generale si riflette anzitutto sulle finanze pubbliche in un aumento dei gettiti fiscali non occorre dimenticare che esso provoca, con un certo ritardo, un con¬ siderevole aumento delle spese. Infatti ogni espansione economica impone uno sviluppo sempre più costoso dell'infrastruttura, e di quei compiti la cui attuazione diviene ancor più imperativa per il fatto che gli impianti esistenti sono già, nel loro complesso, sovraccarichi e mancano quindi le riserve. Occorre inoltre considerare che il rincaro accompagnante i «boom» economici si ripercuote in diversi modi sulle finanze pubbliche: nel campo delle spese per il personale, in
quello delle spese di costruzione e d'acquisto del materiale, soprattutto perché di norma l'inasprimento è superiore a quello del costo della vita.

A contare dall'inizio degli anni sessanta, le spese strettamente dipen¬ denti dallo sviluppo economico, come quelle per l'insegnamento e la ricerca, e quelle per i trasporti si sono fortemente accresciute ancorché l'evoluzione fosse lungi dall'essere terminata (per esempio si pensi soltanto agli immensi compiti in relazione all'aumento del traffico). Ciò significa che, nella fase attuale dell'evoluzione, sia la Confederazione, sia i Cantoni e i Comuni, non possono limitare a volontà le spese senza nuocere al profittevole aumento oli economia. Ciò d'altronde non vuol dire che debba essere lasciato libero corso alle spese semplicemente per favorire lo sviluppo dell'infrastruttura.

157 II Consiglio federale si sforza vieppiù di contenere le spese della Confedera¬ zione vincolandole al loro effetto positivo sull'espansione e disciplinandole secondo l'urgenza. È per tal motivo che sinora sono stati scientemente promossi i provvedimenti inerenti al campo scientifico e alla ricerca no¬ nostante le spese considerevoli e in continuo aumento. Al fine di garantire un impiego efficace dei fondi pubblici e un'amministrazione razionale, la Confederazione dovrebbe però essere liberata in avvenire almeno da un minimo di prestazioni. Tuttavia, tenuto conto dell'espansione economica, se le spese non possono essere frenate a volontà, quest'ultimo settore può fornire soltanto un contributo limitato all'allestimento dell'equilibrio delle finanze federali.

L'evoluzione economica che si profila dovrebbe inoltre consentire, nel piano finanziario dei prossimi anni, un miglioramento numerico e con¬ siderevole dalla parte delle entrate. Con il preventivo del 1970, il piano fi¬ nanziario per il 1971 sarà superato e, nel contempo, aggiornato per un anno, vale a dire fino al 1972. Ovviamente, all'atto dell'esame delle spese sarà tenuto conto, per quanto possibile, delle esigenze che si pongono secondo le circostanze economiche affinché la struttura finanziaria dello Stato risulti conforme alla congiuntura. La revisione delle cifre delle spese finora' attuate dovrà tuttavia rispettare i limiti degli scarti tollerabili in un piano finanziario in evoluzione. Secondo le previsioni congiunturali esposte, le probabili modificazioni delle entrate e delle uscite avranno per effetto una considerevole diminuzione delle eccedenze di spese finora pronosticate nel piano finanziario (cfr. n. 3). Ciononostante esse non saranno sufficienti per una compensazione completa. Orbene, quale conseguenza delle crescenti spese in settori importanti come la cultura e la ricerca scientifica, sarà inevitabile un aggravamento della situazione all'atto della chiusura dei conti. Nonostante miglioramenti probabilmente superiori alle previsioni, per i prossimi anni, quindi ancora prima del 1975, occorre contare con un'eccedenza di spese alquanto considerevole che può peggiorare sensibil¬ mente qualora l'aziena delle PTT, per far fronte allo sviluppo degli im¬ pianti tecnici in seguito all'accrescimento del traffico, non sia più in
grado, magari già all'inizio degli anni settanta, di pagare alla cassa federale un beneficio netto di 70 milioni di franchi annui.

Risulta quindi evidente che ìa preoccupazione di mantenere le fi¬ nanze federali in equilibrio persiste. Nella situazione economica attuale, considerata la minaccia di una nuova ipercongiuntura, non può essere as¬ sunta la responsabilità di disavanzi nei conti federali. Anzi, conformemente ai dettami d'una politica finanziaria di congiuntura e di espansione eco¬ nomica', come disposto nella legge del dicembre 1968 sulle finanze della Confederazione, occorrerebbe addirittura ottenere delle eccedenze d'entrata.

Questo anche perché per i Cantoni risulta più difficile che per la Confe¬ derazione condurre una politica finanziaria conforme alla congiuntura.

Quindi sarebbe già ingiustificato di allestire le eptrate della Confederazione.

158 in modo che, nell'ipotesi più favorevole, si riesca unicamente a bilanciare i conti. Per contro, in un periodo d'evoluzione economica, ie tendenze inflazionistiche dovrebbero essere frenate mediante entrate eccedenti che non verrebbero riammesse nella circolazione monetaria. Quindi, se vo¬ gliamo assicurare nei prosimi anni l'equilibrio dei conti finanziari e rispondere alle esigenze d'una politica conforme all'espansione in caso di ipercongiuntura, occorre, a contare dal 1971, procurare entrate suppletive dell'ordine di 200 a 300 milioni di franchi annui.

Nella valutazione dell'evoluzione attuale delle finanze federali, non occorre trascurare che i miglioramenti, rispetto ai risultati precedenti del piano finanziario, si fondano anzitutto sull'ipotesi della continuazione del¬ l'espansione congiunturale. Orbene, poiché è accertato che le previsioni eco¬ nomiche sono di difficile allestimento e d'altronde esse costituiscono dei mezzi d'orientamento indispensabili, qualora già innanzi alla fine del perio¬ do pianificato si verificasse un capovolgimento dell'evoluzione economica, esse si rifletterebbero immediatamente (per la stretta dipendenza di con¬ giuntura, dei diritti di dogana e dell'imposta sulla cifra d'affari) in un corrispondente peggioramento dei conti dello Stato poiché risulta molto limitata la libertà di manovra compensatrice nel settore delle spese. In considerazione di ciò, le entrate preventivate a lunga sca¬ denza sulla base della legislazione federale fiscale vigente risultano essere troppo stringate anche se la situazione economica è favorevole. Onde sia data possibilità di copertura delle spese anche durante un periodo di ristagno o di leggera deflazione e consentire che sia iniziata l'attuazione di quei compiti difficilmente differibili nel futuro, riteniamo che sia indispensabile di trovare delle entrate suppletive già prima della scadenza del regime fi¬ nanziario ovverossia già a contare dal 1971 e quindi, per tale scopo, di realizzare le finalità menzionate nell'introduzione. Ovviamente, non devono essere chiesti nuovi fondi in misura maggiore di quanto imposto da una gestione diligente delle finanze. Se le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore all'inizio del 1971, i provvedimenti per mantenere l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale
(la cui durata di ri¬ scossione è notoriamente limitata fino alla scadenza del 1974 - art. 41 ter, cpv. 1) sarebbero ricuperati almeno tre anni.

II. Proposte concernenti la modificazione dell'ordinamento delle finanze federali a contare dal 1° gennaio 1971 7, Generalità Ammesso che l'ottima situazione economica attuale debba mante¬ nersi, i bisogni ulteriori risultano essere meno ingenti di quanto supposto nel momento in cui è stato pubblicato il rapporto dipartimentale del no¬ vembre 1968 e, pertanto, ci limitiamo a proporre solamente l'introduzione

159 di entrate suppletive sotto forma di un aumento moderato dell'imposta sulla cifra d'affari e, in materia d'imposta per la difesa nazionale, unicamente il rimaneggiamento dell'onere fiscale con conseguente perdita di alcuni introiti rispetto al gettito attuale di tale imposta.

Onde queste proposte possano essere giustamente valutate, non va scordato che, nei periodi di espansione economica, l'imposta (progressiva) » tr la difesa nazionale accusa aliquote d'aumento sensibilmente più ele¬ vate rispetto all'imposta (proporzionale) sulla cifra d'affari. Come è accer¬ tabile nella tavola allegata, le entrate dall'imposta per la difesa nazionale, che nel 1966/67 costituivano appena il 56 per cento del gettito dell'imposta sulla cifra d'affari, mentenendo l'attuale diritto vigente, verrebbero a ugua¬ gliare il gettito di quest'ultima imposta già nel 1974 per poi superarlo suc¬ cessivamente. Con le nostre proposte concernenti l'imposta per la difesa nazionale (cfr. 2 lett. b) è possibile rallentare l'inevitabile aumento compa¬ rativamente più sensibile di quest'imposta. Non di meno, tale imposta avrà, in avvenire, un gettito relativamente maggiore di quello attuale e già nel 1974 esso ascenderà a circa l'80 per cento di quello dell'imposta sulla cifra .

d'affari. Per ulteriori ragguagli rinviamo al numero 5 lettera b e alle tavole 9 da a a d degli allegati.

(1966 a 1968 introiti effettivi, 1969 a 1974 introiti presumibili, in mio di franchi) Anno 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974 ' 1

Secondo il diritto vigente IDN ICA 866 1246 1 306 559 946 1 362 1 235 1 560 1670 1235 1 785 1 570 1 910 1 570 2045 1 990

Secondo il disegno a contare dal 1971 ICA IDN

; 1873 2078 2 226 2 386

1 2351 1523 1 523 1926

Cfr. n. 2,lett. c, bb

Rinunciando al gettito suppletivo dell'imposta per la difesa nazionale è parimenti appagata la richiesta dei Cantoni intesa ad evitare che la ma¬ teria sottoposta alle imposte dirette sia impiegata dalla Confederazione in aliquota maggiore di quanto avveniva attualmente. Inoltre, risultano com¬ pensate, mediante provvedimenti in materia d'imposte dirette, per quanto necessario, le perdite doganali in seguito all'integrazione. In materia d'imposte per la difesa nazionale occorre inoltre correggere le ripercussioni

160 del rincaro in continua progressione e modificare sensibilmente la struttura di questa imposta.

2. Provvedimenti da prendere a contare dal 1° gennaio 1971 Considerato il miglioramento della situazione iniziale (cfr. cap. I n. 5), a contare dal 1971, la Confederazione dovrebbe limitarsi a entrate sup¬ pletive dell'ordine di 200 a 300 milioni di franchi provenienti soprattutto dall'imposta sulla cifra d'affari. Riguardo all'imposta per la difesa nazio¬ nale, nonostante la modificazione dell'onere, non si otterrebbe complessi¬ vamente alcuna entrata suppletiva.

a. In materia d'imposta sulla cifra d'affari aa. Soppressione della riduzione delle aliquote Fino allo scadere del 1955, l'imposta sulla cifra d'affari è stata ri¬ scossa al saggio del 4 per cento (per forniture al minuto) e del 6 per cento (forniture all'ingrosso). A contare dal 1° gennaio 1956, mediante decreto federale del 21 dicembre 1955 (RU 1955 1218) i saggi d'imposta sono stati ridotti del 10 per cento/a 3,6 e rispettivamente 5,4 per cento. Tali saggi sono stati mantenuti in vigore con i decreti sull'ordinamento finanziario dal 1959 fino al 1974 (RU 1958 375; 1963 1211). Orbene, tale riduzione deve essere abrogata perché non soltanto è venuta a cadere la condi¬ zione che l'aveva dettata ovverosia la chiusura dei conti in grande ecce¬ denza ma, inoltre, occorre compensare le perdite doganali conseguenti ai provvedimenti adottati nel campo dell'imposta generale sul consumo.

bb. Nuovo disciplinamento dell'imposizione delle prestazioni nel ramo delle costruzioni Contrariamente a quanto avviene per i lavori sui beni mobili, per i lavori di costruzione l'imposta secondo il diritto vigente colpisce non la controprestazione complessiva ma unicamente il valore del materiale im¬ piegato e le spese fino al momento dell'incorporazione di detto mate¬ riale nell'immobile. Tale valore può variare secondo la natura del la¬ voro di costruzione; esso ascende attualmente, in media ponderata, a circa il 60 per cento delle controprestazioni complessive. Nella disposi¬ zione costituzionale in vigore a contare dal 1959 (art. 41 ter cpv. 2 lett. a.

Cost.) è già previsto il principio dell'imposizione completa delle prestazioni nel ramo delle costruzioni. Sarebbe ora auspicabile di procedere a tale cambiamento e, conseguentemente, all'assimilazione ai
lavori sui beni mo¬ bili. Tuttavia, per le prestazioni nel ramo strettamente edilizio (sovrastrut¬ tura e infrastruttura, carpenteria, falegnameria, serramenteria, pittura, im¬ pianti elettrici, sanitari e di riscaldamento ecc.), per le quali, secondo il di¬ sciplinamento attuale, la parte imponibile della controprestazione compie-

161 tiva ascende almeno a un quarto, ciò costituirebbe un mutamento troppo sentito. Conseguentemente, tali prestazioni del ramo edilizio verrebbero ad essere imposte non per intero al tasso del 4 per cento ma soltanto per una parte maggiore di quella attuale della controprestazione complessiva ovve¬ rosia per i tre quarti. Considerato il nuòvo saggio del 4 per cento per le forniture al minuto, risulterebbe un onere fiscale del 3 per cento della controprestazione (invece del 2,2 per cento di media degli oneri variabili attuali). Quindi i lavori di costruzione verrebbero ad essere assimilati a quelli sui beni mobili in quanto l'imposizione non sarebbe più de¬ terminata secondo il materiale o la quantità di quest'ultimo incorporata'.

