Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza e il relativo Protocollo addizionale, firmati a Berna il 26 settembre 1974 Concluso il 25 giugno 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Portogallo, desiderosi di concludere un protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (in seguito «la convenzione») e il relativo protocollo addizionale (in seguito «il protocollo addizionale»), firmati a Berna il 26 settembre 19743, hanno convenuto quanto segue: Art. I Il paragrafo 1 e il paragrafo 3 lettera a dell'articolo 2 (Imposte) della convenzione sono abrogati e sostituiti dai seguenti paragrafo 1e paragrafo 3 lettera a: «1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.» «3. Le imposte attuali cui s'applica la convenzione sono segnatamente: a)

1 2 3

Per quanto concerne il Portogallo: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche («Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ­ IRS»); (ii) l'imposta sulle società («Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ­ IRC»); e (iii) l'imposta addizionale sull'imposta sulle società («Derramas»); (dappresso designate «imposta portoghese»);»

Dal testo originale francese.

FF 2012 8073 RS 0.672.965.41

2012-2212

8075

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

Art. II La formulazione della lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 3 (In generale) della convenzione è sostituita come segue: «b) Il termine «Portogallo», impiegato nel senso geografico, designa il territorio della Repubblica portoghese conformemente al diritto internazionale e alla legislazione portoghese e comprende le acque interne e le acque territoriali nonché tutte le altre zone sulle quali la Repubblica del Portogallo esercita diritti sovrani o la sua giurisdizione.» Art. III 1. Il titolo dell'articolo 4 (Domicilio fiscale) della convenzione è abrogato e sostituito dal termine «Residente».

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 4 (Residente) della convenzione è abrogato.

Art. IV L'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) della convenzione è abrogato.

Art. V La formulazione dell'articolo 9 (Imprese associate) della convenzione diventa il paragrafo 1 dello stesso articolo. Al paragrafo 1 è aggiunto un nuovo paragrafo 2 come segue: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e impone di conseguenza ­ utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.» Art. VI 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della convenzione è abrogato e sostituito dai seguenti paragrafi 2 e 3: «2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il:

8076

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

a)

5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a)

i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo è la Banca del Portogallo o la Banca nazionale svizzera;

b)

i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se la società che riceve tali dividendi detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, per la durata di almeno due anni, e queste due società sono soggette all'imposta senza beneficiare di un'esenzione dalle imposte di cui all'articolo 2 della convenzione e nessuna delle due società è fiscalmente residente in uno Stato terzo ai sensi di una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni conclusa con tale Stato terzo ed entrambe le società devono avere la forma giuridica di una società di capitali.»

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 10 (Dividendi) della convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo 4: «4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come pure i redditi di altre quote sociali sottoposti al medesimo regime fiscale dei redditi di azioni dalla legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente. Il termine comprende anche gli utili attribuiti conformemente a un accordo di partecipazione agli utili («associação em participação»).» 3. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 10 (Dividendi) della Confederazione sono abrogati e sostituiti dai seguenti paragrafi 5 e 6: «5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e la lettera b del paragrafo 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può percepire alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, 8077

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione di utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. VII 1. I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 (Interessi) della convenzione sono abrogati e sostituiti dai seguenti paragrafi 2, 3, 4, e 5: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere imposti anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato: a)

se tali interessi sono pagati dal primo Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un suo ente locale o dalla sua banca centrale; o se

b)

tali interessi sono conseguiti dall'altro Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un suo ente locale o dalla sua banca centrale, in qualità di beneficiario effettivo.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi di prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, come anche tutti gli altri redditi assimilati ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono i redditi stessi.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e 8 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.» 2. L'attuale paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi) della convenzione diventa il paragrafo 6 e l'espressione «suddivisione politica» è abrogata e sostituita dall'espressione «suddivisione politica o amministrativa».

