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Messaggio concernente la Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

del 31 marzo 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio relativo al disegno di decreto federale concernente la Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 marzo 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss II cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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1999-89

Compendio La Convenzione comune del 5 settembre 1997 sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi (Convenzione comune) si collega alla Convenzione del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare, ratificata dalla Svizzera il 12 settembre 1996. A quell'epoca si era deciso di escludere i rifiuti radioattivi e di elaborare in merito una regolamentazione internazionale specifica.

Già nel 1991, su domanda degli Stati membri, l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA) intraprese il programma RADWASS (Radioactive Waste Safety Standards) che ha lo scopo di fissare principi e norme di sicurezza in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi e di redigere direttive a questo proposito. Tuttavia, considerando che queste direttive sono facoltative in diritto internazionale pubblico, la Convenzione comune è stata elaborata tra il 1995 e il 1997 sotto la sorveglianza dell'AlEA e sottoposta alla firma il 29 settembre 1997. La Svizzera l'ha firmata lo stesso giorno con riserva di ratifica.

La Convenzione si applica al combustibile nucleare esaurito, ai rifiuti radioattivi, alle fonti radioattive sigillate fuori servizio, al trasporto transfrontaliero di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e all'immissione pianificata e controllata nell'ambiente di sostanze radioattive liquide e gassose degli impianti nucleari.

Nell'ambito di programmi militari e di difesa, essa si applica al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi solo se questi sono inclusi nel campo d'applicazione dalla Parte contraente.

La Convenzione comune mira a instaurare e mantenere nel mondo intero un elevato livello di sicurezza in materia di smaltimento di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, ad assicurare misure di protezione efficaci contro i pericoli potenziali ad essi correlati e a evitare incidenti con contaminazione radioattiva. Essa contiene essenzialmente tre tipi di obblighi: -- adozione di prescrizioni tecniche a livello di diritto nazionale (art. 4-28); presentazione di rapporti sull'applicazione delle prescrizioni (art. 29-37) alle riunioni; migliorie da apportare agli impianti non corrispondenti alle esigenze (art. 5 e 12).

La presente Convenzione istituisce, per la prima volta per quanto concerne lo smaltimento di combustibile
esaurito e di rifiuti radioattivi, impegni vincolanti dal profilo del diritto internazionale pubblico tendenti a trasporre nel diritto nazionale prescrizioni internazionali riconosciute. La Convenzione rappresenta un passo importante verso l'armonizzazione delle misure di sicurezza in questo ambito. La Svizzera dispone essenzialmente della regolamentazione giuridica e delle strutture amministrative necessarie per l'applicazione della Convenzione e il rispetto degli impegni ivi contenuti. Solo alcuni punti, non ancora regolati dalla legge, dovranno essere presi in considerazione al momento della revisione totale della legislazione sull'energia nucleare; la Svizzera può tuttavia procedere alla ratificazione della Convenzione.

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La Convenzione intende infatti incoraggiare le Parti contraenti ad adottare un comportamento conforme. Tuttavia soltanto la partecipazione alle riunioni e alla redazione del rapporto nazionale è obbligatoria; in quella sede le Parti informano sullo stato attuale della situazione, annunciano eventuali lacune e descrivono le misure prese o da prendere al fine di rispettare gli impegni derivanti dalla Convenzione.

Questi rapporti sono dibattuti durante le riunioni.

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Messaggio I II

Parte generale Situazione iniziale

La Convenzione comune del 5 settembre 1997 sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi (Convenzione comune) è stata elaborata dall'Organizzazione internazionale dell'energia nucleare (AIEA) e si ricollega in particolare alla Convenzione del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare (Nuclear Safety Convention, NSC) che ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza delle centrali nucleari civili. La Svizzera ha firmato la NSC il 31 ottobre 1995 e l'ha ratificata il 12 settembre 1996. Durante l'elaborazione della NSC si era deciso di escludere i rifiuti radioattivi dalla Convenzione e di elaborare per questi una regolamentazione internazionale specifica, non appena il processo in corso per la sicurezza della gestione di rifiuti radioattivi sarebbe sfociato in un vasto accordo internazionale; l'ingresso delle NSC contiene infatti una dichiarazione d'intenti in questo senso. A partire dal 1991, l'AIEA ha lanciato il programma RADWASS (Radioactive Waste Safety Standards) che ha lo scopo di fissare principi e norme di sicurezza in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi e di redigere direttive a questo proposito. Queste direttive sono già pronte, ma sono soltanto facoltative in diritto internazionale pubblico.

11 23 settembre 1994, la conferenza plenaria dell'AIEA ha adottato una risoluzione che incaricava il consiglio dei governatori e il direttore generale di elaborare una convenzione sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi. In seguito, un gruppo di esperti sotto la direzione del prof. Ale Jean Baer, ex direttore supplente dell'Ufficio federale dell'energia, ha elaborato un progetto di testo per la Convenzione comune che è stato presentato nel mese di aprile del 1997. Il gruppo di esperti raccomandava in seguito l'organizzazione di una conferenza diplomatica per.

l'adozione del testo. Dal 1° al 5 settembre 1997, 82 Stati hanno preso parte a questa conferenza ali'AIEA a Vienna e hanno adottato la versione inglese del progetto. Il 29 dello stesso mese, alla 41a conferenza generale dell'AIEA, la Convenzione è stata presentata per la firma; la Svizzera l'ha firmata con riserva di ratifica. Finora 36 Stati, l'hanno firmata e 4 l'hanno ratificata (situazione il 6 ottobre 1998).

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Svolgimento dei negoziati

II gruppo di esperti è stato sin dall'inizio unanime nel dire che la nuova convenzione avrebbe avuto la stessa struttura della NSC, adottata ilmese di giugno del 1994. I due documenti dell'AIEA intitolati «The principles of radioactive waste management (safety fundamental)» e «Establishing a national System for radioactive waste management (safety standard)» sono stati considerati una buona base per l'elaborazione del progetto.

Il gruppo di esperti riteneva che la nuova convenzione avrebbe dovuto incitare gli Stati firmatari a conformarsi a un comportamento consono alla stessa. Desideravano creare uno strumento esaustivo che coprisse tutte le questioni relative alla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi, senza però voler regolamentare troppo i dettagli tecnici e inoltre che fosse applicabile possibilmente a tutti i tipi di rifiuti radioattivi, indipendentemente dalla provenienza.

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Nel corso dei negoziati, si è rivelato particolarmente difficile regolare la questione del combustibile esaurito. Infatti non è considerato da tutti alla stregua di un rifiuto, in alcuni Paesi è considerato una risorsa. Gli Stati che hanno quest'ultima concezione si opponevano all'inclusione del combustibile esaurito in una Convenzione sulle scorie; riferendosi alle operazioni di riciclaggio che si svolgono in corso del nuovo trattamento. Dopo lunghi negoziati, il gruppo di esperti ha raggiunto un accordo che prevedeva di trattare combustibile esaurito e rifiuti radioattivi nella stessa convenzione, riservando ad ognuno un capitolo distinto. Gli impianti di ritrattamento invece sono inclusi nella convenzione solo nella misura in cui lo Stato dove sono situati acconsenta volontariamente. Impianti di questo genere esistono in Inghilterra, in Francia e in Giappone; alla conferenza diplomatica questi Stati hanno dichiarato di voler assumere gli obblighi derivanti dalla convenzione anche per questi impianti.

Si è pure discusso a lungo sul combustibile esaurito e sui rifiuti radioattivi di origine militare. Molti Stati hanno richiesto che questi venissero opportunamente presi in considerazione. Tuttavia, i cinque Stati che dispongono di armi atomiche hanno insistito sull'inclusione nella convenzione di detti elementi, unicamente a titolo volontario. Una proposta in questo senso è stata aggiunta alla Convenzione.

