Termine di referendum: 7 ottobre 1999

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 19981, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione2 Titolo prima dell'art. 62a

Capitolo 2bis: Accentramento delle procedure decisionali Art. 62a

Consultazione

1

Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.

2

Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l'autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l'altra.

3

L'autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.

4

L'autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

Art. 62b

Eliminazione delle divergenze

1

Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l'autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti.

1 2

FF 1998 2029 RS 172.010

1999-4458

4365

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

2

Se l'eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l'autorità direttiva.

3

Se l'eliminazione delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

4

Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.

Art. 62c

Termine

1

Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.

2

Se uno di questi termini non può essere rispettato, l'autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.

2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria3 Art. 99 cpv. 2 lett. c e d 2

Il capoverso 1 non è applicabile: c.

alle concessioni d'esercizio, alle autorizzazioni d'esercizio, alle approvazioni di regolamenti d'esercizio e di piani per gli aerodromi;

d.

alle approvazioni di piani d'impianti ferroviari, di filoveicoli, della navigazione pubblica, di trasporto in condotta, di impianti elettrici e delle strade nazionali.

Art. 100 cpv. 1 lett. r Abrogata

3. Legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 2 cpv. 2 2

Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.

3 4

RS 173.110 RS 451

4366

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 3 titolo marginale e cpv. 4 Obblighi della Confederazione e dei Cantoni

4

Le autorità federali sentono i Cantoni interessati prima di prendere una decisione. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, l'Ufficio federale della cultura nonché gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione della presente legge conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione5.

Art. 6 cpv. 1 1

L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.

Art. 7

Perizia della commissione

1

Se l'adempimento del compito è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio oppure, secondo competenza, l'Ufficio federale della cultura decide se occorre la perizia della commissione secondo l'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

2

Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.

Art. 12a cpv. 1 secondo periodo

1

... Di regola la pubblicazione dura 30 giorni.

Art. 22 cpv. 3 secondo periodo Abrogato

5

RS 172.010; RU ...

4367

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

4. Legge militare6 Art. 122a

Attività della difesa nazionale

Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali.

Titolo prima dell'art. 126

Capitolo 3: Costruzioni e impianti militari Sezione 1: Disposizioni generali Art. 126

Principio

1

Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (autorità competente per l'approvazione dei piani).

2

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

4

Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio7.

Art. 126a

Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull'espropriazione8 (LEspr).

Titolo prima dell'art. 126b

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani Art. 126b

Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

6 7 8

RS 510.10; RU 1999 1153 RS 700; RU ... (FF 1998 1037) RS 711

4368

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 126c

Picchettamento

1

Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l'impianto progettati.

2

Per motivi importanti l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

3

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

Art. 126d

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

1

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr9.

Art. 126e

Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr10 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 126f

Opposizione

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa11 o della LEspr12 può fare opposizione durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

9 10 11 12

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4369

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 126g

Eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione13.

Art. 127

Approvazione dei piani; durata di validità

1

Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 128

1

Procedura semplificata di approvazione dei piani

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento.

La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 128a

Protezione di impianti militari

1

Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 195014 concernente la protezione delle opere militari non occorre procedura di approvazione dei piani.

13 14

RS 172.010; RU ...

RS 510.518

4370

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

2

La procedura semplificata d'approvazione dei piani si applica per analogia. Occorre tener conto dell'interesse a mantenere il segreto.

Titolo prima dell'art. 129

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata Art. 129 1

Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo le disposizioni della LEspr15. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Titolo prima dell'art. 130

Sezione 4: Procedura di ricorso Art. 130

Ricorso

1

Contro le decisioni di approvazione dei piani è ammissibile in ultima istanza il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Art. 151 cpv. 4

4

Il nuovo diritto si applica alle domande d'approvazione dei piani pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge. I ricorsi pendenti sono retti dal diritto previgente.

5. Legge federale sull'espropriazione16 Introduzione di un'abbreviazione del titolo LEspr

15 16

RS 711 RS 711

4371

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 4 lett. d ed e Il diritto d'espropriazione può essere esercitato: d.

in rapporto con un'opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio;

e.

ex lett. d

Art. 46 Abrogato

6. Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche17 Art. 46 cpv. 3 e 4 3

Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d'espropriazione è accordato dal Dipartimento.

4

Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale sull'espropriazione18 (LEspr).

Art. 47 b. Diritto applicabile

La procedura di espropriazione e l'obbligo di indennizzo sono regolati dalla LEspr19; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della presente legge.

III. Concessioni federali 1. Competenza

1

Art. 62 Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide anche in merito all'approvazione dei piani necessari per la costruzione o per la modifica di impianti.

2

La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr20.

3

Con la concessione sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

17 18 19 20

RS 721.80 RS 711 RS 711 RS 711

4372

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti del concessionario.

Art. 62a

2. Procedura ordinaria a. Introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all'Ufficio federale dell'economia delle acque (Ufficio federale). Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

b. Picchettamento

1

Art. 62b Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'Ufficio federale.

