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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 27 ottobre 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati, persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti nel rispetto delle norme d'applicazione generale relative alla salute, alla sicurezza, al lavoro e all'ambiente, intenzionati a incoraggiare gli investitori a rispettare i principi e gli standard della responsabilità sociale d'impresa riconosciuti a livello internazionale, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi costituito o acquisito da un investitore della Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente avente le caratteristiche di un impegno di capitali o di altre risorse, quali il conseguimento di un guadagno o di un profitto o l'assunzione di rischi, compresi: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi diritto correlato come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) società o azioni, quote sociali o altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi;

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Dal testo originale francese.

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Promozione e protezione degli investimenti. Acc. con il Kosovo

(d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di commercio o di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) i diritti conferiti in virtù di una legge, di un contratto o per decisione di un'autorità quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi.

Un'eventuale modifica della forma in cui il bene patrimoniale è investito o reinvestito non ne modifica il carattere di investimento.

(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima. Ciò non include le persone fisiche cittadine delle due Parti contraenti, salvo che al momento dell'investimento tali persone erano domiciliate al di fuori della Parte contraente in cui è stato costituito o acquisito l'investimento e lo sono tuttora.

(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società di capitali, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente.

(c) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma che sono detenuti o effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici così come sono definiti alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni o altre remunerazioni e pagamenti, compresi i pagamenti in natura.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente sul quale una Parte contraente può esercitare la propria sovranità o giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti costituiti o acquisiti sul territorio di una Parte contraente in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Non si applica tuttavia ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione, autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove per quanto possibile gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio e li autorizza in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutti i permessi e

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le autorizzazioni necessari in relazione all'investimento, inclusi quelli richiesti per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

(3) Ogni Parte contraente provvede a pubblicare prontamente o a rendere accessibili pubblicamente in altra maniera le proprie leggi e regolamenti nonché gli accordi internazionali che potrebbero incidere sugli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti intralcia, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Paese terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Paese terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei relativi investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(4) Il trattamento di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo non include vantaggi particolari concessi da una Parte contraente agli investitori di un Paese terzo in virtù di un accordo vigente o futuro che istituisce una zona di libero scambio, un'unione doganale, un mercato comune o in virtù di un accordo, vigente o futuro, per evitare la doppia imposizione.

(5) Resta inteso che il trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo non si applica ai meccanismi di composizione delle controversie relative agli investimenti previsti da altri accordi internazionali sugli investimenti stipulati dalla Parte contraente interessata.

Art. 5

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente (di seguito «espropriazione»), salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali provvedimenti non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde all'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o diventi di dominio pubblico, conside875

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rato che è determinante il primo di questi eventi, conformemente ai criteri di valutazione riconosciuti. L'ammontare dell'indennizzo comprende un interesse al tasso commerciale in vigore calcolato a partire dalla data di espropriazione fino alla data di pagamento dell'indennizzo, è versato senza indugio, è integralmente realizzabile in una valuta liberamente convertibile ed è liberamente trasferibile.

(2) Fatto salvo l'articolo 11 (Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente) la procedura giudiziaria ordinaria prevede il diritto di un investitore di una Parte contraente, che sostiene di essere stato espropriato dall'altra Parte contraente, a un tempestivo riesame del proprio caso, inclusa la valutazione dell'investimento e il pagamento dell'indennizzo in conformità con le disposizioni del presente articolo, da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente e indipendente di quest'ultima Parte contraente.

Art. 6

Indennizzo per perdite

(1) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza, rivoluzione, insurrezione, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono da parte di quest'ultima Parte contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altri pagamenti, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore.

(2) Fatto salvo il paragrafo (1) del presente articolo, ciascuna Parte contraente accorda a un investitore dell'altra Parte contraente che, in una qualsiasi delle situazioni descritte in tale paragrafo, abbia subito perdite nel territorio dell'altra Parte contraente derivanti (a) dalla requisizione dell'investimento o di parte di esso ad opera di forze o di autorità di quest'ultima, o (b) dalla distruzione dell'investimento o di parte di esso ad opera di forze o di autorità di quest'ultima, non dettata dalla necessità della situazione, la restituzione o l'indennizzo, che in entrambi i casi è sollecito, adeguato ed effettivo e, per quanto riguarda l'indennizzo, conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo.

Art. 7

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente garantisce a tali investitori il libero trasferimento, senza alcuna restrizione o ritardo e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti, all'interno e all'esterno del suo territorio e, in particolare: (a) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari di capitale necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'investimento; (b) dei redditi; 876

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(c) dei pagamenti legati ai prestiti o ad altri obblighi regolarmente contratti per l'investimento; (d) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell'investimento; (e) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (f) dei redditi e delle altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento; (g) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell'investimento, comprese le eventuali plusvalenze; (h) dei pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia.

(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, ciascuna Parte contraente garantisce che l'investitore possa effettuare i trasferimenti al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Art. 8

Surrogazione

Qualora un investitore di una Parte contraente riceva un pagamento, in virtù di un'assicurazione contro i rischi non commerciali, da un assicuratore riconosciuto ai sensi delle leggi di tale Parte contraente, l'altra Parte contraente è tenuta a riconoscere la cessione di tutti i diritti o crediti dell'investitore nei confronti dell'assicuratore, nonché la facoltà dell'assicuratore di esercitare tali diritti o di far valere tali crediti in virtù del principio di surrogazione nella stessa misura del suo predecessore.