Ci sono state opinioni divergenti anche sull'opportunità di inserire o meno disposizioni relative all'evacuazione, segnatamente concernenti l'immissione pianificata e controllata di sostanze radioattive liquide e gassose nell'ambiente e il trasferimento transfrontaliero di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

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Valutazione

Prima della Convenzione comune non esistevano, a livello internazionale, norme di sicurezza obbligatorie per Io smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. È dunque la prima volta che in questo campo viene istituito un obbligo, su scala mondiale, di trasposizione nel diritto nazionale di prescrizioni tecniche riconosciute a livello internazionale e di miglioramento degli impianti che non soddisfano le condizioni della Convenzione comune. Essa costituisce per questo motivo un grande passo in avanti nella codificazione dei principi generali di sicurezza. Anche se contiene solo principi generali, la Convenzione comune rappresenta un progresso essenziale nella prospettiva della determinazione e dell'unificazione delle disposizioni materiali istituenti impegni vincolanti in materia di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

Le riunioni periodiche permetteranno d'esaminare il rispetto degli impegni presi. Le Parti, tenute a presenziare a queste riunioni, devono redigere rapporti sulla trasposizione della Convenzione comune e presentarli in quella sede. Lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze, la pubblicazione dei risultati dei rapporti dovrebbero condurre, a medio termine, all'armonizzazione delle prescrizioni di sicurezza e dunque a una maggiore sicurezza in materia di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Grazie a questo tipo di controllo, gli Stati nei quali sono constatate delle insufficienze sono portati a rimediarvi.

La Svizzera dispone essenzialmente già della regolamentazione giuridica e delle strutture amministrative necessarie per l'applicazione della Convenzione comune e il rispetto degli impegni in essa contenuti. La trasposizione delle prescrizioni tecniche della Convenzione comune è già ampiamente realizzata nella nostra legislazione in materia di energia nucleare e radioprotezione. La procedura d'autorizzazione scaglionata, la pubblicazione delle richieste di autorizzazione e il rilascio da parte delle 3792

autorità di sicurezza della licenza di costruzione e d'esercizio in varie fasi, solo se le condizioni a cui sono soggette sono rispettate, costituiscono un'importante parte costitutiva di questa trasposizione. Solamente alcuni elementi della Convenzione comune, che non sono ancora regolamentati, dovranno essere presi in considerazione nella revisione totale della legge sull'energia nucleare. Per maggiori dettagli rinviamo al commento delle singole disposizioni. Dal momento che non si tratta di questioni materiali, la revisione totale non subirà pregiudizi a causa della ratifica della Convenzione comune. Pertanto la Svizzera resta interamente libera per quanto concerne le scelte di smaltimento di rifiuti radioattivi o del nuovo trattamento del combustibile esaurito; la nuova legge sull'energia nucleare dovrà invece regolamentare dettagliatamente, fra altre cose, la disattivazione di centrali nucleari.

Gli unici impegni vincolanti concernono la partecipazione alle riunioni e la redazione del rapporto nazionale; le Parti informano sullo stato attuale della situazione, annunciano eventuali lacune e descrivono le misure prese o da prendere per rispettare gli impegni derivanti dalla Convenzione. Questi rapporti sono discussi alle riunioni di esame. Il confronto e la trasposizione delle norme nei vari Paesi contribuiranno ad aumentare la sicurezza a livello mondiale.

Per questi motivi la Svizzera può quindi, già oggi, ratificare la Convenzione comune.

2 21 211

Parte speciale Introduzione Piano

La struttura della Convenzione comune corrisponde a quella di ogni altra convenzione a livello internazionale. Dopo l'ingresso, il capitolo 1 contiene obiettivi, definizioni e campo d'applicazione. 1 capitoli 2 e 3 formulano le disposizioni relative allo smaltimento sicuro del combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Il capitolo 4 enuncia disposizioni di sicurezza generali. Il capitolo 5 regola il trasporto del combustibile esaurito, di rifiuti radioattivi da un Paese all'altro e lo smaltimento delle fonti radioattive sigillate fuori servizio. Il capitolo 6 tratta del resoconto delle misure prese che serve alle Parti per la verifica del rispetto delle prescrizioni. Il capitolo 7 contiene le disposizioni finali e altre. I capitoli da 2-5 sono i capitoli centrali.

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Obiettivi e contenuto

La Convenzione comune si fonda sui principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA.

Non si esige dalle parti l'applicazione di norme di sicurezza concrete, ma il rispetto delle regole fondamentali in materia. Gli obiettivi della Convenzione comune sono i seguenti: conseguire e mantenere un alto livello di sicurezza in materia di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi a livello mondiale, mediante il rafforzamento delle misure all'interno degli Stati e la cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; garantire l'esistenza di difese efficaci contro rischi potenziali a ogni fase dello smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, affinchè oggi e in futuro, gli individui, la società e l'ambiente siano protetti contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti, soddisfacendo così i bisogni e i desideri della generazione attuale, senza però compromettere le opportunità delle generazioni future di soddisfare i loro; 3793

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prevenire incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuare le conseguenze, nel caso in cui tali incidenti si producessero a uno stadio qualsiasi dello smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

Concretamente, la Convenzione comune esige: misure adeguate per proteggere l'uomo e l'ambiente dal rischio di contaminazione radioattiva; misure per assicurare la sicurezza al momento della scelta del luogo, della progettazione, della costruzione, dell'esercizio e della disattivazione di impianti nucleari; disposizioni sullo stoccaggio finale di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi; un quadro normativo ed esecutivo; servizi statali adeguati e indipendenti che assicurano lo smaltimento sicuro del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; garanzie in materia di risorse finanziarie e umane; misure intese a garantire sicurezza e radioprotezione durante l'esercizio; preparazione di piani per situazioni d'emergenza; formulazione di condizioni per il trasporto transfrontaliero di combustibile esaurito, di rifiuti radioattivi e per lo smaltimento di fonti radioattive sigillate fuori servizio.

Essenzialmente gli impegni vincolanti esistono in tre ambiti: -- trasposizione di prescrizioni tecniche nel diritto nazionale (art. 4-28); redazione del rapporto sull'applicazione di suddette prescrizioni e presentazione dello stesso alle riunioni (art. 29-37); riparazione e miglioria di impianti non conformi alle esigenze della Convenzione comune (art. 5 e 12);

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Campo d'applicazione

La Convenzione comune forma, insieme alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, un pacchetto che contribuisce all'utilizzazione sicura dell'energia nucleare e al trattamento coscienzioso del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dall'arricchimento dell'uranio fino all'eliminazione. Oltre a queste sostanze, il campo d'applicazione si estende alle fonti radioattive sigillate fuori servizio, al trasporto transfrontaliero di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e alla dispersione di sostanze radioattive da impianti nucleari. Nella Convenzione comune si distingue tra lo smaltimento del combustibile esaurito e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Se nel primo caso si intende la manutenzione in senso stretto e lo stoccaggio, nel secondo caso si intendono tutte le attività concernenti la manutenzione, il condizionamento, il deposito intermedio e il deposito finale. La disattivazione di impianti nucleari è pure compresa. La Convenzione comune non contiene una regolamentazione in materia di combustibile esaurito che si trova negli impianti di nuovo trattamento, a meno che la Parte contraente non abbia volontariamente incluso il nuovo trattamento nelle attività di smaltimento del combustibile esaurito. Le disposizioni relative al trasporto da un Paese all'altro sono state concepite per impedire l'importazione o l'esportazione incontrollate di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi in Paesi che non dispongono del «know-how» necessario a uno smaltimento sicuro; si è inoltre pensato alla protezione dell'Antartide. In questo modo si è colmata la lacuna lasciata dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05). Questo accordo regola3794

menta il trasporto di rifiuti normali, ad esclusione dei rifiuti la cui radioattività rappresenta un pericolo e che sono sottoposti ad altri controlli internazionali; l'allegato non menziona i «rifiuti radioattivi» né le «sostanze radioattive» di classe UN 7.

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Commento delle singole disposizioni Preambolo

II preambolo presenta, sotto forma di dichiarazioni generali, le motivazioni che hanno condotto alla Convenzione comune e altre constatazioni che potrebbero essere utili all'interpretazione delle disposizioni materiali. Lo sfruttamento degli impianti nucleari e le altre attività nucleari producono combustibile esaurito e rifiuti radioattivi è quindi importante adoperarsi perché in tutto il mondo queste sostanze siano trattate in tutta sicurezza e perché che le popolazioni siano informate in materia. Le Parti contraenti riconoscono, in questo contesto, i bisogni speciali dei Paesi in via di sviluppo e degli Stati il cui sistema economico si trova in fase di transizione e che bisogna conseguentemente sostenere. Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi non regolamentati dalla Convenzione comune, in quanto derivanti da programmi militari o di difesa, dovrebbero comunque essere smaltiti conformemente agli obiettivi enunciati.

