Messaggio 1

Parte generale

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Cenni introduttivi

Mediante l'ordinanza del 26 maggio 19991 che modifica la tariffa delle dogane allegata alla legge sulla tariffa doganale, basata sull'articolo 3 della legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane (LTD), abbiamo deciso di modificare temporaneamente l'allegato 1 (tariffa generale) della legge sulla tariffa delle dogane allo scopo di aumentare, con effetto dal 1° luglio 1999, le aliquote di dazio per la farina e i panelli di lupino, per lo sciroppo di fruttosio e per i melassi destinati all'alimentazione degli animali. Questi tre prodotti sono utilizzati in grandi quantità nel settore foraggero. Senza l'aumento delle aliquote di dazio massime gravanti questi prodotti non sarebbe stato possibile garantire la parità di trattamento con gli altri alimenti per animali. Inoltre questi tre alimenti sottostavano al regime di importazione degli alimenti per animali e in parte ad aliquote di dazio massime superiori a quelle previste inizialmente. Un aumento delle aliquote di dazio si è rivelato necessario per due motivi: da un canto l'utilizzazione di queste merci nell'alimentazione animale è recente, dall'altro i quantitativi impiegati a tal fine ­ in particolare quelli di sciroppo di fruttosio ­ hanno subito un incremento notevole. Questi alimenti per animali hanno sostituito i prodotti svizzeri più costosi nonché l'importazione di prodotti destinati all'alimentazione degli animali assoggettati ad aliquote di dazio superiori. Le finalità del regime di importazione di alimenti per animali erano compromesse e la parità di trattamento con prodotti destinati a fini analoghi non era più garantita.

Se aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3 LTD, il nostro Consiglio propone contemporaneamente la relativa modifica della legge (art. 12 cpv. 1 LTD). Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LTD, le ordinanze concernenti l'aumento della tariffa generale sono applicabili sino all'entrata in vigore della modifica di legge che le sostituisce o sino alla data di reiezione di questa modifica da parte delle Camere o del Popolo. Il presente messaggio mira a sottoporvi gli aumenti delle aliquote di dazio citate che vi proponiamo di approvare.

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Parte speciale

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Modifica della tariffa generale (allegato 1 alla legge federale sulla tariffa delle dogane)

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In generale

Le aliquote di dazio che gravano la farina e i panelli di lupino, lo sciroppo di fruttosio e i melassi superano ora le aliquote consolidate enumerate nella lista degli impe-

1 2

RU 1999 1727 RS 632.10

1999-4297

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gni dell'OMC LIX Svizzera - Liechtenstein (lista LIX)3. È stato necessario intervenire poiché le aliquote sinora applicate erano troppo basse per raggiungere il livello dei prezzi all'importazione perseguito. Le nuove aliquote fungono da limite superiore massimo. Le aliquote applicabili si allineano ai prezzi soglia da noi fissati per ciascun gruppo di prodotti. Secondo il prezzo franco dogana svizzera, le aliquote applicate ai tre prodotti menzionati sono mediamente al di sotto delle aliquote massime che figurano nella tariffa generale.

La tariffa generale comprende una voce per ciascuno dei tre prodotti (voci 1212.9990, 1702.6029 e 1703.9090). Per non dover modificare le aliquote dei prodotti non destinati all'alimentazione degli animali è stato necessario suddividere le voci secondo le utilizzazioni previste: «per l'alimentazione di animali» e «altri». Le vecchie voci della tariffa generale sono state abrogate mentre restano invariate le aliquote riguardanti i prodotti che figurano nella suddivisione «altri» (altra utilizzazione).

Nel quadro dell'OMC il «nota bene» sulla lista LIX (NB: «prodotti destinati all'alimentazione degli animali») costituisce la base legale per la fissazione del livello delle nuove aliquote di dazio. In esso è previsto che per taluni prodotti destinati all'alimentazione degli animali e non designati in special modo come tali nella tariffa generale, la Svizzera ha il diritto di portare le aliquote pattuite a un livello equivalente a quello delle aliquote che gravano materie foraggere comparabili. Durante la verifica delle liste degli impegni prima del Marrakech Round, il NB non aveva sollevato critiche da parte di altri membri dell'OMC. Tuttavia l'OMC non si è mai pronunciata in modo definitivo circa la possibilità di aumentare a posteriori, sulla base di menzioni quali il NB, le aliquote di dazio consolidate. Non si possono quindi escludere reazioni da parte dei membri dell'OMC e non da ultimo richieste di compensazione.

