Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) del 9 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) del 7/18/29 giugno 1999 è conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

Il presente Contratto collettivo di lavoro (CCL) è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

2

Il Contratto collettivo di lavoro ha validità per tutte le aziende, per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché per le aziende di carpenteria del Cantone Grigioni. Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini le falegnamerie di serramenti e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legnometallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina e di impianti sauna, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

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Le disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende di cui all'articolo 2 cpv. 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute

preparazione del lavoro, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami. Sono esclusi: a.

se hanno funzioni direttive, i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami;

b.

il personale commerciale e di vendita;

c.

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 3 Per quanto riguarda il contributo per il perfezionamento professionale e la protezione della salute (art. 10-11 CCL) e in particolare i costi del perfezionamento occorre presentare annualmente al Seco ­ Direzione del lavoro (DA) un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite del Seco ­ DA e protrarsi oltre la fine della dichiarazione di obbligatorietà generale, per quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. Il Seco ­ DA può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2000 ed è valido sino al 31 dicembre 2002.

9 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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