08.473 Iniziativa parlamentare Soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 19 giugno 2012

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sull'assistenza, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

19 giugno 2012

In nome della Commissione: La presidente, Christine Egerszegi-Obrist

voli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

2012-1553

6899

Compendio Il presente progetto prevede di abolire l'obbligo dei Cantoni di rimborsare le prestazioni assistenziali per i propri cittadini che risiedono in un altro Cantone. In concreto sarà abolito l'attuale obbligo di rimborso del Cantone d'origine per i suoi cittadini domiciliati in un altro Cantone da meno di due anni. Per consentire ai Cantoni di adeguarsi alla nuova normativa, è previsto un termine transitorio di quattro anni.

Nell'ambito dell'aiuto sociale, già dai tempi della prima guerra mondiale i Cantoni sono progressivamente passati dal principio del luogo d'origine al principio del luogo di domicilio. Si tratta ora di portare a termine questa transizione, abolendo l'obbligo di rimborso a carico del Cantone d'origine. L'accresciuta mobilità, alla quale si assiste ormai da diverse generazioni, ha in molti casi allentato il legame con il Cantone d'origine. Di conseguenza, il considerevole onere amministrativo che le domande di rimborso di prestazioni assistenziali comportano nei diversi Cantoni e, a seconda delle disposizioni cantonali, anche nei Comuni, è difficilmente giustificabile. Tra il 2005 e il 2010 il saldo dei rimborsi versati dai Cantoni d'origine a favore dei Cantoni di domicilio ammonta in media a circa 18,5 milioni di franchi l'anno. Questa somma va rapportata al totale delle uscite nette registrate dai Cantoni e dai Comuni nell'ambito dell'aiuto sociale, pari a circa 1,8 miliardi di franchi l'anno.

6900

Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Interventi parlamentari relativi alla soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese e lavori della Commissione

Il 3 ottobre 2008 il consigliere agli Stati Philipp Stähelin ha depositato l'iniziativa parlamentare «Soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese» (08.473 s). L'iniziativa chiede l'abrogazione delle disposizioni relative all'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine contenute nella legge federale del 24 giugno 19771 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS).

Nella sua motivazione l'autore dell'iniziativa rammentava due altri progetti paralleli, ma sottolineava che, a suo avviso, essi non avrebbero consentito di realizzare in tempi brevi l'obiettivo da lui perseguito. Il primo era la mozione «Abrogazione dell'articolo 16 LAS» (07.3712 n), presentata il 5 ottobre 2007 dal consigliere nazionale J. Alexander Baumann e tolta dal ruolo il 25 settembre 2009 perché pendente da più di due anni. Il secondo era stato promosso dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che nell'autunno del 2006 aveva istituito un comitato ad hoc (gruppo di lavoro LAS) incaricato di elaborare le basi per un'eventuale revisione della legge e una regolamentazione quadro dell'aiuto sociale a livello federale. Il gruppo di lavoro ha pubblicato il proprio rapporto finale2 nel mese di agosto del 2008 (cfr. n. 2.3).

Il Cantone di Turgovia perseguiva lo stesso obiettivo dell'iniziativa parlamentare Stähelin con l'iniziativa «Legge federale sull'assistenza. Modifica» (10.315 s), depositata il 31 marzo 2010, che chiedeva alla Confederazione l'abrogazione dell'articolo 16 LAS.

Il 19 gennaio 2010 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Stähelin con 7 voti a favore e 6 contrari. Il 18 febbraio 2011 l'omologa Commissione del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 13 voti favorevoli e 10 contrari.

