Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Disegno

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP) del ...

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4bis capoverso 2 e 56 della legge dell'8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni Art. 1

Principio

Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e i commercianti di valori mobiliari devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi.

1

Le banche e i commercianti di valori mobiliari coprono con fondi propri i loro rischi di credito, rischi di mercato, rischi senza controparte e rischi operativi.

2

Art. 2 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a.

i fondi propri computabili;

b.

i rischi da coprire con fondi propri e l'entità della copertura;

c.

la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti per i grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo;

d.

le esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può emanare disposizioni di esecuzione tecniche.

2

1

RS 952.0

2012-1146

5961

Ordinanza sui fondi propri

Art. 3

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 19952 sulle borse (qui di seguito banche).

Art. 4

Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

2

a.

borsa regolata: un istituto regolato in modo adeguato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposto a vigilanza, che ha lo scopo di effettuare simultaneamente la compera e la vendita di valori mobiliari tra più commercianti di valori mobiliari e che garantisce tali operazioni mediante una sufficiente liquidità del mercato;

b.

indice principale: un indice che comprende la totalità dei valori mobiliari negoziati in una borsa regolata (indice del mercato globale) o una selezione dei principali valori mobiliari di detta borsa, oppure un indice composto dai principali valori mobiliari di più borse regolate;

c.

impresa regolata: un'impresa attiva nel settore finanziario tenuta a rispettare norme adeguate in materia di fondi propri, segnatamente per quanto concerne i rischi d'esercizio, regolata secondo criteri riconosciuti a livello internazionale e sottoposta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza sulle banche, sui commercianti di valori mobiliari o sulle assicurazioni;

d.

titolo di partecipazione: titolo che attesta la partecipazione al capitale sociale di un'impresa;

e.

strumento di capitale proprio: titolo di partecipazione nei fondi propri di base di qualità primaria o nei fondi propri di base supplementari, nonché strumento di debito nei fondi propri di base supplementari o nei fondi propri complementari;

f.

approccio di deduzione corrispondente: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» negli standard minimi di Basilea;

g.

strumento qualificato su saggi di interesse: uno strumento su saggi di interesse: 1. con un rating delle classi di rating 1­4 di almeno due agenzie di rating riconosciute, 2. con un rating delle classi di rating 1­4 di un'agenzia di rating riconosciuta, sempreché non sia disponibile alcun rating di una classe peggiore di rating di un'altra agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA, 3. senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta, ma con una rendita alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelle dei titoli con un rating delle classi di rating 1­4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre o-

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Ordinanza sui fondi propri

4.

h.

Art. 5

peratori principali («market makers») indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente, o senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta (rating esterno), ma con un rating interno alla banca (rating interno) corrispondente alle classi di rating 1­4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente;

standard minimi di Basilea: i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche che sono determinanti per il calcolo delle esigenze sui fondi propri3.

Portafoglio di negoziazione

Le banche possono tenere un portafoglio di negoziazione con posizioni in strumenti finanziari e in merci, detenute nell'intento del loro commercio o a garanzia di altre posizioni.

1

2

3

Esse possono assegnare al portafoglio di negoziazione unicamente posizioni: a.

la cui commerciabilità non è limitata da convenzioni contrattuali; o

b.

che possono essere garantite integralmente in qualsiasi momento.

È dato intento di commercio se la banca ha l'intenzione: a.

di detenere le posizioni a breve scadenza;

b.

di approfittare di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi del mercato; o

c.

di realizzare utili di arbitraggio.

Le posizioni devono essere valutate frequentemente ed esattamente. Il portafoglio di negoziazione deve essere gestito attivamente.

4

Art. 6 1

3

Agenzie di rating

La FINMA può riconoscere un'agenzia di rating se: a.

i metodi di rating e i rating dell'agenzia sono oggettivi;

b.

l'agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti;

c.

l'agenzia rende accessibili i suoi rating e le informazioni su cui questi si basano;

d.

l'agenzia pubblica i suoi metodi di rating, il suo codice di condotta, i principi della retribuzione e le caratteristiche principali dei suoi rating;

e.

l'agenzia dispone di sufficienti risorse; e

f.

l'agenzia e i suoi rating sono credibili.

Gli attuali standard minimi di Basilea possono essere consultati all'indirizzo Internet www.bis.org/bcbs oppure ottenuti presso la Banca dei regolamenti internazionali, Centralbahnplatz 2, 4002 Basilea.

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Ordinanza sui fondi propri

2

La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute.

Se constata che un'agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le revoca il riconoscimento.

3

Capitolo 2: Consolidamento Art. 7

Obbligo di consolidamento

Oltre che a livello di singolo istituto, le norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario (obbligo di consolidamento).

1

Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanziario ai sensi degli articoli 11 e 13 dell'ordinanza del 17 maggio 19724 sulle banche (OBCR), con le seguenti eccezioni:

2

a.

fatto salvo l'articolo 12, le partecipazioni nel settore delle assicurazioni sono consolidate unicamente nell'ambito delle norme in materia di ripartizione dei rischi;

b.

la gestione di investimenti collettivi di capitale per conto di investitori o la detenzione del capitale di costituzione di società di investimento non fondano alcun obbligo di consolidamento dell'investimento collettivo di capitale.

Se la banca detiene uno strumento di capitale proprio in un'impresa non consolidata ai sensi del capoverso 2 lettera a, tale strumento sottostà all'approccio di deduzione corrispondente.

3

Se la banca detiene uno strumento di capitale proprio in un'impresa non consolidata ai sensi del capoverso 2 lettera b, tale strumento sottostà all'approccio di deduzione corrispondente senza riferimento a una franchigia.

4

Art. 8

Tipi di consolidamento e opzioni della banca

Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate.

1

Per le partecipazioni detenute dalla banca unitamente a un secondo azionista o un secondo socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno («joint venture»), la banca può scegliere tra il consolidamento integrale, il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente.

2

Per le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all'obbligo di consolidamento sulle quali la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari, la banca può scegliere tra il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente.

3

Alle altre partecipazioni minoritarie si applica l'approccio di deduzione corrispondente.

4

4

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Ordinanza sui fondi propri

Nel consolidamento per quote si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi, in modo corrispondente alla quota di partecipazione.

5

Le partecipazioni cui è stato applicato l'approccio di deduzione corrispondente non sono considerate nella ripartizione dei rischi.

6

Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3, l'approccio di deduzione corrispondente si applica senza riferimento a una franchigia.

7

Art. 9

Trattamento diverso con il consenso della società di audit

Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare:

1

a.

partecipazioni a imprese che a motivo delle loro dimensioni e della loro attività commerciale sono irrilevanti ai fini dell'osservanza delle norme in materia di fondi propri;

b.

partecipazioni di durata inferiore a un anno a importanti società del gruppo.

Con il consenso della società di audit le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote se è stabilito contrattualmente che:

2

a.

il sostegno all'impresa soggetta all'obbligo di consolidamento è limitato alla quota della banca; e

b.

gli altri azionisti o soci sono tenuti a prestare aiuto fino a concorrenza della loro quota e sono in grado di adempiere legalmente e finanziariamente questo obbligo.

Alle partecipazioni escluse dal consolidamento in virtù del capoverso 1 si applica l'approccio di deduzione corrispondente senza riferimento a una franchigia.

3

Art. 10

Norme particolari

In casi particolari la FINMA può esentare integralmente o parzialmente la banca dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempiute le condizioni dell'articolo 4 capoverso 3 OBCR5.

1

Nel quadro dell'adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, la FINMA può ordinare oneri supplementari concernenti la capitalizzazione adeguata di un'impresa al vertice non sottoposta a vigilanza come singolo istituto.

2

In casi particolari la FINMA può consentire alla banca di consolidare già a livello di singolo istituto (consolidamento singolo) società del gruppo attive nel settore finanziario, in considerazione delle loro strette relazioni con la banca.

3

5

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 11

Gruppi finanziari subordinati

L'obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza della FINMA.

1

In casi particolari la FINMA può esentare i gruppi finanziari subordinati dall'obbligo di consolidamento, segnatamente se:

2

a.

le società del gruppo sono attive esclusivamente in Svizzera; e

b.

il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 12

Società captive per rischi operativi

Previa autorizzazione della FINMA, le società del gruppo che perseguono esclusivamente l'assicurazione dei rischi operativi interna al gruppo possono essere integralmente consolidate a livello di gruppo finanziario e, se del caso, essere oggetto di un consolidamento singolo (art. 10 cpv. 3), come le società del gruppo attive nel settore finanziario.

Art. 13

Partecipazioni estranee al settore finanziario

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un'impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LBCR non si applicano se: a.

simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un'impresa;

b.

i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell'operazione di emissione; o

c.

la differenza tra il valore contabile e i limiti superiori applicabili a queste partecipazioni è integralmente coperta da fondi propri liberamente disponibili.

Capitolo 3: Comprova dell'adeguatezza dei fondi propri e relativa pubblicazione Art. 14

Comprova dei fondi propri

Le banche comprovano ogni trimestre l'adeguatezza dei fondi propri di cui dispongono. La FINMA definisce il contenuto della comprova.

1

La comprova dei fondi propri su base consolidata deve essere fornita semestralmente.

2

Le comprove devono essere presentate alla Banca nazionale svizzera al più tardi sei settimane dopo la fine del trimestre o del semestre.

3

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 15

Basi di calcolo

Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari oggetto della comprova la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA in materia di rendiconto. La FINMA disciplina le eccezioni a questo principio.

Art. 16

Pubblicazione

Le banche informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e ai loro fondi propri. Il calcolo dei fondi propri computabili deve basarsi sul rendiconto; tale nesso deve essere verificabile.

1

Sono esclusi da tale obbligo i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali.

2

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi.

Capitolo 4: Applicazione semplificata Art. 17 Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della presente ordinanza e delle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA che la precisano se:

1

a.

in tal modo evitano un dispendio sproporzionato;

b.

garantiscono una gestione dei rischi adeguata alla loro attività commerciale; e

c.

in tal modo il rapporto tra i fondi propri minimi e i fondi propri computabili della banca è mantenuto almeno allo stesso livello.

Le banche assicurano il rispetto di queste condizioni e documentano il tipo di semplificazione.

2

Titolo secondo: Fondi propri computabili Capitolo 1: In generale Art. 18

Componenti del capitale

I fondi propri computabili si compongono dei fondi propri di base («Tier 1 Capital», T1) e dei fondi propri complementari («Tier 2 Capital»; T2).

1

2 I fondi propri di base si compongono dei fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Tier 1»; CET1) e dei fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1»; AT1)

5967

Ordinanza sui fondi propri

Art. 19

Copertura delle perdite

Le componenti del capitale coprono le perdite secondo l'ordine di priorità seguente:

1

a.

i fondi propri di base di qualità primaria prima dei fondi propri di base supplementari;

b.

i fondi propri di base supplementari prima dei fondi propri complementari.

I singoli strumenti della stessa componente di capitale (escluso CET1) possono coprire le perdite secondo priorità diverse soltanto se lo statuto lo prevede o se tali priorità sono state previste al momento dell'emissione dello strumento.

2

Art. 20

Esigenze comuni per i fondi propri

I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno fino a concorrenza dell'importo computato.

1

2

Al momento dell'emissione non possono essere: a.

finanziati direttamente o indirettamente mediante la concessione di crediti della banca a terzi;

b.

compensati con crediti della banca;

c.

garantiti con valori patrimoniali della banca.

I fondi propri sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento.

3

Gli strumenti di capitale che prevedono una conversione condizionale o una rinuncia al credito non soltanto per il momento di una incombente insolvibilità (art. 29) sono computati come componente del capitale nella loro qualità precedente la conversione o la rinuncia al credito. Sono fatti salvi:

4

a.

il computo ai fini della copertura delle esigenze per i fondi propri supplementari secondo l'articolo 45 capoverso 2; e

b.

le disposizioni sul capitale convertibile delle banche di rilevanza sistemica secondo il titolo quinto.

Capitolo 2: Calcolo Sezione 1: Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) Art. 21 1

Elementi computabili

Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria: a.

il capitale sociale versato;

b.

le riserve palesi;

c.

le riserve per rischi bancari generali, previa deduzione delle imposte differite se a questo scopo non è stato effettuato un accantonamento;

5968

Ordinanza sui fondi propri

d.

l'utile riportato;

e.

l'utile dell'esercizio corrente, previa deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché vi sia un conto economico completo ai sensi dell'articolo 25a capoverso 1 OBCR6 o conforme agli standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale e lo stesso sia stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA.

