Decreto federale

Disegno

che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (Sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac») del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 24 novembre 20113 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala č approvato.

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Il Consiglio federale č autorizzato a informare l'Unione europea, in rapporto allo scambio di note di cui al capoverso 1, dell'adempimento dei requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitą europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera e la Comunitą europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

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RS 101 FF 2012 5177 RS ...; FF 2012 5199 RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

2012-0930

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Recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011. DF

Art. 2 Il Consiglio federale č autorizzato a concludere con l'Unione europea un accordo sulle modalitą di partecipazione della Svizzera all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertą, sicurezza e giustizia (l'agenzia).

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L'accordo disciplina segnatamente: a.

il contributo della Svizzera al bilancio dell'agenzia nei limiti previsti dall'articolo 11 capoverso 3 dell'Accordo di associazione a Schengen6;

b.

i diritti di partecipazione della Svizzera in seno agli organi dell'agenzia;

c.

il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea limitata al quadro previsto dall'articolo 24 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1077/20117;

d.

il riconoscimento della competenza di altri organi di controllo dell'Unione europea sull'agenzia nel quadro previsto dall'articolo 35 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Art. 3 Il presente decreto sottostą a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 0.362.31 Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertą, sicurezza e giustizia, versione della GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1.

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