Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare del 6 febbraio 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF) conformemente al regolamento del 30 luglio 20102.
Art. 2 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012.
2
L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
3
6 febbraio 2012
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciarioimmobiliare con COG
1 2
RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 41 del 28 febbraio 2012.
2011-0993
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Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
1
Nome, enti responsabili e scopo
Art. 1
Nome ed enti responsabili
L'associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (FP OFCF)» istituisce un Fondo professionale (Fondo) ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr) denominato «Fondo per la formazione professionale fiduciario e fiduciario-immobiliare» (OFCF).
1
L'ente responsabile dell'associazione FP OFCF è l'associazione Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF).
2
Gli enti responsabili dell'OFCF sono la Fiduciari|Suisse, l'Associazione Svizzera dell'economia immobiliare (SVIT), l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI) e la Camera fiduciaria.
3
Art. 2
Scopo
Il Fondo intende promuovere la formazione professionale di base nel settore fiduciario e fiduciario-immobiliare.
1
Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi conformemente agli articoli 8 e 9.
2
2
Campo d'applicazione
Art. 3
Campo d'applicazione territoriale
Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.
Art. 4
Campo d'applicazione aziendale
Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore fiduciario o fiduciarioimmobiliare. Dette prestazioni sono segnatamente:
1
a.
3 4
tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni4, dello Swiss GAP FER e di altre direttive in materia;
RS 412.10 RS 220
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Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
b.
consulenza fiscale;
c.
gestione dell'amministrazione del personale;
d.
gestione degli incassi;
e.
consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale;
f.
amministrazione di proprietà per piani;
g.
costituzione e gestione di società su mandato;
h.
revisione dei conti;
i.
intermediazione immobiliare.
Un'azienda o parte di azienda rientra nel campo di applicazione del Fondo se le attività di cui al capoverso 1 costituiscono più del 50 per cento del fatturato annuo.
2
Art. 5
Campo d'applicazione personale
Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo conformemente a uno dei seguenti titoli: a.
titolo riconosciuto della formazione professionale di base di Impiegata/o di commercio in ambito fiduciario o fiduciario-immobiliare;
b.
titolo riconosciuto della formazione professionale superiore quale 1. esperto/a fiduciario/a dipl.; 2. esperto/a contabile dipl.; 3. esperto/a fiscale dipl.; 4. esperto/a in finanza e controlling dipl.; 5. fiduciario/a con attestato professionale federale; 6. specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale; 7. esperto/a in commercializzazione immobiliare con attestato professionale federale; 8. fiduciario/a immobiliare dipl.
c.
persone senza un titolo di cui alle lettere a o b che forniscono servizi conformemente all'articolo 4.
Art. 6
Validità per la singola azienda o parte di azienda
Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.
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Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
3
Prestazioni
Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti dell'OFCF:
1
a.
lo sviluppo e il mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base che comprenda in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling;
b.
lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di ordinanze o piani di formazione per la formazione professionale di base;
c.
la collaborazione in commissioni;
d.
lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di documentazione e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base;
e.
lo sviluppo e il mantenimento dell'offerta didattica a sostegno della formazione professionale di base;
f.
lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di procedure di validazione e di qualificazione nelle offerte formative sostenute, il coordinamento e la vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
g.
il reclutamento e la promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base;
h.
la copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo relative alle sue mansioni nella formazione professionale di base;
i.
il supporto amministrativo delle aziende di tirocinio nella formazione professionale di base;
j.
la partecipazione a rassegne sulle professioni in tutte le regioni linguistiche;
k.
la riduzione del prezzo dei corsi interaziendali e il finanziamento dei corsi e degli strumenti didattici;
l.
la promozione di posti di tirocinio nel settore fiduciario e fiduciario-immobiliare.
Su richiesta del comitato direttivo, l'assemblea generale dell'OFCF può decidere ulteriori contributi finanziari per eventuali provvedimenti ai sensi del capoverso 1.
2
4
Finanziamento
Art. 8
Base di calcolo
La base di calcolo dei contributi è costituita dalle singole aziende di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo ai sensi dell'articolo 5.
1
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Il contributo è calcolato sulla base dell'autocertificazione prodotta dall'azienda.
Qualora l'azienda rifiuti di presentare la certificazione, il contributo è calcolato secondo una stima (art. 14 cpv. 2 lett. b).
2
Art. 9
Contributi
Le aliquote contributive sono costituite dai seguenti importi per le aziende ai sensi degli articoli 4 e 5:
1
categoria A: aziende con 115 collaboratori:
200 franchi
categoria B: aziende con 1650 collaboratori:
400 franchi
categoria C: aziende con più di 50 collaboratori: 1000 franchi
2
Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.
3
Per le persone in formazione non sono riscossi contributi.
4
I contributi sono versati annualmente.
Art. 10
Esenzione dall'obbligo di contribuzione
Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla commissione del Fondo.
1
2 L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è retta dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.
Art. 11
Limitazione delle entrate
Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.
Art. 12 1
Riscossione dei contributi
L'associazione FP OFCF addebita i contributi alle aziende assoggettate.
L'associazione FP OFCF dispone in merito ai contributi mediante decisione, se l'azienda lo richiede o è inadempiente.
2
5
Organizzazione, revisione e vigilanza
Art. 13
Comitato direttivo
Il comitato direttivo dell'associazione FP OFCF è l'organo di vigilanza del Fondo e lo amministra sul piano strategico.
1
5
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2
Il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti: a.
nomina i membri della commissione del Fondo;
b.
definisce un organo amministrativo;
c.
emana un regolamento esecutivo;
d.
definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;
e.
decide sui ricorsi contro le decisioni della commissione del Fondo;
f.
vigila l'organo amministrativo.
Il comitato direttivo allestisce il preventivo e il consuntivo e li presenta all'assemblea generale dell'associazione FP OFCF.
3
Art. 14
Commissione del Fondo
La commissione del Fondo dell'associazione FP OFCF è l'organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa.
1
2
La commissione del Fondo dell'associazione FP OFCF decide in merito: a.
all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;
b.
alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
c.
alla ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto Fondo.
Art. 15
Organo amministrativo
L'organo amministrativo dell'associazione FP OFCF applica il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.
1
L'organo amministrativo dell'associazione FP OFCF è responsabile dell'incasso e del versamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità.
2
Art. 16
Consuntivo, revisione e contabilità
La sede operativa dell'associazione FP OFCF gestisce il Fondo con libri contabili, conto economico e bilancio autonomi.
1
Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione dei conti dell'associazione FP OFCF da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727731a del Codice delle obbligazioni.
2
3
Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.
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Art. 17
Vigilanza
Il Fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.
1
Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi all'UFFT per conoscenza.
2
6
Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento
Art. 18
Approvazione
Il presente regolamento è approvato dall'assemblea generale dell'associazione FP OFCF conformemente al punto 16 lettera h degli statuti del 12 novembre 2009 dell'associazione.
Art. 19
Conferimento del carattere obbligatorio generale
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.
Art. 20
Scioglimento
Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, l'assemblea generale dell'associazione FP OFCF scioglie il Fondo con il consenso dell'UFFT.
1
2
Un eventuale capitale residuo del Fondo è destinato a uno scopo affine.
Fiduciari|SUISSE
SVIT
Raoul Egeli Presidente
Urs Gribi Presidente
Camera fiduciaria
USPI
Otto Wyss Presidente
Hugues Hiltpold Presidente
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