Ogni Stato ha la responsabilità di garantire la sicurezza. Gli Stati sono competenti per fissare la politica del ciclo del combustibile nucleare, essi hanno la possibilità di vietare l'importazione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi provenienti dall'estero. Il principio dell'evacuazione dei rifiuti nel Paese stesso resta valido. Le Parti riconoscono tuttavia che, in talune circostanze, accordi tra Parti contraenti sull'utilizzazione comune di un impianto possano favorire lo smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Infine il preambolo fa riferimento ad altre convenzioni, principi e norme concernenti la sicurezza, la radioprotezione e il trasporto, ricordando l'importanza del consolidamento del sistema di controllo internazionale.

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Capitolo 1: Obiettivi, definizioni e campo d'applicazione

Gli articoli 1-3 esplicitano gli obiettivi, i termini utilizzati e il campo d'applicazione della Convenzione comune.

Art. l Obiettivi La Convenzione comune ha tre obiettivi principali: raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza; proteggere durevolmente l'uomo e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti, in tutte la fasi dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuarne le conseguenze.

Art. 2 Definizioni L'articolo 2 formula una serie di definizioni.

La Convenzione comune concerne impianti di smaltimento di combustibile esaurito (lett. m) e impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi (lett. n) per la durata di vita 3795

utile (lett. e). Gli ospedali, gli istituti di ricerca e le imprese industriali il cui scopo non è lo smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione comune. Gli impianti di condizionamento e i depositi dell'Istituto Paul-Scherrer (IPS), che servono allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sono invece sottoposti alla Convenzione comune.

Lo smaltimento del combustibile esaurito (lett. 1) comprende la manutenzione e il deposito intermedio. Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (lett. k) comprende il condizionamento, il deposito definitivo, la disattivazione degli impianti nucleari in disuso e inoltre anche gli scarichi di effluenti (lett. r), cioè il rilascio pianificato e controllato di sostanze liquide o gassose nell'ambiente.

Dalle definizioni si evince che il trasporto al di fuori degli impianti è escluso dal concetto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Le regole di sicurezza applicabili al trasporto figurano nelle direttive tecniche riprese dal diritto internazionale e nazionale e non figurano pertanto nella Convenzione comune.

La Convenzione comune si applica ai depositi intermedi e definitivi così come agli impianti di condizionamento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Essa non si applica però alle centrali nucleari, agli impianti per lo stoccaggio, per la manutenzione e lo smaltimento che si trovano nella stessa zona e che sono direttamente legati all'esercizio della centrale (il deposito costruito nella zona della centrale nucleare di Benznau costituisce un'eccezione, ZWIBEZ; cfr. art. 5 e 12). Questi impianti soggiacciono alla Convenzione sulla sicurezza nucleare fino a quando tutto il combustibile esaurito sarà stato ritirato dal cuore del reattore e il servizio ufficiale avrà approvato il programma di declassamento. In qualità di impianto nucleare (lett.

o), un impianto (o centrale nucleare) è sottoposto alla Convenzione comune durante il declassamento. Le Parti, ai sensi dell'articolo 32, sono tenute ad allestire, per il rapporto nazionale, un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento e a informare sullo stato di avanzamento di queste attività.

I materiali che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione comune sono: combustibile esaurito
(lett. b); - rifiuti radioattivi (lett. e); fonti sigillate (lett. t); scarichi di effluenti (lett. r).

Le attività seguenti sono definite nella Convenzione comune: stoccaggio definitivo (lett. u); deposito (lett. f); chiusura (lett. j); nuovo trattamento (lett. s).

In materia di trasporto transfrontaliero di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi (art. 27) sono definite le nozioni seguenti: movimento transfrontaliero (lett. p); Stato d'origine (lett. h); Stato di transito (lett. i); Stato di destinazione (lett. g).

Nelle convenzioni internazionali uno Stato di transito è uno Stato attraverso il territorio del quale è previsto o ha luogo il trasferimento. Questa nozione non si applica al trasporto in acque intemazionali o nello spazio aereo internazionale.

Per autorizzazione (lett. a) s'intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione al fine d'intraprendere qualsiasi attività 3796

inerente allo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi. Per organismo di regolamentazione (lett. a) s'intendono uno o più organismi a cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare ogni aspetto di sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni.

Art. 3 Campo d'applicaziorie Ai sensi il capoverso 1, la Convenzione comune si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito derivante dal funzionamento di reattori nucleari civili. Se il combustibile esaurito si trova in impianti specifici per essere sottoposto ad un nuovo trattamento, non rientra nel campo di' applicazione della presente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo trattamento è parte dello smaltimento del combustibile esaurito ai sensi dell'articolo 2 lettera 1.

Secondo il capoverso 2, la Convenzione comune si applica anche alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi quando questi ultimi risultano da applicazioni civili. Tuttavia essa non si applica ai rifiuti che contengono ùnicamente materie radioattive naturali e che non provengono dal ciclo del combustibile nucleare, a meno che non costituiscano una fonte sigillata ritirata dal servizio o siano dichiarati rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente.

Conformemente al capoverso 3, la Convenzione comune non si applica allo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che la Parte contraente non decida altrimenti oppure che queste materie siano definitivamente trasferite a programmi esclusivamente civili e siano gestite nell'ambito di questi programmi.

Giusta il capoverso 4, gli articoli 4, 7, 11, 14, 24 e 26 della Convenzione comune si applicano allo scarico degli effluenti. In questo modo le esigenze generali di sicurezza fissate agli articoli 4 e 11 si applicano alle emissioni nell'ambiente di materie radioattive liquide o gassose autorizzate dalla legislazione sulla radioprotezione. Queste esigenze di sicurezza vanno prese in considerazione a partire dalla progettazione e la costruzione degli impianti e in seguito, durante l'esercizio e il declassamento.

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Capitolo 2: Sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito

Gli articoli 4-10 contengono le regole speciali applicabili alla sicurezza del combustibile esaurito.

Art. 4 Prescrizioni generali di sicurezza Ciascuna Parte contraente deve osservare i criteri seguenti per proteggere gli individui, la società e l'ambiente dai rischi radiologici: -- considerare gli effetti critici e l'evacuazione del calore residuale; mantenere al livello più basso la produzione di rifiuti radioattivi nel ciclo del combustibile scelto; adottare prescrizioni giuridiche che tengano conto dei criteri e delle norme riconosciute internazionalmente;' -- tenere conto dei possibili rischi di natura biologica, chimica o altro; tenete conto degli effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, cioè perseguire uno sviluppo sostenibile.

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Questi principi generali hanno l'obiettivo di proteggere l'uomo e l'ambiente da rischi radiologici o altro, nel presente e in futuro. Le leggi svizzere soddisfano queste esigenze di sicurezza; le leggi del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (RS 752.0) e del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP, RS 814.50) perseguono infatti questi obiettivi. La legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01 ) ha lo scopo di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare la fertilità del suolo. Per un approfondimento in materia di sviluppo sostenibile, rinviarne al rapporto «Strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile in Svizzera» del mese di aprile 1997 che si fonda sull'Agenda 21 e all'attuale revisione della Costituzione federale.

Art. 5 Impianti esistenti La Convenzione comune non si limita ai nuovi impianti. Bisogna verificare gli impianti esistenti e, se necessario, effettuare tutte le migliorie che possano ragionevolmente essere apportate per rafforzarne la sicurezza.

In Svizzera, questa disposizione concerne i depositi di combustibile esaurito di ZWIBEZ e i depositi intermedi centrali di Würelingen (ZZL). Il primo è un impianto che potrebbe essere soggetto sia alla Convenzione comune, sia alla NSC. Per evitare lacune, nella Convenzione comune sono state deliberatamente inserite delle sovrapposizioni con la NSC. E logico che la Convenzione comune si applichi a ZWIBEZ, che probabilmente sarà sfruttato oltre il periodo di funzionamento dell'impianto nucleare di Benznau e dove sarà possibile depositare i rifiuti altamente radioattivi vetrificati derivanti dal nuovo trattamento del combustibile esaurito. Il primo rapporto della Svizzera per la NSC non conteneva informazioni su ZWIBEZ. ZZL è in questo momento in costruzione. Il 21 agosto 1996, il Consiglio federale ha autorizzato la costruzione e la messa in esercizio dei depositi così come la costruzione dell'impianto di condizionamento e d'incenerimento. In previsione della prima conferenza di controllo, ZWIBEZ e ZZL saranno esaminati a titolo di impianti esistenti.

