Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale relativa alla modifica del decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali dell'8 ottobre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 25 maggio 19981 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 settembre 19982, decreta: I Il decreto federale del 3 maggio 19913 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali č modificato come segue: Titolo Concerne soltanto il testo tedesco Ingresso ...
visto l'articolo 24sexies capoverso 3 della Costituzione federale4, ...
Art. 6 Abrogato Art. 11 cpv. 3 3
1 2 3 4
La validitā del presente decreto č prorogata sino al 31 luglio 2011.
FF 1999 818 FF 1999 837 RS 451.51 Questa disposizione corrisponde all'articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
1999-5363
7527
Aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
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Entra in vigore il 1° agosto 2001.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19995 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 0815
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