Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 1999) del 29 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19991, decreta:

Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 31 marzo 1999 (Programma d'armamento 1999).

2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 1019 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

1

Art. 2 I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2 I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, Materiale d'armamento, Aggruppamento dell'armamento.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto. Nei limiti del credito globale può procedere a trasferimenti di esigua entità tra i crediti d'impegno.

1

Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 1° giugno 1999

Consiglio degli Stati, 29 settembre 1999

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

1

FF 1999 3199

1999-5374

7651

Programma d'armamento 1999

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Crediti d'impegno fr.

­

Difesa aerea

239 000 000

­

Condotta, trasmissioni, esplorazione e guerra elettronica

246 000 000

­

Operazioni terrestri

534 000 000

Totale dei crediti d'impegno

1392

7652

1 019 000 000