Il 31 marzo 2011 la CSSS-S ha incaricato la sottocommissione «Iv. Pa. Soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese (Stähelin; 08.473)»3 di elaborare un progetto di legge. La sottocommissione ha quindi deciso di interpellare un esperto dell'Ufficio federale di giustizia e ha chiesto alla CDOS di svolgere un sondaggio presso i Cantoni per rilevare i dati aggiornati sui rimborsi effettuati
dai Cantoni d'origine ai sensi della LAS. Nella seduta del 31 agosto 2011, la sottocommissione ha ascoltato i rappresentanti della CDOS, della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF), dell'Associazione dei Comuni Svizzeri e 1 2

3

RS 851.1 Il rapporto «Loi fédérale en matière d'assistance ­ LAS, Rapport final du groupe de travail CDAS, août 2008» può essere consultato sul sito www.sodk-cdas-cdos.ch (>Domaines >Sécurité sociale >Aide sociale; le pagine sono disponibili soltanto in francese e tedesco).

Composta dai consiglieri agli Stati Egerszegi-Obrist (presidenza), Brändli, Fetz, Frick, Stähelin.

6901

dell'Unione delle Città Svizzere. Nel corso di questa seduta e di quella successiva del 5 ottobre 2011 ha elaborato un progetto preliminare di legge con il relativo rapporto esplicativo all'attenzione della CSSS-S. Il 14 novembre 2011 quest'ultima ha approvato il progetto con 8 voti a favore, 2 contrari e 1 astensione e ha deciso di indire una procedura di consultazione4.

In occasione della sua seduta del 19 giugno 2012 la CSSS-S ha preso atto dei risultati della consultazione (cfr. n. 1.2) e ha approvato il presente rapporto e il relativo progetto di legge con 11 voti contro 0 e 1 astensione.

1.2

Risultati della procedura di consultazione

Nell'ambito della procedura di consultazione svoltasi dal 2 dicembre 2011 al 16 marzo 2012 hanno espresso il loro parere i 26 Cantoni, sei partiti politici e sette organizzazioni.

21 Cantoni si sono espressi senza riserve in favore della soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese al Cantone che ha fornito prestazioni di assistenza: AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, UR,VS, TG, TI e ZG. Hanno espresso un parere favorevole anche quattro partiti (PPD, PEV, PLR e UDC) e cinque organizzazioni5. I fautori della soppressione dell'obbligo sostengono che non è più attuale considerare il luogo d'origine come criterio per determinare a chi spetta rimborsare le spese, e rilevano che la soppressione dell'obbligo di rimborso permetterebbe di ottenere un significativo sgravio amministrativo.

Cinque Cantoni si sono opposti alla soppressione dell'obbligo di rimborsare le spese o vi sarebbero favorevoli unicamente se fosse prevista una compensazione: BS, GE, NE, VD e ZH. Lo stesso parere è stato espresso da due partiti (PES e PSS) e da due organizzazioni6. Quale compensazione è stato proposto in primo luogo un aumento dei contributi destinati a compensare l'aggravio sociodemografico nell'ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC).

Sette Cantoni (AG, OW, SG, SZ, UR, VS, ZG) hanno accolto favorevolmente il termine transitorio di quattro anni, proposto nel progetto preliminare, prima della soppressione definitiva dell'obbligo di rimborso. Quattro Cantoni (AR, GL, JU, LU) hanno reputato tale termine come piuttosto lungo o come chiaramente troppo lungo.

4

5 6

Sono stati invitati a prendere parte alla procedura di consultazione i Cantoni, i partiti politici nonché le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia.

Centre Patronal, Gruppo svizzero per le regioni di montagna, senesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri e Associazione dei Comuni svizzeri.

Fédération des entreprises romandes e Unione delle città svizzere.

6902

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Situazione iniziale

Fino alla prima guerra mondiale l'assistenza alle persone nel bisogno spettava interamente alle collettività pubbliche di cui queste persone erano originarie. Tra il 1916 e il 1960 i Cantoni hanno concluso diversi concordati in materia. Se da un lato hanno progressivamente introdotto il principio dell'assistenza da parte del luogo di domicilio, dall'altra hanno mantenuto possibilità, talora considerevoli, di esigere i rimborsi dai Cantoni d'origine7.