Qui di seguito esporremo i motivi del rialzo delle aliquote di dazio figuranti nella tariffa generale.

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Farina e panelli di lupino

Per quanto riguarda la farina e i panelli di lupino, la lista LIX prevede sotto la voce 1212.9990, determinante in materia, la franchigia doganale a partire dal 1° gennaio 2000 (1999 = 0,03 fr. per 100 kg). I prezzi praticati sul mercato mondiale sarebbero scesi al di sotto del prezzo all'importazione previsto per detti alimenti e di conseguenza tutto il regime d'importazione degli alimenti per animali sarebbe stato compromesso.

Intendiamo quindi fissare le aliquote di dazio della tariffa generale che gravano taluni prodotti destinati all'alimentazione degli animali a 40,50 franchi per 100 kg lordi, ossia allo stesso livello di quelli applicati ai semi di vecce e di lupino destinati al foraggiamento (voce 1209.2911). Per impedire un rialzo delle aliquote per la farina e i panelli di lupino destinati ad altri usi è stata suddivisa la vecchia voce di tariffa 1212.9990, divenuta 1212.9991 (per l'alimentazione di animali) e 1212.9999 (altri); va notato che l'aliquota relativa all'ultima voce di tariffa non è stata modificata.

3

Questa lista non è pubblicata nella RU. Una tiratura a parte di circa 700 pagine in lingua francese (stato il 1° gennaio 1996) può essere richiesta o consultata presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna. Fax: 031/322 78 72). Nella versione LIX-96 il NB figura dopo il capitolo 53.

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Sciroppo di fruttosio

Per lo sciroppo di fruttosio con un contenuto di fruttosio superiore al 50 per cento, la lista LIX prevede nella relativa voce (1702.6029) un'aliquota di dazio massima di 10 franchi per 100 kg lordi a partire dal 1° gennaio del 2000 (1999 = fr. 10,33). Il paragone con analoghi alimenti per animali mostra che con questo dazio massimo i prezzi all'importazione restano al di sotto del livello previsto. Le importazioni di fruttosio sono di conseguenza molto aumentate negli ultimi anni. Dalle 91 tonnellate del 1995 sono passate a 16 000 tonnellate nel 1998. A fine maggio 1999 erano già state importate 8800 tonnellate. Il 90 per cento di questo prodotto è stato destinato al settore foraggero. Una simile evoluzione mina il fondamento dell'amministrazione degli alimenti per animali e compromette la vendita di melassi indigeni.

Per ovviare a tale inconveniente proponiamo di suddividere la vecchia voce 1702.6029 secondo le utilizzazioni previste: voce 1702.6022 (per l'alimentazione di animali) e voce 1702.6028 (altri). Le aliquote di dazio applicabili alla merce che figura nella voce 1702.6022 saranno fissate a 35 franchi per 100 kg lordi, pari al 76 per cento dell'aliquota di dazio della voce 1702.3021 (glucosio allo stato solido), che ammonta a 46 franchi per 100 kg lordi (1999 = fr. 50,33). Riguardo alla voce 1702.6028, è stata ripresa invariata l'aliquota abrogata, ossia la voce 1702.6029.

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Melassi

Per i melassi, la lista LIX prevede nella relativa voce (1703.9090) un'aliquota di dazio massima di 10 franchi per 100 kg lordi a partire dal 1° gennaio 2000 (1999 = fr. 10,33).

Il paragone con analoghi alimenti per animali rivela che con questo dazio massimo i prezzi all'importazione restano al di sotto del livello previsto. La produzione svizzera di melassi derivanti dalla raffinazione dello zucchero è inferiore alle 40 000 tonnellate.

