Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico) dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 84 della Costituzione federale; in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:

Art. 1

Finalità

1

Al fine di proteggere la regione alpina, la Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, le ferrovie e i suoi partner europei, a trasferire gradualmente su ferrovia il traffico merci pesante attraverso le Alpi.

2

Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi rimanente sulle strade di transito nella regione alpina, l'obiettivo da conseguire quanto prima, ma al più tardi entro due anni dall'apertura della galleria di base del Lötschberg è di 650 000 viaggi annui.

3

Qualora l'obiettivo enunciato nei capoversi 1 e 2 sembri messo in pericolo, il Consiglio federale definisce i passi intermedi in vista di detto trasferimento e prende le misure necessarie o le propone all'Assemblea federale. In caso di necessità, propone misure supplementari nell'ambito del messaggio relativo a una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale.

Art. 2

Misure

1

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 devono essere conseguiti principalmente mediante l'attuazione tempestiva e mirata della riforma ferroviaria, della legge del 19 dicembre 19973 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, del decreto del 4 ottobre 19914 sul transito alpino e dell'Accordo del 21 giugno 19995 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e

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RS ...; RU 2000 ... (FF 1999 5919) FF 1999 5092 FF 1997 IV 1262 RS 742.104 RS ...; RU 2000 ... (FF 1999 5919)

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Legge sul trasferimento del traffico

di passeggeri per strada e per ferrovia (detto di seguito Accordo sui trasporti terrestri).

2

Nel quadro delle sue competenze e nel limite delle sue possibilità, il Consiglio federale incita le imprese ferroviarie a migliorare sostanzialmente la cooperazione transfrontaliera con le compagnie ferroviarie europee al fine di presentare un'offerta favorevole all'utente.

3

Il Consiglio federale adotta adeguate misure collaterali che contribuiscano a trasferire il traffico e non siano discriminatorie nei confronti dei trasportatori svizzeri. In particolare, esse si fondano sulla legge del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie, sulla legge del 4 ottobre 19857 sul trasporto pubblico, sulla legge federale del 18 giugno 19938 sul trasporto viaggiatori, sulla legge sulla circolazione stradale9, sulla legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell'ambiente, sulla legge federale del 22 marzo 198511 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e sulla legge federale del 19 dicembre 199712 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Art. 3

Pianificazione continua

1

Ogni due anni, il Consiglio federale riferisce sul trasferimento del traffico alle competenti commissioni parlamentari.

2

Il rapporto contiene in particolare: a.

3

una valutazione dell'efficacia delle misure adottate;

b.

gli obiettivi intermedi fissati per il periodo successivo;

c.

il modo di procedere per conseguire quanto prima l'obiettivo di trasferimento di cui all'articolo 1.

Il rapporto è redatto per la prima volta nella primavera del 2002.

4

Per il primo biennio successivo all'entrata in vigore dell'Accordo sui trasporti terrestri, l'obiettivo consiste in una stabilizzazione del traffico merci su strada attraverso le Alpi al livello del 2000.

Art. 4

Tassa sui contingenti conformemente ad accordi internazionali in materia di trasporti

1

Il prelievo della tassa sui contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri secondo la normativa transitoria dell'Accordo sui trasporti terrestri o secondo altri accordi bilaterali in materia di trasporti è disciplinato dalla legge del 19 dicembre 199713 concernente una tassa sul

6 7 8 9 10 11 12 13

RS 742.101 RS 742.40 RS 744.10 RS 741.01 RS 814.01 RS 725.116.2 FF 1997 IV 1262 FF 1997 IV 1262

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Legge sul trasferimento del traffico

traffico pesante commisurata alle prestazioni, sempreché disposizioni speciali previste negli accordi internazionali in materia di trasporti non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

2

I proventi della tassa di cui al capoverso 1 sono anzitutto utilizzati, previa detrazione delle spese d'esecuzione, per il finanziamento dei provvedimenti di cui all'articolo 2. I proventi non utilizzati a tale scopo sono devoluti al Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 5

Ripartizione dei contingenti svizzeri

1

Nell'ambito dei contingenti svizzeri previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporti, il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, disciplina il numero e la ripartizione delle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate, di veicoli a vuoto e di veicoli caricati con prodotti leggeri. Per i contingenti di 40 tonnellate, il Consiglio federale garantisce la parità di trattamento fra trasportatori svizzeri e stranieri.

2

A tal fine tiene conto in particolare dell'obiettivo di trasferimento del traffico di cui all'articolo 1 e la tutela della competitività dell'economia svizzera e dei trasportatori svizzeri.

3

Il Consiglio federale può subordinare l'assegnazione di una metà dei contingenti svizzeri a determinate condizioni come per esempio la prova dell'utilizzazione dei trasporti merci per ferrovia. L'altra metà dei contingenti è ripartita tra i Cantoni e da questi attribuita in modo autonomo tenendo conto delle necessità dei trasportatori.

4

Il commercio e il trasferimento a titolo gratuito di contingenti sono vietati. I contingenti non utilizzati decadono al più tardi due mesi dopo essere stati rilasciati.

Art. 6

Modifica del diritto vigente

1. La legge del 19 dicembre 1997 14 sul traffico pesante è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 24septies, 36quater e 36sexies della Costituzione federale, nonché l'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale15; ...

Art. 4 cpv. 3 3

I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

14 15

FF 1997 IV 1262 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 84, 85 e 196 numero 12 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Legge sul trasferimento del traffico

Art. 10 cpv. 3 3

La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.

2. La legge sulla circolazione stradale16 è modificata come segue:

Ingresso ...

visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale17; ...

Art. 2 cpv. 2 2

La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Inserire prima dell'art. 54 (sezione 6) Art. 53a

Garanzia di un traffico di transito scorrevole e sicuro

1

Per garantire la realizzazione degli obiettivi della legge dell'8 ottobre 199918 sul trasferimento del traffico e la fluidità e la sicurezza del traffico attraverso le Alpi, il Consiglio federale può adottare misure di gestione del traffico per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

2

I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti conformemente all'obiettivo della legge sul trasferimento del traffico e in funzione del maggior rischio.

Art. 54 cpv. 1bis

1bis

La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.

16 17 18

RS 741.01 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS ...; RU ... (FF ...)

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Legge sul trasferimento del traffico

3. La legge federale del 22 marzo 198519 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 36bis, 36ter e 37 della Costituzione federale20; ...

Art. 8 cpv. 1 lett. e 1

Sono computabili: e.

le spese delle installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d'intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso, le corsie e le aree di posteggio.

Art. 11 cpv. 2 primo periodo 2

La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l'agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi di protezione, lo sgombero della neve, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio degli impianti di regolazione del traffico, come anche le piccole riparazioni. ...

Art. 7

1

Referendum, entrata in vigore e validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale mette in vigore la presente legge al più tardi simultaneamente all'Accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri21.

3

La presente legge ha effetto sino all'entrata in vigore di una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2010. Entro il 2006, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale.

19 20 21

RS 725.116.2 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 83, 86, 131 capoversi 1 lettera e e 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

FF 1999 5919

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Legge sul trasferimento del traffico

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 199922 Termine di referendum: 3 febbraio 2000

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