Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Modifica dell'8 ottobre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali è modificata come segue: Ingresso ...
visti gli articoli 27 capoverso 1, 27quater capoverso 2, 27sexies e 34ter capoverso 1 lettera g della Costituzione federale3; ...
Art. 9 cpv. 3-5 3
Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i committenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevettabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.
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Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di ricerche.
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Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno sostenuto il progetto in misura decisiva.
Art. 19 cpv. 2
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I sussidi per le spese d'esercizio sono versati in funzione delle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca. Il Consiglio federale disciplina la procedura di as-
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FF 1999 243 RS 414.71 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64 e 66 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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1999-5351
Scuole universitarie professionali. LF
segnazione dei sussidi e stabilisce nei particolari i criteri e le basi di calcolo. I sussidi per le spese d'esercizio sono così composti: a.
per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente, calcolati in funzione dell'appartenenza a determinati cicli di studio;
b.
per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente dell'acquisizione di mezzi di terzi (mezzi finanziari da progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione o del Fondo nazionale, di progetti UE o di fondi privati di terzi);
c.
per l'istituzione di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento nelle scuole universitarie professionali possono essere versati sussidi a misure di qualificazione.
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La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1115
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