Art. 6 Scelta del sito degli impianti in progetto II sito deve essere scelto conformemente alle esigenze dell'articolo 4. L'impianto non deve avere effetti indesiderabili
sugli individui, la società e l'ambiente, né all'interno del Paese, né all'estero. È necessario prevedere delle procedure che: -- autorizzano valutazioni della sicurezza durante il funzionamento; -- permettono alla popolazione di accedere alle informazioni sulla sicurezza; -- autorizzano la consultazione di Parti contraenti limitrofe all'impianto se vi è il rischio che ne derivino conseguenze per esse.

I due primi punti sono coperti dall'attuale procedura d'autorizzazione di massima: essa prevede l'esame dell'istanza da parte delle autorità competenti e il deposito pubblico.

Per il terzo punto rinviamo all'Accordo del 10 agosto 1982 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sull'informazione reciproca per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari vicini al confine (RS 0.732.211.36) e all'Accordo di cooperazione del 5 dicembre 1988 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo all'impiego pacifico dell'energia nucleare (RS 0.732.934.9). Con l'Italia,'che non è direttamente interessata dalle centrali nucleari svizzere, esiste l'Accordo del 15 dicembre 1989 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana sullo scambio rapido di informazioni in caso di incidenti nucleari (RS 0.732.324.54). Un accordo simile è in programma con il Governo della Repubblica d'Austria.

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Art. 7 Progettazione e costruzione degli impianti A partire dalle fasi di progettazione e di costruzione è necessario prendere le misure appropriate per evitare eventuali ricadute radiologichè su individui, società e ambiente. Sono da tenere in considerazione anche gli scarichi d'effluenti e le emissioni incontrollate. Già in fase di progettazione bisogna tenere in considerazione le eventuali prescrizioni e i piani per il futuro declassamento.

In Svizzera l'autorizzazione di massima è una condizione per l'ottenimento delle licenze di costruzione e d'esercizio. Questa autorizzazione è concessa solo se la protezione degli individui e dell'ambiente è garantita. Per calcolare l'esposizione alle radiazioni derivante da emissioni dell'impianto nucleare, ci si fonda sulla direttiva DSN R-41 (calcolo della dose di esposizione ai raggi nelle vicinanze di impianti nucleari dovuta a emissioni di sostanze radioattive).

L'attuale legislazione sull'energia nucleare non prevede misure.da prendere al momento della progettazione per facilitare in futuro il declassamento. È previsto, nella revisione totale attualmente in corso di questa legislazione, di inserire tali disposizioni a titolo di condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione di massima. In questo modo la Svizzera'agirà conformemente all'articolo 7.

Art. 8 Valutazione della sicurezza degli impianti Prima della costruzione bisogna procedere a una valutazione sistematica della sicurezza e dell'impatto dell'impianto sull'ambiente. Prima della messa in esercizio, se dovesse essere ritenuto necessario, le valutazioni saranno aggiornate.

In Svizzera la valutazione della sicurezza va eseguita, a prescindere dall'autorizzazione di massima, durante la procedura per l'ottenimento della licenza di costruzione e d'esercizio. La valutazione è eseguita dalle autorità di sicurezza e serve al Consiglio federale al momento del rilascio della licenza di costruzione o d'esercizio.

Non si può accedere alle fasi successive della costruzione e della messa in esercizio senza avere ricevuto l'autorizzazione della DNS, che presuppone il rispetto delle condizioni summenzionate.

La valutazione delle conseguenze per l'ambiente si fonda sull'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. (RS 814.011). Essa comporta due fasi (n. 40.1 e 40.2
dell'allegato) quando concerne un deposito definitivo per rifiuti radioattivi e un impianto per trattare o rendere innocui il combustibile nucleare. In questo modo la Svizzera agirà conformemente all'articolo 8.

Art. 9 Uso degli impianti L'articolo 9 enumera le condizioni di sicurezza per un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito: bisogna innanzitutto procedere a una valutazione della sicurezza ai sensi dell'articolo 8. L'impianto costruito deve rispettare le esigenze di progettazione e di sicurezza fissate in precedenza; si devono fissare limiti e condizioni d'uso, se necessario anche aggiornarli; durante il periodo d'esercizio non devono mai mancare le conoscenze specifiche in materia di sicurezza; è necessario prevedere un sistema di annuncio per segnalare tempestivamente al servizio di stato gli incidenti significativi per la sicurezza; bisogna procedere a migliorie sulla base dell'esperienza acquisita durante il corso dell'esercizio;

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bisogna elaborare e aggiornare i piani di declassamento e farli verificare dai servizi statali.

In Svizzera queste condizioni stabilite dalla legislazione sull'energia nucleare e precisate in diverse direttive emanate dalle autorità di sicurezza sono esaminate nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione di massima, per la licenza di costruzione e di esercizio. Queste due ultime licenze possono essere concesse simultaneamente se, già a quello stadio, è possibile valutare il rispetto dei presupposti per la sicurezza dell'impianto. In caso contrario le autorità di sicurezza procedono a una nuova valutazione sulla quale in Consiglio federale si fonderà per autorizzare l'esercizio dell'impianto. La revisione della legislazione dovrà prevedere l'obbligo di aggiornare i piani di declassamento e, a carico dell'esercente, di annunciare eventi particolari.

Art. 10 Stoccaggio definitivo del combustibile esaurito II capitolo 3 si applica allo stoccaggio definitivo del combustìbile esaurito.

Si ha così la garanzia che se una Parte contraente intende destinare il combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, questa operazione sarà effettuata in conformità agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.

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Capitolo 3: Sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi

Gli articoli 11-17 della Convenzione comune, in gran parte identici alle disposizioni corrispondenti del capitolo 2, fissano le regole di sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

La legislazione sull'energia nucleare attuale contiene poche disposizioni concernenti 10 smaltimento dei rifiuti radioattivi, eccettuato l'obbligo di provvedere a questa attività. La revisione totale dovrà tenere conto dei principi contenuti negli articoli 13-17.

Art. 11 Prescrizioni generali di sicurezza Cfr. articolo 4.

Art. 12 Impianti esistenti e prassi precedenti Cfr. articolo 5. Ogni Parte contraente deve adottare tempestivamente le misure necessarie per esaminare le conseguenze radiologiche di prassi precedenti, in vista di determinare se un intervento sia richiesto per motivi di radioprotezione; la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare a giustificare gli effetti negativi ed i costi connessi agli eventuali interventi, compresi i costi sociali.

In Svizzera gli impianti esistenti sono i seguenti: il vecchio reattore sperimentale di Lucens, i due reattori di ricerca DIORIT e SAPHIR dell'IPS che sono fuori servizio, 11 deposito intermedio federale (BZL) e gli impianti di ZWIBEZ e ZZL per lo smaltimento e il deposito intermedio dei rifiuti fortemente, mediamente e debolmente radioattivi.

I tre reattori fuori servizio summenzionati sono ancora sotto sorveglianza parziale della Confederazione. Il Consiglio federale ha autorizzato, il 12 aprile 1995, il declassamento di una parte importante del vecchio reattore sperimentale di Lucens. In questo modo la maggior parte del terreno e tutte le caverne, parzialmente riempite, non sottostanno più alla legislazione sull'energia nucleare; essa si applica provviso3800

riamente a una parcella di circa 600 m 2 con un edificio utilizzato come deposito per sei contenitori provenienti dallo smaltimento dei resti dell'impianto. Questi contenitori saranno trasportati a ZZL quand'esso entrerà in servizio e l'obbligo della sorveglianza ai sensi della legislazione sull'energia nucleare sarà tolto. Per quanto concerne il reattore disattivato DIORIT, il Consiglio federale ha autorizzato con decisione del 26 settembre 1994 lo smantellamento integrale e l'evacuazione dei rifiuti. Lo smantellamento di SAPHIR non ha invece ancora avuto luogo. Infine i tre depositi intermedi BZL, ZWIBEZ e ZZL sono in servizio o entreranno in servizio nei prossimi anni. Essi saranno sottoposti agli esami previsti dalla Convenzione comune.

