Scambio di note del 24 gennaio/22 febbraio 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania concernente l'esigenza della traduzione in occasione della notifica di atti in materia amministrativa in entrambi gli Stati

Traduzione1 Ministero federale di giustizia

Berlino, 24 gennaio 2012 All'Ufficio federale di giustizia Berna

Egregio Dottor Leupold, in assenza di un pertinente trattato, la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera si concedono assistenza amministrativa reciproca in occasione della notifica di atti in materia amministrativa. Tale prassi ha dato buoni risultati e va pertanto mantenuta.

Attualmente nell'ambito di tale assistenza amministrativa in assenza di trattato sussiste una disparità di trattamento, poiché le autorità svizzere accettano le domande tedesche di notifica nei Cantoni non germanofoni senza traduzione francese o italiana, mentre le autorità tedesche esigono la traduzione delle domande svizzere di notifica redatte in italiano o francese, altrimenti le respingono. Per garantire il pari trattamento delle domande di notifica, la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera hanno adottato la seguente dichiarazione: (1) Agli atti amministrativi da notificare a titolo di assistenza amministrativa in assenza di trattato non occorre allegare alcuna traduzione se sono redatti in tedesco o in un'altra lingua ufficiale dello Stato richiedente.

(2) Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto adducendo la motivazione di non comprendere la lingua in cui è redatto, l'autorità richiedente può essere invitata ad allegare una traduzione nella o in una lingua ufficiale dello Stato richiesto. Altrimenti la domanda può essere respinta come finora.

Con l'espressione della mia alta stima (firma Stein)

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Dal testo originale tedesco (BBl 2012 3527).

2012-0636

3143

Esigenza della traduzione in occasione della notifica di atti in materia amministrativa in entrambi gli Stati. Scambio di note con la Germania

Ufficio federale di giustizia

Berna, 22 febbraio 2012 Al Ministero federale di giustizia Berlino

Egregio Signor Stein, in assenza di un pertinente trattato, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania si concedono assistenza amministrativa reciproca in occasione della notifica di atti in materia amministrativa. Tale prassi ha dato buoni risultati e va pertanto mantenuta.

Attualmente nell'ambito di tale assistenza amministrativa in assenza di trattato sussiste una disparità di trattamento, poiché le autorità svizzere accettano le domande tedesche di notifica nei Cantoni non germanofoni senza traduzione francese o italiana, mentre le autorità tedesche esigono la traduzione delle domande svizzere di notifica redatte in italiano o francese, altrimenti le respingono. Per garantire il pari trattamento delle domande di notifica, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania hanno adottato la seguente dichiarazione: (1) Agli atti amministrativi da notificare a titolo di assistenza amministrativa in assenza di trattato non occorre allegare alcuna traduzione se sono redatti in tedesco o in un'altra lingua ufficiale dello Stato richiedente.

(2) Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto adducendo la motivazione di non comprendere la lingua in cui è redatto, l'autorità richiedente può essere invitata ad allegare una traduzione nella o in una lingua ufficiale dello Stato richiesto. Altrimenti la domanda può essere respinta come finora.

Con l'espressione della mia alta stima (firma Leupold)

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