Termine di referendum: 5 luglio 2012
Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni del 16 marzo 2012
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20112, decreta: Art. 1 La Convenzione del 25 febbraio 20113 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.
1
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Malta:
3
a.
identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
b.
indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.
4
Nell'applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
5
1 2 3
RS 101 FF 2011 6181 RS ...; FF 2011 6197
2007-0056
3135
Approvazione di una Convenzione con Malta per evitare le doppie imposizioni. DF
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012
Consiglio nazionale, 16 marzo 2012
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 27 marzo 20124 Termine di referendum: 5 luglio 2012
4
FF 2012 3135
3136