Non esiste nessun sito inquinato da attività precedenti.

Art. 13 Scelta del sito degli impianti in progetto Cfr. articolo 6. Per un deposito definitivo bisogna considerare anche la possibilità di un eventuale cambiamento delle condizioni del sito dopo la chiusura e dunque i fattori di sicurezza a quel momento.

Art. 14 Progettazione e costruzione degli impianti Cfr. articolo 7. Per un deposito definitivo bisogna elaborare prescrizioni tecniche-per la chiusura.

Art. 15 Valutazione della sicurezza degli impianti Cfr. articolo 8. Prima della costruzione di un deposito definitivo bisogna procedere a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione degli effetti sull'ambiente dopo la chiusura dell'impianto.

Art. 16 Uso degli impianti Cfr. articolo 8. Per un deposito definitivo è necessario aggiornare la valutazione della sicurezza dell'impianto dopo la chiusura così come i piani di chiusura. Questi saranno esaminati dal servizio ufficiale. Considerato che i rifiuti necessitano di un trattamento adattato alla loro categoria, è necessario prima di tutto separarli con metodi appropriati. La tenuta di un registro completo sui rifiuti radioattivi è pure un'importante condizione di sicurezza.

Il condizionamento dei rifiuti radioattivi è il primo passo della procedura di smaltimento. Per questa ragione ogni metodo di condizionamento applicato negli impianti nucleari è oggetto di una specificazione e sottosta all'esame della DSN. Gli imballaggi contenenti i rifiuti radioattivi vengono contrassegnati esattamente e le loro caratteristiche vengono registrate
in una banca dati. In precedenza i rifiuti vengono separati con metodi appropriati. Il principio della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti è ancorato nella legge sulla radioprotezione.

Art. 17 Misure istituzionali dopo la chiusura La sicurezza di un deposito definitivo dopo la chiusura riveste un'importanza particolare. Oltre alle disposizioni speciali di un simile impianto (art. 13-16), questo articolo esige: che siano conservate le pratiche riguardo alla localizzazione, alla progettazione e al contenuto di tale impianto; che si provveda, ove necessario, ai controlli attivi o passivi, come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;

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che si intervenga qualora un controllo attivo da parte dell'autorità dovesse rivelare uno scarico di sostanze radioattive nell'ambiente.

La legge attuale prescrive l'eliminazione sicura e a lungo termine e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi. Gli obiettivi di protezione sono precisati nella direttiva DSN R-21 «concernente gli obiettivi di protezione per il deposito finale di rifiuti radioattivi». I rifiuti devono essere evacuati in modo che: la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro radiazioni ionizzanti provenienti da questi rifiuti sia assicurata durevolmente; alle generazioni future non vengano imposti carichi e obblighi eccessivi.

Per rispettare queste esigenze lo stoccaggio definitivo deve essere conforme a sei criteri, secondo la direttiva R-21. Tre obiettivi di protezione concernono la sicurezza a lungo termine. Nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare con un giustificativo di sicurezza che il suo progetto rispetta le esigenze specifiche. Nella revisione totale della legislazione sull'energia nucleare bisognerà esaminare la portata che avranno gli obiettivi di protezione.

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Capitolo 4: Disposizioni generali di sicurezza ·

Gli articoli 18-26 contengono disposizioni di sicurezza applicabili sia al combustibile esaurito, sia ai rifiuti radioattivi.

Art. 18 Misure di applicazione Questo articolo fissa il principio secondo cui ogni Parte contraente è tenuta a legiferare e a predisporre le strutture amministrative necessarie per la messa in opera della Convenzione comune. Rinviamo alle considerazioni figuranti al commento dell'articolo 19.

Art. 19 Quadro legislativo e regolamentare Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 ogni Parte contraente stabilisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare in materia di misure di sicurezza nello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; questo quadro è, descritto in modo più dettagliato al capoverso 2.

Questo articolo non significa che le esigenze materiali di sicurezza devono essere formalmente fissate in una legge. La Convenzione comune si fonda sul principio che i differenti sistemi giuridici e le differenti prassi degli Stati possono e devono tradursi in regolamentazioni diverse per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La Svizzera possiede una serie di prescrizioni fondamentali sull'autorizzazione degli impianti nucleari e sulla sorveglianza da esercitare su questi: LEN, decreto federale concernente la LEN, ordinanza sull'energia nucleare del 18 gennaio 1984 (RS 732.11), LRaP e ordinanza del 22 giugno sulla radioprotezione (RS 814.501). Le esigenze di sicurezza applicabili agli impianti di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi sono precisate nelle direttive. In Svizzera il quadro legislativo menzionato all'articolo 19 comprende le disposizioni relative all'autorizzazione di massima, al regime della licenza di costruzione, d'esercizio e di modifica degli impianti nucleari e inoltre all'autorizzazione di trasporto, consegna e ricezione e per qualsiasi altra forma di detenzione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. La legislazione sulla radioprotezione regolamenta la protezione di persone esposte

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all'irradiamento, lo scarico di rifiuti radioattivi nell'ambiente, i valori limite delle immissioni e la loro sorveglianza. I valori limite sono fissati in funzione di direttive riconosciute a livello internazionale. Le condizioni poste all'articolo 19 sono dunque soddisfatte.

Art. 20 Organismo di regolamentazione L'articolo 20 capoverso 1 invita ogni Parte contraente a dotarsi di un organismo di regolamentazione incaricato dell'esecuzione delle misure previste all'articolo 19. Il capoverso 2 ha l'obiettivo di garantire l'indipendenza di questo organismo dagli altri servizi, per evitare che un organismo sia competente per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e contemporaneamente per la sorveglianza ufficiale delle operazioni.

Il Consiglio federale è l'autorità che rilascia le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e di esercizio, di modifica e di declassamento per un impianto nucleare. L'autorizzazione di massima richiede inoltre l'avallo del Parlamento. L'Ufficio federale dell'energia è il servizio che autorizza il trasporto, la consegna, la ricezione e qualsiasi altra forma di detenzione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi provenienti da impianti nucleari. Ai sensi dell'ordinanza del 14 marzo 1983 concernente la sorveglianza degli impianti nucleari (RS 732.22) la DNS è l'autorità di sorveglianza per la sicurezza nucleare e la radioprotezione con facoltà di prendere delle decisioni ufficiali. La DNS esamina le richieste d'autorizzazione in questo ambito, riassume le sue conclusioni in perizie per le autorità che accordano l'autorizzazione e che rilasciano le licenze necessarie per la costruzione e l'esercizio controllati. Richieste e perizie elaborate dalla DNS sono sottoposte per parere alla Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (ÒSA). La DNS esegue ispezioni nel corso della procedura d'autorizzazione e in seguito durante il periodo d'esercizio, per controllare radiazioni ionizzanti e radioattività all'interno degli impianti e in prossimità. Essa verifica il rispetto delle disposizioni legali, delle condizioni e degli incarichi stipulati nelle autorizzazioni. I costi cagionati alla Confederazione da queste incombenze sono integralmente addebitati agli esercenti.

Il capoverso 2 concerne soprattutto gli Stati che
si assumono il compito di smaltire i rifiuti; esso ha lo scopo di garantire la separazione tra le autorità di sorveglianza e di autorizzazione da una parte, e gli esecutori dall'altra.

