Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro2 Firmato a Ginevra il 14 novembre 2011

Preambolo L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito denominati gli «Stati dell'AELS») da un lato, e il Montenegro dall'altra, qui di seguito ogni Stato è denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo di integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e sulla base del diritto internazionale; decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio4 (di seguito denominato l'«Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;

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Dal testo originale inglese.

Gli allegati all'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx RS 0.120 RS 0.632.20

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà tra le politiche commerciali, ambientali e del lavoro; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle relative Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro5 (di seguito denominata l'«OIL») di cui sono firmatarie; con l'obiettivo di creare nuovi impieghi e di migliorare il livello di vita, nonché un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di tutela ambientale; decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente attraverso una sana gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali in virtù dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; consapevoli dell'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a considerare i principi internazionali in tal senso, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU; dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e il Montenegro istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo agricolo complementare, conclusi contemporaneamente tra ogni singolo Stato dell'AELS e il Montenegro al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo economico nei loro territori.

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RS 0.820.1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (in seguito denominato «GATT 1994»); (b) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento tra le Parti e sviluppare gradualmente un contesto favorevole all'incremento degli scambi di servizi; (c) prevedere condizioni di concorrenza leale negli scambi tra le Parti e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; (d) ottenere una maggiore liberalizzazione, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; (e) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, assicurando che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (f) contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 2

Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale stabilita dal Trattato del 29 marzo 19237 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 3

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo ai quali sono parte e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti dei quali il Montenegro e uno o più Stati dell'AELS sono firmatari.

3. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può chiedere consultazioni con tale Parte. Quest'ultima deve offrire alla Parte richiedente adeguate opportunità di consultazione.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.631.112.514

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

Art. 4

Applicazione territoriale

1. Salvo altrimenti disposto nell'articolo 8, il presente accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle isole Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 5

Governo centrale, regionale e locale

All'interno del proprio territorio, ogni Parte assicura il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo ad opera dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e ad opera di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 6

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, regolamenti, sentenze giudiziarie, decisioni amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

Le Parti non sono obbligate a comunicare informazioni confidenziali.

Capitolo 2: Scambi di merci Art. 7

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti: (a) i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci8 (SA), in conformità con l'allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati menzionati nell'Allegato II, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso allegato; e (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell'allegato III.

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RS 0.632.11

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

2. Ciascuno Stato dell'AELS e il Montenegro hanno concluso un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro.

Art. 8

Regole di origine e cooperazione amministrativa

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in relazione alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti sono disciplinati dalla Convenzione regionale unica sulle norme d'origine preferenziali per l'area paneuromediterranea9 (di seguito denominata «Convenzione»), salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 e senza pregiudicare l'articolo 15.

2. Per i prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 3 dell'appendice I alla Convenzione, consentendo unicamente il cumulo bilaterale tra le Parti.

3. Se una Parte intendesse recedere dalla Convenzione, le Parti avviano immediatamente dei negoziati in merito a nuove regole in materia d'origine applicabili al presente Accordo. Fino all'entrata in vigore di tali regole, si applicano, mutatis mutandis, le regole d'origine contenute nella Convenzione, consentendo unicamente il cumulo bilaterale tra le Parti.

Art. 9

Dazi doganali

1. All'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali e gli oneri con effetto equivalente ai dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Montenegro contemplati nel paragrafo 1 lettera a dell'articolo 7. Nessun ulteriore dazio doganale può essere introdotto.

2. Per dazi doganali e oneri con effetto equivalente ai dazi doganali si intende qualsiasi dazio o onere di ogni tipo applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri imposti conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199410.

Art. 10

Restrizioni quantitative

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le restrizioni quantitative, si applica l'articolo XI del GATT 199411, che è integrato nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

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La Svizzera ha firmato la Convenzione il 15 giugno 2011. L'Allegato VII del presente accordo precisa che le Parti si impegnano ad applicare pari le disposizioni della Convenzione se quest'ultima non dovesse ancora essere in vigore per una Parte in occasione dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio.