Ne risulta una semplificazione che è stata bene accolta anche dagli specia¬ listi del ramo.

Tale assimilazione risulta essere meno sentita nelle altre cate¬ gorie di lavori segnatamente nella costruzione di macchine e apparecchi, per le quali le parti non imponibili della controprestazione ascendono attual¬ mente a meno di un quarto. Pertanto, la controprestazione complessiva di questo gruppo sarà interamente sottoposta al saggio d'imposta ordinaria del 4 per cento invece che agli oneri variabili attuali del 3,3 per cento di media.

cc. Entrate suppletive La soppressione della riduzione dei saggi, come anche le modificazioni proposte riguardanti l'imposizione dei lavori nel ramo della costruzione, dovrebbero fruttare approssimativamente, in milioni di franchi, rispetto alla' semplice proroga del diritto vigente, le entrate suppletive in materia d'im¬ posta sulla cifra d'affari che seguono (se le modificazioni entrano in vi¬ gore il 1° gennaio 1971, le entrate suppletive sarebbero sentite a contare dalla fine del periodo trimestrale di conteggio vale a dire dal 1° aprile 1971 e quindi per l'anno in questione esse hanno effetto soltanto per tre quarti di esso): Anni Gettito suppletivo -- Maggiorazione dei saggi Ramo dell'edilizia

. . .

139 64

1972 · 198 95

Totale

203

293~

1971

1973

1974

212 104

227 114

316

~341

b* In materia d'imposta per fo difesa nazionale In quanto all'imposta per la difesa nazionale, nel complesso, non si prevede il conseguimento di entrate suppletive a prescindere da quelle pro¬ venienti dall'aumento reale dell'imponibile. I rimaneggiamenti previsti con¬ seguono a diverse modificazioni apportate nell'imposizione delle persone fi¬ siche e giuridiche.

Foglia Federale, 1969, Voi. li

10

162 aa. Persone fisiche Per contenere la così detta progressione fredda, proponiamo una nuova tariffa che introduce agevolazioni per tutti i contribuenti il cui reddito non supera gli 88.700 franchi; l'assoggettamento inizia da un reddito imponibile di 8600 franchi invece dei 7700 attuali. In compenso i redditi più elevati devono essere maggiormente imposti mediante aumento della progressione fino a un saggio massimo del 9 per cento (attualmente 8%); tale massimo è conseguito con un reddito imponibile di 184.000 franchi (finora 133.500 franchi). Tuttavia, sull'imposta dovuta secondo la nuova tariffa dev'essere temporaneamente concessa una riduzione del 5 per cento (in sostituzione di quella del 10% accordata sinora sull'imposta secondo la tariffa attuale).

Quindi il saggio massimo effettivo ascende all'8,55 per cento che, rispetto a quello attuale effettivo del 7,2 per cento (compresa la riduzione), costitui¬ sce un aumento del 18,75 per cento ovverosia di quasi un quinto. L'au¬ mento non è però insopportabile poiché i redditi superiori a 133.500 fran¬ chi non hanno risentito degli effetti della progressione fredda. A contare da un imponibile di 88.700 franchi, le modificazioni apportano quindi un onere suppletivo che ascende a 162 franchi per un reddito di 100.000 franchi, 1476 franchi per uno di 160.000 e 2700 franchi per uno di 200.000 (cfr. ta¬ vole 1 e 2 degli allegati).

Proponiamo inoltre un 'estensione delle deduzioni sociali. Anzitutto, la deduzione per persone coniugate è portata da 2000 a 2500 franchi. Invece dell'attuale deduzione per assicurazioni che ascende a un massimo di 500 franchi prevediamo -- secondo una raccomandazione della commissione di periti per il promovimento del risparmio (rapporto di settembre 1965 al Dipartimento delle finanze e delle dogane) -- una deduzione combi¬ nata per premi d'assicurazioni e interessi di risparmio (interessi di li¬ bretti di risparmio, buoni di cassa, obbligazioni, ecc.) fino a una somma di 1500 franchi (per gli effetti sugli oneri fiscali cfr. tavole 3, 4 e 5 degli allegati). Sul fondamento delle nuove deduzioni, l'assoggettamento di un celibe inizia, dopo defalcazione delle quote d'assicurazione vecchiaia e delle spese professionali, a contare da un reddito di 10.100 franchi (at¬ tualmente 8200), qùello d'un coniugato, senza prole, da un
reddito di 12.600 franchi (attualmente 10.200) e quello d'un coniugato con due figli da un reddito di 14.600 franchi (attualmente 12.200). Con la nuova struttura della tariffa dell'imposta per la difesa nazionale dovuta dalle persone fi¬ siche, tenuto conto delle agevolazioni sui redditi fino a 88.700 franchi (eliminazione della progressione fredda) e l'aumento delle deduzioni rispctto'alla tariffa del 1965 tuttora vigente,-le perdite lorde saranno di 131 milioni di franchi (1972/3) o di 170 milioni di franchi (1974) per le classi di reddito fino a 100.000 franchi. Lo maggiori entrate in seguito all'aumen¬ to della tariffa e alla continuazione della progressione che, per le classi di reddito di oltre 100.000 franchi, ascendono a 49 milioni (1972/3) o 63 mi¬ lioni di franchi (1974), non bastano per compensare le minori entrate nelle

163 classi inferiori (cfr. tavola 5 degli allegati). Poiché l'aumento della dedu¬ zione per assicurazioni portata secondo la nostra proposta da 500 a 1500 franchi comporta, rispetto alla tariffa del 1965, perdite lorde di 44 milioni (1972/3) o 57 milioni di franchi (1974) le quali per i cinque sesti cadono nelle classi di reddito inferiori a 100.000 franchi, siamo del parere che tale rimaneggiamento sgravante sensibilmente le classi inferiori e medie di red¬ dito, non causi un onere suppletivo 'tale da essere insopportabile per le categorie superiori di reddito.

Complessivamente, in quanto all'imposta per la difesa nazionale do¬ vuta dalle persone fisiche, rispetto agli introiti che si realizzerebbero man¬ tenendo il disciplinamento attuale, risulta una perdita che può essere valutata come segue (in milioni di franchi): Anni Diminuzione del gettito --· lordo -- per la Confederazione ....

1971

.1972 . .1973.

1974

-- 82 82 107 -- 58 58 75

bb. Persone giuridiche Per le persone giuridiche sono mantenute l'imposizione secondo l'in¬ tensità del rendimento e la tariffa vigente. L'imposizione proporzionale che parecchi hanno richiesto può essere istituita soltanto più tardi mediante la legislazione d'esecuzione. Sull'imposta dovuta secondo la tariffa è con¬ cessa ancora temporaneamente -- come per le persone fisiche -- una ridu¬ zione del 5 per cento invece del 10 per cento attuale (cfr. tavole 6 e 7 degli allegati). L'aumento approssimativo del gettito è valutato alle somme seguenti (in milioni di franchi): · ' 1971 1972 . 1973 '· 1974 Aumento del gettito 35 43 35 -- lordo . . . . . .

25 30 25 -- per la Confederazione ce. Istituzione d'una certa flessibilità Fin che sarà licenziata la nuova legge d'esecuzione dell'imposta per la difesa nazionale (secondo l'art. 41 ter cpv. 5 e 6 della Cost.), l'onere del¬ l'imposta per la difesa nazionale è limitato nelle disposizioni d'esecuzione della Costituzione. Nel frattempo, onde consentire l'adeguamento del get¬ tito dell'imposta per la difesa nazionale alla situazione finanziaria della Confederazione è data possibilità di sopprimere o aumentare al 10 per cento, mediante decreto federale di obbligatorietà generale e quindi non sottoposto a referendum, la riduzione del 5 per cento sull'imposta delle persone fisiche e giuridiche come anche su quella che colpisce i ristorni e i

164 ribassi. In caso di soppressione della riduzione, l'imposta per la difesa nazionale dovuta dalle persone fisiche verrebbe ad essere riscossa al sag¬ gio massimo intero del 9 per cento a iniziare da un reddito di 184 000 franchi; per le persone giuridiche il saggio massimo ascende ali'8 per cento.

c. Ripercussioni finanziarie dei provvedimenti proposti per gii anni 1971 a 1974 aa. In seguito a provvedimenti in materia d'imposta sulla cifra d'affari La soppressione della riduzione d'imposta, ovverosia il fatto che i saggi d'imposta attuali del 3,6 e 5,4 per cento sono ristabiliti al 4 e 6 per cento (cfr. n. 2 lett a, aa) e l'aumento delle parti imponibili della contro¬ prestazione per i lavori nel ramo edilizio (cfr. n. 2 lett. a, bb), sempre che la congiuntura si mantenga favorevole, procurano alla Confederazione il gettito suppletivo seguente (in milioni di franchi).

Saggio d'imposta Lavori nel ramo edilizio

....

Gettito suppletivo complessivo

. .

1971 1972 139 198 64 95

1973 1974 212 227 104 114

203

3KT lì?

293

bb. In seguito a provvedimenti in materia d'imposta per la difesa nazionale La diminuzione di gettito in seguito alle modificazioni concernenti l'imposta per la difesa nazionale dovuta dalle persone fisiche (cfr. n. 2 lett.

b, aa) è compensata da un! aumento in virtù della minore riduzione concessa sull'imposta dovuta dalle persone giuridiche (cfr. n. 2 lett. b, bb).

Poiché l'imposta per la difesa nazionale dovuta per il 1971 viene a scadere soltanto nel 1972, il disciplinamento che sarà messo in vigore il 1° gennaio 1971 non avrà ancora effetto sul gettito di quell'anno. Rispetto al gettito ottenibile mantenendo il diritto vigente, le misure proposte dovrebbero approssimativamente condurre ai risultati seguenti (in milioni di franchi): 1971

1972

1973

1974

Persone fische Diminuzione lorda Aliquote cantonali

-- --

82 24

82 24

107 32

Diminuzione per la Confederazione

--

58

58

75

Persone giuridiche Aumento lordo Aliquote cantonali

-- --

35 10

35 10

43 13

Aumento per la Confederazione

--

25

25

30

165 1971

1972

1973

1974

--· Imposta per la difesa nazionale, totale --.

Diminuzione lorda -- Aliquote cantonali

47 14

47 14

Diminuzione totale della Confederazione .... . --

64 19


33

33

1

45

cc. Imposta sulla cifra d'affari e imposta per la difesa nazionale cumulate (in milioni di franchi) 1972 1971 1973 1974 Maggiore gettito dell'imposta sulla 316 293 341 203 cifra d'affari .

Diminuzione del gettito dell'imposta 33 33 45 -- per la difesa nazionale ....

Maggiore gettito totale per la Confe¬ derazione

203

260

283

296

L'evoluzione delle entrate totali della Confederazione (in milioni di franchi) provenienti dall'imposta sulla cifra d'affari e da quella per la di¬ fesa nazionale, cumulate, si presenta come segue (cfr. tavola 8 degli alle¬ gati): 1971 . 1972 1973 * 1974 Mantenendo immutato il disciplina- > mento attualmente vigente 2535 2884 3009 3438 Applicando i provvedimenti proposti nel disegno ........ 2738 .3144 3292 3734 Le entrate suppletive in seguito alla modificazione dell'ordinamento finanziario rispetto al mantenimento immutato del diritto vigente sono quindi dell'ordine dell'8 a 8,5 per cento.

3. Finalità a scadenza media a. Necessità di modificazioni costituzionali per mettere in vigore il 10 gennaio 1971 i provvedimenti concernenti Vimposta sulla cifra d'af¬ fari e l'imposta per la difesa nazionale Per mettere in vigore il 1° gennaio 1971 i provvedimenti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e quella per la difesa nazionale occorre modi¬ ficare non soltanto l'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costitu¬ zione ma anche l'articolo 41 ter; l'articolo 8 delle disposizioni transitorie costituisce il disciplinamento valido fino all'entrata m vigore della legisla¬ zione esecutiva da emanare in virtù dell'articolo 41 ter della Costituzione in materia d'imposte sulla cifra d'affari e d'imposte per la difesa nazio¬ nale.