Il 7 dicembre 1975 il Popolo e i Cantoni hanno approvato la revisione degli articoli 45 e 48 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.), con la conseguenza che, in materia di assistenza intercantonale, la Svizzera è passata dal principio del luogo d'origine a quello del luogo di domicilio8. L'articolo 48 vCost. è stato sostanzialmente ripreso nell'articolo 115 della Costituzione federale del 18 aprile 19999 che recita: «Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.» L'articolo 48 capoverso 2 vCost. manteneva tuttavia la possibilità per la Confederazione di «disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente domicilio o verso il Cantone di origine». La Confederazione si è avvalsa di questo diritto nella LAS, che nella versione originaria del 24 giugno 1977 prevedeva la possibilità di rivalersi sul Cantone d'origine per dieci anni secondo le modalità seguenti: se la persona nel bisogno era ininterrottamente domiciliata in un Cantone da meno di due anni, il Cantone di domicilio poteva addebitare al Cantone d'origine la totalità delle spese assistenziali; dal terzo al decimo anno queste spese erano suddivise a metà tra il Cantone di domicilio e quello d'origine, mentre oltre il decimo anno il Cantone d'origine non era più tenuto ad alcun rimborso. La revisione dalla LAS del 14 dicembre 1990 ha limitato l'obbligo di rimborso a carico del Cantone d'origine ai primi due anni successivi all'elezione del domicilio in un altro Cantone.

Nel compendio del messaggio del 22 novembre 1989, il Consiglio federale indicava che «da un'inchiesta effettuata presso i governi cantonali è risultato che non è ancora giunto il momento di passare al mero principio del luogo di domicilio nel diritto assistenziale, ancorato nell'articolo 48 della Costituzione federale. I Cantoni d'immigrazione, segnatamente, auspicano il mantenimento dell'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare le spese dell'assistenza».10

2.2

La nuova regolamentazione proposta

Di fronte all'accresciuta mobilità della popolazione e all'evoluzione delle legislazioni cantonali in materia di aiuto sociale, è giunto il momento di portare a termine il passaggio dal principio del Cantone d'origine a quello del Cantone di domicilio e di 7 8

9 10

Risposta del Consiglio federale del 21 sett. 2001 all'interrogazione ordinaria 01.1077 Rossini «Legge federale sull'assistenza. Termini di rimborso».

Thomet Werner, 1994, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG), seconda edizione aggiornata, Zurigo, ed. Schulthess, p. 35.

RS 101 FF 1990 I 46

6903

abrogare l'obbligo imposto al Cantone d'origine di rimborsare le spese. Per lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente di prepararsi al nuovo regime, la revisione della LAS entrerà in vigore dopo un termine transitorio di quattro anni. Una volta decorso tale termine, il Cantone nel quale una persona trasferisce il proprio domicilio sarà tenuto ad assumersi l'onere finanziario dell'aiuto sociale concesso dal momento dell'acquisizione del domicilio. Per i rapporti tra i Comuni dello stesso Cantone, sono determinanti le disposizioni legislative dei rispettivi Cantoni.

A seguito della crescente mobilità della popolazione, il legame del singolo cittadino con il Cantone d'origine tende sempre più ad allentarsi; in molti casi questo processo è in corso già da più generazioni. Tra il 1900 e il 1970 la percentuale degli Svizzeri residenti nel proprio Cantone d'origine è progressivamente diminuita dal 79,2 al 60,4 per cento dell'intera popolazione residente svizzera11. Nonostante manchino dati attendibili più recenti, non vi è motivo di ritenere che questa tendenza si sia arrestata o, addirittura, capovolta.

Fino a che punto il principio del luogo d'origine abbia perso importanza in materia di aiuto sociale lo rivela l'evoluzione delle disposizioni in vigore nei Cantoni. Dopo che il Cantone di Turgovia ha deciso di abrogare, dal 1° gennaio 2012, l'obbligo di rimborso da parte del Comune d'origine all'interno dello stesso Cantone12, soltanto il Cantone di San Gallo conosce ancora un siffatto obbligo, che si ispira alle disposizioni della LAS13. Anche nel diritto internazionale si è ampiamente affermato il principio del mero luogo di domicilio: basti citare la Convenzione europea di assistenza sociale e medica dell'11 dicembre 1953, alla quale si riferisce l'articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale europea.