Il prezzo di vendita alla partenza dagli zuccherifici è di circa 30 franchi per 100 kg. Nel 1998 sono state importate 9350 tonnellate per un prezzo medio di 26 franchi per 100 kg. Negli ultimi anni da 40 000 a 45 000 tonnellate sono state utilizzate per l'alimentazione di animali e 7000 tonnellate per la produzione del lievito. La quasi totalità dei melassi importati è stata utilizzata per l'alimentazione di animali. Affinché la merce importata possa essere assoggettata ad adeguate aliquote di dazio rispetto alle altre materie foraggere, ad esempio lo sciroppo di fruttosio, è indispensabile la creazione di una nuova voce «per l'alimentazione di animali».

Per questo motivo si è deciso di suddividere la voce 1703.9090 creando la voce 1703.9091 (per l'alimentazione di animali) e la voce 1703.9099 (altri) e di aumentare l'aliquota della voce 1703.9091 a 25 franchi per 100 kg lordi, pari al 55 per cento dell'aliquota di dazio della voce 1702.3021 (glucosio allo stato solido), che ammonterà a 46 franchi per 100 kg lordi a partire dal 1° gennaio 2000 (1999 = fr.

50,33). Riguardo alla voce 1703.9099 è stata ripresa invariata l'aliquota abrogata, ossia la voce di tariffa 1703.9090.

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Riepilogo delle modifiche

La tabella qui di seguito confronta le voci da sostituire con le nuove voci di tariffa ed elenca le aliquote di dazio della tariffa generale a partire dal 1° gennaio 2000.

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Prodotto

Voce di tariffa da sostituire

Voce di tariffa

Farina e panelli di lupino Sciroppo di fruttosio Melassi

3

Fr. per 100 kg lordi

Nuova voce di tariffa «per l'alimentazione degli animali»

«altri»

Voce di tariffa

Fr. per 100 kg lordi

Voce di tariffa

Fr. per 100 kg lordi

1212.9990

0.00

12.12.9991

40.50

1212.9999

0.00

1702.6029 1703.9090

10.00 10.00

1702.6022 1703.9091

35.00 25.00

1702.6028 1703.9099

10.00 10.00

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Le conseguenze finanziarie sono difficili da valutare. Il rialzo delle aliquote di dazio per il fruttosio dovrebbe comportare introiti supplementari benché si debba temere una diminuzione delle importazioni. Riguardo alla farina e ai panelli di lupino nonché ai melassi non si prevedono introiti supplementari di rilievo.

La presente modifica non incide sull'effettivo del personale e sul settore informatico della Confederazione.

4

Programma di legislatura

Il presente disegno non figura nel programma di legislatura 1995-1999. In virtù dell'articolo 3 della legge sulla tariffa delle dogane, il nostro Consiglio può aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento. Come indicato nel numero 11, abbiamo aumentato le aliquote di dazio che gravano tre prodotti al fine di impedire che venga eluso il regime di importazione degli alimenti per animali e che venga pertanto compromesso tutto il sistema.

Quando decidiamo di aumentare talune aliquote di dazio della tariffa generale siamo tenuti a presentare al Parlamento una proposta di modifica della legge (art. 12 cpv. 1 LTD).

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Rapporto con il diritto dell'OMC, con il diritto europeo e con il diritto del Principato del Liechtenstein

51

Rapporto con il diritto dell'OMC

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Fissazione delle aliquote di dazio in generale

A seguito degli impegni contratti dalla Svizzera nel quadro dell'Uruguay Round, il margine di manovra di cui essa dispone in virtù del diritto nazionale per aumentare le aliquote di dazio è molto limitato. Le aliquote per i prodotti agricoli sono state consolidate e questo significa che nelle liste degli impegni di ciascun membro dell'OMC (a parte qualche rara eccezione che non riguarda la Svizzera) sono stati fissati massimali vincolanti (dazi consolidati o vincolati). Il superamento di questi 7678

limiti esige un deconsolidamento o la conclusione di negoziati di compensazione, se i membri dell'OMC che vi hanno diritto esigono tali negoziati.

Per quanto concerne la legislazione svizzera, le aliquote di dazio massime figurano nella tariffa generale (allegato 1 LTD).

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Regolamentazione speciale applicabile agli alimenti per animali

Nella prima parte, sezione I-A, la lista LIX contiene il NB seguente: I prodotti per l'alimentazione di animali diversi da quelli designati in quanto tali nella presente lista e dai prodotti dei capitoli 25, 28 e 29 possono essere gravati di aliquote di dazio della voce ex 2309.9090, nella misura in cui si tratti di prodotti specialmente preparati, o dell'aliquota di dazio del prodotto per l'alimentazione di animali ad essi più similare (traduzione dal testo originale francese). La voce di tariffa 2309.9089 ha sostituito la voce 2309.9090.

