E Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2013­2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 2013­2016 è stanziato, secondo gli articoli 6 capoverso 3, 8 e 9 LPRI, un limite di spesa di 3840 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca e i seguenti progetti di ricerca: a.

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;

b.

Accademie svizzere delle scienze, nonché i loro progetti di ricerca di lunga durata.

Art. 2 Lo 0,2 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

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Entro il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 253 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

Art. 4 Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 370 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui

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RS 101 RS 420.1 FF 2012 2727

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Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2013­2016. DF

all'articolo 1. L'indennizzo forfettario ammonta al 20 per cento al massimo dei sussidi.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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