L'abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine riduce notevolmente gli oneri amministrativi. Nel 2009 in Svizzera si sono contati 4938 casi di aiuto sociale per i quali, in linea di principio, il Cantone di domicilio poteva esigere dal Cantone d'origine il rimborso delle prestazioni di assistenza in virtù della LAS14; questi casi riguardavano in totale 7149 persone. Ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LAS, il Cantone creditore deve presentare trimestralmente al Cantone debitore
un conto complessivo delle spese d'assistenza dovute; per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti (art. 32 cpv. 2 LAS).

Tale procedura genera un onere amministrativo sia per il Cantone di domicilio che fa valere il diritto al rimborso sia per il Cantone d'origine, che deve esaminare la richiesta di rimborso. Inoltre, ogni Cantone può far valere il proprio diritto al rimborso ma deve a sua volta rimborsare le spese assistenziali degli altri Cantoni.

11

12 13 14

Censimento federale della popolazione, Ufficio federale di statistica (UST). A causa di un errore nella traduzione, i dati del censimento del 1980 non forniscono un'immagine attendibile della situazione nella Svizzera italiana e in quella romanda. Dal censimento del 1990, il luogo d'origine non è più preso in considerazione nella valutazione dei risultati per diversi motivi (nuovo diritto di famiglia; l'utilizzo nel registro degli abitanti del nome del luogo d'origine invece del codice postale rende più difficile l'analisi; nessun aggiornamento automatico del nome del luogo d'origine se cambia in seguito a una fusione tra Comuni).

Art. 20 cpv. 1 della legge del Cantone di Turgovia del 29 mar. 1984 sull'aiuto sociale pubblico (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe; RB 850.1).

Art. 24 cpv. 1 della legge del Cantone di San Gallo del 27 sett. 1998 sull'aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; sGS 381.1).

Ufficio federale di statistica (UST): Auswertung der Sozialhilfestatistik. Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, mit Doppelzählungen, ohne Angaben aus dem Kanton Neuenburg (documento disponibile soltanto in tedesco).

6904

Il rimborso tra i Cantoni delle spese inerenti all'aiuto sociale riguarda una percentuale molto esigua della totalità dei casi relativi a questo tipo di assistenza. Dal 2007 al 2009 la quota dei beneficiari dell'aiuto sociale per i quali erano sostanzialmente soddisfatti i requisiti di legge per l'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine oscillava tra il 3 e il 4 per cento di tutti i beneficiari dell'aiuto sociale in Svizzera15. Anche in termini di importo i rimborsi versati dai Cantoni d'origine sono relativamente modesti. Tra il 2005 e il 2010 i Cantoni d'origine versavano in media rimborsi per un totale di 60 milioni di franchi l'anno16. Se da queste prestazioni vengono dedotti i rimborsi ricevuti dagli altri Cantoni, rimangono circa 18,5 milioni di franchi l'anno effettivamente trasferiti da un Cantone all'altro. Questa cifra va rapportata al totale annuo delle spese nette sostenute per l'aiuto sociale dai Cantoni e dai Comuni, che dal 2005 al 2010 ammontavano in media a 1,8 miliardi di franchi17.

2.3

Alternative esaminate

L'abolizione dell'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine ha ripercussioni finanziarie diverse sui Cantoni, come dimostrano i risultati del sondaggio condotto dalla CDOS (cfr. all. e n. 4.2). La Commissione ha dunque esaminato la possibilità e le modalità di un'eventuale compensazione.

