Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione del 3 marzo 2011

La Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale, visto l'articolo 40a della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), emana i seguenti principi operativi: Art. 1

Campo d'applicazione

I presenti principi operativi si applicano alla destituzione e alla non rielezione di giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti, nonché del Procuratore federale, dei Procuratori supplenti e dei membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico. Essi valgono parimenti per la non rielezione di giudici del Tribunale federale.

Art. 2

Principi generali

Nell'attuare un procedimento di destituzione, la Commissione giudiziaria (Commissione) si adopera affinché l'immagine e l'indipendenza della giustizia e delle autorità di perseguimento penale siano tutelate. Essa garantisce alle persone interessate una procedura leale e rispettosa dei principi dello Stato di diritto.

1

2 Essa osserva i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale2 (Cost.) e rispetta a livello procedurale in particolare:

a.

il diritto delle persone interessate alla parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.);

b.

il diritto di essere giudicate entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.);

c.

il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.);

d.

il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.);

e.

la protezione della sfera privata (art. 13 cpv. 1 Cost.).

Art. 3

Ricusazione di membri della Commissione

All'inizio del procedimento i membri della Commissione comunicano tutte le circostanze atte a motivare un coinvolgimento o una parzialità apparenti in un procedimento concreto.

1

1 2

RS 171.10 RS 101

2012-0311

1029

Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

Se un coinvolgimento o una parzialità apparenti sono oggettivamente motivati, un membro della Commissione si ricusa per la durata del procedimento. Motivi di ricusazione sono in particolare:

2

a.

la parentela o l'affinità di un membro della Commissione con la persona interessata;

b.

una relazione personale stretta, per esempio amicizia o inimicizia, di un membro della Commissione con la persona interessata;

c.

la partecipazione di un membro della Commissione a processi a carico della persona interessata.

L'appartenenza di un membro della Commissione allo stesso partito della persona interessata non è motivo di ricusazione.

3

Se la ricusazione di un membro della Commissione è controversa, la Commissione decide definitivamente.

4

I membri della Commissione che devono ricusarsi in un procedimento possono farsi sostituire per la durata del procedimento stesso.

5

Art. 4

Consenso

La Commissione decide a maggioranza dei votanti (art. 159 cpv. 2 Cost.3 in combinato disposto con l'art. 46 LParl). Tuttavia, essa cerca di raggiungere il consenso in caso di decisione sull'apertura di un procedimento, sulla proposta alle Camere federali riunite e sulla sospensione del procedimento.

Art. 5

Apertura di un procedimento di destituzione

Se viene a conoscenza di constatazioni che mettono seriamente in discussione l'idoneità professionale o personale di giudici, del procuratore della Confederazione o dei procuratori supplenti, la Commissione deve decidere d'ufficio immediatamente, vale a dire al più tardi in occasione della sua prossima seduta ordinaria, circa l'apertura di un procedimento di destituzione.

1

Prima di prendere una decisione sull'apertura di un procedimento di destituzione, la Commissione giudiziaria sente la persona interessata.

2

La Commissione avvia il procedimento se esiste un sospetto fondato che una persona menzionata nell'articolo 1 abbia violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri d'ufficio o abbia durevolmente perso la capacità di svolgere il mandato (cfr. art. 10 della L del 17 giu. 20054 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF; art. 14 della L del 20 mar. 20095 sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB; nonché art. 21 e 26 della L del 19 mar. 20106 sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP).

3

3 4 5 6

RS 101 RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71

1030

Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

Essa informa per scritto la persona interessata sull'apertura e sull'avvio del procedimento, sulle circostanze che le sono rimproverate, segnatamente sul sospetto di una grave violazione del dovere d'ufficio, nonché sui passi procedurali essenziali e sui suoi diritti.

4

5

Non apre il procedimento se il sospetto è ingiustificato.

Art. 6 1

Informazione dell'opinione pubblica

La Commissione decide circa l'informazione dell'opinione pubblica.

La Commissione informa in linea di massima sull'apertura di un procedimento e sui singoli passi procedurali solo in casi eccezionali e solo se l'interesse pubblico all'informazione prevale nel caso concreto sulla protezione della sfera privata della persona interessata.

2

Prima di informare l'opinione pubblica, la Commissione informa la persona interessata e il presidente dell'autorità interessata.

3

L'informazione dell'opinione pubblica ha luogo per scritto o verbalmente da parte dei membri appositamente designati dalla Commissione, di regola il presidente della Commissione.

4

Art. 7

Diritti della persona interessata

La persona interessata ha il diritto di assistere agli interrogatori delle persone informate sui fatti e di porre al riguardo domande complementari, nonché di esaminare la documentazione, le perizie e i verbali degli interrogatori.

