Traduzione1

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco

La Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, qui di seguito «gli Stati contraenti», considerando la tradizionale amicizia tra i due Stati, considerando il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («Trattato doganale»), considerando la stretta cooperazione esistente tra i due Stati in materia di tutela dei comuni interessi di sicurezza, considerando l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), considerando il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Protocollo), considerando l'Accordo quadro del 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, nell'intento di agevolare il più possibile la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco tra i due Stati contraenti, sulla base del Trattato doganale, e di garantirne al contempo la sicurezza conformemente all'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco, hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale tedesco.

2011-2366

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

Il presente Trattato si prefigge di agevolare il più possibile la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni tra gli Stati contraenti in applicazione del Trattato doganale e dell'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco.

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2

Esso disciplina: a)

le competenze e gli obblighi di comunicazione spettanti alle autorità competenti degli Stati contraenti nell'ambito dell'introduzione di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni dagli Stati contraenti in altri Stati Schengen nonché da un altro Stato Schengen in Liechtenstein;

b)

la circolazione transfrontaliera agevolata di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni tra gli Stati contraenti.

La circolazione transfrontaliera di armi non da fuoco, come pure la circolazione transfrontaliera con Stati terzi di armi, comprese quelle da fuoco, parti essenziali di armi e munizioni sono rette dal diritto applicabile degli Stati contraenti.

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Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente Trattato s'indentono per: a)

«altri Stati Schengen»: tutti gli Stati vincolati dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco, esclusi i due Stati contraenti;

b)

«Stati terzi»: gli Stati non vincolati dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco;

c)

«arma da fuoco»: un dispositivo che permette di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che può essere portato e utilizzato da una sola persona oppure un oggetto che può essere modificato in tale dispositivo;

d)

«parte essenziale»: parte di un'arma da fuoco indispensabile per il suo funzionamento;

e)

«munizione»: materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile;

f)

«acquisizione»: tutte le forme di trasferimento di proprietà o di possesso, ad esempio la compravendita, la permuta, la donazione, la locazione e il comodato;

g)

«bolletta di scorta»: documento ufficiale che viene rilasciato, conformemente a quanto statuito dall'acquis di Schengen, per il trasferimento definitivo di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni e che deve accompagnare la consegna fino al luogo di destinazione;

h)

«autorizzazione»: autorizzazione necessaria, conformemente alla legislazione del rispettivo Stato contraente, per l'introduzione nel proprio territorio di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni.

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

Art. 3

Autorità competenti in materia di armi

Le autorità competenti in materia di armi responsabili dell'esecuzione del presente Trattato sono: a)

in Svizzera, l'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia in qualità di ufficio centrale nonché le autorità cantonali cui compete l'esecuzione conformemente alla legislazione nazionale;

b)

in Liechtenstein: la Polizia nazionale.

Capitolo II: Introduzione da uno Stato contraente in un altro Stato Schengen Art. 4

Introduzione definitiva

Per l'introduzione definitiva di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni da uno Stato contraente in un altro Stato Schengen, è necessaria la bolletta di scorta, conformemente a quanto statuito dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco. La bolletta di scorta è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato contraente interessato, secondo la sua legislazione nazionale.

1

La Polizia nazionale e l'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia si trasmettono reciprocamente senza indugio le copie delle bollette di scorta che hanno rilasciato.

2

Art. 5

Introduzione temporanea nel traffico passeggeri

Per l'introduzione temporanea, nel traffico passeggeri, di armi da fuoco e delle relative munizioni da uno Stato contraente in un altro Stato Schengen, è necessaria la carta europea d'arma da fuoco, conformemente a quanto statuito dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato contraente interessato, secondo la sua legislazione nazionale.

Capitolo III: Introduzione da uno Stato Schengen in Liechtenstein Art. 6

Introduzione definitiva

Per l'introduzione definitiva di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni da un altro Stato Schengen in Liechtenstein, occorre un'autorizzazione. I presupposti e le procedure sono disciplinate dalla legislazione svizzera applicabile in virtù del Trattato doganale.

1

L'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato la Polizia nazionale. Dopo il rilascio, trasmette senza indugio a quest'ultima una copia dell'autorizzazione.

2

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

3 Gli altri Stati Schengen inviano le comunicazioni relative all'introduzione definitiva in Liechtenstein di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni, conformemente a quanto statuito dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco, alla Polizia nazionale, la quale ne trasmette senza indugio una copia all'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia. Se, al momento della ricezione della comunicazione, non è ancora pervenuta un'autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la Polizia nazionale informa l'altro Stato Schengen sulla necessità di tale autorizzazione.

Il Principato del Liechtenstein rilascia agli altri Stati Schengen dichiarazioni in merito alle armi da fuoco che possono essere introdotte senza autorizzazione sul suo territorio soltanto previa consultazione e intesa con la Svizzera.

