Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19971, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Essa tende a contribuire anche alla riduzione di altri effetti dannosi sull'ambiente, a un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia nonché a un maggior impiego delle energie rinnovabili.

Art. 2

Obiettivo di riduzione

1

Entro il 2010, le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono diminuire globalmente del 10 per cento rispetto al 1990.

Determinante ai fini dell'obiettivo è il valore medio conseguito fra il 2008 e il 2012.

2

Le emissioni derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili fossili devono diminuire del 15 per cento in totale e quelle derivanti dai carburanti fossili (esclusi i carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali) dell'8 per cento in totale.

3

Il Consiglio federale si impegna a favore di una limitazione delle emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali e la disciplina mediante accordi internazionali.

4

La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici fossili messi in commercio in Svizzera allo scopo di utilizzarne l'energia.

5

Il Consiglio federale può fissare obiettivi per singoli settori dell'economia in collaborazione con gli ambienti interessati.

1

FF 1997 III 370

1999-5362

7533

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

6

Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2010. Consulta dapprima le cerchie interessate.

7 Nel computo delle emissioni di CO2 ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all'estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. Definisce le esigenze e in tale ambito tiene conto dei criteri riconosciuti a livello internazionale.

Art. 3

Mezzi

1

L'obiettivo di riduzione deve essere in primo luogo raggiunto mediante provvedimenti di politica energetica, dei trasporti, ambientale e finanziaria nonché mediante provvedimenti volontari.

2

Se tali provvedimenti, da soli, non permettono di raggiungere l'obiettivo di riduzione, la Confederazione riscuote una tassa di incentivazione sugli agenti energetici fossili (tassa CO2).

3

Determinati consumatori di combustibili e di carburanti fossili possono essere esentati dalla tassa CO2 dietro impegno formale nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2 (art. 9).

Art. 4

Provvedimenti volontari

1

Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali consumatori di combustibili e carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni.

2 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari.

Art. 5

Valutazione

1

Il Consiglio federale valuta regolarmente l'efficacia dei provvedimenti adottati e previsti quanto alla riduzione delle emissioni di CO2. Tiene conto in particolare dell'evoluzione delle principali condizioni quadro, quali l'incremento demografico, economico e del traffico.

2

Per la valutazione si basa su rilevazioni statistiche.

Sezione 2: Tassa CO2 Art. 6

Introduzione della tassa

1

Se si può prevedere che i provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1, da soli, non permetteranno di raggiungere l'obiettivo di riduzione, il Consiglio federale introduce la tassa CO2.

2

In tale ambito il Consiglio federale tiene segnatamente conto:

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Riduzione delle emissioni di CO2. LF

3

a.

delle ripercussioni di altre tasse sull'energia;

b.

dei provvedimenti presi da altri Stati;

c.

dei prezzi dei carburanti e dei combustibili negli Stati limitrofi;

d.

della capacità concorrenziale dell'economia e di singoli settori.

Il Consiglio federale può introdurre la tassa al più presto nel 2004.

4

Può introdurre la tassa in modo graduale. Stabilisce in anticipo la data d'applicazione delle singole fasi.

Art. 7

Oggetto e aliquota della tassa

1

Sono sottoposte alla tassa CO2 la produzione o l'estrazione e l'importazione di carbone nonché di combustibili e carburanti fossili ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 21 giugno 19962 sull'imposizione degli oli minerali, nella misura in cui detti agenti energetici siano commercializzati a fini d'utilizzazione energetica.

2

L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 210 franchi per tonnellata di CO2.

3

Il Consiglio federale può fissare aliquote differenziate per i combustibili e i carburanti fossili in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Può anche riscuotere la tassa CO2 soltanto sui combustibili o soltanto sui carburanti.

4

Le aliquote della tassa sottostanno all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 8

Assoggettamento alla tassa

Sono assoggettati alla tassa: a.

per la tassa sul carbone: gli assoggettati all'obbligo di pagare il dazio all'importazione conformemente alla legge sulle dogane3, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;

b.

per la tassa sugli altri agenti energetici fossili: gli assoggettati all'obbligo di pagare l'imposta giusta la legge federale del 21 giugno 19964 sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 9

Esenzione dalla tassa

1

Chi consuma grandi quantità di combustibili o carburanti fossili o chi, in seguito all'introduzione della tassa CO2, si trovi svantaggiato nella concorrenza internazionale, è esentato dalla tassa se si impegna formalmente nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2.