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

Art. 11

Imposizione fiscale e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta e altro onere o regolamento interno in conformità con l'articolo III del GATT 199412 e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Gli esportatori non possono beneficiare di un rimborso di imposte interne superiore all'importo delle imposte indirette applicate sui prodotti esportati verso il territorio di una Parte.

Art. 12

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie13.

2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio d'informazioni.

Art. 13

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio14.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.

Art. 14

Agevolazione degli scambi

Allo scopo di agevolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro, conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato IV, le Parti: (a) semplificano, nella maggior misura possibile, le procedure per gli scambi delle merci e dei servizi connessi; (b) promuovono la cooperazione tra loro al fine di migliorare la loro partecipazione allo sviluppo e all'attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e (c) cooperano in seno al Comitato misto al fine di agevolare gli scambi.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.4 RS 0.632.20, Allegato 1A.6

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

Art. 15

Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni degli scambi

1. In riferimento agli articoli 8 e 14, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (in seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell'Allegato V.

Art. 16

Imprese commerciali di Stato

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato, sono disciplinati dall'articolo XVII del GATT 199415 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199416, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 17

Regole di concorrenza tra imprese

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e il Montenegro: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e (b) l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sull'insieme del territorio di una Parte o in una parte sostanziale dello stesso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali una Parte concede diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

4. Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, possono essere richieste consultazioni in seno al Comitato misto. Le Parti interessate devono fornire al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica in questione. Se la Parte interessata non pone fine a tale pratica entro il termine stabilito dal Comitato misto, o se il Comitato misto non riesce a trovare un'intesa dopo essersi consultato, o dopo trenta giorni dalla richiesta di consultazioni, l'altra Parte richiedente può adottare misure appropriate per affrontare le difficoltà risultanti dalla pratica in questione.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.b

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

Art. 18

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199417 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative18, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che uno Stato dell'AELS o il Montenegro avvii, se del caso, un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in uno Stato dell'AELS o in Montenegro ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci possono essere oggetto dell'inchiesta, accordandole un periodo di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 19

Antidumping

Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 199419 e dell'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 199420 in relazione ai prodotti originari delle altre Parti.

Art. 20

Misure di salvaguardia globali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia generali sono disciplinati dall'articolo XIX del GATT 199421 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia22. Nel prendere misure di salvaguardia globali una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni provocano o minacciano di provocare grave pregiudizio. La Parte che adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione è conforme alle norme e alle pratiche dell'OMC.

Art. 21

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se, in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all'industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi 2­10.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.13 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.8 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia23, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare una misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può aumentare l'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto fino a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (a) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; (b) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non viene applicata alcuna misura all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, il Comitato misto esamina le informazioni fornite al fine di facilitare la ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 4 per risolvere il problema. La misura di salvaguardia bilaterale è immediatamente notificata alle altre Parti ed è sottoposta a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in particolare al fine di definire, ove possibile, un calendario per la sua abolizione. Nella scelta della misura di salvaguardia bilaterale, si privilegia la misura che perturba di meno il funzionamento del presente Accordo.

7. Al
termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

8. In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2­6.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.14

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

9. Ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computata sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale definita nel paragrafo 5 e su ogni proroga della stessa. Gli aumenti tariffari sono rimborsati immediatamente se dall'inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 22

Eccezioni

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle Parti conformemente al presente capitolo concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza, si applicano gli articoli XX e XXI del GATT 199424, i quali sono integrati nel presente capitolo e divengono parte integrante del presente Accordo, mutatis mutandis.

Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale Art. 23

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato VI e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello che accordano ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199425 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono di riesaminare il presente articolo e l'Allegato VI, ai fini di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dai livelli attuali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1C

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici Art. 24

Investimenti

1. Le Parti promuovono sul loro territorio condizioni stabili, eque e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nel loro territorio.

