2 Decreto federale concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 20132016 e l'approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 20132016 del 25 settembre 2012
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 33 capoverso 1 e 34b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 20132016 è stanziato un limite di spesa di 9583,9 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario del settore dei PF per l'esercizio e gli investimenti.
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L'importo è ripartito nel modo seguente:
2013:
2259,4 milioni di franchi;
2014:
2348,2 milioni di franchi;
2015:
2440,6 milioni di franchi;
2016:
2535,7 milioni di franchi.
Art. 2 Per gli anni 20132016 è approvato il mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF, rappresentato dal Consiglio dei PF, conformemente all'allegato al messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20124.
1 2 3 4
RS 101 RS 414.110 FF 2012 2727 FF 2012 2727; n. 10.3, pag. 2955
2011-2405
7395
Limite di spesa per il settore dei PF negli anni 20132016 e approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 20132016. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012
Consiglio nazionale, 20 settembre 2012
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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