Ha preso atto che il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha esaminato le seguenti varianti, ma le ha scartate considerandole non realistiche o non conformi allo scopo18: ­

semplificazione dell'attuale sistema di fatturazione mediante revisione dell'articolo 32 LAS e forfetizzazione dei costi per singolo caso: il gruppo di lavoro ha ritenuto i dati statistici disponibili insufficienti per permettere il passaggio a un sistema di forfait per singolo caso;

­

istituzione di un «servizio di compensazione» nazionale in materia di LAS: il gruppo di lavoro ha bocciato questa opzione, perché ha ritenuto che le difficoltà collegate alla centralizzazione dell'amministrazione (istituzione del servizio in questione, contatto tra la Centrale e i Cantoni, finanziamento) fossero di gran lunga maggiori del possibile sgravio amministrativo per i Cantoni;

­

«modello transitorio»: questo modello prevedeva che i Cantoni avrebbero dovuto indennizzarsi reciprocamente sulla base di forfait indipendenti dal singolo caso durante un periodo transitorio limitato a partire dall'abolizione dell'obbligo di effettuare i rimborsi. Tuttavia i negoziati bilaterali tra i 26 Cantoni per definire i forfait sarebbero molto complessi, soprattutto in considerazione del fatto che questo modello avrebbe una validità limitata.

La Commissione non può appoggiare la variante favorita dalla CDOS19, ossia una compensazione sulla base della nuova impostazione della perequazione finanziaria e

15 16 17 18 19

UST, Analisi delle statistiche dell'aiuto sociale.

Analisi del sondaggio della CDOS dell'11 ago. 2011; cfr. all.

UST, Statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate ai bisogni.

Rapporto finale del gruppo di lavoro LAS della CDOS, p. 10­12.

Decisione dell'assemblea plenaria della CDOS del 6 giu. 2008; rapporto finale del gruppo di lavoro LAS della CDOS, p. 4.

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della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), soprattutto per tre motivi: ­

la CDOS propone di aumentare la perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS), la quale tiene conto degli aspetti «povertà», «età», «integrazione degli stranieri» e «problematica delle città polo». La PAS è tuttavia parte della compensazione degli oneri operata dalla Confederazione (perequazione verticale), mentre i rimborsi versati dai Cantoni d'origine avvengono a livello intercantonale (perequazione orizzontale). Sarebbe dunque contrario allo spirito del sistema chiamare in causa la Confederazione in questa compensazione finanziaria mediante la PAS, poiché l'aiuto sociale e il suo finanziamento sono fondamentalmente competenza dei Cantoni;

­

dal momento che i criteri di ripartizione della NPC sono già definiti, la «compensazione» favorirebbe suo malgrado e in modo netto alcuni Cantoni a detrimento di altri, così come dimostrano i risultati del modello di calcolo esposto nel rapporto conclusivo del gruppo di lavoro LAS della CDOS.

Questa situazione dipende anche dal fatto che non solo i Cantoni con oneri superiori alla media dovuti a fattori sociodemografici (ad esempio Ginevra, Zurigo o Basilea Città), ma anche altri (ad esempio Soletta o Turgovia) riscuotono in generale dai Cantoni d'origine rimborsi superiori a quelli che devono effettuare;

­

la NPC è un sistema il cui sottile equilibrio è frutto di un lungo processo di negoziazione, che si è protratto per diversi anni, e implica un volume complessivo di versamenti netti di compensazione pari a 3,1 miliardi di franchi20. Non sarebbe giudizioso mettere in discussione questo sistema per un saldo così modesto dei rimborsi a carico dei Cantoni d'origine: i 18,5 milioni di franchi in questione rappresentano infatti appena lo 0,6 per cento circa dei versamenti netti della NPC. In previsione di futuri adeguamenti della NPC, e in particolare della perequazione dell'aggravio sociodemografico, la Commissione informerà tuttavia per scritto il Consiglio federale in merito al trasferimento di spese di aiuto sociale tra i Cantoni che il presente progetto di legge comporta.

La Commissione ha vagliato anche la possibilità di sostituire l'obbligo di rimborso a carico del Cantone d'origine con un obbligo di rimborso a carico del precedente Cantone di domicilio. Tale soluzione risponderebbe meglio al principio del luogo di domicilio. Nei rapporti intracantonali tra Comuni, quattro Cantoni applicano l'obbligo del rimborso a carico del precedente Comune di domicilio e per l'esattezza Friburgo e Obvaldo21 (per un anno) e Sciaffusa e Vallese22 (per due). L'obbligo del rimborso a carico del precedente Cantone di domicilio potrebbe inoltre contribuire all'osservanza del divieto di sfratto nei confronti di persone nel bisogno (art. 10 LAS). Tale provvedimento non alleggerirebbe invece il notevole carico amministrativo derivante dalla reciproca fatturazione delle spese assistenziali. La questione di 20 21

22

Dipartimento federale delle finanze; dati provvisori 2012.

