Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università [LAU]) dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Principi e scopi

1

La Confederazione collabora con i Cantoni nel settore della politica universitaria; può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

2

Per promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca, si impegna a favore; a.

dell'istituzione di reti e di centri di competenze nel settore universitario;

b.

della competizione tra le università;

c.

dell'istituzione di condizioni quadro favorevoli alla cooperazione internazionale nel settore universitario;

d.

della valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.

Art. 2 1

1 2

Obiettivi particolari di promovimento della Confederazione

La Confederazione promuove provvedimenti intesi a: a.

consentire agli studenti di intraprendere gli studi di loro scelta, fatte salve le condizioni di immatricolazione e le relative disposizioni della convenzione universitaria intercantonale del 2 febbraio 19972;

b.

realizzare la parità di opportunità tra donne e uomini a tutti i livelli universitari;

c.

facilitare il passaggio degli studenti tra le diverse università;

FF 1999 243 RS 414.23

1999-5354

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Legge sull'aiuto alle università

2

d.

favorire la garanzia della qualità;

e.

consentire la comparabilità dei costi, delle prestazioni e dei cicli di studio.

Essa applica al riguardo il principio dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.

Art. 3

Definizioni

1

Sono considerate scuole universitarie le università (università cantonali, politecnici federali [PF], istituti universitari che hanno diritto a un sussidio) e le scuole universitarie professionali.

2

I Cantoni che assumono l'onere principale di un'università che ha diritto al sussidio sono considerati Cantoni universitari.

Art. 4

Partecipazione della Confederazione alla politica universitaria

La Confederazione partecipa alla politica universitaria assumendo l'onere dei PF e: a.

versando aiuti finanziari sotto forma di sussidi di base, sussidi agli investimenti e sussidi subordinati a progetti a favore delle università cantonali e degli istituti riconosciuti;

b.

prendendo, d'intesa con i Cantoni universitari e in virtù di una convenzione di cooperazione, provvedimenti per coordinare le attività nel settore universitario.

Capitolo 2: Organizzazione Art. 5

Conferenza universitaria svizzera

1

Sulla base di una convenzione di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni universitari, può essere istituito un organo comune della politica universitaria (Conferenza universitaria svizzera), incaricato di coordinare a livello nazionale le attività della Confederazione (compreso il settore dei PF) e dei Cantoni nel settore universitario. Il Consiglio federale è autorizzato a concludere questa convenzione.

2

La Conferenza universitaria svizzera si compone: a.

di due rappresentanti della Confederazione;

b.

di un rappresentante per ogni Cantone universitario;

c.

di due rappresentanti dei Cantoni non universitari.

3

La convenzione di cooperazione stabilisce i principi del regolamento di gestione, le modalità di decisione nonché la ripartizione degli oneri finanziari.

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Legge sull'aiuto alle università

Art. 6

Competenze

1

La convenzione di cooperazione può dichiarare la Conferenza universitaria svizzera competente per: a.

emanare ordinamenti quadro sulla durata normale degli studi e il riconoscimento di unità di corsi e di diplomi finali che vincolano tutte le parti interessate;

b.

accordare sussidi subordinati a progetti;

c.

valutare periodicamente l'attribuzione dei poli nazionali di ricerca nell'ottica della ripartizione a livello nazionale dei compiti tra le scuole universitarie;

d.

riconoscere istituti o cicli di studio;

e.

emanare direttive sulla valutazione dell'insegnamento e della ricerca;

f.

emanare direttive per la valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.

2

La Conferenza universitaria svizzera formula raccomandazioni concernenti la collaborazione, la pianificazione pluriennale e una ripartizione equilibrata dei compiti nel settore universitario, all'attenzione della Confederazione e dei Cantoni universitari.

Art. 7

Accreditamento e garanzia della qualità

1

La Confederazione, i Cantoni universitari e le università garantiscono e sviluppano la qualità dell'insegnamento e della ricerca.

2

A tale scopo la Confederazione e i Cantoni universitari istituiscono un organo indipendente incaricato, a destinazione della Conferenza universitaria svizzera, di: a.

definire le esigenze relative alla garanzia della qualità e verificare regolarmente la loro osservanza;

b.

formulare proposte per attuare a livello nazionale una procedura che consenta di accreditare le istituzioni che intendono ottenere l'accreditamento per se stesse oppure per taluni dei loro cicli di studio;

c.

verificare in base alle direttive stabilite dalla Conferenza universitaria la legittimità dell'accreditamento.

3

La convenzione di cooperazione stabilisce le modalità tecniche, in particolare quelle che concernono l'organizzazione e il finanziamento.

4

La Confederazione assume al massimo il 50 per cento delle spese relative alla sorveglianza della garanzia della qualità e all'accreditamento che danno diritto al sussidio.

Art. 8

Cooperazione con l'organo comune delle direzioni delle università svizzere

La Conferenza universitaria svizzera collabora con l'organo comune delle direzioni delle università svizzere.