166 L'articolo 41 ter della Costituzione dev'essere modificato perché nel suo tenore attuale l'imposta sulla cifra d'affari può essere riscossa soltanto al saggio ridotto del 3,6 e 5,4 per cento e quella per la difesa nazionale do¬ vuta dalle persone fisiche non può superare l'8 per cento del reddito impo¬ nibile.

b. Realizzazione simultanea delle finalità a scadenza media Qualora dovessimo limitarci attualmente a modificare gli articoli 41 ter della Costituzione e 8 delle sue disposizioni transitorie soltanto per il pe¬ riodo delimitato nel surriferito articolo 41 ter capoverso 1, ovverosia fino alla fine del 1974, due votazioni popolari dovrebbero susseguirsi entro breve termine. Quindi con la revisione dell'articolo 41 ter della Costituzione, indispensabile se si vuol realizzare quanto proposto già per il 1° gennaio 1971, occorre introdurre, per tener conto delle finalità a scadenza media, quelle modificazioni che garantiscono alla Confederazione le entrate neces¬ sarie oltre il 1974 e maggiore libertà d'azione nel campo della politica fi¬ scale futura.

aa. Imposta sulla cifra d'affari e imposta per la difesa nazionale La condizione indispensabile d'un disciplinamento veramente innova¬ tore è innanzitutto la soppressione della limitazione temporanea dell'im¬ posta sulla cifra d'affari e di quella per la difesa nazionale sancita dall'ar¬ ticolo 41 ter capoverso 1 della Costituzione. In tal modo verrebbero ad essere ancorate durevolmente nella Costituzione due delle più importanti fonti d'entrate finanziarie della Confederazione che costituiscono attual¬ mente il 40 per cento degli .introiti fiscali. Le esperienze fatte con gli ordinamenti finanziari a breve termine degli anni cinquanta (1950/1951, 1951/1954, 1955/1958) ma anche con la limitazione temporanea dell'imposta sulla cifra d'affari, di quella per la difesa nazionale e dell'imposta sulla birra', iscritta nel 1958 all'articolo 41 ter capoverso 1 della Costituzione federale, (inizialmente dal 1959 al 1964 e quindi prorogata nel 1963 fino al 1974), evidenziano che tale limitazione temporanea impedisce l'attuazione di un disciplinamento fondamentale delle disposizioni d'esecuzione e conse¬ guentemente la sostituzione, auspicabile sul piano politico e finanziario, dei regolamenti fiscali istituiti in virtù di poteri straordinari d'altri tempi.
Finora il parlamento e i cittadini aventi diritto di voto ebbero ad occu¬ parsi, nel campo dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella per la difesa nazionale, soltanto di questioni speciali ancorché importanti (saggio d'im¬ posta, tariffe, limiti d'esenzione, deduzioni sociali, franchigia dell'imposta sulla cifra d'affari), ma inai dovettero trattare il complesso di problemi di politica fiscale che va risolto mediante una legge d'esecuzione. Il parla¬ mento ha deliberato per l'ultima volta nel 1920 (ciò che costituisce una rarità nella nostra democrazia dove esiste il refernedum) su una legge di esecuzione concernente un'imposta federale diretta mediante l'emanazione

167 del decreto federale del 28 settembre 1920 concernente una nuova impo¬ sta di guerra straordinaria (RU 1920 681), che fu riscossa dal 1920 al 1932 e precedette il contributo di crisi riscosso dal 1934 al 1940 e successiva¬ mente l'attuale imposta per la difesa nazionale (a contare dal 1941). Una legislazione particolareggiata sull'imposizione generale del consumo e del reddito, considerati gli scopi e le conseguenze nell'aspetto finanziario, eco¬ nomico, sociale e congiunturale; pongono attualmente più che mai e segna¬ tamente in uno stato federativo, le più alte esigenze all'amministrazione, al legislatore e al popolo in modo che è materialmente impossibile portarla a fine sotto la pressione d'una limitazione temporanea del fondamento co¬ stituzionale.

L'imposta sulla cifra d'affari, quella per la difesa nazionale e l'imposta sulla birra sono attualmente limitate non soltanto nella durata~(art. 41 ter cpv. 1 Cost.) ma anche materialmente: (art. 41 ter cpv. 2 Cost.) saggio mas¬ simo e franchigia dell'imposta sulla cifra d'affari (art. 41 ter cpv. 3 Cost.), saggio massimo e limiti d'esenzione dell'imposta per la difesa nazionale.

Nessun'altra imposta federale e tantomeno i diritti doganali (art. 28 Cost.)

come anche le imposte e i contributi menzionati all'articolo 41 bis della Costituzione conoscono siffatte limitazioni. Proponiamo quindi la sop¬ pressione di tali limitazioni materiali alle due imposte principali. Mante¬ nendo la delimitazione attuale dell'oggetto imponibile in materia d'im¬ posta sulla cifra d'affari (soltanto le operazioni di smercio nonché le importazioni come anche i lavori professionali su beni mobili, costru¬ zioni e terreni, ovverosia senza inclusione generica delle prestazioni), è di¬ mostrato chiaramente che il passaggio dal sistema dell'imposta sulla cifra d'affari riscossa dai grossisti a un sistema d'imposta completamente di¬ verso (ad es. tassa sul valore aggiunto) imporrebbe una nuova modifica¬ zione della Costituzione. Riguardo ali 'imposta per la difesa nazionale oc¬ corre sopprimere i saggi massimi dell'articolo 41 ter della Costituzione so¬ prattutto per agevolare gli sforzi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni intesi ad armonizzare le imposte dirette. Infatti, limitazioni del genere chiuderebbero a priori, dal punto di vista costituzionale,
la via a un graduale avvicinamento degli oneri fiscali, ad esempio mediante una imposta di perequazione (cfr. n. 5 lett. c). La struttura dell'imposta sulla cifra d'affari nonché di quella per la difesa nazionale e, conseguentemente, il livello dell'onere, la franchigia e i limiti d'esenzione, devono essere riser¬ vati alla legislazione ordinaria e quindi sottoposti a referendum facoltativo.

Occorre tuttavia curare che la Confederazione non gravi eccessiva¬ mente l'imponibile dai Cantoni e dai Comuni per coprire i propri bisogni finanziari. Proponiamo quindi una limitazione costituzionale della sovranità fiscale della' Confederazione secondo cui, l'atto del¬ l'allestimento delle tariffe dell'imposta per la difesa nazionale, è tenuto conto in modo adeguato dell'onere costituito dalle imposte dirette canto¬ nali e comunali (cfr. nuovo art. 41 ter cpv. 5 seconda frase Cost.). Questa

168 proposta introduce a lunga scadenza una garanzia più efficace e più equa di una limitazione numerica. In quanto alla locuzione «tener conto in modo adeguato» certamente occorrerà concretizzarla di volta lin volta sul fondamento della situazione del momento e delle opinioni vigenti. Riguar¬ do a quello proposto, il sistema rigido attuale appare, sotto due aspetti, incompleto o almeno poco oggettivo. Il primo difetto può essere meglio definito mediante i termini impiegati da Max Imboden in uno dei suoi ul¬ timi articoli («Die Totalrevision del Bundesverfassung», Rivista di diritto svizzero 1968 I 499 e seg. segnatamente 510): «La riforma costituzionale permanente nella quale siamo invischiati da oltre mezzo secolo e che impe¬ disce l'applicazione, di numerose forze a altri problemi più importanti -- come io credo -- nell'avvenire rasenta i limiti del grottesco... L'autoriz¬ zazione di riscuotere un'imposta non è fondamentalmente un «compito» dello Stato; essa è un mezzo per l'adempimento dei propri compiti. Sarebbe quindi conforme al concetto dello stato federativo che fosse lasciata ampia libertà a Confederazione e Cantoni di riscuotere i contributi occorrenti ad essi per conseguire le finalità costituzionali. Il compito della Confe¬ derazione sarebbe unicamente quello di disciplinare la sovrapposizione degli oneri e d'impedire che la libertà fiscale federale e cantonale si risolva in un disordine generale e costituisca un onere eccessivo per i contribuenti».

Quest'ultima frase del professor Imboden introduce la seconda motivazione ovverosia quella contraria a una limitazione numerica dell'imposta per la difesa nazionale. Infatti, l'introduzione di un saggio massimo induce a credere che la Confederazione abbia la facoltà di utilizzare pienamente tale competenza in ogni circostanza anche se le imposte cantonali e comu¬ nali si fossero in quel momento accresciute in modo smisurato. Per contro, con la nostra proposta, la Confederazione è tenuta, all'atto dell'allesti¬ mento della tariffa dell'imposta per la difesa nazionale, a curare in modo adeguato che l'onere fiscale complessivo non costituisca un eccessivo gra¬ vame per i contribuenti.

bb. Imposte sul consumo Oltre all'imposizione generale del consumo mediante l'imposta sulla cifra d'affari, e le altre imposte iscritte durevolmente nella
Costituzione, segnatamente quella sul tabacco (art. 41 bis cpv. 1 lett. c Cost.) e sulle be¬ vande distillate (art. 32 bis, Cost.) nonché l'imposizione speciale sulla birra, di cui tratteremo più innanzi, la Confederazione dispone, come imposte speciali sul consumo, di diverse contribuzioni sotto forma di diritti fiscali doganali il cui fondamento costituzionale è illimitato e senza saggi massimi (art. 28 a 30 Cost.). Il gettito più importante proviene dai dazi sugli oli minerali; esso è stato per il 1968 dell'ordine di 1 miliardo di franchi di cui circa 800 milioni provenienti dalla parte dei dazi sui carburanti riservata a scopi speciali. Orbene, simile importante gettito sembra attualmente essere minacciato. Secondo le esperienze fatte nei paesi vicini, è perfettamente

169 possibile che siano scoperti anche nel nostro paese giacimenti di petrolio e di gas naturate. Qualora ciò s'avverasse, manca da noi una base costitu¬ zionale per imporre tale produzione indigena. Orbene, non imponendola, i diritti doganali fiscali riscossi finora all'importazione dei carburanti e combustibili verrebbero ad assumere il carattere di dazi protezionistici e dovrebbero essere aboliti in virtù degli accordi internazionali.

Al fine di ovviare a questo inconveniente per le finanze federali, l'arti¬ colo 41 ter della Costituzione deve accordare alla Confederazione la compe¬ tenza per riscuotere un'imposta di consumo speciale sul petrolio e il gas naturale, come anche sui prodotti che ne derivano, di prelevare tale imposta all'occorrenza insieme ai dazi d'importazione oppure in sostituzione di que¬ st'ultimi. Il gettito proveniente dall'imposizione dei carburanti dev'essere come sinora attribuito per la maggior parte al finanziamento delle costru¬ zioni stradali. Ovviamente, come per le altre imposte federali, non sarebbe opportuno di ancorare nella Costituzione un limite massimo dell'onere tanto più che anche i diritti doganali che potrebbero essere sostituiti da questa imposta speciale di consumo non sono limitati.

Per il momento, si rinuncia alla competenza, prevista nell'avamprogetto del Dipartimento delle finanze e delle dogane, per trasformare in imposta di consumo altri diritti di dogana di carattere fiscale (ad es. autoveicoli da turismo). Siffatta disposizione costituzionale entrerebbe in linea di conto, come per una tassa sul valore aggiunto, soltanto qualora l'evoluzione del¬ l'integrazione imponesse che sia mutato l'insieme del nostro sistema d'im¬ posizione del consumo e che siano trasformati in tasse interne alcuni dei nostri dazi.

Occorre parimente sopprimere la limitazione temporanea e la fissa¬ zione del livello dell'onere, sanciti attualmente nell'articolo 41 ter della Costituzione, riguardanti Vimposta sulla birra, rimasuglio dell'imposta generale sulle bevande introdotta il 1° gennaio 1935 e poi soppressa il 30 ottobre 1937. Attualmente l'imposta della birra è riscossa con i dazi sup¬ pletivi sulle materie prime per la birreria. La limitazione dell'onere sarà ripresa nell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione.

4. Disciplinamento transitorio
inteso a rafforzare la perequazione finan¬ ziaria sul piano federale Consci dell'importanza politica ed economica d'una perequazione finan¬ ziaria efficace sul piano federale, nel rapporto all'Assemblea federale con¬ cernente le direttive della politica governativa durante la legislatura 1968/ 1971 avevamo sollevato la necessità di riesaminare e di migliorare il disciplinamento attuale. Convinti che la perequazione finanziaria debba essere disciplinata non unicamente secondo il fabbisogno finanziario immediato dei Cantoni ma ancor più secondo i loro bisogni economici, abbiamo desi-

170 gnato un delegato speciale nella persona del segretario generale del Diparti¬ mento dell'economia pubblica allo scopo di studiare i problemi concernenti il promovimento regionale dell'espansione economica. Orbene, lo studio di questo complesso di problemi, con l'allestimento di finalità chiare e di cri¬ teri sicuri per la determinazione d'una struttura finanziaria ed economica dei diversi Cantoni e per giudicarne la situazione finanziaria, rientra nei compiti a lunga scadenza che esigono notevole tempo di elaborazione.