Il NB di cui sopra, o «avvertenza sugli alimenti per animali» è parte integrante dei risultati dei negoziati OMC ratificati da tutti i membri dell'Organizzazione. La Svizzera dispone così della possibilità di assoggettare tali alimenti ad aliquote più elevate.

Conformemente all'interpretazione e all'applicazione di detta «avvertenza» da parte della Svizzera, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere gravati di una aliquota più elevata senza che sussista un obbligo di compensazione nei confronti di altri membri dell'OMC. Infatti le restrizioni menzionate nel NB non impediscono un simile aumento, sempreché detti prodotti siano stati specificamente preparati per il settore in questione e non siano stati finora assoggettati al regime di importazione degli alimenti per animali.

Gli aumenti delle aliquote basati sul NB citato non devono essere sottoposti all'OMC per la modifica della lista LIX. Saranno tuttavia pubblicati nel quadro della notifica annua delle aliquote di dazio, che consente ai membri dell'OMC di prenderne atto.

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Utilizzazione anteriore del NB e iscrizione nella lista LIX

Sin dall'entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round, la Svizzera ha utilizzato sei volte il NB che figura nella lista LIX (Marrakech, lista LIX 94)4. Le aliquote consolidate di sei voci della tariffa generale sono state aumentate per quanto concerne la parte destinata all'alimentazione degli animali. Nel quadro del diritto svizzero queste modifiche sono state inserite nella tariffa generale ed evidenziate.

Simultaneamente all'applicazione della 2a revisione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA; RS 0.632.11), alla fine del 1995 è stata completata la lista LIX (stato: 1° gennaio 1996; lista LIX 96) grazie agli emendamenti recati alla struttura della tariffa in relazione con l'applicazione della lista LIX 94, ma sono pure stati menzionati i casi di applicazione del NB.

La lista LIX 96 non è ancora entrata in vigore nella sua totalità poiché sono tuttora pendenti ricorsi dei membri dell'OMC, tra cui quelli relativi alle sei applicazioni del 4

Il 1° luglio 1995: 1505.1010, 9010; 1702.3031, 4011, 9011; e il 1° gennaio 1996: 1209.9991 (la voce di tariffa indicata corrisponde alla nuova voce «per l'alimentazione di animali»).

7679

NB. Di conseguenza la lista LIX 94 (incluso il NB) rimane la base legale internazionale applicabile alle modifiche della lista LIX 96 contro le quali è stato presentato ricorso.

514

Rapporto con l'UE

L'UE, basandosi sull'articolo XXVIII del GATT del 1994, si è opposta nel 1996 a diverse modifiche della lista LIX. Successivamente ha presentato alla Svizzera una serie di domande concernenti alcune voci di tariffa, in particolare in merito all'applicazione dell'avvertenza circa i prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

La vertenza non è ancora stata risolta e sarà oggetto di un dialogo generale con l'UE durante il quale verranno trattati i problemi in sospeso riguardanti le liste dei rispettivi impegni della Svizzera e della CE dei Quindici.

515

Valutazione succinta

Conformemente all'avvertenza circa i prodotti destinati all'alimentazione degli animali inserita nella lista LIX, si possono formulare obiezioni alle proposte di aumento delle aliquote di dazio. All'occorrenza si potrebbe esaminare la conformità dell'avvertenza citata con il diritto dell'OMC. Siamo del parere che tale avvertenza costituisca una base giuridica sufficiente per l'aumento delle aliquote di dazio che gravano gli alimenti per animali.

52

Rapporto con il diritto europeo

Non esiste alcun rapporto con il diritto europeo. In merito alla presente modifica, il rapporto giuridico tra la Svizzera e l'UE è retto dal diritto dell'OMC.

53

Validità per il Principato del Liechtenstein

La presente modifica della tariffa generale si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che esso sarà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

6

Costituzionalità

La presente modifica si fonda sulla stessa base costituzionale della legge sulla tariffa delle dogane, ossia sugli articoli 28 e 29 della Costituzione federale.

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