Le quote di capitale detenute da azionisti minoritari in imprese regolate integralmente consolidate possono essere computate nella misura in cui possono essere computate nelle imprese stesse. Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili agli azionisti minoritari calcolate sulla base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari.

2

Art. 22 1

Computabilità del capitale sociale

Il capitale sociale è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se: a.

adempie le esigenze di cui all'articolo 20;

b.

è stato oggetto di un'emissione diretta conformemente a una decisione o un'autorizzazione dei proprietari;

c.

non rappresenta nessun impegno dell'impresa;

d.

è iscritto a bilancio in modo univoco e distinto conformemente alle norme in materia di rendiconto determinanti;

e.

ha decorrenza illimitata e non è vincolato a nessuna disposizione dello statuto, né a un impegno contrattuale della banca, di tenore opposto;

f.

la distribuzione ai proprietari avviene da riserve distribuibili, senza nessun impegno o privilegio;

g.

nella liquidazione i proprietari non godono di privilegi né possono avanzare pretese di rango anteriore nei confronti di un ricavo.

2 Le azioni privilegiate e il capitale di partecipazione sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria se:

a.

adempiono le condizioni del capoverso 1; e

b.

rispondono alla stessa stregua del capitale sociale sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.

Per valutare se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b, la FINMA tiene conto della forma giuridica della banca e delle particolarità del suo capitale sociale.

3

Art. 23

Tipi di capitale sociale

A seconda della forma giuridica della banca, il capitale sociale è il capitale azionario, il capitale sociale o il capitale di dotazione; nel caso delle banche in forma di società di persone (banchieri privati) è il capitale accomandato.

1

6

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Ordinanza sui fondi propri

La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al riconoscimento a fini prudenziali del capitale sociale delle banche.

2

Art. 24

Capitale di dotazione delle banche di diritto pubblico

Se un atto normativo cantonale o lo statuto prevede, per una banca di diritto pubblico, una scadenza del capitale di dotazione, quest'ultimo è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se la scadenza: a.

ha lo scopo di permettere una nuova definizione delle condizioni; e

b.

non comporta il rimborso del capitale di dotazione.

Art. 25

Conferimenti di capitale dei banchieri privati

I banchieri privati possono computare i conferimenti di capitale come fondi propri di base di qualità primaria se:

1

a.

il loro ammontare è stabilito nel contratto di società sottoposto all'approvazione della FINMA;

b.

i conferimenti di capitale sono remunerati o danno diritto a una partecipazione agli utili soltanto a condizione che alla fine dell'esercizio annuale sia disponibile un utile sufficiente a tale scopo; e

c.

i conferimenti di capitale rispondono delle perdite alla stessa stregua del capitale accomandato.

I conferimenti di capitale possono essere ridotti soltanto mediante una procedura in cui siano coinvolti tutti i soci illimitatamente responsabili.

2

I fondi propri di base di qualità primaria possono essere diminuiti mediante una riduzione dei conferimenti di capitale soltanto nella misura in cui i fondi propri residui adempiano le esigenze di cui all'articolo 41.

3

Art. 26

Capitale sociale delle cooperative

Laddove lo statuto di una società cooperativa preveda il riscatto dei certificati di quota del capitale sociale, quest'ultimo è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se lo statuto stabilisce che il riscatto:

1

a.

può essere rifiutato dagli organi competenti della società in ogni momento e senza motivazione; e

b.

ha luogo soltanto nella misura in cui i fondi propri residui della banca adempiano le esigenze di cui all'articolo 41.

Le pretese all'avanzo della liquidazione possono essere limitate soltanto se tale limitazione:

2

a.

si applica in ugual misura a tutti i detentori di certificati di quota; ed

b.

è prevista nello statuto.

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Ordinanza sui fondi propri

3 La rinuncia a una quota dell'avanzo della liquidazione è possibile soltanto a favore di:

a.

un'istituzione pubblica oppure un'istituzione privata esentata dalle imposte; o

b.

un'organizzazione centrale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 OBCR7, se la banca oggetto della liquidazione appartiene a tale organizzazione centrale.

Lo statuto non può garantire una distribuzione ai detentori dei certificati di quota, nemmeno se stabilisce a tal fine un massimale.

4

Sezione 2: Fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1) Art. 27

Computabilità

Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se:

1

a.

lo strumento adempie le esigenze di cui agli articoli 20 e 29;

b.

lo strumento ha una scadenza illimitata e all'atto della sua emissione la banca non crea l'aspettativa di un rimborso né crea l'aspettativa che quest'ultimo sarà approvato dall'autorità di vigilanza;

c.

la banca è autorizzata a effettuare un rimborso al più presto cinque anni dopo l'emissione;

d.

all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approverà un rimborso soltanto se: 1. i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o 2. a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente;

e.

lo strumento non presenta caratteristiche atte a ostacolare in qualsiasi modo l'aumento del capitale sociale della banca;

f.

le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili; ed

g.

è escluso che le distribuzioni ai finanziatori aumentino nel corso della durata a causa del rischio di credito specifico agli emittenti.

I titoli di partecipazione sono computabili come fondi propri di base supplementari se adempiono le esigenze di cui al capoverso 1.

2

Gli impegni che adempiono le esigenze di cui al capoverso 1 sono computabili come fondi propri di base supplementari se è previsto che, nel caso in cui si verifichi un evento determinante definito contrattualmente («trigger») o al più tardi nel mo-

3

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Ordinanza sui fondi propri

mento in cui la quota dei fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 5,125 per cento, essi siano annullati mediante: a.

riduzione del credito; o

b.

conversione in fondi propri di qualità primaria.

Le condizioni d'emissione di uno strumento di capitale proprio che prevede una rinuncia condizionale al credito possono attribuire al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria della banca. Tale clausola non può pregiudicare in maniera sostanziale il rafforzamento dei fondi propri della banca nel momento della riduzione del credito.

4

L'emissione dello strumento di capitale proprio è subordinata all'approvazione, da parte della FINMA:

5

a.

dell'evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3; e

b.

delle condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4.

Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote di capitale detenute da azionisti minoritari in imprese regolate integralmente consolidate.

6

Art. 28

Disponibilità nel gruppo finanziario

I fondi propri di base supplementari emessi da una società a scopo specifico non operativa («special purpose entity») sono computabili su base consolidata se sono ceduti direttamente e integralmente, in qualità almeno pari, alla società madre del gruppo o a un'unità operativa della banca.

Art. 29

Insolvibilità incombente («point of non-viability», PONV)

Le condizioni di emissione o lo statuto devono prevedere che nel momento di una incombente insolvibilità i fondi propri di base supplementari concorrono al risanamento della banca mediante riduzione del credito o conversione integrali. In tal caso le pretese dei creditori devono essere integralmente ammortate.

1

La conversione in fondi di base di qualità primaria o la riduzione del credito deve avvenire al più tardi:

2

a.

prima della richiesta di un sostegno da parte delle autorità pubbliche; o

b.

quando la FINMA la ordina al fine di evitare l'insolvibilità della banca.

Per i titoli di partecipazione computabili come fondi propri di base supplementari che non contemplano un meccanismo finalizzato all'assorbimento delle perdite secondo il capoverso 1, il contratto o lo statuto deve prevedere la rinuncia irrevocabile a qualsiasi privilegio rispetto al capitale sociale computabile come fondi propri di base di qualità primaria nel momento di una incombente insolvibilità.

3

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Ordinanza sui fondi propri

Sezione 3: Fondi propri complementari (Tier 2) Art. 30 1

Computabilità

Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri complementari se: a.

lo strumento adempie le esigenze di cui agli articoli 20 e 29 capoversi 1 e 2;

b.

lo strumento ha una durata iniziale di almeno cinque anni e le condizioni di emissione non contengono incentivi al rimborso per la banca;

c.

la banca è autorizzata a effettuare un rimborso al più presto cinque anni dopo l'emissione;

d.

all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approva un rimborso anticipato soltanto se: 1. i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o 2. a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente; ed

e.

è escluso che le distribuzioni ai finanziatori aumentino nel corso della durata a causa del rischio di credito specifico agli emittenti.

Negli ultimi cinque anni prima della scadenza finale il computo degli strumenti di capitale dei fondi propri complementari diminuisce ogni anno in ragione del 20 per cento del valore nominale. Nell'ultimo anno non vi è alcun computo.

2

3

Gli articoli 21 capoverso 2, 28 e 29 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

La FINMA precisa nelle disposizioni di esecuzione tecniche le condizioni per la computabilità di elementi supplementari dei fondi propri complementari, in particolare per quanto concerne:

4

a.

le banche di diritto pubblico;

b.

i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili di banche private che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 25; e

c.

le riserve latenti.

Sezione 4: Correzioni Art. 31

In generale

Le correzioni applicabili ai fondi propri computabili vanno calcolate in modo analogo per i singoli istituti e i gruppi finanziari consolidati.

1

L'importo determinante di una correzione è il valore di bilancio. Gli effetti anticipati dell'imposizione possono essere presi in considerazione al fine di ridurre la correzione soltanto se:

2

a.

il passivo fiscale decade automaticamente insieme alla posizione corrispondente; o 5973

Ordinanza sui fondi propri

b.

questo è previsto espressamente dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA.

Nelle disposizioni di esecuzione tecniche la FINMA può prevedere correzioni per le banche che allestiscono i loro conti annuali conformemente a standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale.

3

Art. 32

Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria

Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente: a.

le perdite riportate e la perdita dell'esercizio corrente;

b.

la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell'esercizio corrente;

c.

l'avviamento («goodwill»), compreso quello incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («mortgage servicing rights»; MSR);

d.

le attività fiscali differite («deferred tax assets»; DTA), eccettuate quelle dovute a differenze temporanee («temporary differences»), la cui realizzazione dipende dalla redditività futura; una compensazione con corrispondenti passività fiscali differite è ammessa soltanto nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale;

e.

nel caso delle banche che applicano l'IRB (art. 77), l'importo delle perdite attese, calcolate secondo questo approccio, che supera le rettifiche di valore secondo gli standard minimi di Basilea;

f.

tutti i ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione («gain on sale related to securitization transactions»);

g.

i crediti iscritti a bilancio relativi a piani previdenziali a prestazione definita («defined benefit pension fund assets») conformemente alle corrispondenti norme degli standard minimi di Basilea;

h.

le posizioni lunghe nette di cui all'articolo 52 in propri titoli di partecipazione, che sono parte dei fondi propri di base di qualità primaria, detenute direttamente o indirettamente, figuranti o non figuranti nel portafoglio di negoziazione, sempreché non siano già state iscritte a bilancio a carico del conto economico;

i.

le partecipazioni qualificate al capitale di un'altra impresa attiva nel settore finanziario, sempreché anche questa partecipi al capitale della banca («reciprocal holdings»);

j.

nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento;

5974

Ordinanza sui fondi propri

k.

Art. 33

le deduzioni determinate dall'opzione scelta dalla banca nell'ambito delle disposizioni di consolidamento di cui agli articoli 7 capoverso 4, 8 capoversi 2 e 3 nonché 9 capoversi 1 e 3.

Approccio di deduzione corrispondente

Se una banca detiene strumenti di capitale proprio in un'impresa attiva nel settore finanziario, le deduzioni sono effettuate secondo l'approccio di deduzione corrispondente. A tal fine il valore di detti strumenti è dedotto dalla componente dei fondi propri della banca che corrisponde alla componente a livello dell'impresa terza.

1

Se nella corrispondente componente dei fondi propri computabili la banca non dispone di capitale o ne dispone ma non in misura sufficiente, la deduzione è operata sulla componente dei fondi propri di rango immediatamente superiore.

2

Art. 34

Deduzioni di posizioni in strumenti propri di capitale proprio al di fuori dei fondi propri di base di qualità primaria

Le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, in strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari detenuti direttamente o indirettamente vanno dedotte secondo l'approccio di deduzione corrispondente.

1

Nell'ambito dell'approccio di deduzione corrispondente secondo il capoverso 1 applicabile agli strumenti dei fondi propri complementari, i titoli della medesima emissione non sono soggetti alla limitazione del computo di cui all'articolo 30 capoverso 2 (ammortamento) e i valori nominali possono essere compensati reciprocamente.