Art. 62c

c. Consultazione, 1 L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invipubblicazione e deposito dei pia- tandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale ni termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr21.

Art. 62d d. Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr22 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 62e

e. Opposizione

21 22 23 24

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa23 o della LEspr24 può fare opposizione presso

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4373

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'Ufficio federale.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 62f f. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione25.

Art. 62g

3. Decisione

Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

Art. 62h

4. Procedura semplificata

1

La procedura semplificata è applicata a: a.

progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

impianti la cui modifica durante la validità della concessione non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

25

RS 172.010; RU ...

4374

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 62i 5. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

1

Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr26.

Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di concessione, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 62k

6. Partecipazione 1 dei Cantoni

Se la costruzione di impianti, in particolare di gallerie e di scavi, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2

Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, il Dipartimento può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali della presente legge. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l'eliminazione dei materiali.

Art. 72 cpv. 3

3

Le decisioni di un'unità amministrativa della Confederazione in applicazione della presente legge possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 75a

III. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

26

Le norme procedurali previgenti si applicano: a.

alle domande di concessione pendenti da due o più anni;

b.

alle domande di costruzione pendenti;

c.

alle domande di costruzione per impianti necessari all'esercizio di una concessione rilasciata secondo il diritto previgente, qualora siano inoltrate entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge;

d.

ai ricorsi pendenti.

RS 711

4375

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

7. Legge federale dell'8 marzo 196027 sulle strade nazionali Introduzione di un'abbreviazione del titolo LSN Sostituzione di espressioni 1

In tutta la legge l'espressione «Dipartimento federale dell'interno» è sostituita da «Dipartimento competente (Dipartimento)» (art. 14) o da «Dipartimento»; l'espressione «Ufficio federale delle strade e delle arginature» viene sostituita da «Ufficio competente (Ufficio)» (art. 10) o da «Ufficio».

2

Negli articoli 25 capoverso 3 e 51 capoverso 2, l'espressione «della legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione» è sostituita da «della legge federale sull'espropriazione (LEspr)» (art. 25), e da «LEspr» (art. 51) rispettivamente.

Art. 16 cpv. 2 e 3

2

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell'autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.

3

Abrogato

Art. 17 d. Soppressione delle zone riservate

1

Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2

Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

Art. 21

1. Allestimento dei progetti esecutivi

27

1

Una volta approvati i progetti generali, i Cantoni elaborano i progetti esecutivi in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessa-

RS 725.11

4376

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

ti. I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

2

Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni concernenti l'elaborazione dei progetti esecutivi e dei piani.

Art. 24 cpv. 2 e 3

2

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il permesso di costruire. Contro le decisioni dell'autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.

3

Abrogato

Art. 26 3. Procedura d'approvazione dei piani a. Principio

1

L'approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento.

2

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

b. Diritto applicabile

4. Procedura ordinaria d'approvazione dei piani a. Introduzione

Art. 26a La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr28.

Art. 27 La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 27a

b. Picchettamento

28

1

Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

RS 711

4377

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.

Art. 27b

c. Consultazione, 1 Il Dipartimento trasmette la domanda pubblicazione e deposito dei pia- doli a esprimere il loro parere entro tre ni

ai Cantoni interessati, invitanmesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr29.

d. Avviso personale

Art. 27c Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il Cantone deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr30 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 27d

e. Opposizione

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa31 o della LEspr32 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3

f. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

29 30 31 32 33

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 27e La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione33.

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RU ...

4378

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 28 6. Approvazione dei piani; durata di validità; ricorso

1

Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

3 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

4

Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

5

La decisione d'approvazione dei piani e le altre decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 28a

6. Procedura semplificata

1

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

3

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 29 Titolo marginale

7. Pubblicazione degli allineamenti

4379

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 36 cpv. 2 2

Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.

Art. 39

8. Espropriazione; procedura di stima; immissione in possesso anticipata

1

Il diritto d'espropriazione appartiene ai Cantoni. Sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.

2

Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr34. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate; è fatto salvo l'articolo 38 LEspr.

3

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

4

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 62

II. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

1

Le domande già depositate pubblicamente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto procedurale previgente.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

8. Legge federale del 24 giugno 190235 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole Sostituzione di una denominazione La denominazione «Ispettorato federale degli impianti a corrente forte» negli articoli 25 e 26 è sostituita dalla denominazione «Ispettorato».

Art. 2 cpv. 3 3

Ove sorga dubbio se, agli effetti della presente legge, un impianto elettrico è da considerare fra quelli a corrente forte o fra quelli a corrente debole, decide in ultima

34 35

RS 711 RS 734.0

4380

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

istanza il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Art. 4 cpv. 3 3

Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all'obbligo d'approvazione dei piani.

Art. 14 Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s'intendono gli impianti elettrici nell'interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale.

