Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:

Art. 1 1

2

Sono approvati i seguenti accordi: a.

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica;

b.

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

c.

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

d.

Accordo sul commercio di prodotti agricoli;

e.

Accordo sul trasporto aereo;

f.

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

g.

Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 L'Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referendum:

1 2

a.

il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone;

b.

l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati che al momento della sua accettazione appartenevano alla Comunità europea.

Questa disposizione corrisponde all'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

FF 1999 5092

1999-4592

7585

Approvazione degli accordi settoriali. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.3).

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1387

3 4

Questa disposizione corrisponde all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

FF 1999 7585

7586