2

Art. 35

Deduzione con franchigia

Nel caso di una deduzione con franchigia («threshold deduction») è dedotta la parte che supera la franchigia. Per la determinazione del limite della franchigia le posizioni della banca sono misurate, conformemente alle esigenze degli standard minimi di Basilea, rispetto a una quota percentuale predefinita dei suoi fondi propri di base di qualità primaria.

1

Il limite 1 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 lettere a­i e k.

2

Il limite 2 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32, compresa un'eventuale deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria risultante dal calcolo operato nell'ambito del limite 1 della franchigia (conformemente all'art. 37 cpv. 1 e 2).

3

Il limite 3 della franchigia corrisponde al 17,65 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32, comprese eventuali deduzioni dai fondi propri di base di qualità

4

5975

Ordinanza sui fondi propri

primaria risultanti dai calcoli operati nell'ambito dei limiti 1 e 2 della franchigia (conformemente agli art. 37 cpv. 1 e 2, 38 cpv. 2 e 39 cpv. 1).

Art. 36

Approccio di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio

1 La quota percentuale dei titoli di partecipazione detenuti in un'impresa attiva nel settore finanziario calcolati conformemente all'articolo 52 determina se per gli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca in detta impresa si applica l'approccio di deduzione previsto dall'articolo 37 o quello previsto dall'articolo 38.

2 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca sotto forma di fondi propri di base supplementari o di fondi propri complementari in imprese i cui titoli di partecipazione vanno dedotti integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all'articolo 32 lettere i­k si applica l'approccio di cui all'articolo 38 capoverso 1.

Art. 37

Titoli di partecipazione fino al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

La banca che detiene una quota massima del 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve dedurre dalle componenti proprie del capitale proprio la parte dei valori di bilancio complessivi di tutti gli strumenti di capitale proprio da essa detenuti in imprese attive nel settore finanziario che supera il limite 1 della franchigia. Tale regola si applica anche qualora la banca detenga in un'impresa attiva nel settore finanziario soltanto strumenti di capitale proprio che non costituiscono fondi propri di base di qualità primaria.

1

L'importo da dedurre secondo il capoverso 1 è suddiviso mediante l'approccio di deduzione corrispondente in base al rapporto degli strumenti di capitale proprio detenuti dalla banca nella corrispondente impresa attiva nel settore finanziario prima della deduzione.

2

La parte dei valori di bilancio sommati secondo il capoverso 1 inferiore al limite della franchigia è ponderata in base al rischio. La ponderazione è effettuata per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.

3

Art. 38

Titoli di partecipazione superiori al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

La banca che detiene una quota superiore al 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un'impresa attiva nel settore finanziario deve trattare tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari da essa detenuti in imprese attive nel settore finanziario in base all'approccio di deduzione corrispondente senza considerare il limite della franchigia.

1

5976

Ordinanza sui fondi propri

2 La banca deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria, nell'ambito del calcolo per il singolo istituto e su base consolidata, l'importo della somma dei valori di bilancio di tutte le quote da essa detenute direttamente o indirettamente nei fondi propri di base di qualità primaria di dette imprese al di fuori del perimetro di consolidamento che supera il limite 2 della franchigia.

3 L'importo determinato secondo il capoverso 2 inferiore al limite della franchigia è trattato conformemente all'articolo 40.

Art. 39

Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia

La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria i seguenti importi superiori al limite 2 della franchigia:

1

a.

i diritti per il servizio dei mutui ipotecari; e

b.

le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee.

Gli importi inferiori al limite della franchigia sono trattati conformemente all'articolo 40.

2

Art. 40

Deduzioni in base al limite 3 della franchigia

I valori di bilancio calcolati in base alla procedura di cui agli articoli 38 capoversi 2 e 3 nonché 39 inferiori al limite 2 della franchigia sono sommati e misurati in base al limite 3 della franchigia. La banca deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria l'importo superiore al limite 3 della franchigia.

1

La banca deve ponderare al 250 per cento ognuno degli importi inferiori al limite 3 della franchigia.

2

Titolo terzo: Fondi propri necessari Capitolo 1: In generale Art. 41

Composizione

I fondi propri necessari sono composti da: a.

i fondi propri minimi;

b.

il cuscinetto di fondi propri;

c.

il cuscinetto anticiclico; e

d.

i fondi propri supplementari.

Art. 42

Fondi propri minimi

Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31­40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri pari almeno all'8,0 per cento delle posizioni ponderate («quota di capitale complessivo»). Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria («quota

1

5977

Ordinanza sui fondi propri

CET1») e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base («quota dei fondi propri di base»).

2

Le posizioni ponderate sono composte: a.

dalle posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 49) nonché dalle posizioni ponderate risultanti da transazioni non regolate (art. 76);

b.

dai rischi senza controparte ponderati secondo l'articolo 79;

c.

dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 80­88), moltiplicati per 12,5;

d.

dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 89­94), moltiplicati per 12,5;

e.

dai fondi propri minimi necessari alla copertura di rischi derivanti da impegni di garanzia presi nei confronti di controparti centrali (art. 70), moltiplicati per 12,5;

f.

dai fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di possibili adeguamenti di valore a causa dei rischi di credito della controparte su derivati (art. 55), moltiplicati per 12,5.

La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

3

Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente ai capoversi 1 e 2, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR.

4

Art. 43

Cuscinetto di fondi propri

Le banche devono detenere durevolmente, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto di fondi propri pari al 2,5 per cento delle posizioni ponderate.

1

Le banche il cui cuscinetto di fondi propri è temporaneamente inferiore a quanto prescritto a causa di circostanze particolari imprevedibili quali una crisi del settore finanziario internazionale o svizzero non violano le esigenze relative ai fondi propri.

2

Nel caso in cui il cuscinetto di fondi propri sia inferiore a quanto prescritto, la FINMA fissa un termine per la sua ricostituzione.

3

Art. 44

Cuscinetto anticiclico

La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in Svizzera qualora ciò sia necessario per:

1

a.

rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito; o

b.

contrastare una crescita eccessiva del credito.

5978

Ordinanza sui fondi propri

Prima di formulare la proposta di cui al capoverso 1, la Banca nazionale svizzera consulta la FINMA e informa il Dipartimento federale delle finanze. Se il Consiglio federale adotta la proposta, la presente ordinanza è completata con un corrispondente allegato.

2

Il cuscinetto anticiclico può essere limitato a determinate posizioni di credito. È soppresso o adeguato alle mutate circostanze se i criteri in base ai quali è stato ordinato non sono più adempiuti. La procedura è retta dai capoversi 1 e 2.

3

4

L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia al cuscinetto anticiclico.

Art. 45

Fondi propri supplementari

Le banche devono detenere fondi propri supplementari conformemente alle istruzioni della FINMA. La FINMA può prevedere eccezioni per determinate categorie di banche.

1

I fondi propri supplementari servono in particolare per tener conto in modo mirato dei rischi non coperti o non coperti sufficientemente dai fondi propri minimi e per garantire, insieme al cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43, l'osservanza delle norme in materia di fondi propri minimi anche in caso di situazioni sfavorevoli.

2

Se la banca non dispone di fondi propri supplementari ai sensi del capoverso 1, la FINMA può ordinare speciali misure per osservare e controllare la situazione dei fondi propri e del rischio.

3

In circostanze particolari la FINMA può esigere, nel singolo caso, ulteriori fondi propri, segnatamente se i fondi propri minimi, il cuscinetto di fondi propri e i fondi propri supplementari non garantiscono una sicurezza sufficiente rispetto alle attività commerciali, ai rischi incorsi, alla strategia commerciale, alla qualità della gestione dei rischi o allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

4

Art. 46

Indice massimo di leva finanziaria

La FINMA può obbligare le banche, nel periodo di osservazione destinato a fissare l'indice massimo di leva finanziaria («leverage ratio»), a presentare un rapporto conformemente alle norme degli standard minimi di Basilea.

1

Rileva i dati necessari per calcolare l'indice massimo di leva finanziaria a livello di gruppo finanziario e a livello di singolo istituto.

2

3

I rapporti sono presentati nell'ambito della comprova dei fondi propri.

Art. 47

Calcoli paralleli in caso di applicazione di approcci modello

Per le banche che determinano i loro fondi propri necessari sulla base di approcci modello sottoposti ad autorizzazione (IRB, metodo del modello EPE, approccio modello dei rischi di mercato o AMA), la FINMA può richiedere un calcolo parallelo dei fondi propri necessari in base a un approccio standard che essa reputa adeguato.

5979

Ordinanza sui fondi propri

Capitolo 2: Rischi di credito Sezione 1: In generale Art. 48

Definizione

Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che: a.

una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o

b.

il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di titoli di partecipazione, strumenti su saggi di interesse o quote in investimenti collettivi di capitale.

Art. 49

Posizioni da ponderare in funzione del rischio

Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presentino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione dai fondi propri ai sensi degli articoli 31­40.

1

2

A tal fine si considerano posizioni: a.

i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;

b.

i crediti correlati a cartolarizzazioni;

c.

le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;

d.

le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che non figurano nel portafoglio di negoziazione;

e.

le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interesse che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l'approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a);

f.

le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione.

Le posizioni di controparti associate ai sensi dell'articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l'aliquota di rischio massima con la quale sono ponderate le singole controparti associate.

3

Art. 50

Approcci

La ponderazione delle singole posizioni ai fini del rilevamento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 lettera a è effettuata secondo uno dei seguenti approcci:

1

2

a.

l'AS-BRI (art. 63­75); o

b.

l'IRB (art. 77).

L'IRB e l'AS-BRI possono essere combinati.

L'applicazione dell'IRB esige l'autorizzazione della FINMA. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione.

3

5980

Ordinanza sui fondi propri

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito e alle cartolarizzazioni.

4

Sezione 2: Calcolo delle posizioni Art. 51 1

Posizione netta

Le posizioni nette sono calcolate come segue: effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito («securities borrowing») +

operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)

./.

vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)

+

impegni fissi di assunzione relativi a emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca

+

pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta

./.

impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta

+

impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta

./.

pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

L'importo di singole rettifiche di valore e accantonamenti iscritto nel passivo del bilancio va dedotto dalla posizione netta.

2

Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli importi assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

3

Art. 52

Posizione netta in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni nette in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario sono calcolate, tenuto conto delle esigenze supplementari di cui ai capoversi 2 e 3, come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più le posizioni sintetiche e i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito («securities borrowing») +

operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)

./.

vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)

5981

Ordinanza sui fondi propri

./.

posizioni in relazione con operazioni d'emissione detenute per cinque o meno giorni lavorativi

+

pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta

./.

impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta

+

impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta

./.

pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

Nel caso degli strumenti di capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammessa soltanto se: 2

a.

la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono allo stesso strumento di capitale proprio; e

b.

la posizione corta dello strumento ha la stessa durata della posizione lunga o una durata residua di almeno un anno.

Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32­34 dalla componente corrispondente:

3

a.

posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti direttamente o sinteticamente; le posizioni lunghe e corte possono essere compensate soltanto se si riferiscono al medesimo strumento di capitale proprio e la posizione corta non presenta un rischio di controparte;

b.

posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti indirettamente attraverso uno strumento finanziario quale un indice o un'opzione su un indice; la compensazione è possibile soltanto se la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono al medesimo strumento di base; il rischio di controparte della posizione corta deve essere coperto.

Art. 53

Posizioni in operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

1

Le banche che applicano l'IRB calcolano l'equivalente di credito di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell'AS-BRI se l'IRB non contiene norme in materia.

2

Art. 54

Impegni eventuali e impegni irrevocabili

Nel caso dell'AS-BRI l'equivalente di credito degli impegni eventuali e degli impegni irrevocabili è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1.

1

5982

Ordinanza sui fondi propri

Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione, nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

2

Art. 55

Rischio di possibili adeguamenti di valore di derivati

Oltre ai rischi di credito della controparte su derivati secondo gli articoli 50 e 56, le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio di perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti di valore di derivati operati a causa del rischio di credito della controparte.

1

La FINMA determina il metodo di calcolo per i corrispondenti fondi propri minimi in funzione dei metodi di calcolo scelti per gli equivalenti di credito (art. 56) e per i rischi di mercato (art. 82). A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

2

3 La FINMA mette a disposizione delle banche che non hanno scelto né un metodo di calcolo di cui all'articolo 56 né un approccio di calcolo di cui all'articolo 82 un metodo di calcolo conservativo semplificato.

Art. 56

Metodi di calcolo per i derivati

Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi:

1

a.

metodo del valore di mercato;

b.

metodo standard; o

c.

metodo del modello «expected positive exposure» (metodo del modello EPE).