2

2 3 4

Possono impegnarsi formalmente a limitare le emissioni di CO2: a.

le imprese di grandi dimensioni;

b.

diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili insieme;

RS 641.61 RS 631.0 RS 641.61

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c.

3

le imprese a elevata intensità energetica quando l'onere derivante dalla tassa CO2 è superiore all'1 per cento del valore di produzione lordo.

L'impegno formale comprende almeno: la limitazione delle emissioni di CO2 entro il 2010;

a.

b.

l'elaborazione di un piano di provvedimenti;

c.

la verifica dell'efficacia dei provvedimenti;

d.

la presentazione di regolari rapporti.

4

L'entità della limitazione delle emissioni prevista per un impegno formale è stabilita in base a: a.

gli obiettivi di cui all'articolo 2;

b.

i provvedimenti di riduzione già attuati;

c.

i costi dei provvedimenti di riduzione;

d.

la posizione delle imprese nella concorrenza internazionale;

e.

il tasso prevedibile di crescita della produzione.

5

Se esistono le condizioni per un'esenzione, la tassa è restituita. Il Consiglio federale può negare la restituzione se ne derivano oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'importo da restituire.

6

Chi non rispetta gli impegni assunti nei confronti della Confederazione deve pagare a posteriori la tassa dalla quale era stato esentato, compresi gli interessi. L'obbligo del pagamento si prescrive cinque anni dopo la determinazione dell'obbligo fiscale. Inoltre l'autorità fiscale può esigere in ogni momento la prestazione di garanzie.

Art. 10

Utilizzazione del prodotto della tassa

1

Per prodotto della tassa si intendono gli introiti complessivi provenienti dalla tassa CO2 previa detrazione dei costi di esecuzione e compresi gli interessi.

2

Il prodotto della tassa è distribuito alla popolazione e all'economia in funzione degli importi che hanno versato.

3

La quota destinata alla popolazione è distribuita in misura uguale a tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione.

Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

4

La quota destinata all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 LAVS5) per il tramite delle Casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

5 Chi è esentato dalla tassa sul CO2 in virtù dell'articolo 9 non ha diritto a restituzioni ai sensi del capoverso 4.

5

RS 831.10

7536

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Art. 11

Procedura

1

Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul carbone. Per l'importazione e l'esportazione si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

2

La riscossione e la restituzione della tassa sugli altri agenti energetici fossili sono disciplinate dalle disposizioni procedurali della legge federale del 21 giugno 19966 sull'imposizione degli oli minerali.

3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti esecutivi in relazione con la procedura d'esenzione.

4

I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34 segg. della legge federale del 21 giugno 19967 sull'imposizione degli oli minerali.

Sezione 3: Disposizioni penali e finali Art. 12

Sottrazione della tassa

1

Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa CO2 od ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 13

1

Messa in pericolo della tassa

Chiunque intenzionalmente o per negligenza: a.

in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa;

b.

non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il suo obbligo di informare;

c.

in una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; o

d.

omette di dichiarare o dichiari in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa,

è punito con la multa sino a 100 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un'altra disposizione.

6 7

RS 641.61 RS 641.61

7537

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

2

In casi gravi o di recidiva può essere pronunciata la multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, purché ne risulti un importo più elevato.

Art. 14

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

1

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo8.

2

L'Amministrazione federale delle dogane è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

3

Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 1 e un'infrazione doganale o un'infrazione per il cui perseguimento è competente l'Amministrazione federale delle dogane in base a un altro atto normativo federale in materia di tasse, è pronunciata la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata proporzionalmente.

Art. 15

Esecuzione

1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Prima dell'emanazione delle disposizioni esecutive, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

2

Per determinati compiti esso può fare capo ai Cantoni e a organizzazioni private.

3

Nella misura in cui la difesa integrata lo esiga, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza le deroghe alle disposizioni della presente legge.

Art. 16

Disposizione transitoria

Sono sottoposti alla tassa tutti gli agenti energetici fossili per i quali il credito fiscale relativo agli oli minerali o l'obbligo di pagare il dazio sorge dopo l'entrata in vigore della tassa CO2.

Art. 17

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8

RS 313.0

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Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19999 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 0760

9

FF 1999 7533

7539