Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale (settore dei sussidi d'esercizio) negli anni 2000-2003 del 22 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:

Art. 1 I sussidi stabiliti nel presente decreto sono erogati a scuole, corsi e istituzioni disciplinati nelle leggi seguenti: a.

legge federale del 19 aprile 19782 sulla formazione professionale;

b.

legge sull'agricoltura3;

c.

legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste4;

d.

legge federale del 19 giugno 19925 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale.

Art. 2 1

Per i sussidi d'esercizio è stanziato un importo massimo di 1264 milioni di franchi per gli anni 2000-2003.

2

L'importo è ripartito nel modo seguente: 2000 316 milioni di franchi 2001 316 milioni di franchi 2002 316 milioni di franchi 2003 316 milioni di franchi.

Art. 3

1

Per i sussidi di locazione è stanziato un importo massimo di 28 milioni di franchi per gli anni 2000-2003.

1 2 3 4 5

FF 1999 243 RS 412.10 RS 910.1 RS 921.0 RS 412.31

7642

1999-5415

Finanziamento della formazione professionale

2

L'importo è ripartito nel modo seguente: 2000 7 milioni di franchi 2001 7 milioni di franchi 2002 7 milioni di franchi 2003 7 milioni di franchi.

Art. 4 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Consiglio nazionale, 22 settembre 1999

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

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7643