2 Decreto federale concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2013­2016 e l'approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 2013­2016 del 25 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 33 capoverso 1 e 34b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 2013­2016 è stanziato un limite di spesa di 9583,9 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario del settore dei PF per l'esercizio e gli investimenti.

1

2

L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013:

2259,4 milioni di franchi;

2014:

2348,2 milioni di franchi;

2015:

2440,6 milioni di franchi;

2016:

2535,7 milioni di franchi.

Art. 2 Per gli anni 2013­2016 è approvato il mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF, rappresentato dal Consiglio dei PF, conformemente all'allegato al messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20124.

1 2 3 4

RS 101 RS 414.110 FF 2012 2727 FF 2012 2727; n. 10.3, pag. 2955

2011-2405

7395

Limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2013­2016 e approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 2013­2016. DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012

Consiglio nazionale, 20 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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