Art. 15

1

Le prescrizioni di cui all'articolo 3 determinano, in particolare, le misure tecniche di sicurezza necessarie nel caso d'incroci di linee a corrente forte con linee a corrente debole, o di linee a corrente forte fra loro.

2

Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la maggioranza degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 19.

3

Le spese per queste misure di sicurezza sono sopportate in comune dalle imprese interessate.

4

Le spese sono ripartite proporzionalmente all'importanza economica di questi impianti, indipendentemente da quale delle linee sia preesistente o su quale linea vadano introdotte le misure di sicurezza o le modificazioni.

5

L'autorità federale competente decide sulle controversie circa le spese o la loro ripartizione. In caso di contestazioni relative al rapporto tra Confederazione e Cantoni oppure tra Cantoni, è fatta salva l'azione di diritto amministrativo secondo l'articolo 116 lettere a o b della legge federale sull'organizzazione giudiziaria36.

6

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli impianti domestici.

Titolo prima dell'art. 16

IIIa. Procedura di approvazione dei piani Art. 16 1

Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'articolo 4 capoverso 3 occorre un'approvazione dei piani.

36

RS 173.110; RU 1999 1118

4381

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato);

b.

l'Ufficio federale dell'energia per impianti per cui l'Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte;

c.

l'autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'esercente di impianti a corrente forte o debole (impresa) nell'adempimento dei suoi compiti.

5 Di regola per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio37.

6

La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall'autorità competente per l'approvazione della parte principale dell'impianto.

7 Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'approvazione o prevedere determinate facilitazioni procedurali per gli impianti domestici, le reti di distribuzione a bassa tensione e gli impianti di produzione di energia a bassa tensione.

Art. 16a La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull'espropriazione38 (LEspr).

Art. 16b La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 16c 1

Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa deve mettere in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modifiche del terreno richieste dall'opera progettata.

2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l'Ispettorato.

37 38

RS 700; RU ... (FF 1998 1037) RS 711

4382

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 16d 1

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr39.

Art. 16e Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr40 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 16f 1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa41 o della LEspr42 può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 16g La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione43.

Art. 16h 1

Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

Se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un'intesa, l'Ispettorato accorda l'approvazione dei piani. In caso contrario trasmette i documenti all'Ufficio federale dell'energia, che prosegue la procedura e decide.

39 40 41 42 43

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RU ...

4383

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 16i 1

L'approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

2

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione. Una proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è modificata essenzialmente dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 17

1

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la fornitura di elettricità ai cantieri.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento.

La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 19 cpv. 2

2

La Commissione dà un parere sulle prescrizioni del Consiglio federale per la costruzione e la manutenzione degli impianti elettrici, come pure sugli affari la cui decisione spetta al Consiglio federale o al Dipartimento secondo gli articoli 2, 3, 15 capoverso 2, 16 capoverso 7 e 24 della presente legge.

Art. 22 Al posto delle due istanze di controllo secondo l'articolo 21 il Consiglio federale può istituire un ispettorato unico.

Art. 23 Le decisioni delle autorità competenti per l'approvazione dei piani secondo l'articolo 16 e delle istanze di controllo secondo l'articolo 21 possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

4384

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 24 Il Dipartimento decide circa le contestazioni fra le istanze di controllo di cui all'articolo 21.

Art. 25a 1

Le autorità incaricate dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti.

2

Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l'esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

Art. 32 cpv. 2

2

Quest'autorità avvia senza indugio un'inchiesta ufficiale sulla causa e le conseguenze dell'infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell'infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al Dipartimento.

Titolo prima dell'art. 42

VI. Espropriazione Art. 42 Abrogato Art. 43 1

All'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.

2

Il Dipartimento può accordare il diritto di espropriazione agli utenti d'energia elettrica.

Art. 44 Il diritto di espropriazione può essere fatto valere per: a.

la costruzione e la modifica di installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio;

b. la trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione.

4385

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 45 1

Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo le disposizioni della LEspr44. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, può autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 46-50, 53 e 53bis

Abrogati Art. 57 cpv. 2 2

Il Dipartimento può affidare l'inchiesta e, per gradi, anche il giudizio delle infrazioni all'Ispettorato.

Art. 63

1

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Nel caso di espropriazioni va attuata la procedura d'opposizione eventualmente omessa.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

9. Legge federale del 20 dicembre 195745 sulle ferrovie Sostituzione di denominazioni: 1 Negli articoli 12, 16, 17 capoverso 4, 18n capoverso 1, 18q capoverso 1, 18s capoverso 1, 18t (18n, 18q, 18s e 18t secondo la versione riveduta), 21 capoverso 1, 24 capoverso 1, 40 capoverso 2, 57 capoverso 4, 70 capoversi 1 e 2, 71 capoverso 1, 72 capoverso 3, 74, 79, 88 capoverso 1 e 89 capoversi 1 e 2 la denominazione «autorità di vigilanza» e nell'articolo 24 capoverso 3 la denominazione «autorità di vigilanza delle ferrovie» sono sostituite con la denominazione «Ufficio federale».