Gli esercenti e la Confederazione, nell'intento fondato nel 1972 la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (CISRA). La CISRA, responsabile dei lavori di ricerca e, di progettazione legati allo smaltimento dei rifiuti, conduce dalla metà degli anni '70 un vasto programma di ricerca e di sviluppo. La «Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg» (GNW) è stata fondata nel 1994 con lo scopo di creare un deposito definitivo per i rifiuti debolmente e mediamente radioattivi nel Canton Nidvaldo. I suoi membri sono, oltre alle centrali nucleari svizzere, le Centralschweizerisce Kraftwerke, la SA l'Energie de l'Ouest-Suisse e il comune di Wolfenschiessen. Il deposito ZZL è stato costruito e sfruttato dalla SA Zwischenlager Würelingen (ZWILAG), che riunisce le società esercenti degli impianti nucleari. La Confederazione è volontariamente rimasta al di fuori di GNW e ZWILAG. Esistono dunque due funzioni ben distinte, da una parte il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza, di competenza della Confederazione, dall'altra l'esercizio degli impianti nucleari, di competenza di società private. La Svizzera rispetta dunque l'articolo 20 della Convenzione comune. ·

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In questi ultimi tempi, il pubblico e le Camere federali hanno posto in forse l'indipendenza della DSN rispetto all'autorità competenti per le autorizzazioni e agli esercenti. Il rapporto redatto per la prima riunione d'esame della convenzione sulla sicurezza nucleare rileva che sul piano amministrativo la DSN, responsabile della sorveglianza tecnica degli impianti nucleari, è subordinata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) che orienta la politica legislativa nell'ambito energetico; questo rapporto di subordinazione potrebbe suscitare un conflitto d'interessi. Tuttavia la DSN, pur facendo parte dell'UFE, svolge un compito inerente alle tecniche di sicurezza che è indipendente da questo ufficio e dal DATEC. La sua subordinazione amministrativa non inficia la sua indipendenza sul piano tecnico. Nondimeno si sta vagliando la possibilità di separare più nettamente la DSN dall'UFE.

Art. 21 Responsabilità del titolare di un'autorizzazione Ai sensi dell'articolo 1, ogni Parte contraente deve prendere le misure necessarie affinchè la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione. La questione della responsabilità è uno dei pilastri della Convenzione comune, gli Stati membri devono pertanto obbligare gli interessati ad assumere le loro responsabilità.

La legislazione attuale prevede che il produttore di rifiuti radioattivi si occupi, a proprie spese, della loro eliminazione. La Confederazione si riserva tuttavia il diritto di provvedervi a spese del produttore (art. 10 cpv. 1 del DF concernente la LEN). Se l'eliminazione dei rifiuti dovesse essere affidata a un impianto della Confederazione, essa dovrebbe, per evitare conflitti d'interesse e rispettare l'articolo 20, attribuire questo compito a un servizio indipendente dall'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni e dall'autorità di sorveglianza. In caso di revoca dell'autorizzazione d'esercizio di un impianto nucleare, l'esercente deve eliminare tutte le eventuali fonti di pericolo provenienti dall'impianto disattivato (art. 9 cpv. 3 LEN).

La DSN è autorizzata a ordinare in ogni momento, nell'esercizio della sua sorveglianza, le misure necessarie per garantire la protezione delle persone, dei beni altrui e dei diritti degni di
considerazione; essa è inoltre competente per sorvegliare il rispettò di tali disposizioni. Il titolare dell'autorizzazione è dunque ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione comune.

Il capoverso 2 prevede che la responsabilità incomba alla Parte contraente in mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile. L'articolo 21 non è tuttavia una disposizione relativa alla responsabilità civile. Esso regola la responsabilità dello smaltimento sicuro di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e non la responsabilità civile in caso di danni occorsi in seguito a un incidente.

Art. 22 Risorse umane e finanziarie Ai sensi dell'articolo 22 ogni Parte contraente si impegna a garantire che, durante l'esercizio di un impianto, vi sia personale qualificato in numero sufficiente e vi siano risorse finanziarie disponibili per permettere l'esercizio e il declassamento. Vanno inoltre prese disposizioni finanziarie per permettere la continuazione dei controlli e la sorveglianza per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto per lo stoccaggio definitivo.

La cifra i) tratta della messa a disposizione di risorse umane. Per quanto concerne il personale degli impiantì nucleari, rimandiamo all'articolo 5 capoverso 2 LEN, secondo il quale la concessione di un'autorizzazione per un impianto nucleare presuppone che le persone responsabili della direzione e della sorveglianza dell'impianto possiedano le conoscenze specialistiche necessarie. Se il rispetto di questa condizio3804

ne venisse meno, l'autorizzazione potrebbe essere revocata (art. 9 cpv. 2 LEN). Le condizioni alle quali devono sottostare personale e organizzazione di un impianto nucleare sono formulate nella licenza e nel regolamento d'esercizio. La formazione e gli esami del personale di radioprotezione sono trattati nella direttiva DSN R-37 (Omologazione dei corsi di formazione per agenti e capi controllori della radioprotezione). Le esigenze poste al capoverso 1 sono dunque rispettate.

La cifra ii) tratta della copertura finanziaria. Il fondo per lo spegnimento di impianti nucleari (O del 5 dicembre 1983, RS 732.013) copre le spese per lo spegnimento e lo smantellamento degli impianti in disuso e per lo smaltimento dei rifiuti che ne derivano (costi di spegnimento). I costi per l'evacuazione dei rifiuti d'esercizio e del combustibile esaurito ritirato dagli impianti (costi di smaltimento) sono garantiti dalle riserve costituite dagli esercenti. La cifra ii) è dunque rispettata. Inoltre il Consiglio federale ha iniziato, all'inizio del 1998, i lavori preliminari per l'adozione di un'ordinanza sui fondi per la gestione dei rifiuti radioattivi provenienti dagli impianti nucleari. Questo fondo, dotato di autonomia giuridica, dovrà essere alimentato dagli esercenti. L'avamprogetto di ordinanza dovrebbe essere posto in consultazione nel 1999, contemporaneamente a quello della legge sull'energia nucleare.

La cifra iii) tratta dei finanziamento delle misure di sorveglianza dopo la chiusura di un impianto. La legge sulla radioprotezione prevede che l'Ufficio federale della sanità pubblica controlli la radioattività dell'ambiente; questo ufficio dovrà pertanto tenere sotto controllo l'ambiente circostante un deposito definitivo dopo la chiusura.

La legislazione attuale non contiene altre disposizioni più precise. Questo problema dovrà essere risolto in occasione della revisione totale della legislazione sull'energia nucleare. I mezzi finanziari necessari, ali'Decorrenza, sarebbero garantiti dal fondo per lo smaltimento (cfr. le annotazioni alla cifra ii).

Art. 23 Garanzia di qualità Ogni Parte contraente deve adottare le misure necessarie per stabilire ed eseguire programmi di garanzia di qualità dello smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

I principi della garanzia di qualità (GQ) sono
da tempo presi in considerazione negli impianti nucleari svizzeri. Alcuni sono dotati di programmi formali a questo scopo, i rimanenti stanno per dotarsene. Là licenza d'esercizio ZZL esige un sistema di GQ che risponda ai criteri dell'AIEA (IAEO Safety séries 50-C/SG-Q, Quality assurance for Safety Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations, 1996). Il sistema deve coprire tutte le attività importanti nell'ambito nucleare o della radioprotezione.

Per i nuovi impianti nucleari principi analoghi sono fissati come condizioni per l'ottenimento della licenza. L'articolo 23 della Convenzione comune è dunque rispettato.

Art. 24 Radioprotezione durante l'uso II capoverso 1 dispone che durante l'esercizio di un impianto, l'esposizione dei lavoratori e del pubblico alle radiazioni dovute all'impianto sia mantenuta al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere ("ALARA", cioè As Low As Reasonably Achievable). Durante il normale funzionamento la dose dell'irradiamento non deve superare i valori limite imposti dalla legge del Paese (valori limite conformi a norme internazionali riconosciute in materia di radioprotezione). Altre misure devono impedire lo scarico non programmato e incontrollato di sostanze radioattive nell'ambiente. Il capoverso 2 limita lo scarico di effluenti, il capoverso 3 tratta delle misure correttive in caso di scarico non programmato o incontrollato di effluenti.

3805

Le condizioni poste dall'articolo 24 sono rispettate dalla legislazione sulla radioprotezione e sull'energia nucleare e sono concretizzate nelle direttive della DSN (p. es.

R-07, direttiva concernente le zone sorvegliate degli impianti nucleari e dell'Istituto Paul-Scherrer; R-12, direttiva sulla dosimetria del personale degli impianti nucleari esposte alle radiazioni durante l'esercizio della professione; R-41, direttiva concernente il calcolo della dose d'esposizione a radiazioni cagionate da emissioni di sostanze radioattive in prossimità di impianti nucleari). I valori limite di dose applicabili al personale e alla popolazione sono fissati nell'ordinanza sulla radioprotezione.

