Riesame della decisione generale del 24 luglio 20121 concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 3 settembre 2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa; vista l'ordinanza del 12 maggio 20103 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), decide: I prodotti fitosanitari esteri menzionati di seguito, iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione mediante decisione generale del 24 luglio 2012, non adempiono più le condizioni di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettera b OPF e vengono stralciati dalla lista Realchemie Propoxycarbazone

Numero di omologazione svizzero: D-4935 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: PI 024915-00/007 distributore: Realchemie Trading BV, NL-6422 RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Propoxycarbazone

Numero di omologazione svizzero: D-4936 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: PI 024915-00/008 distributore: Realchemie Trading BV, NL-6422 RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Propoxycarbazone

Numero di omologazione svizzero: D-4938 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: PI 024915-00/010 distributore: Realchemie Trading BV, NL-6422 RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Propoxycarbazone

Numero di omologazione svizzero: D-4937 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: PI 024915-00/009 distributore: Realchemie Trading BV, NL-6422 RK Heerlen, Paesi Bassi

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FF 2012 6654 RS 172.021 RS 916.161

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2012-2264

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 settembre 2012

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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