Decreto federale sulla politica familiare del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20122, decreta: I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 115a

Politica familiare

Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

1

La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione. I Cantoni provvedono in particolare a un'offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche.

2

3 Se gli sforzi compiuti dai Cantoni o da terzi non sono sufficienti, la Confederazione stabilisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione.

Art. 116 cpv. 1 e 2 1

Abrogato

La Confederazione può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

2

1 2 3

FF 2012 495 FF 2012 1533 RS 101

2011-2724

5223

Politica familiare. DF

II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

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