La licenza d'esercizio precisa i valori operativi delle dosi relativi alla fonte e i limiti di scarico che ne derivano. Durante l'esercizio vengono controllati gli scarichi e le dosi di radiazioni del personale. L'articolo 22 della legge sulla radioprotezione obbliga le imprese per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, a prendere provvedimenti protettivi di emergenza (cfr. art. 25).

Art. 25 Organizzazione per i casi di emergenza Ogni Parte contraente si accerta che, prima e dopo il funzionamento di un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, esistano adeguati piani d'emergenza relativi al sito e, ove necessario, al di là del sito. Tali piani d'emergenza devono essere collaudati a intervalli regolari. Le Parti devono pure elaborare e collaudare i piani d'emergenza per il loro territorio, qualora siano suscettibili di essere coinvolte in situazioni d'emergenza radiologica da un impianto di smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi limitrofo al loro territorio. La Svizzera dispone di un importante sistema di regolamentazione concernente i provvedimenti d'emergenza da prevedere. Questo per quanto riguarda le centrali, ma anche le altre installazioni nucleari. L'ordinanza del 26 giugno 1991 concernente l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (RS 732.32) fissa la -struttura dell'organizzazione, i compiti e le prerogative dei suoi organi.

L'ordinanza del 3 dicembre 1990 sulla Centrale nazionale d'allarme (RS 732.34) disciplina l'allarme e l'informazione in casi di eventi
straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività. Per le misure di allarme e d'informazione così come per la preparazione e l'esecuzione delle misure di protezione in caso di rischio di radioattività nei dintorni degli impianti nucleari si applica l'ordinanza del 28 novembre 1983 (RS 732.33) s.ulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari. Esistono inoltre direttive della DSN su questo argomento (R-42 concernente le competenze per le decisioni relative alle misure particolari per limitare le conseguenze di un incidente grave in un impianto nucleare, R-45 sulla preparazione e l'esecuzione di esercizi d'emergenza negli impianti nucleari svizzeri; R-103 concernente le misure, interne all'impianto, di prevenzione e di limitazione delle conseguenze di un incidente grave negli impianti nucleari). Per quanto concerne lo scambio d'informazioni con gli Stati limitrofi, rinviamo alle considerazioni relative all'articolo 6. La DSN organizza, a intervalli regolari, corsi per gli stati maggiori di direzione dei Cantoni e dei Comuni. Inoltre si svolgono periodicamente esercizi con la partecipazione di tutti i servizi implicati, talvolta anche con partecipanti dall'estero, per sperimentare i provvedimenti presi (amministrazione, organizzazione) per imparare a dominare le situazioni d'emergenza. La Svizzera rispetta le condizioni richieste dall'articolo 25 della Convenzione comune.

Art. 26 Declassamento Ogni Parte contraente deve prendere le misure per garantire la sicurezza del declassamento degli impianti nucleari, segnatamente disponendo personale qualificato e di 3806

mezzi finanziari sufficienti. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 concernenti la radioprotezione e le precauzioni da prendere in caso d'emergenza sono pure applicabili. Bisogna inoltre conservare le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.

In Svizzera ogni impianto nucleare è sottoposto alla legislazione nucleare e sulla radioprotezione fino a che una decisione ufficiale constata che le fonti di pericolo siano state eliminate correttamente, nel rispetto delle procedure. Le condizioni poste dalla Convenzione comune sono rispettate anche durante il declassamento. Questa operazione sarà regolamentata in modo più dettagliato nella revisione totale della legislazione sull'energia nucleare. Per quanto riguarda la copertura dei fondi, vi rinviamo all'articolo 22.

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Capitolo 5: Disposizioni varie

Gli articoli 27 e 28 formulano disposizioni particolari in caso di, trasferimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi da un Paese a un altro e per lo smaltimento delle fonti radioattive sigillate.

Art. 27 Movimenti transfrontalieri Questa disposizione non contiene prescrizioni tecniche per il trasporto di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, ma esigenze di carattere generale del tipo di quelle formulate dalla direttiva INFCIRC 386 dell'AEIA del 13 novembre 1990 «Code of Practice on thè International Transboundary Movement of Radioactive Waste». Lo scopo è impedire l'esportazione e l'importazione incontrollate di simili materie in Paesi non aventi le conoscenze necessarie all'esecuzione di uno smaltimento sicuro.

Il capoverso 1 invita ciascuna Parte contraente interessata a un movimento transfrontalière a prendere le misure necessarie affinchè tale movimento sia effettuato in conformità alle disposizioni della Convenzione e degli strumenti internazionali rilevanti aventi carattere obbligatorio. È richiesto in particolare che: -- il movimento transfrontalière sia autorizzato ed abbia luogo solo dopo averlo notificato allo Stato di destinazione ed averne ricevuto il-consenso; il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito sia sottoposto agli, obblighi internazionali rilevanti per le particolari modalità di trasporto utilizzate; la Parte contraente che è Stato di destinazione acconsenta ad un movimento transfrontal iero solo se dispone dei mezzi amministrativi e tecnici e della struttura regolamentare richiesti per gestire il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi in modo conforme alla Convenzione comune; la Parte contraente che è Stato d'origine autorizzi un movimento transfrontal iero solo se può accertare che lo Stato di destinazione rispetta le disposizioni della Convenzione comune; una Parte contraente che è Stato d'origine prenda le misure necessarie ad autorizzare il rientro del materiale sul suo territorio, nel caso in cui il movimento transfrontal iero non sia o non possa essere effettuato conformemente al presente articolo, fatta salva la possibilità di concludere ogni altro accordo sicuro.

Il capoverso 2 ha lo scopo di proteggere l'Antartide. È vietato il trasferimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi oltre il 60° grado di latitudine sud per il deposito intermedio o definitivo.

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Secondo il capoverso 3 la Convenzione non pregiudica o influisce: sull'esercizio, da parte di navi e aeronavi di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea, come previsti dal diritto internazionale ; sul diritto di una Parte contraente, nella quale dei rifiuti radioattivi sono esportati ai fini di un trattamento, di rispedire allo Stato d'origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti dopo che il trattamento è stato effettuato, o di prendere provvedimenti a tal fine; sul diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento; Ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza sull'energia nucleare è necessaria un'autorizzazione per l'importazione, l'esportazione e il trasporto di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Essi devono di norma essere evacuati nel Paese stesso; la loro esportazione è possibile a titolo eccezionale (art. 23 cpv. 3 LRaP). Il Consiglio federale ha fissato all'articolo 93 dell'ordinanza sulla radioprotezione le condizioni secondo le quali questa operazione può essere approvata. Occorre quindi avere la garanzia che le esigenze di sicurezza siano sufficientemente rispettate nello Stato di destinazione. La legislazione attuale non comporta una normativa corrispondente che regola l'esportazione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi in vista del loro trattamento (p. es. il condizionamento). La revisione totale darà la possibilità di fissare, come condizioni per l'autorizzazione, i criteri di sicurezza applicabili agli impianti del Paese di destinazione. La Svizzera soddisferà pienamente queste esigenze solo all'entrata in vigore della nuova legislazione. Malgrado questa lacuna, si può affermare già oggi che le autorità non consentono l'esportazione di combustibile esaurito verso Paesi a rischio che non possiedono le conoscenze per uno smaltimento sicuro.

Art. 28 Fonti sigillate ritirate dal servizio Ogni Parte contraente deve adottare le misure necessarie affinchè la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio definitivo delle fonti sigillate non più in servizio siano effettuati in modo sicuro. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio soltanto se la propria legislazione accetta che tali fonti siano rispedite
ad un fabbricante abilitato a ricevere e a detenere le fonti sigillate non più in servizio.

La legislazione sulla radioprotezione regola in dettaglio la gestione delle fonti sigillate. Il principio della riduzione al minimo della quantità di rifiuti presuppone che una fonte sia, per quanto possibile, riutilizzata. Se la riutilizzazione non è prevista o è impossibile, l'esercente deve provvedere a un'evacuazione corretta. L'articolo 28 della Convenzione comune è dunque rispettato.

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Capitolo 6: Riunione delle Parti contraenti

Gli articoli 29-37 formulano gli obblighi di informare e di partecipare alle riunioni d'esame e definiscono le procedure applicabili a queste riunioni.

Art. 29 Riunione preparatoria Una riunione preparatoria deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione comune per la preparazione e l'organizzazione della prima riunione d'esame, che si dovrà tenere al più tardi trenta mesi a partire dall'entrata in vigore.