3. L'attuale paragrafo 6 dell'articolo 11 (Interessi) della convenzione diventa il paragrafo 7.

8078

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

4. All'articolo 11 (Interessi) della convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 8: «8. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese associate non sono tassati nello Stato della fonte se queste imprese sono legate da una partecipazione diretta, per almeno due anni, del 25 per cento almeno, oppure sono entrambe detenute da un'impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni, e una delle due imprese ha la residenza fiscale in uno Stato contraente e l'altra impresa ha la residenza fiscale nell'altro Stato contraente, se nessuna delle due imprese ha la residenza fiscale in uno Stato terzo ai sensi di una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con detto Stato terzo e se entrambe le imprese sono assoggettate all'imposta sulle società senza beneficiare di un'esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti di interessi, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.» Art. VIII 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12 (Diritti di licenza) della convenzione sono abrogati e sostituiti dai seguenti paragrafi 3 e 4: «3. Ai fini del presente articolo l'espressione «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 7 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14.» 2. Al paragrafo 5 dell'articolo 12 (Diritti di licenza) l'espressione «suddivisione politica» è abrogata e sostituita da «suddivisione politica o amministrativa.» 3. All'articolo 12 (Diritti di licenza) della convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 7: «7. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese associate non sono assoggettati all'imposta nello Stato della fonte, se queste imprese sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento per almeno due anni oppure sono entrambe detenute da un'impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni, e una delle due imprese ha la residenza fiscale in uno Stato contraente e l'altra impresa ha la residenza fiscale 8079

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

nell'altro Stato contraente e nessuna delle due imprese è residente di uno Stato terzo ai sensi di una convenzione di doppia imposizione conclusa con detto Stato terzo ed entrambe le imprese sono assoggettate all'imposta sulle società senza beneficiare di un'esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti dei diritti di licenza, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.» Art. IX Il paragrafo 3 dell'articolo 13 (Profitti da capitali) della convenzione è abrogato e sostituito dai seguenti paragrafi 3 e 4: «3. I profitti che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, il cui valore consiste direttamente o indirettamente per oltre il 50 per cento in beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

4. I profitti derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili unicamente nello Stato contraente in cui risiede l'alienante.» Art. X L'articolo 16 (Tantièmes) della convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo 16 seguente: «Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza o di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.» Art. XI La formulazione dell'articolo 17 (Artisti e sportivi) della convenzione diventa il paragrafo 1 dello stesso articolo. Subito dopo il paragrafo 1 è introdotto un nuovo paragrafo 2 come segue: «2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.» Art. XII L'articolo 19 (Funzioni pubbliche) della convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 19: «1. I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali salari, stipendi e 8080

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: a)

abbia la cittadinanza di detto Stato; o

b)

non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. Tuttavia, tali pensioni e altre rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe versati a titolo di servizi resi nel quadro di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.» Art. XIII 1. Subito dopo il paragrafo 1 dell'articolo 23 (Metodi) della convenzione è introdotto il seguente nuovo paragrafo 2: «2. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono esenti dall'imposta in Portogallo, il Portogallo può nondimeno tener conto di questi redditi esenti dall'imposta per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente.» 2. I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 (Metodi) della convenzione sono ora numerati paragrafi 3, 4 e 5. Il periodo seguente è aggiunto al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 23 (Metodi) della convenzione: «Tuttavia, questa esenzione si applica ai profitti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Portogallo.» 3. Il presente paragrafo 5 dell'articolo 23 (Metodi) della convenzione è abrogato.

Art. XIV 1. Subito dopo il paragrafo 3 dell'articolo 24 della convenzione (Non discriminazione) è inserito il nuovo paragrafo 4 seguente e gli attuali paragrafi 4 e 5 sono ora numerati paragrafi 5 e 6: «4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di 8081

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.» Art. XV Subito dopo l'articolo 25 della convenzione è aggiunto un nuovo articolo 25bis (Scambio di informazioni) come segue: «Art. 25bis

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che 8082

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nel caso della Svizzera, nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. XVI L'articolo 27 (Estensione territoriale) della convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 27: «Art. 27

Diritto ai vantaggi della convenzione

1. Per quanto concerne le disposizioni della presente convenzione, resta inteso che il diritto interno e le procedure degli Stati contraenti in materia di abuso di diritti sono applicabili ai fini della lotta contro tali abusi.

2. Resta inteso che i vantaggi previsti nella presente convenzione non saranno concessi a un residente di uno Stato contraente che non è il beneficiario effettivo dei redditi provenienti dall'altro Stato contraente.