D'altronde, non possiamo negare la necessità di introdurre alcuni provvedimenti immediati. Mediante circolare del 29 maggio 1968, abbiamo già invitato i Cantoni a esprimere il proprio parere circa un rafforzamento della perequazione e, soprattutto, i criteri in vigore per accertare la ca¬ pacità finanziaria. La conferenza dei direttori cantonali dei dicasteri delle finanze in un rapporto del 31 luglio 1969 ha proposto al Consiglio federale un miglioramento di questi criteri esprimendo nel contempo il desiderio che l'aliquota per i Cantoni sul gettito dell'imposta preventiva (attualmente del 6%) sia portata al 10 per cento. Con ciò, i direttori cantonali dei dica¬ steri delle finanze si propongono di conseguire che i problemi a lunga scadenza della perequazione sul piano federale possano essere affrontati con tutto lo zelo e la diligenza necessari senza dover continuamente con¬ tare con una sequela di domande rinnovate.

Siamo senz'altro disposti ad accogliere, a titolo di soluzione transitoria, il desiderio espresso dalla conferenza dei direttori cantonali dei dicasteri delle finanze. Tuttavia, anche per tale soluzione occorre una disposizione costituzionale. La legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (RU 1966 384) ha abrogato, a contare dal 1° gennaio 1967, le tasse di bollo sulle cedole il cui gettito andava in favore dei Cantoni in ragione del 20 per cento (art. 71 della legge sull'imposta preventiva). A titolo di compen¬ sazione, le Camere accordarono ai Cantoni una commissione del 6 per cento sul prodotto netto (ricavo meno le rifusioni) dell'imposta preventiva (art. 2 della legge sull'imposta preventiva) e hanno deciso che per questa «provvigione» come per la partecipazione al gettito delle tasse di bollo sulle cedole, fosse applicata la ripartizione in
proporzione al numero della popolazione residente secondo l'ultimo censimento. Già in quell'epoca ave¬ vamo contestato la costituzionalità di tale modo d'agire. Infatti, la parteci¬ pazione cantonale alle entrate federali, qualora non trattasi d'una provvi¬ gione propriamente detta, ovverossia di un'indennità per una prestazione fornita dai Cantoni e quindi accertabile in base al lavoro fornito, esige un fondamento costituzionale specifico. Orbene, in materia d'imposta preven¬ tiva, il criterio per una provvigione ai Cantoni potrebbe essere quello del numero e del grado di difficoltà delle domande di rifusione trattate dai Cantoni oppure la somma degli importi rifusi dai Cantoni ai contribuenti.

Per contro il numero della popolazione non è affatto rappresentativo della parte di lavoro prestato dal Cantone in materia d'imposta anticipata. In seguito ai nostri scrupoli in merito alla costituzionalità, il Consiglio degli

171 Stati, secondo il suggerimento della sua commissione per lo studio della legge sull'imposta preventiva, in un postulato del 17 dicembre 1964, ha invitato il Consiglio federale a elaborare «un disegno d'articolo costituzio¬ nale che stabilisca le aliquote spettanti ai Cantoni dall'imposta preventiva, per migliorare la perequazione finanziaria intercantonale» (Boll. sten. CSt, pag. 381 nonché 345 e 367).

' Ovviamente, se la provvigione attuale del 6 per cento devoluta ai Can¬ toni sul gettito netto dell'imposta preventiva è sottoposta a condizioni in quanto riguarda l'aspetto costituzionale, il suo aumento ah 10 per cento, contrariamente. al parere espresso dai direttori cantonali delle finanze, impone in ogni caso un fondamento costituzionale. Per una siffatta parte¬ cipazione duratura occorrerebbe che il riconoscimento ai Cantoni di una provvigione propriamente detta fosse sancito nell'articolo 41 bis capoverso 1 lettera b della Costituzione, il quale costituisce il fondamento per l'imposta preventiva. Siccome è stato avviato uno studio fondamen¬ tale dei problemi a lungo termine ' concernenti la perequazione finan¬ ziaria, riteniamo essere giustificato di prescrivere in una nuova di¬ sposizione transitoria della Costituzione (art. 10), che a contare dal 1971 la provvigione dei Cantoni del prodotto dell'imposta preventiva attualmente del 6 per cento sia aumentato al 10 per cento. La chiave di ripartizione sarà poi stabilita mediante legislazione federale. Conseguentemente, per la pere¬ quazione finanziaria diretta, la Confederazione deve prevedere spese sup¬ pletive di 25 milioni di franchi nel 1971 fino a 35 milioni nel 1974.

5. Discussione riguardo ad alcune obiezioni possibili Durante la procedura di consultazione, parecchie sono state le critiche mosse contro il rapporto e l'avamprogetto del Dipartimento delle finanze e delle dogane del novembre 1968 (cfr. cap. I n. 4). Poiché talune di queste critiche potrebbero, per principio, essere parimente mosse ai provvedimenti di politica fiscale contenuti nel presente messaggio, esprimiamo il nostro parere sulle più importanti di esse. .

a. Imperfezione del disciplinamento duraturo; mancanza d'una nuova ri- ' partizione dei compiti e delle fonti d'entrate fra Confederazione e Cantoni Molti interessati e fra essi alcuni Cantoni, hanno obiettato
che il di¬ segno non offre una ripartizione chiara dei compiti e delle fonti d'entrata tra Confederazione e Cantoni e inoltre che esso non introduce un discipli¬ namento permanente. Alla prima parte di questa critica, ribadiamo che sarà sempre impossibile, nel quadro ristretto d'un disegno finanziario, ri¬ solvere il problema d'una delimitazione, ancorché auspicabile e necessa¬ ria, dei compiti federali e cantonali. La ripartizione dei compiti pubblici in uno stato federativo costituisce un problema fondamentale di diritto pub-

172 blico e di politica che non può essere affrontato se non nell'aspetto gene¬ rale. Pertanto la soluzione va conseguita mediante i lavori inerenti a una revisione totale della Costituzione federale. La ricerca d'una migliore ri¬ partizione delle fonti fiscali, esistenti e future, fra Confederazione e Cantoni costituisce da decenni l'oggetto di ricerche scientifiche e di di¬ scussioni politiche. Il momento attuale non è ancora quello adatto per concordare completamente le imposte dirette onde si giunga a un onere fiscale uniforme in tutti i Cantoni e i Comuni. La rinuncia alla riscos¬ sione dell'imposta per la difesa nazionale presuppone infatti la ristrut¬ turazione delle imposte federali dirette, segnatamente, un aumento con¬ siderevole dell'imposta sulla cifra d'affari. La proposta d'un disciplinamento duraturo sarebbe anche immatura perché non ancora rispondente alla convinzione generale; d'altronde non è prevedibile un mutamento di opinione nell'imminente futuro. A coloro i quali propendono per un disciplinamento permanente, non deve sfuggire che lo scopo a medio termine contenuto nella proposta d'un nuovo articolo 41 ter della Costituzione, se¬ gnatamente la soppressione delle limitazioni temporanee e materiali delle due fonti principali d'entrate federali, è atta ad assicurare per un buon periodo una demarcazione chiara ed oggettiva fra le sovranità fiscali, fede¬ rale e cantonale. Da decenni la Confederazione è stata costretta a condurre una politica fiscale nel campo di queste due imposte principali mediante modificazioni costituzionali a corto termine, realizzate faticosamente e che hanno impossibilitato al legislatore di occuparsi a fondo dei disposti ese¬ cutivi per queste due imposte. Il nuovo articolo 41 ter della Costituzione per contro apre la via a una legislazione ordinaria (con referendum facol¬ tativo) destinata ad essere duratura (cfr. n. 3 lett. b, aa).

b. Rapporti fra le imposte dirette e quelle indirette Uno degli argomenti preso di mira dalla critica generale è costituito dal fatto che in virtù dell'aumento discriminato dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella per la difesa nazionale, il gravame dell'onere fiscale tende a spostarsi dalle imposte indirette a quelle dirette. Pertanto è stato chiesto che sia sancita nella Costituzione una relazione determinata (per es.
secondo il rapporto di tre quarti a un quarto) fra l'imposta sulla cifra d'af¬ fari e i diritti doganali non vincolati a scopo precipuo, da una parte, e l'imposta per la difesa nazionale, dall'altra.

Nel presente disegno è tenuto conto dello smisurato aumento del gettito dell'imposta per la difesa nazionale rispetto alle altre entrate fiscali della Confederazione (cfr. cpv. 1 e 2). Grazie all'innovazione tariffale dell'im¬ posta per la difesa nazionale e a un congruo aumento di talune deduzioni, la così detta progressione fredda dovrebbe essere eliminata in un immi¬ nente avvenire e i prodotti futuri dell'imposta dovrebbero essere ridotti rispetto a quelli che si otterrebbero mantenendo immutato il diritto vi¬ gente; le entrate fiscali suppletive occorrenti saranno colmate unicamente

' 173 mediante l'imposta sulla cifra d'affari. In tal modo, almeno sul piano fede¬ rale, si dovrebbe riuscire, nei prossimi anni, a conservare la relazione attuale fra le entrate provenienti dalle imposte dirette e indirette.

Tuttavia, sarebbe soluzione poco pratica quella che tende a stabilizzare tale rapporto mediante vincolo costituzionale. Assai più importante è il fatto che il legislatore federale riceva dalla Costituzione una certa libertà di movimento affinché possa, mediante modificazione legislativa (adegua¬ mento delle tariffe e delle deduzioni) rimediare ai disturbi dell'equilibrio tra le imposte dirette e indirette.

Inoltre, volendo valutare esattamente la relazione fra le entrate del¬ l'imposta sulla cifra d'affari e quelle per la difesa nazionale, occorre consi¬ derare che le due imposte sono state modificate in modo diversificato a contare dalla loro istituzione nel 1941.

Le aliquote dell 'imposta sulla cifra d'affari, che ascendevano nel 1941 e 42 al 2 per cento (forniture al minuto) e al 3 per cento (forniture all'ingros¬ so) sono state raddoppiate nel 1943. Nel 1956, è stata introdotta una ridu¬ zione del 10 per cento. A contare da quella data, i saggi sono rimasti al 3,6 per cento (forniture al minuto) e al 5,4 per cento (forniture all'ingrosso).

La franchigia dell'imposta sulla cifra d'affari è stata ampliata cinque volte: nel 1942 estensione a tutti i prodotti lattieri non ancora esonerati; nel 1943 estensione a frutta e legumi, uova fresche, bestiame vivo (salvo quello da macello); nel 1950 estensione a tutte le altre derrate alimentari «di prima necessità» e soppressione dell'assoggettamento delle panetterie e pasticcerie; nel 1951 estensione agli altri alimenti nel 1959 estensione ai libri, medicamenti, combustibili, taluni detergenti e saponi, bevande analcoliche, fiori, piante, sementi e materie au¬ siliarie per l'agricoltura.

L'imposta per la difesa nazionale è stata aumentata un'unica volta, nel 1943, mediante una soprattassa del 50 per cento da aggiungere all'importo dell'imposta sul reddito, sul beneficio netto, sul rendimento netto e sui ri¬ storni e i ribassi. Per compensare tale aumento è stata unicamente maggio¬ rata la deduzione per i figli che da 400 franchi è stata portata a 500. Da allora, l'imposta per la difesa nazionale è stata ridotta sette volte:
nel 1949 istituzione di una deduzione di rincaro di 1000 franchi sul red¬ dito; nel 1950 aumento a 2000 franchi della deduzione di rincaro; ned 1951 deduzione di rincaro di 20.000 franchi sulla sostanza: nel 1955 riduzione dell'imposta per la difesa nazionale -- persone fisiche, da 40 a 10 per cento, -- persone giuridiche del 10 per cento;

174 nel 1959 persone fisiche -- soppressione dell'imposta sulla sostanza, -- nuova tariffa e nuova franchigia dell'imposta sul reddito; persone giuridiche -- nuova tariffa; ristorni e ribassi; riduzione; nel 1963 riduzione del 10 per cento dell'imposta per la difesa nazionale le imposte annue sul reddito inferiori a 15 franchi (dopo ridu¬ zione del 10%) non sono riscosse; nel 1965 persone fisiche -- nuova tariffa e nuova franchigia, -- la deduzione per coniugati è aumentata da 1500 a 2000 fran¬ chi; la deduzione per figli e persone a carico è aumentata da 500 a 1000 franchi; N -- riduzione del 10 per cento (come nel 1963); persone giuridiche -- riduzione del 10 per cento (come nel 1963).

Lo somme annue dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenuto conto di queste deduzioni, sono mutate come segue (persone coniugate senza figli): Anni Reddito i in franchi 100 000 10 000 25 000 - 50 000 1943/48 1949 1950/^54 1955/58 1959/62 1963/64 1965 ss

165.

135 108 65 35 32 18

Imposta annua in franchi 975 3 360 3 234 900 '828 3 118 546 2431 355 1 980 320 1 782 261 1 539

1943/48 1949 1950/54 1955/58 1959/62 1963/64 1965 ss

100 82 65 39 21 19 11

Indice (1943/48 = 100) 100 ,100 96 92 93 85 72 56 59 36 53 33 46 .

27

1

Reddito prima della deduzione delle prestazioni sociali

200 000

9 750 9 652 9 555 8 224 7 020 6318 5 778

19 500 19 402 19 305 17000 15 880 14 292 14 256

100 99 98 84 72 65 59

100 99 99 87 81 73 73

175 La riduzione ha quindi sgravato sensibilmente soprattutto i redditi infe¬ riori. Infatti, per quest'ultimi essa ascende a circa il 90 per cento, mentre risulta essere soltanto di un quarto per i redditi più elevati che però hanno maggiormente beneficiato della soppressione dell'imposta sulla so¬ stanza.