Art. 9a della legge del Cantone di Friburgo del 14 nov. 1991 sull'aiuto sociale (loi sur l'aide sociale, LA-Soc; RSF 831.0.1); art. 19 della legge del Cantone di Obvaldo del 23 ott. 1983 sull'aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; 870.1).

Art. 39 cpv. 1 della legge del Cantone di Sciaffusa del 21 nov. 1994 sull'aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; SHR 850.100); art. 19 cpv. 1 della legge del Cantone del Vallese del 29 mar. 1996 sull'integrazione e l'aiuto sociale (loi sur l'intégration et l'aide sociale; 850.1).

6906

determinare l'ultimo luogo di domicilio di un beneficiario dell'aiuto sociale rischierebbe altresì di dare adito a controversie tra i Cantoni più di quanto avviene per l'applicazione del principio del luogo d'origine. Questi argomenti hanno quindi indotto la Commissione a rinunciare all'idea del rimborso da parte del precedente Cantone di domicilio.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Ingresso

L'ingresso, che rimanda ancora alla vecchia Costituzione federale, va adeguato alle disposizioni della nuova Costituzione. All'articolo 48 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 corrisponde l'articolo 115 della vigente Costituzione.

3.2

Computo della durata di domicilio per la determinazione dell'obbligo di rimborsare le spese (abrogazione dell'art. 8)

Gli articoli 14 cpv. 2 e 16 LAS sanciscono i periodi per i quali è previsto il rimborso delle spese assistenziali da parte del Cantone di domicilio o del Cantone d'origine.

L'articolo 8 LAS disciplina la durata determinante del domicilio per i coniugi o i partner registrati nonché per i minorenni con un proprio domicilio assistenziale. Dal momento che gli articoli 14 cpv. 2 e 16 LAS sono abrogati, l'articolo 8 diventa superfluo e può essere anch'esso abrogato.

3.3

Estensione dell'obbligo del Cantone di domicilio (abrogazione dell'art. 14 cpv. 2)

L'articolo 14 capoverso 2 LAS limita il rimborso delle spese assistenziali da parte del Cantone di domicilio qualora il Cantone di dimora sia anche Cantone d'origine: in questo caso il rimborso è dovuto solo se la persona in questione è domiciliata da più di due anni nell'attuale Cantone di domicilio. Il legislatore ha emanato questa disposizione presupponendo che generalmente esista un legame personale tra il Cantone o il luogo d'origine e la persona in questione. Come illustrato in precedenza, questo legame è ormai venuto meno per la maggior parte delle persone, che spesso non hanno mai vissuto nel luogo d'origine. È dunque opportuno abbandonare la restrizione prevista dall'articolo 14 capoverso 2 e, di riflesso, estendere l'obbligo di rimborso a carico del Cantone di domicilio.

3.4

Abrogazione dell'obbligo del Cantone d'origine (abrogazione degli art. 15­17)

La sezione due del capitolo relativo all'obbligo di rimborsare le spese disciplina in tre articoli l'obbligo del Cantone d'origine di rimborsare al Cantone di domicilio o al Cantone di dimora le spese assistenziali da questi prestate. Sono contemplate sia le persone senza domicilio in Svizzera (art. 15) sia coloro che sono domiciliate da 6907

meno di due anni al di fuori del Cantone d'origine (art. 16). Inoltre è disciplinato il caso in cui le persone siano cittadini di più Cantoni (art. 17).

Per i motivi esposti più in alto il presente progetto prevede di abbandonare del tutto la possibilità di esigere il rimborso da parte del Cantone d'origine. Gli articoli 15­17 devono pertanto essere abrogati.