2. Le Parti autorizzano gli investimenti degli investitori delle altre Parti in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti. Riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le norme relative a salute, sicurezza o ambiente.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere flussi di investimento e tecnologia quale mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici.

La cooperazione in tal senso può includere: (a) mezzi adeguati per identificare possibilità d'investimento e canali d'informazione riguardanti la regolamentazione in materia di investimenti; (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all'estero; e (c) la promozione di un quadro giuridico che contribuisca ad aumentare i flussi d'investimento.

4. Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare le questioni legate agli investimenti nel Comitato misto entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, incluso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un'altra Parte.

5. La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, rinunciano ad adottare misure arbitrarie o discriminatorie per quanto concerne gli investimenti degli investitori di un'altra Parte menzionati nel presente paragrafo e osservano gli obblighi assunti in relazione a determinati investimenti da un investitore di un'altra Parte menzionato nel presente paragrafo.

Art. 25

Scambio di servizi

1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un'apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi26 (in seguito denominato «GATS») e in considerazione dei lavori in corso sotto l'egida dell'OMC.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai suoi mercati di servizi, essa accetterà di negoziare l'estensione di tali vantaggi ad altre Parti su base reciproca.

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RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

3. Le Parti si impegnano a riesaminare i paragrafi 1 e 2 al fine di istituire un accordo per la liberalizzazione degli scambi di servizi tra di esse conformemente all'articolo V del GATS.

Art. 26

Appalti pubblici

1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle loro leggi e dei loro regolamenti in materia di appalti pubblici al fine di garantire la progressiva liberalizzazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca.

2. Ciascuna Parte pubblica o rende altrimenti accessibili le sue leggi, i suoi regolamenti e le sue decisioni amministrative di portata generale, nonché i rispettivi accordi internazionali rilevanti per i suoi mercati degli appalti pubblici. Ciascuna Parte risponde senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, trasmette a un'altra Parte le informazioni relative a tali questioni.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, essa accetterà di negoziare l'estensione di questi vantaggi ad altre Parti su base reciproca.

Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale Art. 27

Pagamenti per transazioni correnti

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Art. 28

Movimenti di capitale

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, le Parti assicurano che il capitale per gli investimenti effettuati in società costituite in conformità con le rispettive leggi, tutti i redditi da essi derivanti e gli importi risultanti da liquidazioni di investimenti siano liberamente trasferibili.

2. Le Parti tengono consultazioni al fine di facilitare i movimenti di capitale tra gli Stati AELS e il Montenegro e ottenere la loro completa liberalizzazione non appena la situazione lo permetta.

Art. 29

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Se una Parte versa o rischia di incorrere in serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Parte in questione, in conformità con le condizioni poste nel quadro del GATT 199427, del GATS28 e degli accordi statutari del Fondo monetario interna27 28

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1.B

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

zionale29, può adottare misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti se tali misure sono strettamente necessarie. Tali misure si applicano su base temporanea, equa e non discriminatoria. La Parte in questione informa immediatamente le altre Parti di tali misure e definisce il più presto possibile un calendario per la loro eliminazione.

Art. 30

Eccezioni

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in virtù del presente capitolo in merito alle eccezioni generali e alle eccezioni in materia di sicurezza, si applicano i sottoparagrafi dalla lettera (a) alla lettera (c) dell'articolo XIV e il paragrafo 1 dell'articolo XIV bis del GATS30, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile Art. 31

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1998 sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, e infine la Dichiarazione dell'ILO del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Le Parti sottolineano inoltre l'utilità di una cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio, quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo tale da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

29 30

RS 0.979.1 RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro

Art. 32

Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e legate all'occupazione31 in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 33

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e degli standard di lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e le proprie politiche pertinenti, ogni Parte si adopera per assicurare che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche garantiscano e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e degli standard di lavoro, compatibili con gli standard, i principi e gli accordi di cui agli articoli 35 e 36, sforzandosi nel contempo di sviluppare ulteriormente i livelli di protezione previsti all'interno di tali leggi e tali politiche.