2 L'applicazione del metodo del modello EPE esige l'autorizzazione della FINMA.

Quest'ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.

3 Il calcolo dell'equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell'articolo 61, alla quale partecipano più di due parti, è precisato dalla FINMA.

Questi metodi di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.

4

Art. 57

Metodo del valore di mercato

L'equivalente di credito secondo il metodo del valore di mercato corrisponde alla somma del valore attuale di sostituzione e del supplemento di garanzia («add-on»).

1

La FINMA stabilisce la base in funzione della quale deve essere rilevato l'add-on dei singoli tipi di strumenti, nonché l'entità dello stesso.

2

Art. 58

Metodo standard

Per il calcolo dell'equivalente di credito secondo il metodo standard, il più elevato dei due importi seguenti è moltiplicato per il fattore 1,4: 5983

Ordinanza sui fondi propri

a.

valore di mercato dei derivati, tenuto conto delle garanzie;

b.

posizione di rischio stabilita in funzione della legislazione sulla vigilanza.

Art. 59

Metodo del modello EPE

La FINMA definisce il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo il metodo del modello EPE. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

1

Gli equivalenti di credito sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

2

Art. 60

Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione

La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che sono strumenti di capitale proprio di un'impresa attiva nel settore finanziario va calcolata secondo l'articolo 52.

1

La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l'articolo 51.

2

Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l'effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l'approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a).

4

Art. 61

Misure di riduzione dei rischi

Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

1

a.

la compensazione legale e contrattuale («netting»);

b.

le garanzie;

c.

i derivati di credito; e

d.

altre garanzie.

Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

2

3

La FINMA precisa le misure di riduzione dei rischi.

Art. 62

Transazioni collateralizzate

La banca può tenere conto delle garanzie di cui all'articolo 61 capoverso 1 lettera d, a scelta secondo:

1

5984

Ordinanza sui fondi propri

a.

l'approccio semplificato;

b.

l'approccio completo.

Nell'approccio semplificato le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

2

Nell'approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.

3

4

La FINMA precisa gli approcci.

Sezione 3: Classi di posizione e relativa ponderazione secondo l'AS-BRI Art. 63 1

Classi di posizione

Le banche ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

Le singole posizioni possono essere ponderate in funzione di un rating esterno nelle seguenti classi di posizione:

2

3

a.

governi centrali e banche centrali;

b.

enti di diritto pubblico;

c.

BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo;

d.

banche e commercianti di valori mobiliari;

e.

istituzioni comuni;

f.

borse e stanze di compensazione;

g.

imprese.

Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni: a.

persone fisiche e piccole imprese (posizioni «retail»);

b.

obbligazioni fondiarie svizzere;

c.

posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare;

d.

posizioni postergate;

e.

posizioni in sofferenza;

f.

titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale;

g.

altre posizioni.

Art. 64

Applicazione di rating esterni

Nel quadro dell'AS-BRI le banche possono ponderare le posizioni con rating di agenzie di rating, sempreché queste agenzie siano riconosciute a tale scopo dalla FINMA.

1

5985

Ordinanza sui fondi propri

La FINMA assegna i rating delle agenzie di rating riconosciute alle singole classi di rating e stabilisce la ponderazione dei rischi delle singole classi.

2

L'applicazione di rating esterni deve essere basata su una strategia concreta, specifica all'istituto. Tale strategia deve essere coerentemente osservata.

3

La banca che pondera le posizioni sulla base di rating di agenzie di rating esterne deve in linea di massima ponderare tutte le posizioni ad eccezione della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni. Se pondera anche le posizioni della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni, deve in linea di massima ponderare tutte le posizioni di questa classe sulla base di rating esterni.

4

Se la banca pondera le posizioni senza applicare rating esterni o se non esistono rating di un'agenzia di rating riconosciuta per ponderare una posizione, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe di rating «senza rating».

5

Art. 65

Applicazione di rating esterni a livello di gruppo

A livello di gruppo possono essere applicati i rating utilizzati nelle società da consolidare.

Art. 66

Calcolo delle posizioni da ponderare

Le posizioni delle classi di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l'allegato 2 nel caso dell'approccio AS-BRI.

1

Le posizioni delle classi di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettere a­e e g devono essere ponderate secondo l'allegato 3.

2

Le posizioni della classe di posizione di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettera f devono essere ponderate secondo l'allegato 4.

3

Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse di cui all'articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell'emittente e ponderate in modo corrispondente.

4

Nel caso delle posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario la ponderazione secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all'articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all'approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

5

Art. 67

Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali

Se l'autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella prevista dall'articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

5986

Ordinanza sui fondi propri

Art. 68

Banche e commercianti di valori mobiliari

I commercianti di valori mobiliari possono essere assegnati alla classe di posizione banche e commercianti di valori mobiliari (art. 63 cpv. 2 lett. d) soltanto se sottostanno a una vigilanza equivalente a quella sulle banche.

1

Le posizioni compensate di operazioni fuori bilancio sono assegnate al segmento di scadenza di più breve durata delle posizioni compensate.

2

Art. 69

Borse e stanze di compensazione

Le stanze di compensazione sono istituti tramite i quali sono adempiute le prestazioni previste dai contratti negoziati.

1

Nel caso dei rischi di credito i fattori di ponderazione del rischio dello 0 o del 2 per cento di cui all'allegato 2 si applicano soltanto se una controparte centrale regolata interviene immediatamente nella transazione tra due partecipanti al mercato e se è istituito un adeguato e completo sistema di collateralizzazione come base dell'esercizio della funzione di questa controparte centrale.

2

Questo sistema di collateralizzazione è segnatamente considerato adeguato e completo se:

3

a.

i contratti sono valutati quotidianamente ai corsi del mercato ed è effettuata quotidianamente una compensazione dei margini;

b.

le variazioni di valore attese per il giorno successivo sono ulteriormente e costantemente collateralizzate con un elevato livello di confidenza; e

c.

è garantita la copertura di perdite inattese.

La FINMA disciplina i criteri supplementari per le controparti centrali in relazione con i derivati e le operazioni pronti contro termine («repo») o analoghe conformemente agli standard minimi di Basilea.

4

Art. 70

Rischi di credito e impegni di garanzia nei confronti di controparti centrali

Nel caso delle banche che agiscono in qualità di membri compensatori di una controparte centrale nell'ambito di derivati negoziati in borsa o fuori borsa e operazioni pronti contro termine o analoghe, la FINMA disciplina il metodo volto a determinare i fondi propri minimi destinati a coprire i rischi risultanti dagli impegni di garanzia espliciti e impliciti nei confronti della controparte centrale. A tale scopo la FINMA si fonda sugli standard minimi di Basilea.

1

Le controparti centrali sono stanze di compensazione che si pongono quali parti tra le controparti di contratti e garantiscono l'adempimento della prestazione dei contratti durante la loro intera durata.

2

I membri compensatori sono autorizzati a intervenire quali parti in una transazione diretta con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che esse lo facciano per conto proprio o in quanto intermediari tra la controparte centrale e altri partecipanti al mercato.

3

5987

Ordinanza sui fondi propri

Art. 71

Posizioni nei confronti di imprese senza rating

Se la banca pondera le posizioni nei confronti di imprese applicando rating, alle posizioni senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento o quello del corrispondente Stato centrale, sempreché esso sia superiore al 100 per cento.

Art. 72

Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

1 Gli immobili d'abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso.

I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili di cui all'allegato 3 in modo corrispondente all'utilizzazione futura dell'opera finanziata.

2

Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d'abitazione all'estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d'abitazione svizzeri.

3

Nel calcolo della posizione determinante per la ponderazione del rischio conformemente all'allegato 3 gli averi previdenziali costituti in pegno e i diritti alle prestazioni di previdenza costituti in pegno ai sensi dell'articolo 30b della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 4 dell'ordinanza del 13 novembre 19859 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute sono presi in considerazione come fondi propri del mutuatario, sempreché:

4

a.

la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;

b.

l'immobile sia un immobile utilizzato dal mutuatario stesso; e

c.

le esigenze minime di cui al capoverso 5 siano adempiute.

Il fattore di ponderazione per le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui all'allegato 3 è del 100 per cento qualora l'operazione di credito non adempia le esigenze minime di un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Le esigenze minime devono prevedere:

5

8 9 10

a.

una quota minima adeguata di fondi propri di cui il mutuatario deve disporre per il finanziamento che non proviene né da una costituzione in pegno di cui all'articolo 30b LPP né da un prelievo anticipato di cui all'articolo 30c LPP;

b.

un ammortamento del capitale adeguato per quanto concerne la durata e l'ammontare.

RS 831.40 RS 831.461.3 RS 956.1

5988

Ordinanza sui fondi propri

Art. 73

Titoli di partecipazione

Le posizioni nette in titoli di partecipazione devono essere ponderate conformemente all'allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che: a.

devono essere dedotte dalle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli 31­40; o

b.

devono essere ponderate conformemente all'articolo 40 capoverso 2.

Art. 74

Anticipazioni su titoli («crediti lombard»)

Le anticipazioni su titoli possono essere ponderate singolarmente nel quadro della pertinente classe di posizione secondo l'approccio semplificato (art. 62 cpv. 1 lett. a) o l'approccio completo (art. 62 cpv. 1 lett. b).

Art. 75

Operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe con valori mobiliari

Le operazioni di mutuo e le operazioni pronti contro termine o analoghe su valori mobiliari possono essere trattate secondo l'approccio semplificato, l'approccio completo o il metodo del modello EPE in funzione delle corrispondenti classi di posizione delle diverse operazioni.

Art. 76

Posizioni da transazioni non regolate

I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultanti da transazioni non regolate in divise, in valori mobiliari e in merci, che presentano un rischio di perdita consecutivo al regolamento ritardato o mancato (posizioni da transazioni non regolate) e sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, sono ponderati come segue:

1

Numero di giorni feriali bancari dopo la data d'adempimento convenuta

Ponderazione del rischio

5­15

100 %

16­30

625 %

31­45

937,5 %

46 od oltre

1250 %

Le posizioni da transazioni non regolate, che sono regolate in altro modo, vanno trattate come segue:

2

a.

la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l'operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto della ponderazione in funzione del rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento; 5989

Ordinanza sui fondi propri

b.

se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine d'adempimento convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.

Le operazioni pronti contro termine e le operazioni pronti contro termine in acquisto («reverse repo»), nonché i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito e gli impegni derivanti dall'assunzione di titoli in prestito sono trattati esclusivamente secondo l'articolo 75.

3

Sezione 4: Approccio basato sui rating interni Art. 77 1 Le banche che applicano l'approccio basato sui rating interni (IRB) per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio e per la determinazione dei fondi propri necessari relativamente ai rischi di credito possono optare tra:

a.

l'IRB semplificato (F-IRB11); o

b.

l'IRB avanzato (A-IRB12).

La FINMA precisa il calcolo. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

2

In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell'AS-BRI.

3

Capitolo 3: Rischi senza controparte Art. 78

Definizione

È definito rischio senza controparte il pericolo di perdite consecutive alle variazioni di valore o alla liquidazione di attivi senza controparte come gli immobili e altri investimenti materiali.

Art. 79

Ponderazione

Per coprire i rischi senza controparte le seguenti posizioni vanno ponderate al 100 per cento:

1

2

a.

gli immobili;

b.

gli altri investimenti materiali e gli investimenti da ammortare iscritti a bilancio sotto altri attivi, sempreché questi non siano dedotti dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all'articolo 32 lettera c.

Il saldo attivo del conto di compensazione va ponderato allo 0 per cento.

11 12

Foundation IRB Advanced IRB

5990

Ordinanza sui fondi propri

Capitolo 4: Rischi di mercato Sezione 1: In generale Art. 80

Principio

I rischi di mercato di strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, nonché di posizioni in divise, oro e materie prime nell'insieme della banca devono essere coperti con fondi propri.

1

2

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di mercato.

Art. 81

Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite consecutive alle fluttuazioni di valore di una posizione provocate da una modifica dei fattori che ne determinano il prezzo, come il prezzo delle azioni o delle materie prime, i corsi del cambio e i saggi di interesse e le loro singole volatilità.

Art. 82

Approcci di calcolo

I mezzi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati applicando i seguenti approcci:

1

a.

l'approccio de minimis;

b.

l'approccio standard dei rischi di mercato; o

c.

l'approccio modello dei rischi di mercato.