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Legge sull'aiuto alle università

Art. 9

Collaborazione con gli organi nazionali del settore delle scuole universitarie professionali

La Conferenza universitaria svizzera collabora con gli organi nazionali del settore delle scuole universitarie professionali.

Art. 10

Consultazione

Su questioni importanti della politica universitaria svizzera, la Conferenza universitaria svizzera consulta le cerchie interessate, in particolare: a.

le direzioni delle università svizzere;

b.

il corpo insegnante, il corpo intermedio e gli studenti;

c.

le organizzazioni dell'economia.

Capitolo 3: Finanziamento Sezione 1: Diritto ai sussidi e forme di aiuti finanziari Art. 11

Condizioni

1

Un'università cantonale può essere riconosciuta come avente diritto a un sussidio se:

2

3

a.

ospita diverse facoltà o settori accademici;

b.

svolge attività d'insegnamento e di ricerca a un livello universitario, e

c.

assicura nella maggioranza delle facoltà o dei settori accademici una formazione completa conclusa con un esame finale.

Un istituto può essere riconosciuto come avente diritto a un sussidio se: a.

adempie funzioni legate alla formazione o al perfezionamento universitari e alla ricerca, e

b.

la sua integrazione in un'università cantonale non è opportuna.

Possono essere versati aiuti finanziari alle università o agli istituti che: a.

forniscono prestazioni qualitativamente elevate, controllate dall'organo di garanzia della qualità e riconosciute dalla Conferenza universitaria svizzera;

b.

si integrano nella ripartizione dei compiti proposta dalla Conferenza universitaria svizzera;

c.

dispongono di una regolamentazione per il riconoscimento reciproco di unità di corsi;

d.

prendono provvedimenti per valorizzare i risultati scientifici e favorire la loro diffusione;

e.

forniscono i dati statistici necessari in materia di formazione.

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Legge sull'aiuto alle università

Art. 12

Procedura

1

Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi di università cantonali e istituti.

2

Consulta il Cantone interessato e la Conferenza universitaria svizzera.

Sezione 2: Aiuti finanziari Art. 13 1

Forme di aiuti finanziari e procedura di autorizzazione

La Confederazione versa aiuti finanziari sotto forma di: a.

sussidi di base;

b.

sussidi agli investimenti;

c.

sussidi supplementari subordinati a progetti.

2

Può versare aiuti finanziari a istituti comuni delle università quando tali istituti adempiono compiti di importanza nazionale. Questi aiuti rappresentano al massimo il 50 per cento delle spese di gestione.

3

L'Assemblea federale autorizza: a.

il limite di spesa per i sussidi di base mediante un decreto federale semplice che copre un periodo pluriennale;

b.

i crediti d'impegno per i sussidi agli investimenti e per ulteriori sussidi legati a progetti.

Sezione 3: Sussidi di base Art. 14

Principio

1

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa sussidi di base con i quali partecipa alle spese di gestione dei Cantoni universitari e degli istituti universitari che hanno diritto a un sussidio.

2

Ogni anno mette a disposizione un importo globale a tal fine.

Art. 15

Calcolo del sussidio

1

L'importo globale annuale viene ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca.

2

Per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente. Questi contributi sono calcolati in particolare sulla base della durata regolamentare degli studi e dell'appartenenza degli studenti a determinate discipline accademiche.

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Legge sull'aiuto alle università

3

Per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente di prestazioni nel campo della ricerca e dell'acquisizione di fondi di terzi (Fondo nazionale svizzero, fondi di progetti dell'Unione europea, fondi della Commissione della tecnologia e dell'innovazione, fondi privati e pubblici).

4

Al massimo il 10 per cento dell'importo globale annuo va ripartito in funzione del rapporto tra il numero di studenti stranieri immatricolati nelle singole università cantonali e il numero totale di studenti stranieri iscritti nelle università cantonali sussidiabili.

5

Il 6 per cento in media dei mezzi a disposizione durante l'intero periodo di sussidio può essere utilizzato per mantenere e rafforzare la competitività delle università cantonali piccole e medie al fine di facilitare loro il passaggio a un sistema di sussidi fondato sulle prestazioni. A tal fine possono essere versati importi fissi alle singole università cantonali.

Art. 16

Disposizioni d'esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Determina le basi di calcolo e definisce la ponderazione dei criteri di calcolo.

2

Consulta la Conferenza universitaria svizzera.

Art. 17

Contributi fissi agli istituti

Il Consiglio federale può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all'articolo 15. Questo contributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.

Sezione 4: Sussidi agli investimenti Art. 18

Principi

1

Entro i limiti dei crediti stanziati, sono versati sussidi per investimenti destinati all'insegnamento, alla ricerca e ad altre installazioni universitarie.