2. In sede di elaborazione e attuazione delle misure di protezione ambientale e degli standard di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché gli standard, i principi e le linee guida internazionali.

Art. 34

Mantenimento di livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o standard

1. Le Parti si impegnano ad attuare in maniera effettiva le proprie leggi, regolamentazioni e standard ambientali e del lavoro nella misura in cui il commercio o gli investimenti tra le Parti ne risultano influenzati.

2. Ai sensi dell'articolo 33, una Parte s'impegna: (a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale e degli standard di lavoro, garantito dalle sue leggi, regolamentazioni e standard al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel proprio territorio; o (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamenti o standard al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel proprio territorio.

Art. 35

Standard e accordi internazionali in materia di lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL32 e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, 31 32

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Nel presente capitolo il riferimento al lavoro include le questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

RS 0.820.1

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di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, nella fattispecie: (a) la libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di realizzare in modo effettivo le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e ad adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni qualificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

4. Il mancato rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro non può essere addotto o utilizzato per legittimare un vantaggio comparativo. Gli standard di lavoro non possono essere utilizzati a fini protezionistici.

Art. 36

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nella propria legislazione e nelle proprie pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente ad esse applicabili nonché per un'adesione ai principi ambientali contenuti negli strumenti internazionali di cui all'articolo 31.

Art. 37

Promozione del commercio e degli investimenti in favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano a facilitare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di beni e servizi favorevoli all'ambiente, comprese le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, i beni e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, nonché ad affrontare le barriere commerciali non tariffarie per tali beni e servizi.

2. Le Parti si impegnano a facilitare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di beni e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi i beni e i servizi prodotti o forniti secondo determinati principi quali quello del commercio equo ed etico.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le Parti convengono di scambiarsi opinioni e considerare la possibilità di cooperare in tale ambito, congiuntamente o bilateralmente.

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4. Le Parti facilitano, ove opportuno, la cooperazione tra le imprese in relazione a beni, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale.

Art. 38

Cooperazione nel contesto di fori internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e in materia di lavoro legate al commercio e agli investimenti che siano di mutuo interesse nell'ambito di importanti fori bilaterali, regionali e multilaterali ai quali partecipano.

Art. 39

Implementazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da punti di contatto ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

2. Per mezzo dei punti di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qualsiasi questione relativa al presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni od organismi internazionali.

3. Quando una Parte ritiene che una misura di un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo, può ricorrere a consultazioni conformemente all'articolo 42 paragrafi 1­3.

Art. 40

Riesame

Le Parti riesaminano in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell'ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 7: Disposizioni istituzionali Art. 41

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Montenegro. Esso si compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da alti funzionari.

2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni: (a) sorveglia e verifica l'attuazione del presente Accordo, in particolare esaminando in modo esaustivo l'applicazione delle sue disposizioni e tenendo debitamente conto delle clausole di riesame previste nel presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; 788

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(d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti ai sensi del presente Accordo; (e) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto decide in merito all'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell'adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.

6. Il Comitato misto si riunisce di comune accordo quando necessario, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell'AELS e dal Montenegro. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

7. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto.

Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti.

8. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presente Accordo. Conformemente al paragrafo 9, il Comitato misto può fissare la data dell'entrata in vigore di tali decisioni.

9. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento delle proprie procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le proprie procedure interne, a condizione che il Montenegro figuri tra queste. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino alla sua entrata in vigore per tale Parte, conformemente alle sue disposizioni costituzionali.

Capitolo 8: Composizione delle controversie Art. 42

Consultazioni

1. Nel caso di divergenze d'interpretazione, attuazione e applicazione del presente Accordo, le Parti intraprendono mediante la cooperazione e le consultazioni ogni sforzo possibile per giungere a una soluzione di reciproca soddisfazione.

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2. Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un'altra Parte in merito a qualsiasi misura attuale o proposta o qualsiasi altra questione che essa ritiene possa interessare il funzionamento del presente Accordo. La Parte richiedente lo notifica nel contempo per scritto alle altre Parti e fornisce loro tutte le informazioni rilevanti.

