Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare del 23 giugno 19971 «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero»; visto il messaggio del Consiglio federale 14 giugno 19992, decreta:
Art. 1 1
L'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore: La Costituzione federale č completata come segue: Art. 117 cpv. 3 (nuovo) 3 Nel settore malattie e infortuni, le assicurazioni obbligatorie di base conferiscono ai pazienti, in tutta la Svizzera, il diritto: a. alla libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero; b. alla copertura delle spese.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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FF 1997 IV 1297 FF 1999 7607
1999-4420
7631