2

I sussidi sono versati per: a.

l'acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici che comportano una spesa superiore a 3 milioni di franchi per il singolo caso;

b.

l'acquisto e l'installazione di apparecchi scientifici, macchine e attrezzature, come pure di mezzi informatici, che comportano una spesa superiore a 300 000 franchi per il singolo caso;

3

I sussidi sono concessi per progetti economici e conformi alle esigenze della ripartizione dei compiti e della collaborazione tra le scuole universitarie.

4

La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30-55 per cento delle spese, a seconda della capacità finanziaria del Cantone universitario; ammonta al 45 per cento al massimo per gli istituti che hanno diritto a un sussidio.

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Legge sull'aiuto alle università

5

Non sono sussidiabili, in particolare: a.

le spese d'acquisto e urbanizzazione di terreni;

b.

le spese di manutenzione di edifici;

c.

le contribuzioni pubbliche, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale.

Art. 19

Criteri di calcolo e procedura di versamento

1

Il Consiglio federale disciplina i criteri di calcolo delle spese sussidiabili. Può adottare un sistema di calcolo globale per tutti i tipi di investimento. Per le costruzioni, i tassi massimi sono fissati per metro quadrato di superficie utile.

2

Disciplina la procedura di versamento.

3

Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) statuisce sulle domande di sussidi agli investimenti. Può delegare la decisione all'ufficio federale competente se l'importo non supera 5 milioni di franchi.

Sezione 5: Sussidi subordinati a progetti Art. 20

Principio

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sostiene progetti di cooperazione e innovazioni di importanza nazionale. Può anche promuovere simili progetti e innovazioni.

Art. 21

Norme concernenti i sussidi e procedura

1

I sussidi sono versati per le spese di pianificazione, attuazione ed esecuzione di un progetto per un periodo determinato.

2

In linea di principio, i Cantoni universitari, le università cantonali o gli istituti che partecipano ai progetti devono fornire un proprio contributo adeguato.

3

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese sussidiabili. Valuta il contributo che il beneficiario è tenuto a fornire conformemente al capoverso 2.

Capitolo 4: Competenza di concludere accordi internazionali Art. 22 1

Nel settore delle scuole universitarie, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi relativi alla:

2

a.

cooperazione internazionale;

b.

promozione della mobilità transfrontaliera;

c.

partecipazione a programmi promozionali internazionali.

Tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne tutela gli interessi.

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Legge sull'aiuto alle università

3

Prima di concludere un accordo, consulta i Cantoni, la Conferenza universitaria svizzera e le direzioni delle università interessate.

4

Su questioni importanti consulta anche gli studenti.

5

Può delegare al Dipartimento la competenza di concludere accordi quando questi sono di natura puramente tecnica.

6

L'Assemblea federale vota i crediti mediante decreto federale semplice.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 23

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di applicazione.

Art. 24

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 22 marzo 19913 sull'aiuto alle università è abrogata.

Art. 25

Modifica del diritto vigente

La legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale è modificata come segue: Art. 10 cpv. 3ter 3ter

L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 2 febbraio 19975. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.

Sezione 2: Disposizioni d'attuazione e transitorie Art. 26

Costituzione e scioglimento della Conferenza universitaria svizzera

1

La Conferenza universitaria svizzera svolge i suoi compiti dal momento in cui e fintanto che più della metà dei possibili contraenti da parte dei Cantoni hanno aderito alla convenzione.

3 4 5

RU 1992 1027, 1993 2080, 1994 1034, 1996 565 RS 431.01 RS 414.23

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Legge sull'aiuto alle università

2

Se la Conferenza universitaria svizzera non può assumere o svolgere i suoi compiti, il Consiglio federale prende provvedimenti per versare gli aiuti finanziari.

Art. 27

Calcolo dei sussidi di base

1

Il sistema di calcolo dei sussidi di base previsto dalla presente legge è introdotto progressivamente.

2

Nel primo anno, viene versato il 25 per cento, nel secondo anno il 50 per cento, nel terzo anno il 75 per cento e nel quarto anno il 100 per cento dei sussidi di base conformemente all'articolo 15. L'importo rimanente è ripartito tra gli aventi diritto conformemente agli articoli 5 e 6 della legge federale del 22 marzo 19916 sull'aiuto alle università.

Art. 28

Investimenti correnti

Gli impegni contratti in buona fede da un Cantone universitario sulla base di un atto normativo emanato da un Parlamento cantonale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono sussidiati per gli anni 2000-2002 conformemente alla legge federale del 22 marzo 19917 sull'aiuto alle università.

Sezione 3: Referendum, entrata in vigore e durata di validità Art. 29 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La presente legge rimane in vigore fino al 31 dicembre 2007.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19998 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1113

6 7 8

RU 1992 1027, 1993 2080, 1994 1034 e 1996 565 RU 1992 1027, 1993 2080, 1994 1034 e 1996 565 FF 1999 7513

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