Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 27 capoverso 1, 27quater capoverso 2, 27sexies e 34ter capoverso 1 lettera g della Costituzione federale3; ...

Art. 9 cpv. 3-5 3

Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i committenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevettabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.

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Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di ricerche.

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Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno sostenuto il progetto in misura decisiva.

Art. 19 cpv. 2

2

I sussidi per le spese d'esercizio sono versati in funzione delle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca. Il Consiglio federale disciplina la procedura di as-

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FF 1999 243 RS 414.71 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64 e 66 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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1999-5351

Scuole universitarie professionali. LF

segnazione dei sussidi e stabilisce nei particolari i criteri e le basi di calcolo. I sussidi per le spese d'esercizio sono così composti: a.

per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente, calcolati in funzione dell'appartenenza a determinati cicli di studio;

b.

per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente dell'acquisizione di mezzi di terzi (mezzi finanziari da progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione o del Fondo nazionale, di progetti UE o di fondi privati di terzi);

c.

per l'istituzione di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento nelle scuole universitarie professionali possono essere versati sussidi a misure di qualificazione.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1115

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