Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 6 febbraio 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 ottobre 2009, del 10 gennaio 2011 e del 22 marzo 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 1. Durata del lavoro (art. 25 CCL) 2. Vacanze (art. 29 CCL) 3. Salari minimi (art. 39 CCL) 4. Adeguamento salariale (art. 41 CCL) 5. Indennità per lavoro fuori sede (art. 44 CCL) 6. Indennità per l'uso del veicolo privato (art. 45 CCL) II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

6 febbraio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2009 6957, 2011 1259 3255 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna

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Contratto colletivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

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