Decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 20132015 di Davos e di altre misure di sicurezza del 19 settembre 2012
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) negli anni 20132015 a Davos è approvato.
Art. 2 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2013 dura al massimo dal 14 al 28 gennaio 2013 (15 giorni al massimo).
Art. 3 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2014 e del WEF 2015 è approvato secondo le medesime modalità e nella medesima entità del WEF 2013, per quanto concerne i compiti, i mezzi (effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio) e la durata del servizio d'appoggio (15 giorni al massimo).
Art. 4 Le spese per le prestazioni fornite a favore delle autorità civili dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, sono a carico del Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20063 sugli
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RS 510.10 FF 2012 2505 RS 172.045.103
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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 20132015 a Davos e di altre misure di sicurezza. DF
emolumenti del DDPS e alle istruzioni del 30 novembre 20064 concernenti le attività commerciali del DDPS.
Art. 5 Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente connesse all'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito sono fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS e alle istruzioni del 30 novembre 20066 concernenti le attività commerciali del DDPS.
Art. 6 Il DDPS presenta all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sulla situazione in materia di sicurezza prima di ciascun incontro annuale del WEF degli anni 20132015 e, al termine di suddetti incontri, un rapporto sull'impiego dell'esercito.
Art. 7 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 7 giugno 2012
Consiglio degli Stati, 19 settembre 2012
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
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www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/dienstleistungen/ vermietung_von_armeematerial.html (disponibile soltanto in tedesco e francese) RS 172.045.103 www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/dienstleistungen/ vermietung_von_armeematerial.html (disponibile soltanto in tedesco e francese)
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