Se vengono applicati diversi di questi approcci, i fondi propri minimi risultano dalla somma dei fondi propri minimi calcolati in funzione di questi approcci.

2

Sezione 2: Approccio de minimis Art. 83 Le banche che non superano determinati valori limite possono calcolare conformemente agli articoli 66­76 i fondi propri minimi per gli strumenti su saggi di interesse e i titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione. A tale scopo applicano le disposizioni del medesimo approccio applicato alla copertura dei rischi di credito.

1

2

La FINMA stabilisce i valori limite.

5991

Ordinanza sui fondi propri

Sezione 3: Approccio standard dei rischi di mercato Art. 84

Strumenti su saggi di interesse del portafoglio di negoziazione

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emissione con le aliquote di cui all'allegato 5.

1

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi d'interesse derivanti da cartolarizzazioni con parti suddivise secondo i rischi.

2

3 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su saggi di interesse corrispondono alla somma dei valori determinati per ciascuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

Art. 85

Strumenti su azioni del portafoglio di negoziazione

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su azioni ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni nette per emittente.

1

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su azioni ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale.

2

Art. 86

Posizioni in divise

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di mercato delle posizioni in divise ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette o della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato.

Art. 87

Posizioni in oro e materie prime

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di mercato delle posizioni in oro ammontano all'8 per cento della posizione netta.

1

2 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di mercato delle posizioni in materie prime vanno definiti conformemente al metodo del segmento di scadenza o al metodo semplificato.

Sezione 4: Approccio modello dei rischi di mercato Art. 88 L'applicazione dell'approccio modello dei rischi di mercato necessita dell'autorizzazione della FINMA. Quest'ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.

1

La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea.

2

5992

Ordinanza sui fondi propri

La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell'approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell'adempimento dei requisiti per l'autorizzazione e dell'esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all'istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari a 3,0.

3

Capitolo 5: Rischi operativi Sezione 1: In generale Art. 89

Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite consecutive all'inadeguatezza o all'inefficacia delle procedure interne, delle persone o dei sistemi oppure dovute a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 90

Approcci di calcolo

Per determinare i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi le banche possono optare tra i seguenti approcci:

1

a.

l'approccio dell'indicatore di base;

b.

l'approccio standard;

c.

gli approcci specifici agli istituti (AMA13).

L'applicazione di un approccio specifico all'istituto necessita dell'approvazione della FINMA.

2

3

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci.

Art. 91

Indicatore di ricavo

Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l'approccio dell'indicatore di base o secondo l'approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L'indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti poste del conto economico: 1

13

a.

il risultato delle operazioni su saggi di interesse;

b.

il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;

c.

il risultato delle operazioni di negoziazione;

d.

il ricavo da partecipazioni non consolidate; e

e.

il risultato degli immobili.

Advanced measurement approaches

5993

Ordinanza sui fondi propri

Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell'indicatore di ricavo.

2

Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dall'indicatore di ricavo soltanto se la subfornitura è effettuata e registrata su base consolidata all'interno del medesimo gruppo finanziario.

3

Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell'indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle norme svizzere in materia di rendiconto.

4

Sezione 2: Approcci Art. 92

Approccio dell'indicatore di base

I fondi propri minimi corrispondono al 15 per cento della media degli indicatori di ricavo dei tre anni precedenti. Vanno presi in considerazione soltanto gli anni nei quali l'indicatore è positivo.

1

2 La FINMA può fare dipendere l'applicazione dell'approccio dell'indicatore di base da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 93 1

Approccio standard

I fondi propri minimi sono calcolati come segue: a.

per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capoverso 2;

b.

i valori numerici risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere computati con i valori positivi di altri ambiti di attività;

c.

i fondi propri minimi corrispondono all'importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero.

Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i relativi coefficienti:

2

a.

finanziamento di imprese / consulenza di imprese

18 %

b.

negoziazione

18 %

c.

attività bancaria al dettaglio per i privati

12 %

d.

attività bancaria al dettaglio per le ditte

15 %

e.

traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli

18 %

f.

attività di deposito e depositi fiduciari

15 %

5994

Ordinanza sui fondi propri

g.

gestione patrimoniale istituzionale

12 %

h.

attività di commissione su titoli

12 %

La FINMA può fare dipendere l'applicazione dell'approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

3

Art. 94

Approcci specifici agli istituti (AMA)

Le banche possono determinare i fondi propri minimi applicando un approccio specifico all'istituto.

1

La FINMA accorda l'autorizzazione necessaria se la banca dispone di un modello che le consente di quantificare i rischi operativi applicando dati interni ed esterni di perdita, analisi di scenari nonché i fattori determinanti del contesto di attività e del sistema interno di controllo.

2

Titolo quarto: Ripartizione dei rischi Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto Art. 95

Grande rischio

Vi è un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di controparti associate a un gruppo raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri computabili corretti conformemente agli articoli 31­40.

1

2

Le banche devono limitare e sorvegliare i loro grandi rischi.

Art. 96

Rischi di mercato

Ogni banca deve prevedere adeguate limitazioni interne per tutti i rischi di mercato rilevanti per le sue attività. Gli edifici bancari e gli altri immobili vanno parimenti inclusi in queste limitazioni.

Sezione 2: Limiti massimi dei grandi rischi Art. 97

Limite massimo dei singoli grandi rischi

Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri computabili corretti conformemente agli articoli 31­40.

Art. 98 1

Superamenti del limite massimo

Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se: a.

l'importo eccedentario è coperto da fondi propri liberamente disponibili; o

5995

Ordinanza sui fondi propri

b.

il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.

Se vengono utilizzati fondi propri per la copertura del superamento del limite di un grande rischio, occorre menzionarlo nella comprova dei fondi propri ai sensi dell'articolo 14.

2

L'importo che supera il limite massimo conformemente al capoverso 1 lettera b non può essere ulteriormente aumentato. L'eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall'esecuzione legale della riunione.

3

Art. 99

Posizioni interne al gruppo

Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi (consolidamento integrale) possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all'articolo 97 se le società del gruppo:

1

a.

sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o

b.

hanno come controparte esclusiva società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.

La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d'esecuzione l'eccezione generale applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.

2

Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri computabili corretti conformemente agli articoli 31­40.

3

Sezione 3: Obblighi di comunicazione in relazione ai grandi rischi Art. 100

Comunicazione dei grandi rischi

La banca deve comunicare trimestralmente al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, nonché, entro un mese, alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche, per mezzo di un formulario stabilito dalla FINMA, un elenco di tutti i grandi rischi esistenti di caso in caso alle scadenze scelte.

1

Inoltre, una comunicazione corrispondente su base consolidata deve essere effettuata semestralmente, entro il termine di sei settimane.

2

I grandi rischi ai sensi dell'articolo 97 devono essere comunicati prima della deduzione dei fondi propri liberamente disponibili utilizzati (art. 98 cpv. 1 lett. a).

3

4 Se il grande rischio concerne un membro degli organi della banca o un partecipante qualificato della banca ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una

5996

Ordinanza sui fondi propri

persona o società loro vicina, il grande rischio è designato nell'elenco con la voce generale «operazioni con gli organi».

Se concerne altre società del gruppo, il grande rischio è designato nell'elenco con la voce generale «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 99 capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

5

La società di audit verifica il controllo interno dei grandi rischi e ne valuta l'evoluzione.

6

Art. 101

Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 98 capoverso 1, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA.

Art. 102

Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve allestire trimestralmente un compendio delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell'articolo 99 e trasmetterlo alla società di audit nonché al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo unitamente all'elenco dei grandi rischi esistenti. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo ai sensi dell'articolo 99 capoverso 1 e società del gruppo ai sensi dell'articolo 99 capoverso 3.

Sezione 4: Principi di calcolo Art. 103

Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni

Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue: a.

dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il relativo rischio di mercato della banca;

b.

l'importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito: 1. 0,05 dal e compreso il giorno in cui l'impegno fisso di sottoscrizione è stato assunto irrevocabilmente, 2. 0,1 il giorno della liberazione dell'emissione, 3. 0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione, 4. 0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione, 5. 0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione, 5997

Ordinanza sui fondi propri

6.

Art. 104

1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell'emissione.

Titoli di partecipazione e titoli di credito postergati

Gli strumenti di capitale proprio dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 31­40 non devono essere presi in considerazione nel calcolo della posizione complessiva.

Art. 105

Rettifiche singole di valore e accantonamenti specifici

Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni, operazioni fuori bilancio e posizioni lunghe nette vanno dedotte prima della ponderazione delle singole posizioni.

Art. 106

Posizioni da transazioni non regolate

Le transazioni non regolate dopo il quinto giorno feriale bancario (art. 76) devono essere incluse nella posizione complessiva al loro valore d'esposizione.

Art. 107

Derivati

I derivati sono convertiti nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 56­59.

Art. 108

Compensazione

La compensazione legale e contrattuale di crediti con impegni nei confronti di controparti è ammessa nella medesima misura applicata al calcolo dei fondi propri.

Art. 109

Gruppo di controparti associate

La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive delle singole controparti.

1

Due o più persone fisiche o giuridiche sono considerate gruppo di controparti associate e vanno trattate come singola unità se:

2

a.

una di esse partecipa direttamente o indirettamente all'altra con oltre la metà dei diritti di voto o esercita altrimenti su di essa un influsso dominante;

b.

vi è fra esse un'interdipendenza economica palese tale da rendere verosimile che le difficoltà finanziarie dell'una producano difficoltà di pagamento da parte delle altre;

c.

sono detenute come partecipazione dalla medesima persona o ne sono dominate;

d.

formano un consorzio; o

e.

le controparti sono fra esse associate da una fonte comune di rifinanziamento.

5998

Ordinanza sui fondi propri

Più consorzi non sono considerati controparti fra esse associate nemmeno in caso di identità di singoli consorziati o di tutti i consorziati; parimenti le altre posizioni nei confronti di singoli consorziati non vanno addizionate.

3

4 Le imprese dell'ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate controparti associate, congiuntamente all'ente di diritto pubblico che le domina, se:

a.

l'ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell'azienda; o

b.

si tratta di una banca.

In caso di crediti derivanti da posizioni di cartolarizzazione, di quote di fondi di investimento o di altri crediti basati su valori patrimoniali, la banca determina il o i mutuatari in maniera tale da tener conto della sostanza economica e dei rischi strutturali inerenti a tali operazioni, segnatamente della possibile concentrazione di rischi.

5

6 Gli investimenti collettivi di capitale e, nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto («umbrella funds»), i singoli segmenti patrimoniali sono considerati controparti autonome. Se dispone di informazioni attuali sulla composizione degli investimenti di un investimento collettivo di capitale, la banca può computare in loro vece le componenti corrispondenti alle posizioni complessive dei singoli emittenti dell'investimento.

Art. 110

Posizioni nei confronti di un consorzio

Le posizioni nei confronti di un consorzio sono computate ai singoli consorziati in funzione della loro quota.

1

In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l'intera posizione nei confronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell'ambito della decisione di erogazione del credito.

2

Art. 111

Posizioni delle società del gruppo

Le società del gruppo costituiscono un gruppo di controparti associate nell'ottica di ogni banca del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario.

Sezione 5: Allentamenti e inasprimenti Art. 112 In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi.

1

2

La FINMA può segnatamente: a.

stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione inferiori o limiti massimi inferiori;

5999

Ordinanza sui fondi propri

b.

prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indirettamente da una banca;

c.

ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo;

d.

dichiarare non applicabile l'eccezione al limite massimo ai sensi dell'articolo 99 capoverso 1 per singole società del gruppo o per l'insieme delle stesse, o estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 99 capoverso 1;

e.

esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 99 capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;

f.

esentare dall'inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell'articolo 99 capoversi 1 e 3 partecipazioni non incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a;

g.

ridurre o aumentare per una singola controparte i fattori di ponderazione del rischio applicabili;

h.

impartire un termine diverso da quello di cui all'articolo 98 capoverso 3.

Capitolo 2: Posizione complessiva e ponderazione Art. 113 1

Posizione complessiva

La posizione complessiva di una controparte risulta dalle seguenti posizioni: a.

le posizioni ponderate secondo l'articolo 115, tenuto conto delle eccezioni di cui all'articolo 114;

b.

le posizioni secondo gli articoli 117 e 118;

c.

le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito (art. 119);

d.

le posizioni di operazioni di mutuo, pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari (art. 122);

e.

le posizioni lunghe nette in valori mobiliari (art. 123).

