Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 12 novembre 2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari in passato omologati o omologati all'estero sono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Realchemie Metazachlor & Clomazone

Numero di omologazione svizzero: D-4791 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: PI 005306-00/013 distributore: Realchemie Trading BV, NL-6422 RK Heerlen, Paesi Bassi

Zebra

Numero di omologazione svizzero: F-2571 Paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 2000085 distributore: BASF Agro SAS, 69136 Ecully CEDEX, Francia

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 30 novembre 2013 3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 30 novembre 2014 Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione puņ essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

12 novembre 2012

Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Bernard Lehmann

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RS 916.161

2012-2860

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