Trascurando tutte queste deduzioni, ovverosia considerando l'onere fiscale come sarebbe stato nel 1948, di gettito annuo dell'imposta per la difesa nazionale, già per il biennio 1966/67 (13esimo periodo), avrebbe rag¬ giunto i 2 miliardi invece dei 720 milioni effettivamente ottenuti.

Quindi il rendimento dell'imposta per la difesa nazionale sarebbe stato largamente superiore a quello dell'imposta sulla oifra d'affari se non fos¬ sero state introdotte le agevolazioni di cui sopra. Quest'ultime, fra l'altro, si sono principalmente manifestate sui piccoli e medi redditi. Ciò dovrebbe ancora verificarsi con le nostre proposte attuali (cfr. n. 2 lett. b, aa e tavola 5 degli allegati) anche se, mediante provvedimenti adeguati in materia d'imposta sulla cifra d'affari e di quella per la difesa nazionale, sarà notevolmente frenata la tendenza all'aumento dell'onere diretto rispetto a quello indiretto (cfr. tavole 9 da a a d degli allegati). Ciò risulta oggetti¬ vamente equo come è parimente dimostrato dal confronto fra la struttura fiscale dell'insieme del nostro paese con quella di alcuni Stati della Comu¬ nità economica europea nel 1967 (cfr. tavola 10 degli allegati).

Nel nostro paese è ancora assai diffusa l'idea che le imposte indirette (tasse sul consumo), contrariamente a quelle dirette (sul reddito e sulla so¬ stanza) più, conformi alla capacità dei contribuenti, costituiscono dei contributi di carattere poco raffinato gravanti soprattutto la grande massa dei consumatori poco agiati. Tale criterio risale a quell'epoca in cui l'apprezzamento della ripartizione degli oneri era fondato più o meno sulla classificazione in imposte indirette e dirette. Allora le imposte dirette erano considerate come un onere intrasferibile e quindi pienamente a carico del contribuente mentre le imposte indirette erano considerate inte¬ ramente trasferibili e quindi gravanti, in definitiva, il consumatore. La scienza finanziaria moderna però assume un altro atteggiamento.

Pur non potendosi ancora accertare un
apprezzamento sempre uni¬ forme degli effetti delle contribuzioni pubbliche sui prezzi e conseguente¬ mente sulla ripartizione definitiva degli oneri fiscali, si manifesta una certa unanimità nel riconoscere che qualsiasi tipo di contribuzione può essere, per principio, trasferita ancorché in materia di imposte indirette le condi¬ zioni per attuare tale trasferimento sono ordinariamente giudicate più fa¬ vorevoli. Anzi taluni sono del parere che non esista una differenza essen¬ ziale tra le imsposte dirette e indirette in quanto agli effetti del trasferi¬ mento. ; '

176 Trattandosi d'economia di mercato libero, occorre in ogni caso riconoscere che può essere sostenuta scientemente l'idea, spesso ammessa dal legislatore fiscale, che soltanto le imposte -indirette possono essere tra¬ sferite. Da una parte, il proprietario d'azienda cercherà sempre di rifarsi nei prezzi dalle spese da esso sostenute, siano esse contributi sociali, im¬ poste dirette o indirette o altre, mentre che, d'altra parte, i salariati e i redditieri continueranno a chiedere l'adeguamento dei propri redditi alle maggiorazioni di prezzo. Quindi non è il genere d'imposta che stabilisce la trasferibilità di quest'ultima ma è la situazione del mercato, segnatamente il rapporto fra l'elasticità dell'offerta e della domanda. Considerato che i prezzi e salari sono fortemente vincolati gli uni agli altri, gli effetti recon¬ diti delle contribuzioni pubbliche (ad esempio l'evoluzione dei salari rispetto ai provvedimenti fiscali e gli effetti sulle spese) non possono più essere rico¬ nosciuti in modo incontestabile e soprattutto valutati in modo certo. Queste constatazioni sono quelle che hanno provocato in ampie cerchie una muta¬ zione nell'apprezzamento delle imposte dirette per lungo tempo considerate come antisociali; il movente per tale mutazione d'opinione è anche stato dato dal fatto che nella società dei consumi, l'imposizione del consumo appare perfettamente giustificata e sistematicamente necessaria. Conseguen¬ temente le imposte sul consumo hanno vieppiù acquisito d'importanza nella maggior parte degli Stati europei. L'imposta generale sulla cifra d'affari ha assunto nel complesso un'importanza particolare e, come l'imposta sul reddito e quella sulla sostanza, è divenuta una delle colonne delle finanze pubbliche (cfr. tavola 10 degli allegati).

Rispetto all'estero, l'imposta sulla cifra d'affari occupa nel nostro paese un posto modesto. Nonostante essa fosse inizialmente assai estesa, nel corso degli anni è stata vieppiù spogliata della propria sostanza e ciò, soprattutto, per motivi d'ordine sociale. L'elenco dei beni attualmente li¬ berati dall'imposta è così esteso che in un'economia domestica, l'imposta sulla cifra d'affari, grava unicamente sulle bevande alcooliche e i ta¬ bacchi nonché l'abbigliamento, la biancheria, i mobili, gli apparecchi do¬ mestici, la radio e la televisione
come anche i veicoli. Ciò spiega perché quelle economie domestiche che, su incarico dell'ufficio federale dell'in¬ dustria, delle arti e mestieri e del lavoro, tengono una contabilità detta¬ gliata, le spese per merci imposte raggiungono appena un quarto delle uscite totali.

Orbene, se nel nostro paese l'imposta generale sulla cifra d'affari gra¬ vante direttamente sui prezzi dei beni di consumo costituisce numericamente soltanto una parte minima, ciò è dovuto anzitutto al fatto che essa non è propriamente un'imposta sul consumo ma, almeno in ragione del 50 per cento, un'imposta sugli investimenti, i mezzi d'esercizio e l'acquisto di fondi dei poteri pubblici. Infatti l'estensione graduale della franchigia e l'aumento degli investimenti hanno fatto scemare il carattere d'imposta sul consumo.

Inoltre, in Svizzera, il gravame dell'imposizione indiretta non si trova dalla

177 parte dell'imposta generale sulla cifra d'affari, ma, manifestamente, dalla parte dei diritti doganali sulle importazioni e dei diritti speciali su talune merci come il tabacco e i carburanti. Infatti, nel 1968, l'imposta sulla cifra d'affari ha contribuito soltanto in ragione di un terzo (1362 mio fr.), alle entrate federali provenienti dalle imposte sul consumo e dai diritti doganali (3896 mio fr.). Orbene, i diritti doganali e i diritti suppletivi hanno come oggetto non soltanto i beni di consumo, ma anche, in misura considerevole, i mezzi di produzione e d'esercizio (veicoli, macchine, apparecchi, carbu¬ ranti). Per di più, i diritti all'importazione e i diritti speciali gravano sui beni di consumo soprattutto quando si tratta di derrate voluttarie come il tabacco e l'alcool o ancora dei beni di consumo di lusso (ad esempio auto¬ veicoli da turismo).

Contrariamente a un'opinione molto diffusa, le imposte indirette hanno quind; per oggetto, in misura considerevole, non i beni di consumo propria¬ mente detti ma l'acquisto di beni da parte dell'economia e dei poteri pubblici.

Qualora trattasi del consumo delle economie domestiche, si può par¬ lare di un'imposizione largamente applicata secondo criteri sociali. I beni più necessari all'eistenza, segnatamente le derrate alimentari, non sono af¬ fatto imposti mentre che quei beni i quali possono essere considerati più o meno come superflui sono colpiti da gravami particolarmente ele¬ vati. Nel 1968, l'imposizione sui carburanti e i tabacchi ha fornito un gettito molto superiore di quello dell'imposta sulla cifra d'affari e quindi non può essere fatta un'opposizione oggettivamente valida all'aumento di quest'ultima. Siamo pertanto del parere che la Confederazione, per coprire il proprio fabbisogno, deve ulteriormente ricorrere all'imposizione del consumo che le rimane riservato senza limitazione alcuna.

c. Migliore coordinamento fra le imposte dirette federali e cantonali Una nutrita critica è stata rivolta contro la mancanza d'uniformità del sistema ficaie svizzero e l'inuguaglianza dell'onere fiscale fra i singoli Cantoni. Si auspica che la Confederazione abbia a prendere provvedimenti adeguati per armonizzare le imposte dirette.e uniformare la tassazione fi¬ scale. Critiche e richieste analoghe sono già state presentate nei postulati Weber
e nelle mozioni Conzett e Herzog, in merito ai quali il Consiglio federale si è già espresso.

È un dato di fatto incontestabile che le singole persone giuridiche e le persone fisiche sono imposte diversamente nei singoli Cantoni. La causa di tale discrepanza va ricercata nell'autonomia illimitata conferita ai Cantoni (cfr. tuttavia art. 46, cpv. 2 Cost) nel campo delle imposte dirette sul red¬ dito e sulla sostanza poiché considerata una delle massime politiche fonda¬ mentali dello Stato federativo. Infatti, non a torto, si tenie che in seguito Foglio Federale, 1969, Voi. Il

11

178 all'uniformazione del diritto fiscale da parte della Confederazione verrebbe ad essere menomata la possibilità di una politica fiscale e finanziaria auto¬ noma nei Cantoni con conseguente diminuzione della loro sovranità. Tutta¬ via, a tale giustificazione s'oppone quella dell'economia la quale è in piena espansione, con numerose connessioni che superano i limiti cantonali; per l'economia la diversità dei disciplinamenti fiscali cantonali e la difficoltà che ne risulta per avere una veduta d'assieme dell'onere fiscale sono degli ostacoli che costringono a un lavoro amministrativo, suppletivo, evita¬ bile mediante l'applicazione di un diritto fiscale concepito in modo più razionale! In virtù di ciò, numerose cerchie chiedono non soltanto l'uni¬ ficazione delle basi d'imposizione e della procedura ma, parimenti, il co¬ ordinamento e l'armonizzazione della politica fiscale cantonale come anche la repressione o almeno il contenimento degli effetti indesiderati della diversità degli oneri fiscali.

Orbene, a più riprese si è cercato d'unificare l'imposizione in Svizzera; ricordiamo segnatamente le proposte del professor Emst Blumenstein nel 1920, riprese nel 1947 dalla Commissione di periti per la riforma delle fi¬ nanze federali. Tuttavia tali proposte furono respinte. Recentemente, il pro¬ blema è tornato alla ribalta con una unificazione mediante una legge gene¬ rale obbligatoria per tutti i Cantoni, emanata o dalla Confederazione o per via concordataria. Una commissione, istituita dalla conferenza dei di¬ rettori cantonali dei dicasteri delle finanze, è attivamente occupata nell'ela¬ borazione: delle basi di tale legge generale. Sia la legge surriferita sia il concordato dovrebbero uniformare le condizioni soggettive e oggettive del¬ l'assoggettamento come anche le disposizioni di procedura, lasciando facoltà ai Cantoni unicamente di stabilire le tariffe e le deduzioni (per persone co¬ niugate, per i figli, per i premi d'assicurazione, ecc.). Quindi, nonostante l'entrata in vigore di questa legge generale limitata che è stata posta come condizione per la revisione delle 25 leggi fiscali cantonali, l'onere fiscale non verrebbe affatto uniformato.

Per sostenere gli sforzi intesi a unificare le basi materiali d'imposizione e le tassazioni fiscali, nella procedura di consultazione è stato proposto
di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 42 quìnquies del seguente tenore: «La Confederazione può emanare disposizioni intese a unificare la tassazione fiscale; essa ne sorveglia l'applicazione». Non ab¬ biamo ripreso questa proposta poiché siamo del parere che l'unificazione, sia delle basi d'imposizione, sia dell'onere fiscale possa essere attuata entro i limiti del nuovo articolo 41 ter capoverso 5 della Costituzione in modo più commisurato e meglio adeguato alla struttura federalista del nostro sistema fiscale (Comune, Cantone, Confederazione).

Fondamentalmente, due possibilità si prestano per unificare sia le basi d'imposizione sia l'onere fiscale. Secondo la prima di queste possi-

179 bilità, le imposte sul reddito e sulla sostanza sono dichiarate di competenza federale; la Confederazione prescrive le tariffe; quindi il gettito dell'impo¬ sta è ripartito fra Confederazione, Cantoni e Comuni. Risulta ovviamente evidente che siffatta centralizzazione del diritto fiscale in materia d'imposte dirette verrebbe subito respinta.

