Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra dell'8 ottobre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:
Art. 1 1
2
Sono approvati i seguenti accordi: a.
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica;
b.
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
c.
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
d.
Accordo sul commercio di prodotti agricoli;
e.
Accordo sul trasporto aereo;
f.
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
g.
Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2 L'Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referendum:
1 2
a.
il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone;
b.
l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati che al momento della sua accettazione appartenevano alla Comunità europea.
Questa disposizione corrisponde all'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
FF 1999 5092
1999-4592
7585
Approvazione degli accordi settoriali. DF
Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.3).
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1387
3 4
Questa disposizione corrisponde all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
FF 1999 7585
7586