Decreto federale concernente l'iniziativa popolare volta a promuovere il risparmio energetico e a frenare lo spreco (Iniziativa energia e ambiente) dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «volta a promuovere il risparmio energetico e a frenare lo spreco (Iniziativa `energia e ambiente')», depositata il 21 marzo 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972; visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 febbraio 19993, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 21 marzo 1995 «volta a promuovere il risparmio energetico e a frenare lo spreco (Iniziativa `energia e ambiente')» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa4 adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 č completata come segue: Art. 89 cpv. 7 7

Per proteggere l'ambiente, il paesaggio e il clima la Confederazione adotta provvedimenti atti a stabilizzare e successivamente ridurre progressivamente a un livello sopportabile il consumo degli agenti energetici non rinnovabili. Per conseguire tali obiettivi la Confederazione riscuote una tassa d'incentivazione sul consumo di tutti gli agenti energetici non rinnovabili e dell'elettricitą prodotta dalle centrali idroelettriche con una potenza superiore a un megawatt. In merito valgono i seguenti criteri: a. Il Consiglio federale ne stabilisce le aliquote. Esso presenta annualmente un rapporto al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi.

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FF 1995 III 1067 FF 1997 II 660 FF 1999 ...

L'iniziativa popolare č stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 24octies con un nuovo capoverso 6, come pure le disposizioni transitorie della vecchia Costituzione federale. La disposizione transitoria si riferiva quindi all'articolo 24octies capoverso 6. La numerazione degli articoli e i rinvii dell'iniziativa devono essere adeguati dall'Assemblea federale sulla base delle disposizioni finali (n. III) della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il presente testo propone i relativi adeguamenti.

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Iniziativa energia e ambiente

b.

c.

La tassa deve essere compatibile con il commercio esterno. Possono essere emanate disposizioni legislative speciali limitate nel tempo, specialmente per le aziende con consumo energetico particolarmente elevato. Gli effetti sull'indicizzazione possono essere neutralizzati. Le aspettative economiche regionali sono tenute in considerazione nella misura in cui non contrastino con gli obiettivi ai sensi dei primi due periodi del presente capoverso 7.

Il ricavato netto č impiegato per compensare gli oneri gravanti sulle economie domestiche e sulle aziende in modo socialmente sopportabile e senza influire sulla quota parte delle spese pubbliche. La compensazione favorisce le economie domestiche e le aziende, in modo che sia premiata l'utilizzazione parsimoniosa ed efficiente di energia.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue: Art. 196, titolo

Disposizioni transitorie del il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197

Disposizioni transitorie successive all'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

2. Disposizioni transitorie dell'art. 89 cpv. 7 (Tassa d'incentivazione sull'energia) Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione dell'articolo 89 capoverso 7, il Consiglio federale emana tramite ordinanza disposizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. Il consumo di agenti energetici non rinnovabili č stabilizzato entro otto anni dall'accettazione dell'articolo 89 capoverso 7 e successivamente ridotto in media dell'1 per cento all'anno durante 25 anni.

Art. 2 1

Contemporaneamente č sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

2

L'Assemblea federale propone di completare l'articolo 89 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 con un nuovo capoverso 7 del tenore seguente: Art. 89 cpv. 7 7 La Confederazione riscuote una tassa speciale sui vettori energetici non rinnovabili. In merito valgono i seguenti criteri: a. la tassa č parte integrante della politica energetica e ambientale. I proventi sono destinati a diminuire gli oneri salariali complementari obbligatori; b. l'aliquota della tassa č calcolata in base al contenuto energetico, considerando gli oneri fiscali che gią gravano sui singoli vettori energetici; c. per i processi di produzione che richiedono un elevato consumo di vettori energetici non rinnovabili sono previste disposizioni speciali e derogatorie; d. la tassa tiene conto della competitivitą dell'economia. Č introdotta gradualmente; e. l'aliquota della tassa non supera 2,0 ct./kWh.

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Iniziativa energia e ambiente

Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

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