L'altra possibilità consisterebbe in una cosiddetta imposta di perequa¬ zione: le basi materiali dell'imposizione e l'onere fiscale sarebbero unificati rispettando la sovranità cantonale in materia d'imposizione diretta; la Con¬ federazione riscuoterebbe però un'imposta sul reddito delle persone fisiche e/jo delle persone giuridiche secondo un saggio d'imposta corrisponde in media all'onere attuale proveniente dall'imposta per la difesa nazionale e dalle imposte cantonali e comunali sul reddito. Dal gettito di quest'imposta di perequazione la Confederazione dovrebbe ricevere complessivamente almeno tanto quanto ottiene attualmente mediante il prodotto lordo del¬ l'imposta per la difesa nazionale. I Cantoni continuerebbero a partecipare a questo prodotto lordo in ragione del trenta per cento. Cantoni e Comuni potrebbero poi gravare con le proprie imposte l'ammontare rimanente (ov¬ verosia il prodotto totale dell'imposta meno l'aliquota netta della Confe¬ derazione e le aliquote cantonali del 30%). Quindi i Cantoni avrebbero libera facoltà o di mantenere i loro sistemi fiscali attuali o di modificare le proprie legislazioni tributarie nel senso che le imposte cantonali e co¬ munali sarebbero riscosse secondo il principio dell'imposta federale in mi¬ sura della parte imputabile sull'imposta federale. Anche in quest'ultimo caso, ovviamente, i Cantoni dovrebbero avere possibilità, per coprire il proprio fabbisogno finanziario, di riscuotere decime suppletive superanti la parte imputabile, In siffatto modo, sarebbe possibile ottenere col tempo l'unificazione non soltanto delle basi d'imposizione ma anche degli oneri fiscali. Invero l'unificazione completa dell'onere fiscale non potrebbe essere ottenuta neanche con tale sistema finché taluni Cantoni e Comuni sono co¬ stretti a riscuotere la decima addizionale 'per coprire quel fabbisogno che supera la parte imputabile. Tuttavia simili derogazioni darebbero al¬ meno migliore fondamento alla perequazione intercantonale.
Riteniamo che le possibilità surriferite sono meritevoli di uno studio continuato. Siamo certi che per giungere alla loro realizzazione il cammino da percorrere sarà ancora lungo. Cionostante, possiamo concludere che, nei nuovo disciplinamento delle finanze federali non si debba a priori sbarrare la strada a un'eventuale imposta di perequazione. Orbene, la con¬ dizione indispensabile per un'imposta di perequazione è la soppressione del saggio massimo attuale dell'imposta per la difesa nazionale, sancito nel¬ l'articolo 41 ter della Costituzione; infatti, un'imposta di perequazione può essere istituita per via di legislazione esecutiva soltanto se il suo saggio può essere stabilito in modo corrispondente all'onere fiscale attuale delle im¬ poste federali, cantonali e comunali. Come seconda condizione occorre iscrivere nel disegno una disposizione che consenta eventualmente di isti-

180 tuire un'imposta di perequazione nel senso indicato; intanto può benissimo essere lasciato aperto il problema concernente l'applicazione di quest'impo¬ sta: o unicamente alle persone giuridiche oppure a quelle fisiche e giuri¬ diche.

d. Domande concernenti l'imposta sulla cifra d'affari La società d'utilità pubblica delle donne svizzere e il partito del la¬ voro avevano chiesto che fosse modificata la franchìgia proponendo l'esen¬ zione della biancheria, degli articoli casalinghi e di altre merci necessarie all'esistenza; per contro chiedevano l'imposizione delle riviste straniere e dei medicinali. Orbene, dobbiamo respingere tale proposta. Infatti, nella franchigia attuale (cfr. lett. b) l'aspetto sociale è già largamente considerato in materia d'imposta sulla cifra d'affari. In quanto alle limitazioni richieste, esse non possono essere realizzate per impossibilità di una demarcazione soddisfacente; inoltre la Svizzera, quale membro d'organizzazioni interna¬ zionali quali la AELS e il GATT, è obbligata a sottoporre alle stesse im¬ poste i prodotti svizzeri e stranieri che si trovano in concorrenza. L'Unione svizzera delle arti e mestieri propone d'autorizzare il Consiglio federale a procedere a pìccole modificazioni del decreto concernente l'imposta sulla cifra d'affari per eliminare le deficienze tecniche e le ineguaglianze sempreché ciò non comporti modificazioni importanti in quanto all'onere.

Orbene, una simile delega generale risulterebbe contraria al principio san¬ cito nell'articolo 8 capoverso 1 delle disposizioni transitorie. Tuttavia, è stato tenuto conto della parte più importante di tale richiesta poiché al¬ l'articolo 8 capoverso 4 lettera c delle disposizioni transitorie si incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni inerenti all'esenzione dall'im¬ posta all'importazione, in quanto esse non corrispondano a quelle concer¬ nenti l'esenzione della cifra d'affari realizzati in Svizzera e di impedire in tal modo che i produttori svizzeri siano svantaggiati rispetto ai fornitori stranieri. Trattasi all'occorrenza essenzialmente d'oggetti di dimostrazione come anche di istrumenti e apparecchi di medicina e chirurgia nonché del materiale bellico della Confederazione, secondo l'articolo 14 numeri 14 e 17 della legge sulle dogane, che possono essere importati in franchigia,
a determinate condizioni, dai clienti designati nella legge sulle dogane se i produttori indigeni devono pagare l'imposta sulla fornitura di siffatte mac¬ chine alla stessa clientela. Per contro, ragioni di tecnica doganale costrin¬ gono al mantenimento dell'esenzione dall'imposta all'importazione e, segnatamente, dall'ammissione in franchigia limitata.

e. Domande concernenti f imposta per la difesa nazionale aa. Denominazione dell'imposta federale diretta Parecchie sono state le proposte intese a modificare la denominazione dell'imposta per la difesa nazionale (ad esempio «imposta federale diretta») poiché la denominazione attuale non risulta più essere corrispondente allo

181 scopo precipuo di tale imposta e si presta talvolta a dei malintesi (confu¬ sione con la tassa d'esenzione dal servizio, militare). Nonostante la perti¬ nenza di tale richiesta essa risulta essere irrealizzabile per mancanza d'una denominazione veramente migliore; anzi cambiandone il nome potrebbe essere suscitata l'impressione che la Confederazione voglia istituire una nuova imposta.

bb. Tariffa In quanto alla struttura tariffale dell'imposta per la difesa nazionale, a contare dal 1971, le opinioni divergono secondo la cerchia di provenienza.

In linea di massima trova generale approvazione l'eliminazione della così detta progressione 'fredda. Tuttavia alcune cerchie politiche chiedono che la progressione sia rafforzata e che il saggio massimo sia ulteriormente aumentato. Ovviamente l'opposizione respinge tale proposta. La tariffa proposta nel nostro disegno costituisce una soluzione di compromesso. Con essa è eliminata la progressione fredda fino a un reddito annuo di circa 88.000 franchi e previsto, per le classi di reddito più elevato, un onere sup¬ pletivo moderato e sopportabile. Inoltre, per ogni grado della tariffa è accordata una riduzione del cinque per cento. Questi tre provvedimenti -- calcolati per il 1972 -- comportano una diminuzione d'entrate dell'ordine di 82 milioni di franchi, compensati soltanto in parte dalla minor riduzione dell'imposta dovuta dalle persone giuridiche (cfr. n. 2 lett. b, aa e cc).

cc. Deduzioni sociali Pure molte sono state le richieste d'un aumento delle deduzioni sociali.

Esse sono state accolte in quanto si tratti della deduzione per i coniugati (aumento da 2000 a 2500 franchi) e alla deduzione per assicurazioni (cfr.

n. 2 lett. b, aa). Per contro non possiamo accettare un nuovo aumento della deduzione per i figli poiché quest'ultima è già stata aumentata nel 1965 da 500 a 1000 franchi in modo che il rincaro successivamente suben¬ trato rimane sempre largamente compensato. Parimente, non può essere te¬ nuto conto della richiesta d'un aumento generale delle deduzioni per spese professionali delle persone che esercitano un'attività dipendente. Infatti queste spese sono d'una natura diversa da quelle che danno diritto alle deduzioni so¬ ciali e possono essere dedotte illimitatamente, già per legge, a titolo di spese di produzione qualora siano debitamente
giustificate. Secondo la pratica attuale è ammessa la deduzione di una somma globale a titolo professio¬ nale unicamente per semplificare la tassazione. La competenza per stabilire tali somme globali spetta al Dipartimento delle finanze e delle dogane il quale le adegua periodicamente alla situazione del momento. Riteniamo che questo disciplinamento debba rimanere immutato.

dd. Altre richieste Ovviamente sono state presentate altre richieste di natura diversificata.

Talune di esse meritano d'essere studiate ma la loro realizzazione uscirebbe

182 dai limiti del presente disegno poiché imporrebbero, in parte, una modifi¬ cazione alquanto sostanziale della struttura dell'imposta attuale per la difesa nazionale (per esempio soppressione dell'imposta sui ristorni e i ri¬ bassi, istituzione d'un'imposta minima, passaggio all'imposizione sulle basi attuali, istituzione d'una «clausola d'indicizzazione», imposizione separata del reddito delle donne coniugate, imposizione delle persone giuridiche se¬ condo una tariffa proporzionale, possibilità di dedurre dal reddito imponi¬ bile le imposte cantonali e comunali, ecc.) e quindi occorrerebbe anzitutto un esame molto approfondito nel quadro d'una concezione generale. L'oc¬ casione propizia è offerta dalla legge d'esecuzione che dovrà essere ela¬ borata sulla base del nuovo articolo 41 ter capoverso 5 della Costituzione.

III. Spiegazioni concernenti il disegno costituzionale 1. Costituzionalità Il presente disegno di decreto federale che modifica l'ordinamento dello finanze federali ha come finalità una revisione parziale della Costitu¬ zione federale secondo l'articolo 121 di essa, che può essere attuata nelle forme stabilite dalla legislazione federale.

2. Generalità L'articolo costituzionale 41 ter proposto, definisce la competenza della Confederazione per riscuotere imposte nel campo dell'imposta sulla cifra d'affari, delle imposte speciali sul consumo e dell'imposta per la difesa nazionale; esso costituisce pertanto il fondamento della legislazione d'ese.cuzione in questi campi.

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie costituisce, come sinora, il disciplinamento vigente fino all'entrata in vigore di dette leggi d'esecu¬ zione. Esso prescrive che gli atti legislativi attuali concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, quella per la difesa nazionale e l'imposta sulla birra restano validi, con talune modificazioni, fino all'entrata in vigore delle leggi d'esecuzione dell'articolo 41 ter della Costituzione.

Conseguentemente, le modificazioni del disciplinamento in vigore, oc¬ correnti per realizzare -i provvedimenti che devono essere presi all'inizio del 1971 nel campo dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella per la di¬ fesa nazionale, devono essere quindi attuate mediante l'articolo 8 delle di¬ sposizioni transitorie. Tuttavia, in quanto queste misure eccedono la compe¬ tenza attuale
della Confederazione in materia d'imposizione secondo l'arti¬ colo 41 ter della Costituzione, quest'ultima disposizione costituzionale deve essere parimente modificata. Per la realizzazione degli scopi a termine me¬ dio occorre soltanto modificare l'articolo 41 ter della Costituzione.

183 3. Commento alle diverse disposizioni Numero 1 Riguardo al nuovo artìcolo 41 ter è opportuno menzionare le osser¬ vazioni seguenti: Nel capoverso 1, pur omettendo la limitazione temporanea attuale, sono elencate le imposte che la Confederazione può riscuotere oltre a quelle che le competono in virtù dell'articolo 41 bis. In questo elenco sono nuove unicamente le imposte speciali sul consumo.

Il capoverso 2 riprende il vigente testo del secondo capoverso concer¬ nente l'esclusività della competenza della Confederazione nel campo del¬ l'imposta sulla cifra d'affari e lo estende anche alle imposte speciali sul consumo. La così detta «imposta minima» riscossa da alcuni Cantoni nel quadro dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e calcolata se¬ condo la cifra d'affari, non è considerata un'imposta «dello stesso genere» e conseguentemente, anche in avvenire come per il passato, non è compresa nell'esclusività della sovranità fiscale menzionata al capoverso 2.

Il capoverso 3 descrive l'oggetto dell'imposta sulla cifra d'affari ri¬ prendendo il testo del capoverso 2 lettera a, tuttavia con una modificazione: non si parla più di «operazioni di smercio su territorio svizzero» ma unica¬ mente di «operazioni di smercio». Tale modifica è stata dettata dalla neces¬ sità di disciplinare mediante la legge d'esecuzione l'esenzione d'imposta per le forniture d'esportazióne e per consentire, qualora le circostanze econo¬ miche lo esigano, di sottoporre a imposta anche queste operazioni. I saggi minimi finora indicati al capoverso 2 lettera b nonché le franchigie men¬ zionate al capoverso 2 lettera c sono state soppresse. I saggi applicabili fino all'entrata in vigore della legge d'esecuzione nonché le franchigie sono di¬ sciplinati all'articolo 8 capoverso 2 delle disposizioni transitorie e nel de¬ creto concernente l'imposta sulla cifra d'affari.

