Termine di referendum: 5 luglio 2012

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19463 che regola la caccia alla balena; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20114, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati.

1

2

Per specie di fauna e di flora protette si intendono: a.

le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I­III CITES;

b.

le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;

c.

le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I­III CITES.

Art. 2

Elenco delle specie protette

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.

1

2 3 4

RS 101 RS 0.453 RS 0.922.74 FF 2011 6219

2009-2733

3081

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

esemplari di specie protette: animali o piante vivi e morti di specie protette, parti degli stessi facilmente identificabili e loro prodotti derivati, nonché parti o prodotti dal cui giustificativo, imballaggio, marchio o dicitura risulti che si tratta di parti o prodotti di specie di fauna e di flora protette;

b.

circolazione: l'alienazione e l'accettazione a titolo oneroso o gratuito, l'importazione, il transito e l'esportazione, l'offerta in vendita, l'esposizione e il possesso di esemplari;

c.

persone responsabili: 1. le persone che all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette sono soggette all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, e 2. i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;

d.

importazione: l'introduzione di esemplari nel territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzeri;

e.

transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale e le enclavi doganali svizzeri;

f.

esportazione: il trasporto di esemplari al di fuori del territorio doganale e delle enclavi doganali svizzeri.

Art. 4

Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

1

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) può approvare gli emendamenti agli allegati della CITES e formulare o ritirare riserve. In tale contesto, può apportare autonomamente le necessarie modifiche all'elenco di cui all'articolo 2.

2

L'UFV può decidere sulle modifiche dell'allegato alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sulla presentazione e sul ritiro di obiezioni alle modifiche.

3

Art. 5

Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES.

Sezione 2: Obblighi e divieti Art. 6

Obbligo di dichiarazione

Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'UFV.

1

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

3082

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 7 1

Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione dell'UFV chiunque intenda: a.

importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I­III CITES;

b.

importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I­III CITES.

Il DFE può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi:

2

a.

siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;

b.

possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I­III CITES.

Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari.

4

Art. 8

Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di:

1

a.

esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato;

b.

esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II e III CITES. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

2

Art. 9

Divieti d'importazione

Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

1

a.

sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;

b.

sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.

3083

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, il DFE può vietare temporaneamente l'importazione di:

2

a.

esemplari di determinate specie di cui agli allegati I­III CITES provenienti da determinati Paesi;

b.

esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I­III CITES provenienti da determinati Paesi;

c.

esemplari di determinate specie di cui agli allegati I­III CITES provenienti da qualsiasi Paese.

Art. 10

Obbligo della prova

Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I­III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

1

Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

2

Il DFE disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

3

Art. 11

Obblighi delle aziende commerciali

Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I­III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

1

Il DFE disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

2

Il DFE può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I­III CITES.

3

Sezione 3: Esecuzione Art. 12

Controlli in Svizzera

Gli organi di controllo possono verificare la provenienza e l'origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi.

1

2 A tale scopo possono accedere con o senza preavviso ai locali e agli impianti in cui si trovano tali esemplari o in cui si presume che si trovino tali esemplari.

Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

3

3084

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Nell'esercizio della loro attività di controllo, hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 13

Controlli all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione

Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

1

I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 14

Misure

Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure: a.

rilascio con riserva;

b.

respingimento;

c.

sequestro;

d.

confisca.

Art. 15 1

Sequestro

Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: a.

in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile;

b.

in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali;

c.

vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione;

d.

all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti;

e.

gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure

f.

al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione.

Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati.

2

3085

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 16 1

Confisca

Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se: a.

non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari;

b.

i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito;

c.

gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure

d.

sono un bene senza padrone.

Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Art. 17 1

Organizzazione esecutiva

L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione.

Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

2

3

I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni.

Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse.

4

Art. 18

Assistenza amministrativa

Le autorità federali competenti in materia di esecuzione della legge e di perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, se: a.

è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia; e

b.

le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali sono tenuti al segreto d'ufficio in misura equivalente a quanto previsto nel diritto svizzero.

Art. 19

Commissione tecnica

Il Consiglio federale istituisce una commissione tecnica che fornisce consulenza all'UFV sulle questioni tecniche. Può affidare tale compito anche a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale.

1

2

La commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES.

3086

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Sezione 4: Tasse e costi Art. 20 1

Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse.

Se si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli all'atto della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, i costi di identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile.