2

Negli articoli 10 capoverso 2, 22, 51 capoverso 4 nonché 63 capoversi 1 e 2 la denominazione «Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie» è sostituita con la denominazione «Dipartimento».

44 45

RS 711 RS 742.101

4386

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 10 cpv. 2 2

L'Ufficio federale è l'autorità di vigilanza.

Art. 11 II. Ricorso

Nella misura in cui la presente legge non contenga disciplinamenti derogatori, le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 17 cpv. 3 Abrogato Art. 18

II. Procedura di approvazione dei piani 1. Principio

1

Le costruzioni e impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ufficio federale;

b.

il Dipartimento per i grandi progetti secondo l'allegato.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria.

5

Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio46.

6

Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato.

Art. 18a

2. Diritto applicabile

46 47

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull'espropriazione47 (LEspr).

RS 700; RU ... (FF 1998 1037) RS 711

4387

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 18b 3. Procedura ordinaria a. Introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

b. Atti preparatori

1

Art. 18c Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa di costruzioni deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr48. Circa le obiezioni di terzi decide l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

Art. 18d

c. Consultazione, 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la dopubblicazione e deposito dei pia- manda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere enni tro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere

prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d'espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr49.

Art. 18e d. Avviso personale

48 49 50

RS 711 RS 711 RS 711

4388

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa ferroviaria deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr50 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 18f e. Opposizione

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa51 o della LEspr52 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 18g f. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione53.

Art. 18h

4. Approvazione dei piani; durata di validità; ricorso

1

Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

3 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

4

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

5

La decisione d'approvazione dei piani dell'Ufficio federale può essere impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. La decisione d'approvazione dei piani del Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

51 52 53

RS 172.021; RU 1998 3033 RS 711 RS 172.010; RU ...

4389

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 18i 5. Procedura semplificata

1

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 18k

6. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

1

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr54. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

54

RS 711

4390

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 18l 7. Partecipazione 1 dei Cantoni

Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti, che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2

Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l'eliminazione dei materiali.

Art. 18m

8. Impianti accessori

1

L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori: a.

occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;

b.

potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.

2

L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un impianto accessorio: a.

su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l'impresa ferroviaria non giungono a un'intesa;

b.

se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell'impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;

c.

se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.

3

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

Art. 18n

III. Assicurazione della disponibilità di terreni per costruzioni e impianti ferroviari futuri 1. Zone riservate A. Determinazione

ex art. 18b

4391

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 18o B. Effetti

ex art. 18c

d. Soppressione

1

Art. 18p Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2

L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

Art. 18q

2. Allineamenti a. Determinazione

ex art. 18e

Art. 18r-18t ex art. 18f-18h Art. 18u IV. Indennità.

Presupposti.

Procedura

1

Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

2

L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.

3

L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57-75 LEspr55.

4

Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.

55

RS 711

4392

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

5

L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

Art. 18v V. Ricomposizione particellare. Competenza

1

Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda dell'autorità competente per l'approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale.

Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2

Nella procedura di ricomposizione particellare: a.

possono essere inseriti fondi dell'impresa ferroviaria;

b.

può essere ridotta la proprietà fondiaria inclusa nella procedura;

c.

possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione ferroviaria;

d.

l'impresa ferroviaria può essere immessa anticipatamente nel possesso;

e.

possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3

Il terreno ceduto all'impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante riduzioni della proprietà fondiaria è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4

Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.

5

Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l'impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.

Art. 18w

VI. Autorizzazione d'esercizio

1

L'Ufficio federale definisce gli impianti ferroviari e i veicoli che possono essere messi in esercizio soltanto con la sua autorizzazione.

Emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

2

Nel caso di veicoli e impianti di sicurezza destinati esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario, prima dell'esecuzione occorre presentare all'Ufficio federale almeno il capitolato d'oneri e lo schizzo-tipo. L'Ufficio federale decide in ogni singolo caso se sussiste un obbligo d'autorizzazione.

4393

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 19-24 titoli marginali Le cifre romane che numerano i titoli marginali degli articoli 19-24 aumentano tutte di quattro unità.

Art. 22 terzo periodo ... Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d'approvazione dei piani prevista dagli articoli 18-18i.

Art. 24 cpv. 1 secondo periodo 1

... Sono applicabili gli articoli 18-18i e 18m.

Art. 33, 38 e 39 titoli marginali Le cifre romane che numerano i titoli marginali degli articoli 33, 38 e 39 aumentano tutte di quattro unità.