Nel calcolo della posizione complessiva vanno inclusi almeno i limiti di credito irrevocabili comunicati alla controparte.

2

Art. 114

Eccezioni alla posizione complessiva

Le seguenti posizioni sono escluse dal calcolo della posizione complessiva di una controparte: a.

le posizioni nei confronti: 1. di banche centrali e governi centrali, ponderate con l'aliquota 0, e 2. della BRI, del FMI e di determinate banche multilaterali di sviluppo designate dalla FINMA;

b.

le posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;

6000

Ordinanza sui fondi propri

c.

le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere;

d.

le posizioni coperte da pegno immobiliare su immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso, fino a concorrenza del 50 per cento del valore venale del singolo immobile;

e.

le posizioni coperte da depositi in contanti, costituiti in pegno presso la banca stessa o almeno garantite in modo equivalente;

f.

le posizioni coperte da titoli di credito emessi dalla banca stessa e costituite in pegno o depositate presso la banca stessa;

g.

le posizioni nei confronti di una controparte centrale ai sensi dell'articolo 69 capoversi 2 e 3.

Art. 115

Ponderazione dei rischi

Le posizioni nei confronti di una controparte sono di massima ponderate con l'aliquota del 100 per cento.

1

Alle posizioni nei confronti degli enti di diritto pubblico delle classi di rating 1 e 2 si applica un'aliquota di ponderazione del 20 per cento.

2

Art. 116

Limiti massimi per i grandi rischi nei confronti di banche e di commercianti di valori mobiliari

In deroga all'articolo 97, il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti di banche e di commercianti di valori mobiliari, sempreché non si tratti di banche o di gruppi finanziari considerati di rilevanza sistemica a livello nazionale o internazionale, ammonta: a.

al 100 per cento dei fondi propri computabili corretti conformemente agli articoli 31­40, sempre che tali fondi propri siano inferiori a 250 milioni di franchi svizzeri;

b.

a 250 milioni di franchi svizzeri, sempre che i fondi propri computabili corretti conformemente agli articoli 31­40 siano compresi tra 250 e 1000 milioni di franchi svizzeri.

Art. 117

Posizioni collateralizzate

Nel caso delle posizioni collateralizzate la banca può includere la parte collateralizzata nella posizione complessiva del terzo o in quella della controparte, se la posizione è collateralizzata da uno dei seguenti strumenti e le condizioni di cui all'articolo 61 sono adempiute:

1

a.

titoli di credito o di partecipazione di terzi, nonché quote di investimenti collettivi di capitale;

b.

depositi fiduciari presso terzi;

c.

garanzie di terzi, sempreché i rischi connessi a eventuali disallineamenti di durata o di valuta siano limitati in maniera adeguata.

6001

Ordinanza sui fondi propri

La banca può parimenti calcolare le singole posizioni secondo l'articolo 118 se è data collateralizzazione in titoli di credito o di partecipazione di terzi o in quote di investimenti collettivi di capitale oppure in depositi fiduciari presso terzi.

2

Art. 118

Computo delle garanzie

Le banche che nell'ambito dell'AS-BRI applicano l'approccio semplificato in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 lettera a possono computare garanzie conformemente alla procedura di cui all'articolo 117 capoverso 1.

1

Le banche che nell'ambito dell'AS-BRI applicano l'approccio completo in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 lettera b oppure l'F-IRB devono calcolare per le posizioni collateralizzate valori di posizione interamente adeguati ai sensi dell'articolo 62 capoverso 3.

2

Le banche che applicano l'A-IRB possono calcolare le posizioni collateralizzate conformemente al capoverso 2 oppure applicare a tale scopo proprie quote di perdita («loss given default»; LGD) e propri valori di posizione («exposure at default»; EAD) se:

3

a.

le ripercussioni delle garanzie finanziarie possono essere stimate in modo affidabile a prescindere da altri aspetti rilevanti per le LGD; e

b.

la procedura corrisponde all'approccio applicato alle esigenze in materia di fondi propri.

Le garanzie possono essere computate conformemente alla procedura di cui al capoverso 2 o 3 se i rischi di concentrazione risultanti sono adeguatamente limitati e sorvegliati. Nel caso contrario va applicata la procedura ai sensi dell'articolo 117 capoverso 1.

4

Le procedure di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere applicate soltanto se la banca effettua test periodici di resistenza («stress tests») in merito alle proprie concentrazioni di rischio di credito, compresi i valori realizzabili di tutte le garanzie destinate a questo scopo.

5

Art. 119

Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 120 e 121 e ponderate in funzione della controparte conformemente alle aliquote applicabili ai sensi dell'articolo 115.

Art. 120

Impegni eventuali e impegni irrevocabili

Nel caso di impegni eventuali l'equivalente di credito è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa della singola operazione per il suo fattore di conversione del credito secondo l'articolo 53 capoverso 2 o secondo l'articolo 54 capoverso 1.

1

In deroga al capoverso 1, nel caso degli impegni di credito irrevocabili i valori nominali delle singole operazioni sono moltiplicati per il fattore di conversione di credito equivalente a 1,0.

2

6002

Ordinanza sui fondi propri

Agli impegni di credito irrevocabili nell'ambito di un credito sindacato vanno applicati i seguenti fattori di conversione del credito:

3

a.

0,0 dal momento dell'assunzione dell'impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte;

b.

0,5 dal e compreso il momento dell'accettazione dell'impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell'avvio della fase di sindacazione;

c.

0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista;

d.

1,0 per l'intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).

L'articolo 117 capoverso 1 si applica per analogia agli impegni eventuali e agli impegni irrevocabili per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni.

4

Art. 121 1

Derivati

I derivati sono trattati secondo l'articolo 107.

Se l'operazione con derivati non viene regolata alla scadenza si applica la normativa di cui all'articolo 106.

2

Art. 122

Operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari

Le operazioni di mutuo, pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari sono trattate secondo l'articolo 118.

Art. 123

Posizioni complessive specifiche all'emittente

Tenuto conto delle eccezioni ai sensi dell'articolo 114, le posizioni lunghe nette di ogni singolo emittente all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione sono calcolate separatamente per i titoli di credito e di partecipazione ai sensi dell'articolo 51, fermo restando che gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all'articolo 103. Il risultato della somma delle singole posizioni lunghe corrisponde alla posizione complessiva specifica all'emittente.

Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 124

Principio

1

Oltre alle esigenze, applicabili a tutte le banche, relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi secondo i titoli terzo e quarto, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo.

2

Fatto salvo l'articolo 125, le esigenze particolari devono essere adempiute sia a livello di gruppo finanziario che a livello di singolo istituto di rilevanza sistemica.

6003

Ordinanza sui fondi propri

Art. 125 1

Agevolazioni per il gruppo finanziario e i singoli istituti

La FINMA concede agevolazioni a livello di singolo istituto se: a.

le esigenze a livello di singolo istituto comportano un aumento delle esigenze a livello di gruppo finanziario; e

b.

la banca ha preso a livello di gruppo finanziario tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare l'aumento delle esigenze.

Non sono ragionevolmente esigibili le misure che impongono l'adozione di una struttura del gruppo o di un'organizzazione specifiche.

2

Se modifica la struttura del suo gruppo o la sua organizzazione, la banca ha diritto ad agevolazioni soltanto se contemporaneamente sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

3

Possono essere concesse in particolare le agevolazioni seguenti in virtù del capoverso 1, singolarmente o in combinazione: 4

a.

per i singoli istituti sono definite esigenze in materia di fondi propri inferiori a quelle del gruppo finanziario. I singoli istituti di rilevanza sistemica devono tuttavia detenere in ogni caso fondi propri pari almeno al 14 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio;

b.

le deduzioni per partecipazioni sono ridotte;

c.

le esigenze interne di copertura mediante fondi propri sono ridotte in seno al gruppo;

d.

il finanziamento del gruppo è facilitato.

Le esigenze particolari a livello di gruppo finanziario e a livello di singolo istituto di rilevanza sistemica e le agevolazioni concesse sono pubblicate: 5

a.

dalla FINMA, per quel che concerne i principi generali; e

b.

dalla banca o dal gruppo finanziario nell'ambito del loro rendiconto ordinario, con indicazione della quota di capitale.

Capitolo 2: Capitale convertibile computabile Art. 126

Concetto ed emissione

Sono considerati capitale convertibile il capitale di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l'articolo 13 LBCR, nonché il capitale derivante da prestiti con rinuncia al credito conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LBCR, sempreché adempiano le condizioni di cui al presente capitolo.

1

Il capitale convertibile è emesso a destinazione di investitori esterni al gruppo finanziario: 2

6004

Ordinanza sui fondi propri

a.

dalla società madre del gruppo;

b.

da una società del gruppo creata appositamente a tale scopo da gruppi finanziari e da conglomerati finanziari a predominanza bancaria; o

c.

da un'altra società del gruppo, previa approvazione della FINMA.

Art. 127

Computabilità

Il capitale convertibile è computabile a titolo di componente dei fondi propri nella misura in cui al verificarsi di un evento determinante fornisce un contributo alla copertura delle perdite. Le perdite sono coperte secondo le modalità seguenti: 1

a.

riduzione del credito tramite rinuncia al credito;

b.

conversione in fondi propri di base di qualità primaria della banca.

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 LBCR la FINMA approva il computo soltanto se la banca comprova che si realizzeranno gli effetti previsti dalla LBCR e dalle sue ordinanze di esecuzione e che sono adempiute le esigenze in materia di diritto societario e del mercato dei capitali.

2

Prima della conversione, il capitale convertibile deve adempiere almeno le condizioni applicabili ai fondi propri complementari secondo l'articolo 30.

3

Capitolo 3: Esigenze in materia di fondi propri ponderati in funzione del rischio Art. 128

Esigenza di base

Le banche di rilevanza sistemica devono detenere costantemente fondi propri di base di qualità primaria pari al 4,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42 capoverso 2.

Art. 129

Cuscinetto di fondi propri

Le banche di rilevanza sistemica devono detenere un cuscinetto di fondi propri pari all'8,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42 capoverso 2.

1

Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere adempiute mediante fondi propri di base di qualità primaria. A tal fine è computabile, nella misura di al massimo il 3 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio, il capitale convertibile per il quale come evento determinante è definito il momento in cui la quota di fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 7 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio.

2

Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere in linea di principio adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto; in tal caso va ricostituito senza indugio non appena la banca è di nuovo in grado di realizzare utili.

3

6005

Ordinanza sui fondi propri

Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca indica le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all'approvazione della FINMA. Decorso il termine, la FINMA può ordinare misure adeguate se le esigenze in materia di fondi propri continuano a non essere adempiute.

4

Art. 130

Componente progressiva

Le banche di rilevanza sistemica devono detenere costantemente una componente progressiva. Essa è stabilita applicando il tasso di progressione secondo l'articolo 131 alle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42 capoverso 2.

1

La componente progressiva deve essere coperta con capitale convertibile per il quale come evento determinante è definito al più tardi il momento in cui la quota di fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio.

2

La banca può coprire la componente progressiva anche con fondi propri di base di qualità primaria. In tal caso la corrispondente quota dei fondi propri di base di qualità primaria è computata come fondi propri complementari.

3

Art. 131

Tasso di progressione

Il tasso di progressione determinante per stabilire la componente progressiva è fissato dalla FINMA ogni anno alla fine del secondo trimestre; va applicato entro l'inizio dell'anno civile seguente.

1

Il tasso di progressione è calcolato sulla base del gruppo finanziario. È determinante per stabilire i fondi propri necessari del gruppo finanziario e di tutti i singoli istituti di rilevanza sistemica.

2

Il tasso di progressione corrisponde alla somma del supplemento per la quota di mercato e di quello per le dimensioni del gruppo finanziario, dedotte le agevolazioni concesse per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario in Svizzera e all'estero. I supplementi e le agevolazioni sono calcolati come segue: 3

a.

il supplemento per la quota di mercato del gruppo finanziario ammonta allo 0 per cento per una quota di mercato sulle attività di rilevanza sistemica in Svizzera pari o inferiore al 10 per cento. Il supplemento aumenta di 0,15 punti percentuali per ogni mezzo punto percentuale superiore al 10 per cento. È determinante la più elevata delle quote di mercato medie detenute nell'ambito delle operazioni di credito in Svizzera e nell'ambito delle operazioni di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell'anno civile precedente, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera;

b.

il supplemento per le dimensioni del gruppo finanziario ammonta allo 0 per cento per un'esposizione totale ai sensi dell'articolo 135, inclusa la correzione per tenere conto della crescita del prodotto nazionale lordo svizzero

6006

Ordinanza sui fondi propri

dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, pari o inferiore a 250 miliardi di franchi svizzeri. Il supplemento aumenta di 0,06 punti percentuali per ogni unità di 25 miliardi di franchi svizzeri superiore a 250 miliardi di franchi svizzeri; c.

le agevolazioni per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente alle disposizioni degli articoli 22­22b OBCR14 sono stabilite dalla FINMA, previa consultazione della Banca nazionale svizzera, in funzione dell'efficacia di tali misure e tenendo conto delle interconnessioni reciproche tra i singoli tipi di agevolazioni. Le agevolazioni non possono essere tali da mettere in pericolo l'attuazione del piano d'emergenza.