Art. 9

Condizioni più favorevoli

Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente nonché la prassi giudiziaria o amministrativa, o gli obblighi specifici contratti in relazione a un investimento o gli obblighi internazionali tra le Parti contraenti contengono una norma, generale o specifica, che conferisce agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma prevale su quest'ultimo nella misura in cui è più favorevole.

Art. 10

Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente è tenuta ad adempiere agli obblighi scritti, inclusi quelli assunti dalle sue entità sub federali, dalle sue autorità locali e da qualsiasi altra entità che agisce in qualità di autorità pubblica, specificamente assunti in relazione a un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente e sui quali l'investitore poteva contare in buona fede nel momento in cui ha effettuato o modificato l'investimento.

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Art. 11

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Fatto salvo l'articolo 12 (Controversie tra le Parti contraenti), le controversie tra un investitore di una Parte contraente e l'altra Parte contraente riguardanti un investimento del primo effettuato sul territorio di quest'ultima e relative a una presunta inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Accordo sono composte, per quanto possibile, in via amichevole mediante consultazioni richieste per scritto da una delle Parti in controversia («Parti in controversia»).

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dall'inoltro della domanda scritta, l'investitore può sottoporre la controversia a un tribunale giudiziario o amministrativo della Parte contraente interessata o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (detta anche «Convenzione CIRDI»), aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652; (b) il Regolamento del servizio aggiuntivo del CIRDI, se al massimo una delle Parti contraenti non ha aderito alla Convenzione CIRDI; o (c) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le Parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale («CNUDCI»).

(3) Ciascuna Parte contraente acconsente in modo incondizionato e irrevocabile a sottoporre le controversie sugli investimenti all'arbitrato internazionale conformemente al paragrafo (2).

(4) Dopo aver sottoposto la controversia all'arbitrato internazionale di cui al paragrafo (2), la scelta della giurisdizione è definitiva.

(5) Nessuna delle Parti contraenti esercita la protezione diplomatica o avvia una procedura di contenzioso internazionale in relazione a una controversia in materia di investimenti sottoposta all'arbitrato internazionale dall'investitore conformemente al paragrafo (2), salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(6) Le procedure di arbitrato secondo il presente articolo hanno luogo, su richiesta di una delle Parti in controversia, in un Paese firmatario della Convenzione delle
Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, siglata a New York il 10 giugno 19583.

(7) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale della perdita o del danno subito.

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RS 0.975.2 RS 0.277.12

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(8) Il tribunale arbitrale istituito conformemente al paragrafo (2) decide sulle questioni oggetto della controversia in conformità al presente Accordo e alle norme vigenti del diritto internazionale.

(9) La sentenza arbitrale è vincolante e non può essere oggetto di appelli o ricorsi diversi da quelli previsti dalla convenzione CIRDI e dalle regole su cui si basano le procedure arbitrali scelte dall'investitore. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante ed è eseguita senza indugio per le Parti contraenti conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 12

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono composte, se possibile, mediante consultazioni dirette. Se le Parti contraenti si accordano sulla questione oggetto della controversia, viene concluso un accordo scritto sull'interpretazione o sull'applicazione di una disposizione del presente Accordo, vincolante per ogni tribunale arbitrale istituito in base al presente Accordo.

(2) Se le Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'inoltro della domanda di consultazioni, la controversia è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un tribunale arbitrale.

(3) Ciascuna Parte contraente designa un arbitro, e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi dalla richiesta di arbitrato a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Segretario Generale del CIRDI. Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Segretario Generale del CIRDI.

(4) Se il Segretario Generale del CIRDI è impossibilitato a esercitare tale funzione o è cittadino di una delle Parti contraenti, il presidente della Corte internazionale di giustizia agisce in qualità di autorità designata. Se il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato a esercitare tale funzione o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impossibilitato o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna delle Parti contraenti.

(5) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Esso decide sulle questioni oggetto della controversia conformemente al presente Accordo e ai principi applicabili del diritto internazionale. Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.

(6) Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del
proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

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Art. 13

Consultazioni

Ciascuna Parte contraente può proporre all'altra Parte contraente consultazioni su qualsiasi questione che non costituisca una controversia relativa al presente Accordo. Tali consultazioni si svolgono nel luogo e nel momento concordati per via diplomatica.

Art. 14

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno del ricevimento della seconda notifica con cui le Parti contraenti attestano di aver adempiuto alle formalità legali richieste per l'entrata in vigore di accordi internazionali.

(2) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Trascorso tale termine, l'Accordo è rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, a meno che una delle Parti contraenti non ne richieda la denuncia con un preavviso scritto di sei mesi.

(3) In caso di denuncia del presente Accordo mediante avviso scritto, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della data effettiva di denuncia, a meno che non siano stati concordati periodi più lunghi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pristina, il 27 ottobre 2011, in due originali, ciascuno dei quali in francese, albanese, serbo e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica del Kosovo:

Krystyna Marty

Mimosa Kusari-Lila

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