3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

4. Se la Parte convenuta conformemente al paragrafo 2 non risponde entro 10 giorni o non procede alle consultazioni entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 43.

Art. 43

Arbitrato

1. Se le dispute tra le Parti in merito all'interpretazione dei diritti e degli obblighi secondo il presente Accordo non sono state risolte tramite consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte attrice può promuovere una procedura d'arbitrato mediante notifica scritta alla Parte convenuta. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.

2. Se più di una Parte chiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione oppure se il reclamo è rivolto contro più di una Parte, si istituisce se possibile un tribunale arbitrale unico per esaminare tali controversie33.

3. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su richiesta scritta alle Parti alla controversia, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte delle Parti alla controversia, compresi gli Allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

4. Il tribunale arbitrale comprende tre membri, nominati in conformità con le «norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato»34, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»).

5. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione dello stesso alla luce delle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia. Le decisioni del tribunale arbitrale sono rese pubbliche salvo diversamente disposto dalle Parti alla controversia.

6. La lingua usata durante le procedure è l'inglese. Salvo diversamente disposto dalle Parti alla controversia, le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico. Ogni Parte tratta in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali da tale altra Parte.

33 34

790

Nel presente capitolo, i termini «Parte», «Parte alla controversia», «Parte attrice» e «Parte oggetto del reclamo» possono denotare una o più Parti.

RS 0.193.212

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7. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

8. La decisione del tribunale arbitrale è pronunciata entro 180 giorni dalla data in cui è stato nominato il presidente del tribunale. Questo periodo può essere prolungato di 90 giorni al massimo se le Parti alla controversia si accordano in questi termini.

9. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute equamente dalle Parti alla controversia.

10. Salvo diversamente specificato nel presente Accordo o convenuto dalle Parti alla controversia, si applicano le norme opzionali, mutatis mutandis.

Art. 44

Attuazione della decisione

1. La Parte oggetto del reclamo deve conformarsi prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di un tale accordo, entro 30 giorni dalla data della decisione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale, entro 10 giorni dalla scadenza di questo periodo, di fissare un termine ragionevole.

2. La Parte interessata notifica per scritto all'altra Parte alla controversia la misura adottata al fine di attuare la sentenza.

3. Se la Parte interessata non si conforma alla decisione entro un termine ragionevole e le Parti alla controversia non hanno concordato alcuna compensazione, l'altra Parte alla controversia, finché la decisione non sia stata adeguatamente attuata o la controversia non sia stata altrimenti risolta, previa notifica con 30 giorni di anticipo, può sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli pregiudicati dalla misura considerata lesiva del presente Accordo dal tribunale arbitrale.

4. Qualsiasi controversia riguardante l'attuazione della decisione o la sospensione notificata deve essere risolta dal tribunale arbitrale, su richiesta dell'una o dell'altra Parte alla controversia, prima che si possa applicare la sospensione di vantaggi. Il tribunale arbitrale può quindi pronunciarsi sulla compatibilità con la decisione di tutte le misure di attuazione adottate dopo la sospensione dei vantaggi e stabilire se la sospensione dei vantaggi dovrà essere eliminata o modificata. Il tribunale arbitrale si pronuncia ai sensi del presente paragrafo entro 45 giorni dal ricevimento di tale richiesta.

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 45

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

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Art. 46

Allegati

Gli Allegati al presente Accordo, unitamente alle relative Appendici, ne costituiscono parte integrante.

Art. 47

Clausola evolutiva

Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC, e a esaminare in tale ambito e alla luce di ogni fattore rilevante la possibilità di sviluppare e di approfondire ulteriormente la loro cooperazione ai sensi del presente Accordo e di estenderla ai settori che non vi sono contemplati. Il Comitato misto esamina questa possibilità e, ove opportuno, formula raccomandazioni alle Parti, in particolare al fine di incoraggiare l'avvio di negoziati.