Non sono concesse agevolazioni per la prova che il piano d'emergenza garantisce la continuazione delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di minaccia di insolvibilità secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR.

4

La FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza in merito alle misure proposte dalla banca e tenere conto della loro opinione per valutare il grado di miglioramento delle possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario ai fini della concessione di agevolazioni.

5

Il tasso di progressione è pari almeno all'1 per cento, a prescindere da eventuali supplementi e agevolazioni.

6

Art. 132

Cuscinetto anticiclico

Le esigenze relative al cuscinetto anticiclico secondo l'articolo 44 devono essere adempiute aggiuntivamente alle esigenze in materia di fondi propri previste dal presente titolo.

Capitolo 4: Esigenze in materia di fondi propri non ponderati (indice di leva finanziaria) Art. 133

Principio

Le banche di rilevanza sistemica devono adempiere esigenze particolari in materia di fondi propri, calcolate in funzione dell'esposizione totale della banca.

1

Le esigenze particolari comprendono un'esigenza di base, un cuscinetto di fondi propri e una componente progressiva. Le esigenze particolari sono rette dalle disposizioni del capitolo 3 in materia di fondi propri ponderati in funzione del rischio, fatto salvo l'articolo 134.

2

14

RS 952.02

6007

Ordinanza sui fondi propri

Art. 134

Calcolo

Le esigenze in materia di fondi propri non ponderati, calcolate in funzione dell'esposizione totale, corrispondono al 24 per cento delle percentuali di cui: a.

all'articolo 128, per l'esigenza di base;

b.

all'articolo 129 capoversi 1 e 2, per il cuscinetto di fondi propri; e

c.

all'articolo 131 capoverso 1, per il tasso di progressione.

Art. 135

Esposizione totale

L'esposizione totale corrisponde alla somma delle poste seguenti, non ponderate in funzione del rischio: 1

a.

somma di tutte le poste in bilancio, eccettuate quelle relative a derivati, dedotto l'importo di singole rettifiche di valore, di singoli accantonamenti e di adeguamenti del valore;

b.

somma di tutti gli equivalenti di credito per i derivati, calcolati secondo il metodo del valore di mercato (art. 56 cpv. 1 lett. a), tenendo conto della procedura di netting nell'ambito di tale metodo, ma non delle misure di riduzione dei rischi come in particolare le garanzie;

c.

somma degli equivalenti di credito di tutte le altre operazioni fuori bilancio; si applica un fattore di conversione del credito pari al 10 per cento per gli impegni revocabili in ogni momento senza oneri e pari al 100 per cento in tutti gli altri casi;

d.

il valore negativo della somma di tutte le deduzioni dai fondi propri di base, nella misura in cui queste possono essere attribuite a poste in bilancio o fuori bilancio.

Per il calcolo dei valori delle poste in bilancio secondo il capoverso 1 lettera a non è ammesso tenere conto delle misure di riduzione dei rischi quali le garanzie, i derivati di credito o la compensazione tra crediti e depositi. Per le poste di operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine o analoghe con valori mobiliari si può tenere conto del netting con copertura in contanti per il calcolo dei valori delle poste in bilancio.

2

In caso di netting non è ammessa la compensazione tra prodotti diversi («cross product netting»).

3

Il valore determinante dell'esposizione totale è la media dei valori alla fine degli ultimi tre mesi.

4

6008

Ordinanza sui fondi propri

Capitolo 5: Norme particolari in materia di ripartizione dei rischi Art. 136

Grande rischio

Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento della parte dei fondi propri di base di qualità primaria che non è utilizzata per la copertura della componente progressiva.

1

2

Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se: a.

l'importo eccedentario è coperto da fondi propri di base di qualità primaria che non sono richiesti per la copertura dei fondi propri necessari secondo gli articoli 128 e 129; o

b.

il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.

Se vengono utilizzati fondi propri per la copertura del superamento del limite di un grande rischio, occorre menzionarlo nella comprova dei fondi propri ai sensi dell'articolo 14.

3

L'importo che supera il limite massimo conformemente al capoverso 2 lettera b non può essere ulteriormente aumentato. L'eccedenza deve essere eliminata entro due anni.

4

Titolo 6: Disposizioni transitorie e finali Capitolo 1: Disposizioni transitorie Art. 137

Copertura con fondi propri di rischi di credito, rischi senza controparte e rischi di mercato secondo il diritto anteriore

1 Le banche che hanno ponderato le loro posizioni secondo il diritto anteriore conformemente alle disposizioni applicabili all'approccio standard svizzero (AS-CH) possono applicare detto approccio fino al 31 dicembre 2018 per determinare le posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 42 cpv. 2 lett. a).

Possono dedurre dalle posizioni ponderate il 75 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti iscritti a bilancio al passivo per la copertura di posizioni per le quali sono necessari fondi propri.

Le banche che optano per detta possibilità determinano le loro posizioni ponderate per i rischi senza controparte (art. 42 cpv. 2 lett. b) e i loro fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 42 cpv. 2 lett. c) parimenti secondo il diritto anteriore.

2

Art. 138

Ulteriore applicazione dell'approccio svizzero per calcolare i grandi rischi secondo il diritto anteriore

Le banche che per i rischi di credito applicano l'AS-CH durante il periodo transitorio di cui all'articolo 137 possono determinare i loro grandi rischi conformemente

1

6009

Ordinanza sui fondi propri

all'approccio svizzero in materia di ripartizione del rischio secondo il diritto anteriore.

Dal 1° gennaio 2013 devono tuttavia ponderare al 100 per cento le posizioni nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e rispettare i limiti massimi per i grandi rischi nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari conformemente all'articolo 116.

2

Art. 139

Entrata in vigore della copertura con fondi propri di derivati negoziati in borsa e rischi di credito nei confronti di controparti centrali

La FINMA stabilisce a partire da quando le nuove norme degli standard minimi di Basilea sui derivati negoziati in borsa (art. 56 cpv. 4) e i rischi di credito nei confronti di controparti centrali (art. 69 e 70) devono essere rispettate.

Art. 140

Fondi propri computabili

Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi dopo il 12 settembre 2010 e che non adempiono le corrispondenti nuove condizioni di computabilità a fini prudenziali non sono più considerati fondi propri dal 1° gennaio 2013. È fatto salvo il capoverso 3.

1

2 Gli strumenti di capitale emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati in maniera decrescente su un periodo di dieci anni conformemente all'articolo 141 e non sono più considerati fondi propri al più tardi dal 1° gennaio 2022.

Gli strumenti di capitale dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari emessi tra il 12 settembre 2010 e il 31 dicembre 2011 e per i quali mancano unicamente le disposizioni contrattuali per il caso di incombente insolvibilità (art. 29) possono essere computati in maniera decrescente conformemente all'articolo 141.

3

Art. 141

Computabilità dei fondi propri di base e dei fondi propri complementari secondo il diritto anteriore

Il capitale di partecipazione e le altre componenti dei fondi propri di base secondo il diritto anteriore che ora non sono più considerati fondi propri di base di qualità primaria o fondi propri di base supplementari e che sono stati emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati per un periodo massimo di dieci anni conformemente alle disposizioni dei capoversi 6 e 7. È escluso il capitale di partecipazione di banche non organizzate sotto forma di società anonima; il capitale di partecipazione di siffatte banche può continuare a essere computato sui fondi propri di base di qualità primaria secondo lo stesso meccanismo.

1

2 I fondi propri complementari emessi prima del 12 settembre 2010 secondo il diritto anteriore e non considerati fondi propri complementari conformemente alla presente ordinanza possono essere computati in maniera decrescente come fondi propri complementari conformemente al capoverso 1.

6010

Ordinanza sui fondi propri

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2022 i fondi propri prudenziali sono suddivisi nelle seguenti componenti:

3

a.

fondi propri di base di qualità primaria: conformemente alle nuove disposizioni;

b.

fondi propri di base supplementari: conformemente alle nuove disposizioni;

c.

Tier 1 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 1;

d.

fondi propri complementari: conformemente alle nuove disposizioni;

e.

Tier 2 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 2.

Le componenti di cui al capoverso 3 lettere b e c costituiscono fino al più tardi al 31 dicembre 2021 i fondi propri di base supplementari, mentre le componenti di cui alle lettere d ed e costituiscono i fondi propri complementari.

4

Tutte le componenti di cui ai capoversi 1 e 2 sono rilevate quantitativamente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e addizionate per categoria.

5

Gli importi determinati il 1° gennaio 2013 conformemente al capoverso 5 sono ridotti ogni anno del 10 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2013. Essi costituiscono il limite massimo delle componenti dei fondi propri che possono essere computate secondo il diritto anteriore nell'anno considerato. Gli importi sono computati al massimo nella misura in cui la banca disponga di strumenti di capitale di qualità corrispondente.

6

Se non può più essere computato come fondi propri di base supplementari in seguito alla riduzione progressiva delle possibilità di computazione di cui al capoverso 6, uno strumento di capitale esistente può, sempreché adempia le nuove condizioni per i fondi propri complementari, essere computato come fondi propri complementari nella misura in cui è escluso dai fondi propri di base supplementari.

7

Art. 142

Fase d'introduzione delle correzioni

Le deduzioni dai fondi propri di base di qualità primaria non previste dal diritto anteriore sono effettuate in modo crescente su un periodo di cinque anni, in scaglioni annui del 20 per cento, come segue:

1

a.

dal 1° gennaio 2014: 20 per cento dell'importo determinante;

b.

dal 1° gennaio 2015: 40 per cento dell'importo determinante;

c.

dal 1° gennaio 2016: 60 per cento dell'importo determinante;

d.

dal 1° gennaio 2017: 80 per cento dell'importo determinante;

e.

dal 1° gennaio 2018: 100 per cento dell'importo determinante.

La quota delle posizioni di cui al capoverso 1 non soggetta a deduzione è presa in considerazione nei fondi propri necessari conformemente alla ponderazione dei rischi secondo il diritto anteriore.

2

6011

Ordinanza sui fondi propri

Le deduzioni effettuate interamente o parzialmente sui fondi propri di base secondo il diritto anteriore sono convertite in modo graduale in una deduzione sui fondi propri di base conformemente alle fasi di calcolo di cui al capoverso 1.

3

Per la quota delle posizioni di cui al capoverso 3 non soggetta a deduzione, la deduzione secondo il diritto anteriore prosegue in modo decrescente su un periodo di cinque anni, in scaglioni annui del 20 per cento, come segue:

4

a.

dal 1° gennaio 2013: 100 per cento dell'importo determinante;

b.

dal 1° gennaio 2014: 80 per cento dell'importo determinante;

c.

dal 1° gennaio 2015: 60 per cento dell'importo determinante;

d.

dal 1° gennaio 2016: 40 per cento dell'importo determinante;

e.

dal 1° gennaio 2017: 20 per cento dell'importo determinante;

Dal 1° gennaio 2018 la deduzione complementare prevista dal capoverso 4 decade completamente.

5

6 Fino al 31 dicembre 2017 il limite 3 della franchigia (art. 35 cpv. 4) è pari al 15 per cento.

Nuove deduzioni dai fondi propri di base supplementari o dai fondi propri complementari sono introdotte secondo la medesima procedura graduale di cui ai capoversi 1­5.

7

Art. 143 1

2

Fondi propri minimi secondo l'articolo 42 capoverso 1 nel 2013 e nel 2014

La quota CET1 ammonta al: a.

3,5 per cento nel 2013;

b.

4,0 per cento nel 2014.

La quota dei fondi propri di base ammonta al: a.

4,5 per cento nel 2013;

b.

5,5 per cento nel 2014.