3.5

Famiglie i cui membri hanno diverso diritto di cittadinanza cantonale (abrogazione dell'art. 19)

L'abrogazione di questa disposizione è la logica conseguenza della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d'origine per il rimborso delle spese d'assistenza.

Non è più necessario prevedere una disposizione che regoli il caso di una persona con diritto di cittadinanza in diversi Cantoni.

3.6

Struttura del capitolo 2 relativo all'obbligo di rimborsare le spese

Con l'abrogazione degli articoli 15­17 e 19, nel capitolo relativo all'obbligo di rimborsare le spese rimangono solo due articoli. È dunque superfluo dividerlo in sezioni. I titoli delle attuali sezioni diventano le rubriche rispettivamente dell'articolo 14 e dell'articolo 18.

3.7

Tasse di cura (art. 24)

L'articolo 24 LAS disciplina quali tariffe sono applicabili alle spese di ospedalizzazione, di ricovero in un ospizio o ad altre spese di cura. Il riferimento ai Cantoni d'origine diviene superfluo in virtù della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d'origine per il rimborso delle spese d'assistenza. Il capoverso 1 può essere pertanto abrogato. Al capoverso 2 sono apportate modifiche di tipo redazionale.

3.8

Contributi di mantenimento e d'assistenza giusta il diritto di famiglia (art. 25)

L'articolo 25 LAS stabilisce quale Cantone può far valere gli eventuali diritti ai contributi di mantenimento e di assistenza sanciti dal diritto di famiglia. I capoversi 2 e 3 disciplinano le competenze del Cantone d'origine. In virtù della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d'origine per il rimborso delle spese d'assistenza i due capoversi diventano superflui, pertanto possono essere abrogati.

3.9

Restituzioni (art. 26)

L'articolo 26 definisce chi ha diritto agli importi che saranno successivamente rimborsati dai beneficiari dell'assistenza. Anche qui le disposizioni che riguardano i Cantoni d'origine (cpv. 2 e 4) devono essere abrogate.

6908

3.10

Rettificazione (art. 28 cpv. 2)

I Cantoni coinvolti in un rimborso possono esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata (cpv. 1). Dal momento che il Cantone d'origine non può più essere chiamato a rimborsare le spese dell'assistenza è superfluo attribuirgli la possibilità di una rettificazione. Il capoverso 2 deve essere debitamente corretto.

3.11

Notifica d'assistenza (art. 30 e 31)

La notifica d'assistenza intende garantire che il Cantone tenuto al rimborso venga tempestivamente informato dell'esistenza di un caso assistenziale e possa eventualmente fornire istruzioni al Cantone che presta l'assistenza. Con il nuovo progetto di legge sarà necessaria e possibile soltanto la notifica del Cantone di dimora al Cantone di domicilio, mentre decade quella al Cantone d'origine: pertanto l'articolo 31 può essere abrogato. La rubrica dell'articolo 30, unico articolo rimasto nel capitolo 2, può essere cancellata.

3.12

Disposizione transitoria (cifra II)

Il conteggio delle spese assistenziali di cui è chiesto il rimborso deve essere presentato al Cantone debitore entro un anno al massimo dall'entrata in vigore della modifica della legge.

3.13

Entrata in vigore (cifra III)

Come illustrato al numero 4.2, ogni Cantone è tenuto a verificare quali ripercussioni la presente modifica della LAS possa avere sulle spese assistenziali e sulle risorse umane. Per lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente di adeguarsi alla nuova situazione, la legge entrerà in vigore solo quattro anni dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o dopo essere stata accettata in votazione popolare.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

Le proposte di modifica della LAS non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione, poiché riguardano esclusivamente i flussi finanziari intercantonali. La revisione proposta non incide neppure sulle risorse umane della Confederazione.