4

Art. 7

Introduzione temporanea nel traffico passeggeri

La competenza e la procedura per l'introduzione temporanea, nel traffico passeggeri, di armi da fuoco e delle relative munizioni da un altro Stato Schengen in Liechtenstein sono disciplinate dalla legislazione svizzera applicabile in virtù del Trattato doganale.

Capitolo IV: Introduzione dalla Svizzera in Liechtenstein Art. 8

Introduzione definitiva

Per l'introduzione definitiva di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni dalla Svizzera in Liechtenstein non sono necessarie né autorizzazioni né bollette di scorta.

1

2 Se l'introduzione definitiva ha luogo nel quadro di un trasferimento di domicilio dalla Svizzera in Liechtenstein, le seguenti informazioni inerenti all'introduzione devono essere preventivamente comunicate alla Polizia nazionale del Liechtenstein:

­

il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate;

­

il luogo di destinazione;

­

la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni;

­

il fabbricante;

­

la designazione;

­

il calibro;

­

il numero dell'arma;

­

il mezzo di trasporto;

­

la data d'invio e il giorno di arrivo previsto.

La Polizia nazionale inoltra senza indugio questi dati all'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia, il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'autorità competente dell'ex Cantone di domicilio.

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

In caso di acquisizione in Svizzera di un'arma da fuoco o di una sua parte essenziale da parte di una persona domiciliata in Liechtenstein, l'autorità cantonale competente invia senza indugio alla Polizia nazionale una copia del documento trasmesso dall'alienante conformemente alla legislazione sulle armi (autorizzazione eccezionale, permesso d'acquisto di armi, contratto).

3

Art. 9

Introduzione temporanea nel traffico passeggeri

Le persone domiciliate in Svizzera non hanno bisogno di una carta europea d'arma da fuoco per l'introduzione temporanea in Liechtenstein, nel traffico passeggeri, di armi da fuoco e delle relative munizioni.

1

2 Nel quadro del traffico passeggeri dalla Svizzera verso un altro Stato Schengen con transito in Liechtenstein vige tuttavia l'obbligo, conformemente alle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco, di portare con sé una carta europea d'arma da fuoco rilasciata in Svizzera.

Capitolo V: Introduzione dal Liechtenstein in Svizzera Art. 10

Introduzione definitiva

Per l'introduzione definitiva di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni dal Liechtenstein in Svizzera non sono necessarie né autorizzazioni né bollette di scorta.

1

2 Se l'introduzione definitiva ha luogo nel quadro di un trasferimento di domicilio dal Liechtenstein in Svizzera, la persona interessata comunica preventivamente all'autorità competente del Cantone di domicilio le seguenti informazioni:

­

il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate;

­

il luogo di destinazione;

­

la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni;

­

il fabbricante;

­

la designazione;

­

il calibro;

­

il numero dell'arma;

­

il mezzo di trasporto;

­

la data d'invio e il giorno di arrivo previsto.

L'autorità cantonale inoltra senza indugio tali informazioni alla Polizia nazionale.

3 In caso di acquisizione in Liechtenstein di un'arma da fuoco o di una sua parte essenziale da parte di una persona domiciliata in Svizzera, la Polizia nazionale invia senza indugio all'autorità cantonale competente del Cantone di domicilio della persona interessata e all'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia una copia del documento trasmesso dall'alienante conformemente alla legislazione sulle armi (autorizzazione eccezionale, permesso d'acquisto di armi, contratto).

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

Art. 11

Introduzione temporanea nel traffico passeggeri

Le persone domiciliate in Liechtenstein non hanno bisogno di una carta europea d'arma da fuoco per l'introduzione temporanea in Svizzera, nel traffico passeggeri, di armi da fuoco e delle relative munizioni.

1

Nel quadro del traffico passeggeri dal Liechtenstein verso un altro Stato Schengen con transito in Svizzera vige tuttavia l'obbligo, conformemente alle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco, di portare con sé una carta europea d'arma da fuoco rilasciata in Liechtenstein.

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Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 12

Modifiche

Il presente Trattato può essere modificato previo accordo scritto degli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie a tal fine.

1

L'autorità competente dello Stato contraente interessato comunica all'autorità competente dell'altro Stato contraente ogni modifica delle denominazioni riportate nel presente Trattato.

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Art. 13

Denuncia

Il presente Trattato è concluso a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente può denunciarlo mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione della notificazione.

1

Il presente Trattato cessa inoltre di essere in vigore, rispettivamente insieme all'AAS o al Protocollo, in caso di denuncia dell'AAS o del Protocollo o qualora si ponga termine a essi in altro modo.

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Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Trattato è applicato provvisoriamente a partire dalla data dell'entrata in vigore dell'acquis di Schengen per il Liechtenstein. Esso entra in vigore non appena gli Stati contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie alla sua entrata in vigore.

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Vienna/Berna, il 6 e l'8 dicembre 2011, in due esemplari in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Jean-Luc Vez

Adrian Hasler

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Circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Trattato con il Liechtenstein

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