Art. 40 titolo marginale, cpv. 1 periodo introduttivo e lett. a XVI. Controversie 1. Ufficio federale

1

Sentite le autorità e le imprese di trasporto interessate, l'Ufficio federale decide sulle contestazioni concernenti: a.

esigenze della costruzione e dell'esercizio ferroviari (art. 18 e 18m);

Art. 48 VI. Controversie

1

Il Consiglio federale decide sulle contestazioni secondo l'articolo 46.

2

L'Ufficio federale, sentite le parti interessate, decide sulle controversie concernenti l'obbligo di trasporto e l'adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1 e 3).

3

La Commissione di ricorso del DDPS decide in prima istanza, secondo la procedura dell'amministrazione militare, sulle contestazioni concernenti l'applicazione delle tasse militari e le spese cagionate dalle misure speciali di sicurezza per i trasporti militari.

4

L'Ufficio federale decide sulle altre controversie relative alla presente sezione tra amministrazioni pubbliche e imprese ferroviarie relative alle indennità, alle spese e alla loro ripartizione, nonché alla responsabilità della Confederazione (art. 41, 42 cpv. 2, 44 e 47).

5

Il Consiglio federale decide, invece della Commissione di ricorso del DDPS, sulle contestazioni tra le Ferrovie federali svizzere e l'Amministrazione federale.

Art. 71 cpv. 3 Abrogato

4394

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Disposizioni finali relative alla modifica del 18 giugno 1999 1 Il decreto federale del 21 giugno 199156 concernente la procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari è abrogato.

2

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

3

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Alla legge è aggiunto il seguente nuovo allegato:

Allegato (art. 18 cpv. 2 lett. b) 1. Progetti delle Ferrovie federali svizzere Tronco/Linea Vauderens - Villars-sur-Glâne Mattstetten ­ Rothrist Olten ­ Muttenz Zurigo aeroporto ­ Winterthur Ginevra ­ Losanna Losanna ­ Yverdon Grandson ­ Boudry Olten ­ Aarau Zurigo stazione centrale ­ Thalwil Salgesch ­ Leuk Zurigo stazione centrale ­ Oerlikon Winterthur ­ Weinfelden Zurigo ­ Coira

Linea parziale/progetto parziale tutta la linea tutta la linea tutta la linea tutta la linea tracciato ad anello GEAP - Mies Eclépens - galleria del Mormont Onnens - Vaumarcus Däniken - Aarau (escl.)

tutta la linea tutta la linea tutta la linea attraversamento della Thur Mühlehorn ­ Tiefenwinkel

2. Progetti delle imprese di trasporto concessionarie Impresa Berna ­ Neuchâtel Gürbetal - Berna ­ Schwarzenburg Sihltal - Zurigo ­ Uetliberg Ferrovie del Giura Ferrovie retiche Bremgarten ­ Dietikon (BD) 56

Tratta Bümpliz Nord - Rosshäusern Fischermätteli -Toffen Giesshubel - Langnau am Albis Glovelier - Delémont Entrata sotterranea della Ferrovia CoiraArosa alla stazione di Coira Entrata sotterranea della BD a Dietikon

RU 1991 1319

4395

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

3. Progetti messi in consultazione conformemente all'articolo 12 del decreto federale del 4 ottobre 199157 sul transito alpino

10. Legge federale del 29 marzo 195058 sulle imprese filoviarie Sostituzione di una denominazione La denominazione «Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie» è sostituita con «Dipartimento» agli articoli 6 capoverso 1, 7 e 17 capoverso 2.

Art. 4 cpv. 1 secondo periodo 1

... Essa è rilasciata per una durata determinata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento), che chiede il preavviso del Governo cantonale interessato e delle imprese di trasporti pubblici della regione.

Art. 8 cpv. 2 e 3

2

Le decisioni degli uffici subordinati possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

3

Abrogato

Art. 11 3. Legislazione sulle ferrovie a. Approvazione dei piani

1

Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità di vigilanza.

2

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 195759 sulle ferrovie.

Art. 11a b. Ulteriori disposizioni

57 58 59

1

Le disposizioni applicabili alle ferrovie secondarie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie, particolarmente per quanto concerne: a.

gli orari, le interruzioni del traffico e la notificazione di infortuni;

b.

le condizioni di trasporto e le tariffe;

c.

la contabilità e la statistica;

RS 742.104; RU 1999 769 RS 744.21 RS 742.101

4396

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

d.

2

la durata del lavoro e del riposo del personale, come pure le istituzioni di previdenza per il personale;

e.

le tasse di concessione e le tasse amministrative;

f.

le tasse di bollo sui documenti di trasporto;

g.

la polizia ferroviaria in materia di trasporto di viaggiatori e di merci.

Sono fatti salvi gli articoli 12-15.

Art. 19a Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999

1

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

11. Legge del 4 ottobre 196360 sugli impianti di trasporto in condotta Introduzione di un'abbreviazione del titolo LITC Sostituzione di denominazioni 1

La denominazione «autorità di vigilanza» negli articoli 20, 32 capoverso 2, 35 capoverso 4 e 47 capoverso 1 e la denominazione «autorità di vigilanza sugli impianti di trasporto in condotta» nell'articolo 36 sono sostituite dalla denominazione «Ufficio federale».