Art. 48

Emendamenti

1. Le Parti possono concordare emendamenti del presente Accordo. Gli emendamenti al presente Accordo diversi da quelli di cui all'articolo 41 paragrafo 8 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

2. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 49

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto approvi la sua adesione, ai termini e alle condizioni concordate tra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione dalle Parti esistenti, se quest'ultima ha luogo successivamente.

Art. 50

Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.

2. Il giorno dell'adesione del Montenegro all'Unione Europea, il presente Accordo cessa ipso facto la sua efficacia.

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3. Qualsiasi Stato dell'AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio35 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo lo stesso giorno in cui il suo recesso diviene effettivo.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i requisiti costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 2012 per le Parti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che hanno notificato l'applicazione provvisoria al Depositario almeno due mesi prima di tale data, e a condizione che almeno uno Stato ALES e il Montenegro figuri tra queste Parti.

3. Se non entra in vigore il 1° luglio 2012, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che almeno uno Stato dell'AELS e il Montenegro hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o hanno notificato l'applicazione provvisoria al Depositario.

4. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

5. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, una Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo in attesa di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di questa Parte. L'applicazione provvisoria del presente Accordo deve essere notificata al Depositario.

Art. 52

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 14 novembre 2011, in un unico esemplare in lingua inglese. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

35

RS 0.632.31

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Indice Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente accordo Art. 3 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 4 Applicazione territoriale Art. 5 Governo centrale, regionale e locale Art. 6 Trasparenza Capitolo 2: Scambi di merci Art. 7 Campo d'applicazione Art. 8 Regole d'origine e cooperazione amministrativa Art. 9 Dazi doganali Art. 10 Restrizioni quantitative Art. 11 Imposizione fiscale e regolamenti interni Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 13 Regolamenti tecnici Art. 14 Agevolazione degli scambi Art. 15 Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi Art. 16 Imprese commerciali di Stato Art. 17 Regole di concorrenza tra imprese Art. 18 Sovvenzioni e misure compensative Art. 19 Antidumping Art. 20 Misure di salvaguardia globali Art. 21 Misure di salvaguardia bilaterali Art. 22 Eccezioni Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale Art. 23 Protezione della proprietà intellettuale Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici Art. 24 Investimenti Art. 25 Scambi di servizi Art. 26 Appalti pubblici Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale Art. 27 Pagamenti per transazioni correnti Art. 28 Movimenti di capitale Art. 29 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti Art. 30 Eccezioni Capitolo 6: Commercia e sviluppo sostenibile Art. 31 Contesto e obiettivi Art. 32 Campo d'applicazione Art. 33 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

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Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40

Mantenimento di livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o standard Standard e accordi internazionali in materia di lavoro Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali Promozione del commercio e degli investimenti in favore dello sviluppo sostenibile Cooperazione nel contesto di fori internazionali Implementazione e consultazioni Riesame

Capitolo 7: Disposizioni istituzionali Art. 41 Comitato misto Capitolo 8: Composizione delle controversie Art. 42 Consultazioni Art. 43 Arbitrato Art. 44 Attuazione della decisione Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 45 Adempimento degli obblighi Art. 46 Allegati Art. 47 Clausola evolutiva Art. 48 Emendamenti Art. 49 Adesione Art. 50 Recesso ed estinzione Art. 51 Entrata in vigore Art. 52 Depositario

Lista degli allegati36 Annex I

Referred to in Article 7 ­ Excluded Products

Annex II

Referred to in Article 7 ­ Processed Agricultural Products Table 1 to Annex II Tariff Concessions ­ EFTA Table 2 to Annex II Tariff Concessions ­ Montenegro

Annex III

Referred to in Article 7 ­ Fish and Other Marine Products

Annex IV

Referred to in Article 14 ­ Trade Facilitation

Annex V

Referred to in Article 15 ­ Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation

Annex VI

Referred to in Article 23 ­ Protection of Intellectual Property

Annex VII

Transitional Arrangement

36

Questi allegati solo in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell'AELS, all'indirizzo seguente: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx

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