Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:

Art. 1

Principio

La Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità degli studenti e dei docenti.

Art. 2

Trattati internazionali

1

Il Consiglio federale è autorizzato a stipulare i relativi trattati.

2

Prima di stipulare un trattato consulta i Cantoni.

Art. 3

Borse di studio

La Confederazione può concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.

Art. 4

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia i crediti d'impegno necessari con decreto federale semplice.

Art. 5 1

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Sostituisce il decreto federale del 22 marzo 19912 sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilità.

3

1 2

Entra in vigore il 1° gennaio 2000 e vige fino al 31 dicembre 2003.

FF 1999 243 RU 1991 1972, 1995 1443

1999-5355

7511

Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19993 Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1396

3

FF 1999 7511

7512