2

3 I costi delle misure adottate in seguito al riscontro di irregolarità sono addebitati alla persona responsabile.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la ritenzione degli esemplari controllati a garanzia del pagamento delle tasse e della copertura dei costi.

4

Sezione 5: Trattamento dei dati Art. 21

Sistema d'informazione

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Tale sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce in particolare: a.

quali organi di controllo, nell'ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione;

b.

quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo a tali dati.

Art. 22

Comunicazione dei dati a organi di controllo

L'UFV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti.

Art. 23

Comunicazione dei dati ad autorità estere

L'UFV può comunicare i dati trattati in virtù della presente legge, in particolare i dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, per quanto siano necessari all'esecuzione della CITES.

1

I dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo se la legislazione estera corrispondente garantisce un'adeguata tutela della personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale designa gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.

2

3087

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Sezione 6: Rimedi giuridici Art. 24

Opposizione

1

Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

2

L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato.

3

Il termine di opposizione è di 10 giorni.

Art. 25

Ricorso

Le decisioni di autorità federali diverse dall'UFV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'UFV.

1

2

Il termine di ricorso è di 30 giorni.

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 26 1

Contravvenzioni e delitti

È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola: a.

le disposizioni degli articoli 6 capoverso 1, 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1;

b.

le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFE in virtù degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Vi è caso grave segnatamente se:

2

a.

l'infrazione riguarda una quantità tale di esemplari di una delle specie di cui all'allegato I CITES da minacciare di estinzione detta specie;

b.

l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine.

3

Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

4

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

È punito con la multa chiunque viola altre prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFE la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

5

3088

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 27

Azione penale

L'UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 26. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 20055 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20096 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

1

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 20058 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari, alla legge del 29 aprile 199810 sull'agricoltura, alla legge del 1° luglio 196611 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198612 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199113 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

2

3 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 28

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 29

Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato 2.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

RS 631.0 RS 641.20 RS 313.0 RS 455 RS 817.0 RS 910.1 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

3089

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 27 marzo 201214 Termine di referendum: 5 luglio 2012

14

FF 2012 3081

3090

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Allegato 1 (art. 28)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 196615 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 24 cpv. 1 lett. d Abrogata Art. 24d cpv. 2 Abrogato

2. Legge federale del 16 dicembre 200516 sulla protezione degli animali Art. 14 cpv. 1, primo periodo Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. ...

1

Art. 27 cpv. 1 Abrogato Art. 31 cpv. 2 e 3 L'autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200517 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200918 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201219 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla 3

15 16 17 18 19

RS 451 RS 455 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3081

3091

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 196621 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198622 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199123 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

3. Legge del 9 ottobre 199224 sulle derrate alimentari Art. 50 cpv. 2 e 3 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201225 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200526 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 200527 sulle dogane, alla legge del 1° luglio 196628 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198629 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199130 sulla pesca, perseguibile dall'Amministrazione delle dogane, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

3

4. Legge del 1° luglio 199631 sulle epizoozie Art. 52 cpv. 2 e 2bis L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200532 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200933 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane. Se l'oggetto dell'infrazione è costituito da carne o da un prodotto carneo la competenza spetta esclusivamente all'Amministrazione federale delle dogane.

2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 817.0 RS ...; FF 2012 3081 RS 455 RS 631.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 916.40 RS 631.0 RS 641.20

3092

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

2bis Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201234 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200535 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 199236 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 198637 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199138 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

5. Legge del 20 giugno 198639 sulla caccia Art. 21 cpv. 2 e 3 L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200540 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200941 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201242 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200543 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 199244 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196645 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

3

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

RS ...; FF 2012 3081 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 922.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3081 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

3093

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

6. Legge federale del 21 giugno 199146 sulla pesca Art. 20 cpv. 1­3 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200547 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200948 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201249 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200550 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 199251 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196652 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

3

46 47 48 49 50 51 52

RS 923.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3081 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

3094

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

Allegato 2 (art. 29)

Coordinamento con la legge del 1° luglio 196653 sulle epizoozie (LFE) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 201254 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue: Art. 52 Perseguimento penale

1

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200555 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200956 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

3

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201257 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200558 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 199259 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 198660 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199161 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

4

53 54 55 56 57 58 59 60 61

RS 916.40 RU ...; FF 2012 3073 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3081 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

3095

Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

3096