Legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19991, decreta: Art. 1

Oggetto

1

La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.

2

A tale scopo, istituisce un organismo denominato «Presenza Svizzera».

Art. 2

Presenza Svizzera

1

Presenza Svizzera dirige la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e raccoglie le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

Assume iniziative, sostiene e coordina le attività dei suoi membri e dei suoi partner.

2

Elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

3

Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli Uffici federali interessati e con le rappresentanze all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri.

4

Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

5

Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.

Art. 3

Organi

Gli organi di Presenza Svizzera sono:

1

a.

la Commissione;

b.

l'Ufficio.

FF 1999 8465

1999-5021

8509

Promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Art. 4

Commissione

1

La Commissione è formata da rappresentanti dell'Amministrazione federale, di altri organismi e di cerchie private che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

2

Essa ha lo statuto giuridico di una commissione con potere decisionale.

Art. 5 1

Ufficio

L'Ufficio è l'organo esecutivo di Presenza Svizzera.

2

Esso gestisce i fondi assegnati a Presenza Svizzera in funzione delle decisioni della Commissione.

Art. 6

Nomine

Su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio federale nomina: a.

il presidente di Presenza Svizzera;

b.

i membri della Commissione e i loro supplenti;

c.

il direttore dell'Ufficio.

Art. 7

Procedura amministrativa

Contro le decisioni dell'Ufficio e della Commissione è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 8

Rapporti

Presenza Svizzera pubblica un rapporto annuo.

Art. 9 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Esso disciplina, nei limiti delle prescrizioni legali in vigore, l'organizzazione e la procedura di Presenza Svizzera nonché la sua posizione verso le autorità federali e le organizzazioni che con la loro attività assicurano la presenza della Svizzera all'estero.

3

Esso stabilisce le condizioni per il sostegno accordato alle azioni destinate a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

Art. 10

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 marzo 19762 che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero è abrogata.

2

RU 1976 2087

8510

Promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Art. 11

Disposizione transitoria

Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1623

8511