Termine di referendum: 5 luglio 2012

Codice delle obbligazioni (Termini di prescrizione della garanzia per i difetti nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto.

Prolungamento e coordinamento) Modifica del 16 marzo 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 20 aprile 20112, decreta: I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 210 9. Prescrizione

Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.

1

Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.

2

Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali l'azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

3

4

1 2 3 4

Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se: a.

prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;

b.

la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e

FF 2011 2629 FF 2011 3547 RS 220 RS 444.1

2011-0325

3063

Codice delle obbligazioni. Termini di prescrizione della garanzia per i difetti nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto. Prolungamento e coordinamento

c.

il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.

5

Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.

6

Art. 371 e. Prescrizione

I diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera immobiliare.

1

2 I diritti del committente per i difetti di un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l'appaltatore quanto contro l'architetto o l'ingegnere che hanno prestato lavoro nell'esecuzione dell'opera.

Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 27 marzo 20125 Termine di referendum: 5 luglio 2012

5

FF 2012 3063

3064