6909

4.2

Ripercussioni per i Cantoni

La soppressione dell'obbligo di rimborso a carico dei Cantoni d'origine aumenta le uscite dei Cantoni che prestano assistenza. D'altro canto i Cantoni sinora confrontati con richieste di rimborso vedono diminuire le proprie spese in misura corrispondente. È dunque difficile pronunciare una valutazione che sia valida per tutti i Cantoni: le variazioni delle spese assistenziali che scaturiranno dalla revisione della presente legge interesseranno in misura diversa i vari Cantoni. Sono determinanti i seguenti fattori: ­

il numero degli assistiti originari di un altro Cantone (per i quali dunque non potrà più essere chiesto il rimborso delle spese);

­

il numero degli originari del Cantone che beneficiano dell'assistenza di un altro Cantone (per loro il Cantone non dovrà più versare alcun rimborso);

­

l'onere generato da ognuno di questi casi.

Le rispettive legislazioni cantonali determinano se le conseguenze finanziarie di cui sopra si ripercuoteranno soltanto sui Cantoni o anche sui Comuni.

I flussi finanziari relativi ai rimborsi tra i Cantoni variano di anno in anno, ma si muovono sempre all'interno di una determinata fascia. Se il saldo degli importi ricevuti e di quelli pagati per alcuni Cantoni (ad es. il Ticino) è praticamente nullo, per altri risulta sistematicamente un avanzo (ad es. Zurigo) o un disavanzo (ad es.

Berna). Una tabella sinottica dei rimborsi versati negli anni 2005­2010 figura nell'allegato.

4.3

Altre ripercussioni

Il progetto di legge non ha ripercussioni particolari sull'economia del Paese, la società o l'ambiente.

5

Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche legislative proposte sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di Schengen; AAS)23 e con l'Accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC).

23 24

RS 0.362.31 RS 0.142.112.681

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6

Basi legali

6.1

Costituzionalità

Il progetto di legge trae il suo fondamento costituzionale dall'articolo 115 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

6.2

Delega di competenze legislative

Il progetto di legge non comporta deleghe di competenze legislative.

6.3

Forma dell'atto

Il progetto di legge consiste nella revisione di una legge federale.

6911

Allegato

Rimborso delle spese assistenziali tra Cantoni Cantone

BE AG GR FR LU SG VS SZ JU AR UR AI GL NW OW BL TI SH ZG TG NE SO GE VD BS ZH 1 2

Rimborso effettuato1

Rimborso ricevuto1

Differenza in franchi1

Differenza in % del totale delle spese assistenziali2

11 117 084 5 135 540 2 429 906 2 807 321 3 487 440 4 609 833 1 961 520 1 622 509 1 165 667 1 092 555 558 075 533 415 757 652 429 692 451 705 2 849 136 1 267 113 942 675 594 311 1 943 953 1 073 762 2 678 589 792 826 1 919 177 1 751 667 5 748 000

5 456 985 3 096 508 816 114 1 312 108 2 164 666 3 434 167 986 780 741 481 318 000 626 863 115 689 95 580 470 387 156 580 233 909 2 741 252 1 273 569 990 564 784 145 2 248 258 2 262 818 3 943 670 2 741 307 5 309 970 5 271 667 12 618 833

­5 660 099 ­2 039 032 ­1 613 793 ­1 495 213 ­1 322 774 ­1 175 667 ­974 740 ­881 028 ­847 667 ­465 692 ­442 385 ­437 836 ­287 265 ­273 112 ­217 796 ­107 884 6457 47 889 189 834 304 305 1 189 056 1 265 081 1 948 481 3 390 794 3 520 000 6 870 833

1,6 2,9 6,9 5,6 2,5 2,3 3,7 5,1 11,4 6,8 20,6 41,2 4,6 11,3 10,3 0,2 0,0 0,4 1,5 1,3 1,7 1,8 1,6 1,6 3,0 1,5

Fonte: CDOS, analisi del sondaggio relativo all'abolizione dell'obbligo di rimborso da parte dei Cantoni d'origine, media degli anni 20052010.

Fonte: calcoli effettuati dalla Commissione; uscite nette dei Cantoni per l'assistenza in base alla statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate ai bisogni curata dall'Ufficio federale di statistica, media degli anni 20052010.

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