3. Resta inteso che le disposizioni della presente convenzione non si applicano se lo scopo principale di una persona che crea o conferisce un bene oppure un diritto per cui è stato pagato un reddito, è di approfittare dei vantaggi della convenzione attraverso detta creazione o conferimento.» Art. XVII 1. I nuovi paragrafi 2, 3 e 4 sono inseriti subito dopo il paragrafo 1 del protocollo addizionale della convenzione: «2. Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione si applicano parimenti ai redditi provenienti da beni (personali) mobili legati a beni immobili nonché dalla fornitura di servizi di manutenzione o di gestione di beni immobili.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 lettera b dell'articolo 10 della convenzione, i dividendi ritratti da una istituzione di previdenza in qualità di beneficiario effettivo, residente di uno Stato contraente, al quale aderiscono persone fisiche al fine di assicurarsi la previdenza per il pensionamento, l'invalidità e i superstiti, possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità alla legislazione di detto Stato, a condizione che tale cassa pensione sia costituita, fiscalmente riconosciuta e controllata conformemente alle disposizioni statutarie di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

8083

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10 della convenzione e le disposizioni del paragrafo 3 del protocollo addizionale non modificano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni conformemente alle disposizioni menzionate nel presente paragrafo.» 2. L'attuale paragrafo 2 del protocollo addizionale della convenzione è ora numerato paragrafo 5 e, nel medesimo paragrafo, l'espressione «paragrafo 5 dell'articolo 10» è abrogata e sostituita dall'espressione «paragrafo 6 dell'articolo 10».

3. Il seguente nuovo paragrafo 6 è aggiunto al protocollo addizionale della convenzione: «6. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 12 della convenzione, resta inteso che i pagamenti relativi ai programmi per computer (software) rientrano nella definizione di «diritti di licenza» se i diritti su programmi per computer non vengono trasferiti nella loro totalità oppure, se i pagamenti vengono effettuati per la concessione in uso di un diritto d'autore sul software a scopi commerciali (ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di diritto di distribuzione di copie standard del software, che non include né il diritto di personalizzarli né il diritto di riprodurli), o se fanno riferimento a software acquistati per uso industriale o commerciale dall'acquirente, ma in questo caso i software non devono essere completamente standard ma adattati all'acquirente.» 4. Un nuovo paragrafo 7 è aggiunto al protocollo addizionale della convenzione: «7. Con riferimento al paragrafo 8 dell'articolo 11 e al paragrafo 7 dell'articolo 12 della convenzione, resta inteso che il protocollo di modifica non potrà essere applicato prima del 1° luglio 2013.» 5. Il paragrafo 3 del protocollo addizionale della convenzione è abrogato ed è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 8: «8. Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 (Pensioni) e 19 (Funzioni pubbliche) della convenzione non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.» 6. Il nuovo paragrafo 9 seguente è aggiunto al protocollo addizionale della convenzione: «9. Se dopo la firma del presente protocollo di modifica della convenzione il Portogallo accetta di introdurre
una clausola arbitrale in una convenzione di doppia imposizione con uno Stato terzo, le autorità competenti portoghesi e svizzere possono consultarsi al fine di discutere l'aggiunta all'articolo 25 (Procedura amichevole) della convenzione in maniera analoga alla clausola di risoluzione dei conflitti.»

8084

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

7. Il nuovo paragrafo 10 seguente è aggiunto al protocollo addizionale della convenzione: «10. Ad articolo 25bis (Scambio di informazioni) della convenzione: a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25bis della convenzione (Scambio di informazioni) le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

c)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25bis (Scambio di informazioni) della convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

d)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

8. Il presente paragrafo 4 del protocollo addizionale della convenzione diventa ora il paragrafo 11.

8085

Modifica della Conv. tra la Svizzera e il Portogallo intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con il Portogallo

Art. XVIII 1. Il presente protocollo di modifica entrerà in vigore cinque giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle notifiche, per scritto e per via diplomatica, che confermano l'adempimento delle procedure interne richieste da ciascuno Stato contraente.

2. Le disposizioni del presente protocollo di modifica si applicano: a)

in Portogallo: (i) alle imposte prelevate alla fonte sorte a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica; (ii) alle rimanenti imposte sui redditi concernenti gli anni civili che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica.

b)

In Svizzera: (i) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi dovuti a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica; (ii) alle rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica;

c)

con riferimento al nuovo articolo 25bis (Scambio di informazioni) della convenzione, a richieste di informazioni presentate dal giorno dell'entrata in vigore, relativamente a informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente protocollo di modifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente protocollo di modifica.

Fatto a Lisbona, il 25 giugno 2012, in due esemplari in lingua francese e portoghese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica del Portogallo:

Lorenzo Schnyder von Wartensee Ambasciatore di Svizzera a Lisbona

Paulo de Faria Lince Núncio Segretario di Stato agli Affari fiscali

8086