Il capoverso 4 introduce, nella lettera a, la possibilità di gravare con un'imposta speciale sul consumo il petrolio, il gas naturale e i prodotti risultanti dalla loro raffinazione (cfr. cap. II n. 3 lett. b, bb) «come anche i carburanti per motori, estratti da altre materie iniziali». In quest'ultima categoria sarebbero inclusi i propellenti per autoveicoli stradali estratti dal carbone di legna, ecc. nonché quei propellenti che potrebbero in futuro
sostituire i carburanti tradizionali. Il testo -- invero alquanto ristretto ri¬ spetto a quello dell'avamprogetto del Dipartimento delle finanze e delle dogane -- deve precisare che non si crea alcuna base per un'imposizione generale dell'energia. II gettito dell'imposta speciale riscossa, oltre a quella sulla sifra d'affari, sui carburanti per motori dev'essere destinato, in mag¬ gior parte, a scopi determinati, segnatamente per le costruzioni stradali, co¬ me menzionato nell'articolo 36 ter della Costituzione qui applicabile per analogia.

184 Nel capoverso 5 sono definiti soggetto e oggetto dell'imposta per la difesa nazionale. Esso è analogo al terzo capoverso lettera a del vecchio testo. I saggi stabiliti alle lettere b e c di quest'ultimo capoverso sono stati soppressi. In loro sostituzione è stato inserito il principio secondo il quale all'atto dell'allestimento della tariffa per l'imposta per la difesa nazionale dev'essere tenuto conto, in modo adeguato, dell'onere costituito dalle im¬ poste dirette cantonali e comunali.

La disposizione del vecchio capoverso 3 lettera d è ripresa immutata.

Secondo quest'ultima, i tre decimi del prodotto lordo dell'imposta per la difesa nazionale sono devoluti ai Cantoni. Per contro, l'attuale disciplinamento rigido, secondo cui un sesto della somma devoluta ai Cantoni deve essere destinata alla perequazione finanziaria intercantonale è sostituita da una disposizione che impone la determinazione di tale somma mediante legislazione federale. Quest'ultimo disposto più elastico consente di aumen¬ tare, mediante la legislazione d'esecuzione, l'aliquota da impiegarsi per la perequazione finanziaria, qualora ciò dovesse rivelarsi necessario. Fino a quel momento, rimane vigente la disposizione attuale, ripresa al nuovo ar¬ ticolo 8 capoverso 3 lettera e delle disposizioni transitorie.

Qualora l'imposta per la difesa nazionale -- invece di rimanere come attualmente un'imposta cumulata a quelle cantonali e comunali -- dovesse essere trasformata in imposta di perequazione (cfr. cap. II n. 5 lett. c), l'ul¬ tima frase del capoverso 5 delimita, per misura di precauzione, il prodotto lordo determinante per stabilire le aliquote cantonali sull'imposta per la difesa nazionale; è considerata come tale la somma rimanente dopo dedu¬ zione della parte imputabile (delle imposte cantonali e comunali).

Il capoverso 6 corrisponde al capoverso 5 attuale dell'articolo 41 ter della Costituzione.

Numero II L'artìcolo 8 delle disposizioni transitorie contiene le modificazioni ne¬ cessarie per realizzare i provvedimenti da prendersi a contare dal 1971 nel campo dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella per la difesa nazionale.

Nel capoverso 1 sono ora menzionate soltanto l'imposta sulla cifra d'affari, quella per Ja difesa nazionale e l'imposta sulla birra. Infatti in se¬ guito alla legge sull'imposta preventiva,
entrata in vigore il 1° gennaio 1967, introducendo, per quanto necessario, nel diritto legislativo ordi¬ nario (art. 68) anche le disposizioni disciplinanti il diritto di bollo sulle cedole, è divenuto superfluo di menzionare i diritti di bollo, l'imposta pre¬ ventiva, e l'imposta trattenuta sulle prestazioni d'assicurazioni sulla vita.

Nuova al capoverso 1 è la riserva di modificazione mediante legge federale «entro i limiti dell'articolo 41 ter». L'innovazione è dovuta al fatto che le disposizioni concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, quella per la difesa

185 nazionale e l'imposta sulla birra, d'ora in poi, saranno adeguate al fabbiso¬ gno mediante semplici revisioni parziali (ad es. tariffa dell'imposta per la difesa nazionale) e non più -- come nel diritto vigente -- soltanto mediante una legge d'esecuzione generale o una revisione costituzionale.

Nel capoverso 2 sono menzionate le modificazioni del decreto del Consiglio federale che istituisce l'imposta sulla cifra d'affari, le quali pren¬ deranno effetto a contare dal 1° gennaio 1971: i saggi d'imposta sono ri¬ pristinati al livello del 1955, ovverosia al 4 per cento (forniture al minuto) e al 6 per cento (forniture all'ingrosso) e l'imposta sulle prestazioni' nel ramo edilizio riceve un nuovo disciplinamento (cfr. in proposito cap. II n. 2 ilett. a, bb, come anche le spiegazioni concernenti il capoverso 4 qui sotto).

Nel capoverso 3 sono indicate le modificazioni valide 'in materia d'im¬ posta per la difesa nazionale riguardo agli anni fiscali dal 1971 (la prima volta per il sedicesimo periodo, con gli anni di computo 1969 e 1970).

Alla lettera b del numero 1, in quanto concerne l'imposta per. la difesa nazionale delle persone fisiche, la deduzione per coniugati è aumentata da 2000 a 2500 franchi. La deduzione attuale di 500 franchi al massimo per assicurazioni è sostituita mediante una deduzione combinata per premi d'as¬ sicurazioni e interessi di risparmi che può ascendere fino a 1500 fran¬ chi. Fino a concorrenza di tale somma possono essere quindi dedotti non soltanto i premi d'assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, la malattia e i premi d'assicurazione contro la disoccupazione e per la cassa pensione, ma anche gli interessi di capitali di risparmio scaduti durante gli anni di computo. Per capitali di risparmio s'intendono, secondo le raccomandazioni del settembre 1965 della commissione di periti per il promovimento del risparmio: gli averi sui libretti di risparmio, di collocamento e di deposito, le obbligazioni di cassa delle banche e casse di risparmo, le obbligazioni svizzere e straniere quotate, comprese quelle convertibili. La tariffa stabi¬ lita al numero 2 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche è attual¬ mente concepita secondo il sistema della progressione così detta scalare.

Quest'ultima introduce agevolazioni essenziali per i redditi sino a 88.700 franchi
e un onere leggermente maggiorato per i redditi superiori a tale cifra. L'onere massimo ascende al 9 o 8,55 per cento. Maggiori spiegazioni sono recate nel capitolo II numero 2 lettera b, aa.

Rimane immutata la lettera c, nella quale è definita l'imposta per la difesa nazionale delle persone giuridiche e ne è stabilita anche la tariffa (cfr. cap. II n. 2 lett. b, bb). Pure la lettera d, concernente l'imposta per la difesa nazionale su i ristorni e i ribassi per gli acquisti di merci rimane im¬ mutata.

La lettera e riprende l'attuale disposizione dell'articolo 41 ter capoverso 3, della Costituzione secondo cui un sesto della parte del prodotto lordo dell'imposta per la difesa nazionale devoluto ai Cantoni (tre decimi) deve

186 essere destinato alla perequazione finanziaria intercantonale. D'ora in poi, tale disciplinamentosdovrà essere modificato mediante via legislativa (cfr.

proposta concernente il nuovo art. 41 ter cpv. 5 Cost.).

'Alla lettera /, è portata al 5 per cento la riduzione del 10 per cento sinora accordata nell'articolo 8 capoverso 3 lettera e su tutti gli ammontari d'imposta per la difesa nazionale. Parimente, è introdotta una certa flessi¬ bilità (cfr. cap. II n. 2 ilett. b, cc) degli oneri dell'imposta per la difesa na¬ zionale, poiché l'Assemblea federale è autorizzata ad aumentare il ribasso fino al 10 per cento oppure a sopprimerlo mediante decreto federale di portata generale, per cui non può essere chiesto il referendum (cfr. art. 7 della legge sui rapporti fra i consigli).

Nel capoverso 4 è dato incarico al Consiglio federale d'adeguare i de¬ creti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e quella per la difesa nazio¬ nale alle modificazioni decise nel II e III capoverso e sono specificati tre punti del mandato.

Anzitutto, in materia d'imposta sulla cifra d'affari, il Consiglio fede¬ rale deve disciplinare, per il periodo transitorio, gli effetti del trasferimento dell'imposta. Al fornitore il quale, in virtù delle nuove disposizioni, deve pagare un'imposta maggiore di quella convenuta all'atto dell'allestimento dei prezzi, dev'essere accordata la pretesa di diritto civile al rimborso della quota eccedente dell'imposta da parte del cliente, se non stabilito altrimenti con quest'ultimo. Tale clausola è specialmente importante quando si tratta di contratti a lungo termine, come sarebbero quelli praticati nel ramo edilizio.

Spetta inoltre al Consiglio federale di designare quali siano quei lavori svolti su costruzioni e su terreni che vanno sottoposti al saggio del 4 per cento soltanto per i tre quarti della controprestazione complessiva o per la somma intera di quest'ultima. Nel tenore del disposto è precisato che le prestazioni nel ramo edilizio propriamente detto non possono essere gravati di oltre il 3 per cento della controprestazione totale (cfr. per ulteriori det¬ tagli il cap. II n. 2 lett. a, bb).

Infine, il Consiglio federale deve abrogare le disposizioni concernenti l'esenzione dalle imposte all'importazione delle merci in quanto esse non corrispondono a quelle riguardanti
l'esenzione d'imposta gravante sulle operazioni di smercio. (Per i dettagli, vedasi cap. II n. 5 lett. (Ti¬ ll capoverso 5, nel quale è definito l'onere complessivo gravante sulla birra, riprende il testo del vecchio articolo 41 ter capoverso 4 della Costi¬ tuzione. Lo spostamento di questa disposizione è stato attuato per meglio corrispondere alla proposta d'abrogare le limitazioni materiali della com¬ petenza costituzionale in materia d'imposizione. L'onere totale sulla birra potrà essere definito nella legislazione d'esecuzione dell'articolo 41 ter

187 della Costituzione e pertanto fino all'entrata in vigore di tale legge il disciplinamento temporaneo è contenuto nell'articolo delle disposizioni transi¬ torie.

I vecchi capoversi 5 e 6 dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie sono divenuti privi d'oggetto in seguito al nuovo articolo 36 ter della Costi¬ tuzione (assegnazione alla costruzione stradale del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori; RU 1958 806) e della legge federale del 19 giugno 1959 che modifica alcune disposizioni sull'assicurazione con¬ tro gli infortuni (RU 1959 876).

II numero 111 del disegno di decreto completa le disposizioni transi¬ torie della Costituzione mediante un nuovo articolo 10 nel quale è previsto l'aumento della provvigione ai Cantoni sul prodotto netto dell'imposta pre¬ ventiva che è portato dal 6 al 10 per cento. Con ciò è transitoriamente rea¬ lizzato il postulato del Consiglio degli Stati del 17 dicembre 1964 nel quale il Consiglio federale era invitato «a sottoporre alle Camere un disegno di articolo costituzionale che stabilisse e fissasse le aliquote cantonali propria¬ mente dette sull'imposta preventiva, al fine di migliorare la perequazione finanziaria intercantonale» (Boll. sten, del CSt 1964, pag. 381 e seg.). Nel capitolo II numero 4, abbiamo esposto i motivi che ci inducono ad appro¬ vare l'aumento della provvigione cantonale ma non la fissazione delle aliquote cantonali propriamente dette.