2

Le denominazioni «l'esercente dell'impianto» nell'articolo 13 capoverso 1, «l'esercente» negli articoli 32 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 2 nonché 50 capoverso 2 e «l'esercente di un impianto di trasporto in condotta», negli articoli 35 capoverso 1 e 50 capoverso 1 sono sostituite dalla denominazione «l'impresa».

Titolo prima dell'art. 1 I. Disposizioni generali Art. 1 titolo marginale

Campo di applicazione

Titolo prima dell'art. 2 Abrogato

60

RS 746.1

4397

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 2 1. Approvazione dei piani

1

Gli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 possono essere costruiti o modificati unicamente con l'approvazione dei piani da parte dell'autorità di vigilanza.

2

La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale sull'espropriazione61 (LEspr).

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'esercente di un impianto di trasporto in condotta (impresa).

Art. 3 titolo marginale, cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. e e cpv. 2

2. Condizioni a. In generale

1

L'approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri: e.

quando l'impresa richiedente non soddisfa le condizioni dell'articolo 4, oppure

2

L'approvazione dei piani non può essere né rifiutata né concessa con condizioni restrittive o oneri per ragioni diverse da quelle di cui al capoverso 1.

Art. 4

b. Impresa estera

Un'impresa estera deve avere un'amministrazione e una direzione dell'esercizio residenti in Svizzera, nonché un'organizzazione aziendale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.

Art. 5-9 Abrogati Titolo prima dell'art. 10 Abrogato Art. 10

3. Diritto di espropriazione

61

RS 711

4398

All'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 11 titolo marginale e cpv. 1 4. Diritto all'incrocio delle vie di comunicazione

1

L'impresa è legittimata, mediante un'equa indennità, a incrociare le vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l'esecuzione dell'incrocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni disturbo al traffico e non sia pregiudicata la pianificazione delle vie di comunicazione. Durante la costruzione dell'incrocio, il traffico può essere limitato solo nella misura in cui sia necessario alla realizzazione dei lavori.

Art. 12 Abrogato Art. 13

5. Obbligo di trasporto

1

(Concerne soltanto il testo tedesco)

2

In caso di divergenze, sull'obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale).

3

Sulle pretese di diritto civile derivanti dal contratto decidono i tribunali civili.

Art. 14 e 15 Abrogati Art. 16 cpv. 2

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può estendere questa vigilanza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio di altri impianti di trasporto in condotta, in quanto appartengano alla Confederazione o a un istituto federale.

Art. 17

2. Competenza

1

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale. Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.

2

Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.

Art. 18

3. Contenuto

L'Ufficio federale ordina le misure necessarie per la protezione delle persone, dei beni e dei diritti importanti. A questo scopo, può ordinare che l'equipaggiamento dell'impianto sia conforme allo sviluppo tecnico.

4399

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 21 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani a. Introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

b. Picchettamento

1

Art. 21a Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa deve mettere in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, il tracciato degli impianti di trasporto in condotta.

2

Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'Ufficio federale.

Art. 21b

c. Consultazione, 1 L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invipubblicazione e deposito dei pia- tandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale ni termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione di cui agli articoli 42-44 LEspr62.

Art. 22

d. Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr63 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

Art. 22a

e. Opposizione

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa64 o della LEspr65 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere presentate all'Ufficio federale.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

62 63 64 65

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4400

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 22b f. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione66.

Art. 23

2. Approvazione dei piani; durata di validità, rimedi giuridici

1

Con l'approvazione dei piani l'Ufficio federale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

L'approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l'Ufficio federale può prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione.

3

L'approvazione dei piani e le altre decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 24

3. Procedura semplificata

1

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

66

RS 172.010; RU ...

4401

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 25 titolo marginale 4. Inizio della costruzione

Art. 26 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è 5. Procedura di stima; immissione in possesso eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissioanticipata ne federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni

della LEspr67. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 27 titolo marginale, cpv. 1 e 2

6. Misure di protezione durante la costruzione

Nei capoversi 1 e 2 la denominazione «il concessionario» è sostituita da «l'impresa».

Art. 28 7. Progetti di costruzione di terzi

La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere autorizzata unicamente previo consenso dell'Ufficio federale, se: a.

incrocia impianti di trasporto in condotta;

b.

potrebbe compromettere la sicurezza d'esercizio dell'impianto di trasporto in condotta.

Art. 29 titolo marginale 8. Spese

Art. 30 1. Autorizzazione d'esercizio

1

Per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: a.

67

RS 711

4402

l'impianto di trasporto in condotta è conforme alla presente legge, alle disposizioni d'esecuzione e all'approvazione dei piani;

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

b.

l'impresa dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell'impianto e per la riparazione immediata dei danni;

c.

è stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile prescritta.

Art. 31 2. Efficacia operativa e sicurezza dell'esercizio

Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza.

Art. 32a

4. Sospensione dell'esercizio

1

Qualora le condizioni menzionate nell'articolo 30 capoverso 2 non siano più soddisfatte, l'esercizio dev'essere sospeso; la sospensione va notificata all'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale può ordinare la sospensione dell'esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle prescrizioni della presente legge, delle disposizioni di esecuzione, dell'approvazione dei piani o delle sue stesse istruzioni.

3

Prima di prendere la sua decisione, l'Ufficio federale consulta i Cantoni interessati e l'impresa.

Art. 32b

5. Smantellamento dell'impianto

Qualora un impianto cessi l'esercizio, l'impresa deve smantellarlo a sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico.

Art. 32c

6. Proprietà

Salvo disposizione contraria, l'impianto di trasporto in condotta è di proprietà dell'impresa cui è stata concessa l'autorizzazione d'esercizio.

Art. 35 cpv. 3 Il termine «concessione» è sostituito da «approvazione dei piani».

Art. 45 n. 1 commi 1 e 4 Il termine «concessione» è sostituito da «approvazione dei piani».

Art. 47 cpv. 2 Abrogato

4403

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 47a 5. Trattamento di dati personali

1

Le autorità incaricate dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 44 e seguenti.

2

Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l'esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

Art. 51

2. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

1

Le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica non sono rinnovate alla loro scadenza. Gli impianti possono essere tenuti in esercizio.

2

Le domande di concessione pendenti divengono prive d'oggetto.

3

Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

4

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

5

Se, per ragioni di cui il concessionario non è tenuto a rispondere, deve essere sospeso o limitato l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta per cui una concessione è stata accordata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione versa al concessionario un'adeguata indennità per il danno che ne risulta.

Art. 52 cpv. 2 frase introduttiva nonché n. 3 e 4

2

Esso emana le necessarie prescrizioni d'applicazione, che indicano segnatamente: 3.

la procedura di approvazione dei piani;

4.

le tasse per l'attività dell'Ufficio federale.

12. Legge federale del 3 ottobre 197568 sulla navigazione interna Introduzione di un'abbreviazione del titolo LNI

68

RS 747.201

4404

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Titolo prima dell'art. 8

Capo secondo: Impianti portuali La numerazione dei capitoli 2-9 aumenta di un'unità.

Art. 8

Costruzione ed esercizio di impianti portuali

1

Per la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d'approdo per battelli della Confederazione e imprese pubbliche di navigazione occorre l'approvazione dei piani dell'Ufficio federale dei trasporti.

2

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 195769 sulle ferrovie.

3

Le decisioni dell'Ufficio federale dei trasporti basate sui capoversi 1 e 2 del presente articolo sono impugnabili davanti alla Commissione di ricorso del DATEC.

4

Tutti gli altri impianti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Art. 57 cpv. 2 Abrogato Art. 63a

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

1

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

13. Legge federale del 21 dicembre 194870 sulla navigazione aerea Art. 3b Concerne solo il testo tedesco.

Art. 6 cpv. 1 4. Ricorso

69 70

1

Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

RS 742.101 RS 748.0

4405

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Titolo prima dell'art. 36

Capo terzo: Infrastruttura Art. 36 I. Aerodromi 1. Competenza

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sull'esercizio e la costruzione degli aerodromi.

Art. 36a

2. Esercizio a. Concessione d'esercizio

1

Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è rilasciata dal Dipartimento.

2

Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l'infrastruttura necessaria a tal fine.

3

Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

4

Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione.

Art. 36b b. Autorizzazione d'esercizio

1

Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'Ufficio federale.

2 L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all'esercizio di un campo d'aviazione.

Art. 36c c. Regolamento d'esercizio

1

Il gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio.

2

Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani e in particolare:

3

a.

l'organizzazione dell'aerodromo;

b.

le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.

Il gerente d'aerodromo sottopone il regolamento all'Ufficio federale per approvazione.

4406

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

4

Se il gerente adotta o modifica il regolamento d'esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l'Ufficio federale approva il regolamento d'esercizio al più presto al momento dell'approvazione dei piani.

Art. 36d

d. Modifiche rilevanti del regolamento d'esercizio

1

L'Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi.

In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione71.

4

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa72 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

5

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 37 Procedura di approvazione dei piani a. Principio

1

Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.

2

Autorità d'approvazione dei piani è: a.

per gli aeroporti il Dipartimento;

b.

per i campi d'aviazione l'Ufficio federale.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.

Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

71 72

RS 172.010; RU ...

RS 172.021

4407

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio73.

Art. 37a b. Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per gli aeroporti, in subordine, dalla legge sull'espropriazione (LEspr)74.

