Termine di referendum: 7 ottobre 1999

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (Sistema informatizzato comune) Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione č modificata come segue: Titolo Aggiungere l'abbreviazione «LUC» Art. 11 cpv. 1 1

Gli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione gestiscono un sistema informatizzato comune, per svolgere i compiti loro affidati. In tale sistema, i dati sono repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. Nel concedere il diritto d'accesso alle diverse categorie di dati si devono considerare i bisogni di collaborazione dei diversi uffici centrali secondo la presente legge.

II 1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 1997 IV 1029 RS 172.213.71

1999-4451

4419

Sistema informatizzato comune

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 19993 Termine di referendum: 7 ottobre 1999 0061

3

FF 1999 4419

4420