IV. Proposte concernenti la classificazione di mozioni e postulati Qualora il disegno costituzionale proposto dovesse essere accettato, possono essere classificati, poiché divenuti privi d'oggetto, le mozioni e i postulati che seguono: -- Postulato n. 8841, della commissione del Consiglio degli Stati, del 26 novembre 1964, accettato dal Consiglio degli Stati il 17 dicembre 1964, concernente un disegno costituzionale sull'istituzione e il calcolo delle aliquote cantonali sull'imposta preventiva^ per migliorare la perequa¬ zione intercantonale; -- Postulato n. 9375, dell'on. Max Weber, consigliere nazionale, del 1° dicembre 1965, accettato dal Consiglio nazionale il 29 giugno 1966, con¬ cernente provvedimenti intesi a coprire le perdite risultanti dalla sop¬ pressione del diritto di bollo sulle cedole e a procurarsi nuovi mezzi finanziari; -- Postulato n. 9386, dell'on. Max Weber,
consigliere nazionale, del 9 dicembre 1966, accettato dal Consiglio nazionale il 22 settembre 1966, concernente un nuovo disciplinamento della perequazione in materia d'imposta per la difesa nazionale; -- Postulato n. 9629, dell'on Eibel, consigliere nazionale, del 21 di-

188 cembre 1966, accettato dal Consiglio nazionale il 4 ottobre 1967, con¬ cernente la riservazione delle imposte dirette unicamente ai Cantoni, una nuova ripartizione delle attribuzioni fra Confederazione e Cantoni e lo sviluppo della perequazione intercantonale; -- Postulato n. 9904, dell'on Welter, consigliere nazionale, del 6 marzo 1968, accettato dal Consiglio nazionale il 5 marzo 1969, concernente l'aumento delle deduzioni personali e di carattere sociale in materia d'imposta per la difesa nazionale; ° -- Postulato n. 10104, dell'on. Max Weber, consigliere nazionale, del 3 dicembre 1968, accettato dal Consiglio nazionale il 13 marzo 1969, concernente un'imposta federale sulle persone giuridiche; --· Mozione n. 10203, dell'on. Conzett, consigliere nazionale, del 12 marzo 1969 (il tenore tedesco è identico a quello della mozione n. 10241), accettato dal Consiglio nazionale il 12 giugno 1969, concernente la lotta contro gli effetti indesiderati d'una graduatoria d'imposizione troppo variabile come anche la coordinazione e l'armonizzazione delle poli¬ tiche fiscali cantonali; -- Mozione n. 10241, dell'on. Herzog, consigliere agli Stati, del 20 marzo 1969 (il tenore tedesco identico a quello della mozione n. 10203), accet¬ tato dal Consiglio degli Stati il 17 giugno 1969, concernente la lotta contro le conseguenze indesiderate delle grandi differenze d'imposizione, come anche la coordinazione e l'armonizzazione delle politiche fiscali cantonali; -- Postulato n. 10250, dell'on. Eisenring, consigliere nazionale, del 21 marzo 1969, accettato dal Consiglio nazionale il 10 giugno 1969, con¬ cernente il nuovo disciplinamento delle finanze federali.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 10 settembre 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: L. von Moos Il cancelliere della Confederazione: Hubcr Allegati: tavole, n. da 1 a 10 disegno di DF

189

Tavola 1

Imposta per la difesa nazionale dovuta dalle persone fisiche Inizio dell'assoggettamento, aliquote massime e gettito Tariffa 1965

Tariffa secondo disegno

in franchi Inizio deW assoggettamento 7 700 fr. di reddito1 8 500 fr. di reddito11 8 600 fr. di reddito

15.30 22.50 23.40

1120 in per cento

Aliquota massima 133 500 fr. di reddito11 184 000 fr. di reddito

7,2

8,55 in mio di fr.

Redditi Lordo

1972 1973 1974 Cantoni 1972 1973 1974 Confederazione 1972 1973 1974

1

938 938 1 220 .

281 281 366 657 657 854

856 856 1 113 257 257 334 599 599 779

Reddito imponibile dopò tutte le deduzioni come quelle per coniugati, figli, spese professionali, premi d'assicurazione, premi AVS, AI e IPG ecc.

190 Tavola 2

Imposta per la difesa nazionale dovuta dalle persone fisiche Onere in franchi e in percentuale Reddito 1) fr.

1 8 000 9 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18000 20 000 22 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000 1

Tariffa 1965 fr.

%

2

3 0,22 0,30 0,36 0,45 0,51 0,56 0,70 0,90 1,06 1,26 1,68 2,21 2,61 2,94 3,37 4,00 4,55 5,11 5,54 5,99 6,80 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7 20

18 27 36 54 72 90 126 180 234 315 504 774 .1044 1 323 1 683 2 403 3 186 4 086 4 986 5 994 8 154 10 080 11 520 12 960 14 400 18000 21 600 25 200 28 800 36 000

Tariffa secondo disegno fr.

% 4 --.-- 19.-- 28.50 47.50 .

66.50 85.50 104.50 123.50 180.50 266 -- 408.50 551.-- 836.-- 1 121.-- 1 406 -- 2 166.-- 3 021.-- 3 971.-- 5 016.-- 6 156.-- 8 436 -- 10 716.-- 12 996.-- 15 276.-- 17 100.-- 21 375.-- 25 650.-- 29 925.-- 34 200.-- 42 750.--

'

3 -- 0,21 0,28 0,40 0,48 0,53 0,58 0,62 0,82 1,06 1,36 1,57 2,09 2,49 2,81 3,61 4,32 4,96 5,57 6,16 7,03 7,65 8,12 8,49 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55

Reddito imponibile dopo tutte le deduzioni, come quelle per coniugati, figli, spese professionali, premi d'assicurazione, premi AVS, AI e IPG, ecc.

Effetti della maggiorazione della deduzione per coniugati e deU istituzione di un il disegno, per assicurazioni e interessi da risparm A Deduzione per coniugati Deduzione per figli Deduzione per assicurazioni Effetti suironere Onere in fr.

Reddito tr.

.

1 8 000 8 200 9100 10 100 10200 11 100 12200 12 600 13100 14 600 20000 30000 1

-

Coniuga

<~eucx

0 figli

Attualmente 2

Disegno 3

Attualmente 4

Disegno 5

15.30 23.40 32.40 33.30 ' 41.40 51.30 54.90 59.40 72.90 166.50 477.-- .

, 15.20 16.15 24.70 35.15 38.95 43.70 57.95 109.25 365.75

--.--

--.--

15.30 23.40 33.30 36.90 41.40 54.90 112.50 382.50

.

15.20 19.95 34.20 85.50 294.50

Reddito imponibile dopo tutte le deduzioni come quelle per coniugati, figli, spese pr premi AVS, AI e IPG, ecc.

Gettito deìl'ÌDN dovuta dalle persone fisiche, per classi d

Anni

1972 1973 1974

Classi di reddito in 1 000 fr. i) 20 - 50 50 -- 100 -- 20 Tariffa secondo Tariffa secondo Tariffa secondo disegno disegno disegno Tariffa Tariffa Tariffa Deduzione Deduzione Tariffa 1965 per Deduzione assicurazioni 1965 per assicurazioni 1965 per assicurazioni 1965 500 fr. 1500 fr.

500 fr. 1500 fr.

500 fr. 1500 fr.

Reddito lordo in mio fr.

107 107 139

76 76 ' 99

57 57 75

Tariffa secondo disegno Deduzione per assicurazioni 1500 fr.

500 fr.

1972 1973 1974 1

31 31 40

50 50 64

148 148 192

195 195 253

138 138 180

192 192 249

208 208 271

184 184 238

428 428 557

Diminuzione del gettito rispetto al 1965 in mio Ta Tariffa secondo Tariffa secondo disegno disegno D Deduzione per Deduzione per a assicurazioni assicurazioni 500 f 1500 fr.

500 fr.

1500 fr.

500 fr.

47 47 61

Reddito imponibile dopo tutte le deduzioni.

57 57 73

16 16 22

24 24 33

+5 +5 +7

194

Tavolai 6

IDN delle persone giuridiche Tariffe, aliquote massime e gettiti Tariffa sul reddito netto e sul capitale Reddito netto

Tariffa secondo disegno

Tariffa 1965

Imposta di base Soprattassa per reddito superiore al 4% superiore all'8% Capitale

2,7 %

2,85

%

2,7 % 3,6 %

2,85 % 3,8 %

0,675%

0,7125%o

Tariffa massima dell'imposta sul reddito netto In percentuale 7,2% 7,6% Per un reddito di 22,0% 22,0%

Gettito in mio fr.

Lordo

1972 1973 1974

632 632 770

667 667 813

Cantoni

1972 1973 1974

Confederazione

1972 1973 1974

190 190 231 442 442 539

200 200 244 467 467 569

IDN delle persone giuridic Onere d*una SA per un capitale di 1 mio. fr.

IDN sul reddito netto %

Reddito imponibile fr.

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 50 100 200 300

10 000 20 000 30000 40 000 50000 60 000 70 000 80000 90 000 100 000 110 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200000 220 000 250 000 500 000 1000 000 2000 000 3 000 000

270 540 810 1080 1620 2160 2 700 3 240 4140 5040 5 940 6840 8 640 10440 12 240 14 040 15 840 18 000 36 000 72000 144000 216000

2,70 2,70 2,70 2,70 3 24 3,60 3 86 4,05 4,60 5,04 5,40 5,70 6,17 6,52 6,80 7,02 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

285 570 855 1 140 1 710 · 2 280 2 850 3 420 4 370 5 320 6 270 7 220 9120 11020 12 920 14 820 16 720 19000 38 000 76000 152 000 228 000

2,85 2,85 2,85 2,85 3,42 3,80 4,07 4,28 4,86 5,32 5,70 6,02 6,51 6,89 7,18 7,41 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60

675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675

Rendi bili ti

1

1

Tariffa 1965 fr.

% 1)

In percentuale del reddito.

Tariffa secondo disegno fr.

% i)

Tariffa fr.

196

Tavola 8

ICA e IDN - Gettili (in mio fr.)

ICA

Tariffa 1965 Tariffa secondo disegno

1971 1972 1 670 1 785 1 873 2 078

1973 1 910 2 226

1974 2 045 2 386

IDN (persone fisiche e giuridiche) Lorda Tariffa 1965 Tariffa secondo disegno

1971 1972

1973

1974

1 235 1 570 1 235 1 523

1 570 1 523

1 990 1 926

Tariffa 1965 Tariffa secondo disegno

370 471 370 457

471 457

597 578

Confederazione Tariffa 1965 Tariffa secondo disegno

865 1 099 865 1 066

1 099 1 066

1 393 1 348

Cantoni

IDN e ICA cumulate Lordo Tarif 1965 Tariffa secondo disegno

1971 1972

1973

J974

2 905 3 355 3 108 3 601

3 480 3 749

4 035 4 312

Tariffa 1965 Tariffa secondo disegno

370 471 370 457

471 457

597 578

Confederazione Tariffa 1965 Tariffa secondo disegno

2 535 2 884 2 738 3 144

3 009 3 292

3 438 3 734

Cantoni

PROOUrr DE L' IMPÔT POUR LA DÉFENSE NATIONALE COMPARg AU PROPUIT DE L* IM

PRODUIT DE L IMPST POUR LA DÉPENSE NATIONALE COMPARÉ AU PRODUIT DE L' ET DES DROITS D* ENTRÉE EN fOim-CCNT

IMP0T SU* L

DNO IT9 O'CNTA^C

H44/4» M/«l *1/41 M/»9 %u%1 )*** M/41 41/41 M/44 t AHHtC9 Of. CALClM.

199

Tavola 9c

IDN ICA e diritti dentrata Gettito in mio fr. 2)

Anni di computo

IDN

ICA

Totale (col. 2+3)

Diritti d'entrata

Totale (col. 4+5)

,1 1948/49 1950/51 1952/53 1954/55 1956/57 1958/591960/61 1962/63 1964/65 1966/67 1968/69 1970/71

2 229 323 298 352 333 406 340 456 576 712 929 1235

3 449 421 465 520 574 602 718 949 1 165 1276 1408 1615 (1716) 1 848 (2 152) 2 045 (2 386)

4 678 744 763 872 907 1008 1058 1 405 1 741 1 988 2 337 2 850 (2 951) 3 418 (3 675) 4 035 (4 312)

5 276 329 317 393 488 503 740 900 968 988 1059 1 135

6 954 1073 1080 1265 1 395 1 511 1 798 2 305 2 709 2 976 3 396 3 985 (4 086) 4 598 ' (4 855) ·

x

1972/73 1974 1

,

1 570 (1 523) 1 990 (1 926)

Senza i dazi su carburanti, tabacco e dazi suppletivi, ·cifre tra parentesi =« secondo disegno.

· 1972. s "

1 180* .

200

Tavola 9d IDN ICA e gettiti d'entrata 1) Rapporto dei gettiti in percentuale 2)

Anni di computo

IDN

ICA

IDN

ICA

Diritti d'entrata

1948/49 1950/51 1952/53 1954/55 1956/57 1958/59 1960/61 1962/63 1964/65 1966/67 1968/69 1970/71

34 43 39 40 37 40 32 32 33 36 40 43 (42) 46 (41) 49 (45)

66 57 61 60 63 60 68 68 67 64 60 57 (58) 54 (59) 51 (55)

24 30 28 28 24 27 19 20 21 24 27 31 (30) 34 (32)

47 39 43 41 41 40 40 41 43 43 42 41 (42) 40 (44)

29 31 29 31 35 33 41 39 36 33 31 28 (28) 26» (24)

1972/73 1974 1 1 8

Senza i dazi su carburanti, tabacco e dazi suppletivi.

Cifre tra parentesi = secondo disegno.

1972.

.

,

Paragone fra la struttura fiscale in Svizzera e quelle d'alcuni p CEE nel 1967 in percentuale · Imposta ----'

^ Paese

CH

RFA

I

F

Imposte dirette 1

61,4*

47,2

30,2

37,6

38

ICA

11,3

24,9

20,9

37,5

35

Altre imposte indirette

27,3 *

27,9

48,9

24,9

25

100

1 1

100

100

100

B

100

Imposte sul reddito e sulla sostanza, imposte sul rendimento e sul ca poste sulle successioni e donazioni.

Imposte federali, cantonali e comunali.

Fonti: «Mitteilungen aus dem Ausland» 6/69, pubblicato dall'ammin federale delle contribuzioni, sottodivisione della statistica.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la modificazione dell`ordinamento delle finanze federali (Del 10 settembre 1969)

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1969

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37

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19.09.1969

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145-201

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