Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale3; ...

Sostituzione di un'espressione: negli articoli 22 capoverso 1 e 32 capoverso 2 l'espressione «il Consiglio svizzero della scienza» è sostituita con l'espressione «il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia».

Titolo prima dell'art. 5a

Sezione 3: Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia Art. 5a 1

Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

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Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea con-

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FF 1999 243 RS 420.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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cezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle.

3

Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno o del Dipartimento federale dell'economia, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

4

Effettua inoltre studi per valutare le ripercussioni della tecnologia.

5

Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnologia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Art. 6 cpv. 2 e 3

2

Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l'esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.

3

Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee.

Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la procedura.

Art. 8 lett. h Il Fondo nazionale svizzero, nel quadro dei crediti stanziati, riceve contributi segnatamente per: h.

sostenere poli di ricerca nazionali.

Art. 16 cpv. 7 7

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b-c.

Art. 19 cpv. 3

3

La Confederazione garantisce l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'amministrazione federale e del settore dei PF secondo l'articolo 1 della legge del 4 ottobre 19914 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.

Art. 28a

Valorizzazione dei risultati della ricerca

1

La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che: a.

4

la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora; RS 414.110

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b.

l'istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l'utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

2

Se l'istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

Art. 31a

Contratti di prestazioni

I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa competenza a un ufficio federale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19995 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1114

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