Art. 37b

c. Procedura ordinaria; introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 37c

d. Picchettamento

1

Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2

Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

3

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

Art. 37d

e. Consultazione; 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la dopubblicazione e deposito dei pia- manda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere enni tro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere

prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr75.

73 74 75

RS 700 RS 711 RS 711

4408

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 37e f. Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr76 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 37f

g. Opposizione

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa77 o della LEspr78 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 37g h. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione79.

Art. 37h

4. Approvazione dei piani; durata di validità

1

Con l'approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

76 77 78 79

RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RU ...

4409

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 37i 5. Procedura semplificata

1

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 37k

6. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

1

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr80. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

80

RS 711

4410

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 37l 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per 7. Ricomposizione particellare. Competenza impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposi-

zione particellare dev'essere ordinata su domanda del Dipartimento entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2

Nella procedura di ricomposizione particellare: a.

possono essere inseriti fondi dell'impresa richiedente;

b.

può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;

c.

possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale;

d.

l'impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;

e.

possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3

Il terreno ceduto all'impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4

Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

5

Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l'impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

Art. 37m

8. Impianti accessori

1

L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

2

L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un impianto accessorio.

3

Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l'esercizio dell'aerodromo.

4 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

4411

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Art. 37n 9. Assicurazione 1 L'Ufficio federale può, d'ufficio o su proposta dell'esercente deldella disponil'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in bilità di terreni per costruzioni regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costrue impianti aerozioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Coportuali futuri A. Zone riservate muni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La a. Determinaconsultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta zione

ai Cantoni.

2

Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 37o

b. Effetti

Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

c. Soppressione

1

Art. 37p Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2

L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

Art. 37q

B. Allineamenti.

a. Determinazione

4412

1

L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

2

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

3

Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

Art. 37r

b. Effetti

Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

c. Soppressione

1

Art. 37s L'Ufficio federale sopprime, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.

2

Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

3

I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. È fatto salvo il ricorso di diritto amministrativo.

Art. 37t

C. Atti preparatori

All'interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L'articolo 15 LEspr 81 si applica per analogia.

Art. 38 e 39 titoli marginali La numerazione dei titoli marginali aumenta di 7 unità.

Art. 40a

2. Impianti

1

Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale.

2

81

Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.

RS 711

4413

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

3

All'impresa che chiede l'approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d'espropriazione.

Art. 50 Abrogato Art. 107a

IIIa. Protezione dei dati

1

L'Ufficio federale tratta i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati: a.

sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle sanzioni secondo la presente legge; e

b.

sull'attitudine (certificato di buona condotta e estratto del casellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive nell'aviazione civile.

2

In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessaria all'esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della presente legge.

3

Può conservare i dati in forma elettronica.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999 1

Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d'approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d'opposizione.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

14. Legge del 7 ottobre 198382 sulla protezione dell'ambiente Art. 41 cpv. 2-4 2

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione83.

82 83

RS 814.01 RS 172.010; RU ...

4414

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

3

Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

4

ex cpv. 3

Art. 56 cpv. 1 e 3 1

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

3

Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

15. Legge del 24 gennaio 199184 sulla protezione delle acque Art. 48

Competenza esecutiva della Confederazione

1

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione85.

2

Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3

ex cpv. 2

4

ex cpv. 3

Art. 67a

Diritto di ricorso delle autorità

1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

2

Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

84 85

RS 814.20 RS 172.010; RU ...

4415

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

16. Legge sul lavoro86 Art. 7 cpv. 4 4

Se la costruzione o la trasformazione di un'impresa richiede una decisione d'approvazione dei piani di un'autorità federale, quest'ultima approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d'eliminazione delle divergenze in seno all'Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione87 si applica ai rapporti e ai corapporti.

17. Legge del 4 ottobre 199188 sulle foreste Art. 6 1

Competenza

Le deroghe sono accordate: a.

dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento;

b.

dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento.

2

Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) se: a.

il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la superficie totale;

b.

l'area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.

Art. 46 cpv. 2 2

La denominazione «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituita con «Ufficio federale».

Art. 49 cpv. 1-3

1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge ed esegue i compiti che le sono direttamente affidati dalla legge.

2

L'autorità federale che, in virtù di un'altra legge federale o di un trattato internazionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previamente i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati

86 87 88

RS 822.11 RS 172.010; RU ...

RS 921.0

4416

Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione89.

3

ex cpv. 2

18. Legge federale del 21 giugno 199190 sulla pesca Introduzione di un'abbreviazione del titolo LFSP Art. 8 cpv. 2 Abrogato Art. 13 cpv. 1 1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) sostiene le autorità competenti nell'organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.

Art. 21 cpv. 4 e 5

4

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione91.

5

Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 4 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

Art. 26a

Diritto di ricorso delle autorità

1

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

2

Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

89 90 91

RS 172.010; RU ...

RS 923.0 RS 172.010; RU ...

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 199992 Termine di referendum: 7 ottobre 1999

92

FF 1999 4365

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