Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità dell'8 ottobre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:
Art. 1
Principio
La Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità degli studenti e dei docenti.
Art. 2
Trattati internazionali
1
Il Consiglio federale è autorizzato a stipulare i relativi trattati.
2
Prima di stipulare un trattato consulta i Cantoni.
Art. 3
Borse di studio
La Confederazione può concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.
Art. 4
Finanziamento
L'Assemblea federale stanzia i crediti d'impegno necessari con decreto federale semplice.
Art. 5 1
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Sostituisce il decreto federale del 22 marzo 19912 sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilità.
3
1 2
Entra in vigore il 1° gennaio 2000 e vige fino al 31 dicembre 2003.
FF 1999 243 RU 1991 1972, 1995 1443
1999-5355
7511
Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19993 Termine di referendum: 3 febbraio 2000
1396
3
FF 1999 7511
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