Art. 144

Cuscinetto di fondi propri secondo l'articolo 43 negli anni 2016­2018

Il cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43 ammonta: a.

allo 0,625 per cento nel 2016;

b.

all'1,250 per cento nel 2017;

c.

all'1,875 per cento nel 2018.

Art. 145

Esigenza di base per le banche di rilevanza sistemica

Il tasso per l'esigenza di base di cui all'articolo 128 capoverso 1 ammonta al 3,5 per cento dal 1° gennaio 2013 e al 4 per cento nel 2014.

6012

Ordinanza sui fondi propri

Art. 146

Cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica

I tassi per il cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 129 capoverso 1 e per la computabilità del capitale convertibile di cui all'articolo 129 capoverso 2 ammontano rispettivamente: a.

al 3,5 per cento e all'1 per cento nel 2013;

b.

al 4,5 per cento e all'1,75 per cento nel 2014;

c.

al 5,125 per cento e al 2,25 per cento nel 2015;

d.

al 6,25 per cento e al 2,625 per cento nel 2016;

e.

al 7,125 per cento e al 2,875 per cento nel 2017;

f.

al 7,875 per cento e al 3 per cento nel 2018.

Art. 147 1

Componente progressiva

Il tasso di progressione di cui all'articolo 131 ammonta: a.

al 25 per cento nel 2013;

b.

al 45,8 per cento nel 2014;

c.

al 62,5 per cento nel 2015;

d.

al 75 per cento nel 2016;

e.

all'85,4 per cento nel 2017;

f.

al 93,75 per cento nel 2018.

In deroga all'articolo 130 capoverso 2, sino alla fine del 2017 alla componente progressiva può essere computato anche il capitale convertibile per il quale come evento determinante è definito il momento in cui la quota di fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 7 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio. Siffatto capitale convertibile può tuttavia essere computato complessivamente al cuscinetto di fondi propri e alla componente progressiva soltanto fino a concorrenza del 3 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio.

2

Art. 148

Applicabilità del diritto anteriore per le banche di rilevanza sistemica

Le decisioni sulle esigenze particolari in materia di fondi propri emanate nei confronti delle banche di rilevanza sistemica in virtù del diritto anteriore si applicano al più tardi fino al 31 dicembre 2018.

6013

Ordinanza sui fondi propri

Capitolo 2: Disposizioni finali Art. 149

Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 settembre 200615 sui fondi propri è abrogata.

Art. 150

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 6.

Art. 151

Entrata in vigore

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

1

2

L'articolo 43 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

L'entrata in vigore delle disposizioni del titolo quinto, ad eccezione degli articoli 126 e 127, è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

3

15

RU 2006 4307, 2007 1073, 2008 5363, 2009 6101 e 2010 5429

6014

Ordinanza sui fondi propri

Allegato 1 (art. 54 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito in caso di applicazione dell'AS-BRI Numero

Impegni eventuali e impegni irrevocabili

Fattori di conversione del credito AS-BRI

1.

Impegni di credito

1.1

Impegni fissi e con una durata iniziale convenuta fino a un anno

0,20

1.2

Impegni fissi e con una durata iniziale convenuta di oltre un anno

0,50

1.3

Impegni revocabili in ogni momento senza oneri o che divengono automaticamente nulli in caso di peggioramento della solvibilità del debitore

0,00

2.

Fideiussioni degli artigiani edili per l'esecuzione di costruzioni edili in Svizzera e all'estero

0,50

3.

Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci

0,20

4.

Impegni di versamento o di versamento suppletivo

4.1

Su titoli di partecipazione non iscritti a bilancio tra le partecipazioni

1,00

4.2

Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da non consolidare

1,00

4.3

Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da consolidare o di titoli di partecipazione del settore assicurativo

1,00

6015

Ordinanza sui fondi propri

Numero

Impegni eventuali e impegni irrevocabili

Fattori di conversione del credito AS-BRI

5.

Prestazioni di garanzie

5.1

Non destinate alla copertura del rischio delcredere

0,50

5.2

Destinate alla copertura del rischio delcredere

0,50

6.

Altri impegni eventuali

1,00

6016

Ordinanza sui fondi propri

Allegato 2 (art. 66 cpv. 1)

Classi di posizioni secondo l'AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni e relativa ponderazione del rischio Numero

Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni

1.

1.1 1.2

Governi centrali e banche centrali Governi centrali e banche centrali Confederazione Svizzera, Banca nazionale svizzera, Banca centrale europea, Unione europea

2.

2.1 2.2

Enti di diritto pubblico Enti di diritto pubblico Enti di diritto pubblico senza rating, sempreché abbiano il diritto di riscuotere imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica Cantoni senza rating

2.3 3.

3.1 3.2

6017

BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo Banche multilaterali di sviluppo Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI), determinate banche multilaterali di sviluppo designate dalla FINMA

Classi di rating 1

2

3

4

5

6

7

Senza rating

fisse

0% ­

0% ­

20 % ­

50 % ­

100 % ­

100 % ­

150 % ­

100 % ­

­ 0%

20 % ­

20 % ­

50 % ­

100 % ­

100 % ­

150 % ­

150 % ­

100 % ­

­ 50 %

­

­

­

­

­

­

­

­

20 %

20 % ­

20 % ­

50 % ­

50 % ­

100 % ­

100 % ­

150 % ­

50 % ­

­ 0%

Ordinanza sui fondi propri

Numero

4.

4.1 4.2

Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni

Banche e commercianti di valori mobiliari Banche e commercianti di valori mobiliari; durata iniziale dei crediti <3 mesi Banche e commercianti di valori mobiliari; durata iniziale dei crediti >3 mesi

5.

5.1 5.2

Istituzioni comuni Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA Impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi

6.

6.1 6.2

Borse, stanze di compensazione e controparti centrali Borse, stanze di compensazione e controparti centrali Controparti centrali, sempreché i rischi di credito siano in relazione diretta con l'adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti negoziati in borsa o fuori borsa (segnatamente derivati, operazioni pronti contro termine o analoghe dove la controparte centrale garantisce l'adempimento degli obblighi per l'intera durata).

Borse e stanze di compensazione sempreché i rischi di credito siano in relazione diretta con l'adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti negoziati in borsa o fuori borsa di operazioni, dove la controparte centrale garantisce unicamente lo svolgimento (segnatamente operazioni di cassa).

6.3

6018

Classi di rating 1

2

3

4

5

6

7

Senza rating

fisse

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

­

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

­

20 % ­

20 % ­

50 % ­

100 % ­

100 % ­

150 % ­

150 % ­

100 % ­

­ 20 %

20 % ­

20 % ­

50 % ­

100 % ­

100 % ­

150 % ­

150 % ­

100 % ­

­ 2%

­

­

­

­

­

­

­

­

0%

Ordinanza sui fondi propri

Numero

7.

6019

Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni

Imprese

Classi di rating 1

2

3

4

5

6

7

Senza rating

fisse

20 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

100 %

­

Ordinanza sui fondi propri

Allegato 3 (art. 66 cpv. 2)

Classi di posizioni secondo l'AS-BRI senza applicazione di rating esterni e relativa ponderazione del rischio Classi di posizioni (AS-BRI) senza rating esterni

Aliquota di rischio AS-BRI

1.

Persone fisiche e piccole imprese («retail»)

1.1 1.2

Posizioni «retail», se il valore complessivo, non garantito da pegno immobiliare, delle posizioni ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 nei confronti di una controparte non supera 1,5 milioni di franchi e l'1 per cento di tutte le posizioni «retail» Altre posizioni «retail»

2.

Obbligazioni fondiarie

2.1

Obbligazioni fondiarie svizzere

3.

Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

3.1 3.2 3.3 3.4

Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, fino a due terzi del valore venale Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, oltre i due terzi e fino all'80 % compreso del valore venale Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, oltre l'80 % del valore venale Altri immobili e oggetti

6020

75 % 100 %

20 %

35 % 75 % 100 % 100 %

Ordinanza sui fondi propri

Classi di posizioni (AS-BRI) senza rating esterni

Aliquota di rischio AS-BRI

4.

Posizioni postergate

4.1

Posizioni postergate nei confronti di enti di diritto pubblico, il cui fattore di ponderazione del rischio secondo l'allegato 2 (AS-BRI) ammonta al massimo al 50 %

4.2

Altre posizioni postergate

5.

Posizioni in sofferenza

5.1

Posizioni ai sensi del numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, fermo restando che le posizioni garantite da pegno immobiliare ai sensi dei numeri 3.2­3.7 sono considerate non collateralizzate Parti di posizioni non collateralizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 per cento dell'importo scoperto Parti di posizioni non collateralizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 per cento dell'importo scoperto

5.2 5.3

6.

Altre posizioni

6.1 6.2 6.3

Liquidità, senza le posizioni di cui al numero 6.2 dell'allegato 2 Equivalente di credito da impegni di versamento o di versamento suppletivo Altre posizioni (comprese le posizioni di limitazione dei conti)

6021

Sono ponderate come le posizioni non postergate

100 % 100 % 150 %

0% 100 % 100 %

Ordinanza sui fondi propri

Allegato 4 (art. 66 cpv. 3)

Ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di quote di investimenti collettivi di capitale secondo l'AS-BRI Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote di investimenti collettivi di capitale

Aliquota di rischio AS-BRI

1.1

1.2

Titoli di partecipazione detenuti negli immobilizzi finanziari o nel portafoglio di negoziazione, sempreché la banca applichi l'approccio de minimis Quote di investimenti collettivi di capitale

Sono negoziati in una borsa regolata

Sì No Quote di investimenti collettivi di capitale autorizzati alla distribuzione al pubblico in Svizzera

Quote di investimenti collettivi di capitale i cui regolamenti prevedono l'obbligo del riscatto quotidiano delle quote

Sì ­ No 1.3

Quote di fondi immobiliari

Sì No ­

1.5

6022

Partecipazioni estranee al settore bancario, finanziario e assicurativo

100 % 150 % 150 %

Sono negoziate in una borsa regolata

Sì No 1.4

100 % 150 %

100 % 150 %

Sono negoziate in una borsa regolata

Sì No Partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, sempreché non siano dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria o dai fondi propri di base supplementari o ponderati al 250 per cento conformemente all'articolo 40 capoverso 2

100 % 150 % 150 %

Ordinanza sui fondi propri

Allegato 5 (art. 84 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse secondo l'approccio standard dei rischi di mercato Categoria

Classe di rating

Aliquota

Governi centrali e banche centrali

1o2 3o4

0.00 % 0.25 % (durata residua < 6 mesi) 1.00 % (durata residua > 6 mesi e < 24 mesi) 1.60 % (durata residua > 24 mesi) 8.00 % 12.00 % 8.00 %

5o6 7 Senza rating Strumenti qualificati su saggi di interesse (art. 4 lett. g) Altri

0.25 % (durata residua < 6 mesi) 1.00 % (durata residua > 6 mesi e < 24 mesi) 1.60 % (durata residua > 24 mesi) 5 6o7 Senza rating

8.00 % 12.00 % 8.00 %

6023

Ordinanza sui fondi propri

Allegato 6 (art. 150)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 novembre 200616 sugli investimenti collettivi Art. 48 cpv. 3 Se la direzione del fondo fornisce ulteriori prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge, i rischi operativi derivanti da queste attività sono coperti conformemente all'approccio dell'indicatore di base di cui all'articolo 92 dell'ordinanza del ...17 sui fondi propri (OFoP).

3

2. Ordinanza del 17 maggio 197218 sulle banche Art. 4 cpv. 2 In caso di trasformazione di un'impresa esistente in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza del ...19 sui fondi propri (OFoP) raggiungono questo importo, tenuto conto delle correzioni di cui agli articoli 31­40 OFoP. La FINMA decide al riguardo di caso in caso.

2

3. Ordinanza del 2 dicembre 199620 sulle borse Art. 22 cpv. 6 Per le banche si applicano le disposizioni dell'ordinanza del ...21 sui fondi propri (OFoP).

6

16 17 18 19 20 21

RS 951.311 RS 952.03 RS 952.02 RS 952.03 RS 954.11 RS 952.03

6024

Ordinanza sui fondi propri

Art. 29 cpv. 3 I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell'8 novembre 193422 sulle banche devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora: 3

22 23

a.

le esigenze di cui agli articoli 42 e 43 OFoP23 siano inferiori; e

b.

i fondi propri di base di qualità primaria secondo l'articolo 21 OFoP non raggiungano 10 milioni di franchi.

RS 952.0 RS 952.03

6025

Ordinanza sui fondi propri

6026