Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 1999) del 29 settembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19991, decreta:
Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 31 marzo 1999 (Programma d'armamento 1999).
2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 1019 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
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Art. 2 I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2 I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, Materiale d'armamento, Aggruppamento dell'armamento.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto. Nei limiti del credito globale può procedere a trasferimenti di esigua entità tra i crediti d'impegno.
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Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 1° giugno 1999
Consiglio degli Stati, 29 settembre 1999
La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker
Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz
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FF 1999 3199
1999-5374
7651
Programma d'armamento 1999
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Crediti d'impegno fr.
Difesa aerea
239 000 000
Condotta, trasmissioni, esplorazione e guerra elettronica
246 000 000
Operazioni terrestri
534 000 000
Totale dei crediti d'impegno
1392
7652
1 019 000 000