Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 5 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008, del 10 marzo 2009, del 22 aprile 2010, dell'11 aprile 2011, del 17 ottobre 2011 e del 29 marzo 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 15

«Cauzione» Art. 1

Principi

Art. 2

Ammontare della cauzione

Art. 3

Messa in conto

Art. 4

Utilizzo della cauzione

Art. 5

Ricorso alla cauzione

Art. 6

Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

Art. 7

Liberazione della cauzione

Art. 8

Sanzioni nel caso di mancato versamento della cauzione

Art. 9

Gestione della cauzione

Art. 10

Foro giuridico

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FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647, 2009 1367, 2010 987 2787, 2011 3463 7167, 2012 4117 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

5 ottobre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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