1

2 Essa è informata sull'acquisizione di nuovi atti che servono alla Commissione quale base decisionale.

3

La persona interessata può farsi patrocinare da un avvocato.

Una volta terminati gli accertamenti e prima di riferire alle Camere federali riunite, essa ha il diritto di esprimersi per scritto o verbalmente sul risultato dell'inchiesta e sulla motivazione della decisione.

4

Art. 8

Audizione della persona interessata

La persona interessata è interrogata in veste di persona informata sui fatti. È tenuta a comparire, ma non può essere obbligata a deporre e dire la verità. Può appellarsi al diritto di rifiutarsi di testimoniare.

Art. 9

Diritti della Commissione

Per l'accertamento dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, ai sensi degli articoli 45, 150 e 162 in combinato disposto con l'articolo 150 LParl la Commissione dispone dei seguenti diritti. Essa può: a.

invitare membri dei Tribunali federali a rilasciare informazioni durante le sedute; 1031

Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

b.

esigere rapporti dai Tribunali federali;

c.

ricevere per consultazione dai Tribunali federali documentazione e dati personali che sono necessari per l'adempimento del suo mandato;

d.

interrogare d'intesa con il Tribunale federale interessato persone al servizio del tribunale;

e.

interrogare d'intesa con il Consiglio federale persone al servizio della Confederazione;

f.

interrogare terzi esterni con il loro consenso;

g.

coinvolgere esperti esterni;

h.

effettuare sopralluoghi.

Art. 10

Istituzione di sottocommissioni

Nel corso di un procedimento la Commissione può istituire sottocommissioni per determinate fasi processuali.

1

2

Esse riferiscono alla Commissione e formulano una proposta.

Art. 11 1

Accertamento e valutazione dei fatti

La Commissione: a.

chiarisce d'ufficio i fatti ed è competente dell'acquisizione dei necessari mezzi di prova;

b.

si convince senza preconcetti della situazione di fatto;

c.

valuta le prove tenuto conto delle circostanze e in funzione della loro importanza;

d.

esamina l'esposto della persona interessata e assume le prove da essa offerte;

e.

si impegna a mettere agli atti tutte le fasi rilevanti ai fini della decisione e a verbalizzarle.

L'interrogazione di persone è registrata su un supporto audio ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per la firma alla persona interrogata.

2

Art. 12

Termini procedurali

La Commissione si impegna affinché i procedimenti avanzino speditamente e siano sbrigati in maniera rapida. Al riguardo prevede se necessario sedute supplementari.

1

Nel corso del procedimento la Commissione può fissare termini procedurali e applicare per analogia gli articoli 20­24 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

2

7

RS 172.021

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Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

Art. 13

Sospensione del procedimento da parte della Commissione

Se accerta che non è adempiuta la fattispecie della destituzione (art. 10 LTAF8, art. 14 LTFB9 nonché art. 21 e 26 LOAP10), la Commissione sospende il procedimento.

1

Essa informa l'opinione pubblica sulla sospensione di un procedimento in linea di massima solo in casi eccezionali e solo qualora l'apertura dello stesso sia divenuta pubblica.

2

Art. 14

Proposta alle Camere federali riunite

Se accerta che è adempiuta la fattispecie della destituzione (art. 10 LTAF11, art. 14 LTFB12 nonché art. 21 e 26 LOAP13), la Commissione presenta alle Camere federali riunite una proposta scritta motivata di destituzione.

1

2

La motivazione comprende: a.

una presentazione dei lavori della Commissione;

b.

una presentazione pertinente dei fatti;

c.

una presentazione differenziata delle considerazioni che la Commissione giudiziaria ha ponderato nel fondare la sua proposta;

d.

una sintesi della presa di posizione della persona interessata.

Art. 15

Procedura in vista di una non rielezione

Le disposizioni riguardanti il procedimento di destituzione si applicano per analogia.

1

I membri della Commissione devono presentare le proposte di non rielezione al più tardi una seduta prima della decisione definitiva della Commissione sulla sua proposta di elezione (elezione per il rinnovo integrale). Sono fatte salve le proposte formulate sulla base di una constatazione di cui si è venuti a conoscenza solo successivamente secondo l'articolo 5 capoverso 1. Una proposta di non rielezione va motivata per scritto.

2

8 9 10 11 12 13

RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71 RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71

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Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

Art. 16

Entrata in vigore

I principi operativi entrano in vigore il 3 marzo 2011.

3 marzo 2011

La Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale: Il presidente, Reto Wehrli

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