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Questa riunione serve in particolare a fissare regole di procedura e finanziarie, la forma e la struttura dei rapporti nazionali richiesti dall'articolo 32, la data alla quale i rapporti devono essere consegnati e la procedura d'esame di questi ultimi.

La riunione preparatoria è aperta anche a Stati e organizzazioni regionali (secondo l'art. 39 cpv. 4) che ratificano al convenzione, l'accettano, l'approvano, vi aderiscono o la confermano e per i quali la convenzione non è ancora in vigore. Esiste dunque la possibilità, quando la convenzione sarà entrata in vigore, che anche Stati che l'hanno firmata ma non ancora ratificata possano partecipare all'elaborazione di regolamenti importanti e alla messa a punti dei rapporti.

Art. 30 Riunioni d'esame Per verificare il rispetto della Convenzione comune le Parti contraenti tengono riunioni, al massimo ogni tre anni, per esaminare e discutere i rapporti presentati (cfr.

art. 32) e per fissare la data della riunione d'esame seguente. Sarà ugualmente possibile modificare la data della riunione, le regole di procedura o finanziarie e le altre regole adottate in virtù dell'articolo 29. Ai sensi dell'articolo 36 i dibattiti concernenti l'esame dei rapporti sono confidenziali.

Art. 31 Riunioni straordinarie Ogni Parte contraente può richiedere in ogni momento una riunione straordinaria'. La domanda deve essere suffragata dalla maggioranza delle Parti contraenti.

Art. 32 Rapporti Questa disposizione riveste un'importanza particolare. Nel rapporto in vista delle riunioni d'esame ogni Parte contraente espone, all'attenzione delle altre, le misure che ha preso per rispettare gli impegni stipulati nella Convenzione comune. Questo rapporto deve riassumere la politica nazionale di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, i metodi applicati a queste operazioni e i eri Ieri ai quali si riferisce per la definizione e la classificazione dei rifiuti radioattivi. Inoltre le Parti devono fornire una lista degli impianti ai quali è applicabile la Convenzione comune e, a titolo d'inventario nazionale, un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e una descrizione di questi. Infine le Parti contraenti devono informare sugli impianti nucleari in via di declassamento e sullo stato dei lavori. Il rapporto presenta lo stato della
situazione e le lacune che ancora sussistono, descrivendo le misure prese o da prendere per rispettare gli impegni derivanti dalla Convenzione comune. Questi rapporti sono discussi durante la riunione d'esame. Il paragone tra le varie Parti contraenti e il livello di adattamento delle loro norme ha l'obiettivo di accrescere la sicurezza nel mondo. Le caratteristiche formali del rapporto saranno fissate durante la riunione preparatoria (art. 29).

La DSN sarà incaricata di redigere il rapporto. Essa lo preparerà in collaborazione con i servizi e le organizzazioni interessati e provvederà a spiegarlo durante le riunioni d'esame.

Art. 33 Partecipazione Ogni Parte contraente è rappresentata alle riunioni da un delegato. Questo delegato può farsi accompagnare da un qualsiasi numero di sostituti, esperti e consiglieri. Le Parti contraenti possono invitare a partecipare alle riunioni d'esame e alle riunioni straordinarie, su base consensuale, organizzazioni intergovernative attive nello stesso

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ambito del campo d'applicazione della Convenzione comune. Gli osservatori sono vincolati dalla clausola di confidenzialità dell'articolo 36.

Art. 34 Rapporti di sintesi Nel corso delle riunioni d'esame le Parti contraenti adottano un documento di sintesi sui temi discussi e sulle conclusioni raggiunte. Questo documento viene pubblicato.

Questa disposizione mostra fino a che punto le Parti contraenti tengono all'informazione del pubblico e alla trasparenza nelle questioni di sicurezza legate allo smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

Art. 35 Lingue Le riunioni si tengono nelle lingue ufficiali dell'ONU, arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. I rapporti sono redatti nella lingua della Parte che firma o in una lingua determinata fissata di comune accordo e iscritta nelle regole di procedura (art.

32).

I dibattiti vertenti sull'esame dei rapporti delle Parti contraenti sono confidenziali.

Le Parti sono tenute a trattare confidenzialmente le informazioni ricevute dalle altre Parti e le devono utilizzare solo ai fini per i quali sono state fornite. Per quanto riguarda il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi menzionati all'articolo 3 capoverso 3 (materiali facenti parte di programmi militari o di difesa) la Parte contraente decide liberamente delle informazioni fornite a titolo di notifica e delle condizioni secondo le quali esse sono fornite.

Art. 37 Segretariato L'AIEA assicura il segretariato delle riunioni delle Parti contraenti. Questi compiti sono fissati all'articolo 37. Le spese di segretariato sono inserite nel bilancio ordinario dell'organizzazione. Essa può offrire altre prestazioni a condizione che le spese siano coperte da altre fonti.

228

Capitolo 7: Clausole finali e altre disposizioni

Gli articoli 38-44 costituiscono lo strumentario usuale di simili accordi.

Art. 38 Soluzione delle controversie Le consultazioni organizzate nel corso delle riunioni devono servire a risolvere eventuali controversie tra le Parti contraenti in materia di interpretazione e di applicazione della Convenzione comune. Esiste inoltre la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione, di conciliazione e d'arbitraggio previste in diritto internazionale.

Art. 39 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione La Convenzione comune è aperta alla firma nella sede dell'AIEA a Vienna, a partire dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore. Questa disposizione regola la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione; essa precisa le condizioni alle quali le organizzazioni regionali a carattere d'integrazione o di altra natura costituite da Stati sovrani possono aderire alla Convenzione e quali sono i loro diritti e i loro obblighi. Una tale organizzazione non dispone tuttavia di un. voto proprio da aggiungere a quello degli Stati che la costituiscono.

3810

Art. 40 Entrata in vigore La Convenzione comune entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del venticinquesimo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, a condizione che tale strumento sia stato depositato da almeno quindici Stati che possiedono una centrale nucleare funzionante. Queste esigenze relativamente severe indicano l'importanza che le Parti contraenti accordano all'introduzione, da parte del maggior numero di Stati possibile, di principi di sicurezza fondamentali in materia di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, compresi i rifiuti prodotti dalla medicina, l'industria e la ricerca.

Art. 41 Emendamenti alla convenzione Le Parti contraenti possono in qualsiasi momento proporre modifiche della Convenzione comune. Tali proposte sono poste all'ordine del giorno di una riunione d'esame o di una riunione straordinaria. Le Parti contraenti decidono se adottare una proposta per consenso o se sottoporla a una conferenza diplomatica. La decisione richiede due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e partecipanti al voto. Se una conferenza diplomatica non arriva a raccogliere un consenso, la proposta può essere adottata soltanto in una votazione che totalizza i due terzi dei voti di tutte le Parti contraenti. Ogni modifica della Convenzione comune richiede la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o la conferma delle Parti; la modifica entra in vigore novanta giorni a partire dalla ricezione degli strumenti idonei da parte di almeno due terzi delle Parti contraenti.

Art. 42 Denuncia Ogni Parte contraente può denunciare la Convenzione comune in qualsiasi momento.

La denuncia è effettiva un anno dopo la ricezione da parte dell'organismo depositario, o a una data ulteriore fissata nella notifica.

Art. 43 Depositario II direttore generale dell'AIEA è il depositario della Convenzione comune. A questi spetta l'incarico di informare le Parti contraenti sullo stato delle firme, la data di entrata in vigore della Convenzione comune, la denuncia e le eventuali proposte d'emendamento, la loro accettazione e la loro entrata in vigore.

Art. 44 Testi autentici Questo ultimo articolo stipula che la versione araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola della Convenzione comune fanno ugualmente fede.

3 31

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale Per la Confederazione

Ai sensi dell'articolo 32 della Convenzióne comune, ogni Stato membro deve spiegare, in un rapporto redatto per le riunioni periodiche d'esame, il modo in cui intende procedere per assumere sul suo territorio gli impegni derivanti dalla Convenzione.

La DSN deve redigere questo rapporto e rappresentare la Svizzera alle riunioni. Ciò cagionerà, specialmente per la prima edizione, un notevole aumento della mole di lavoro. Lo sforzo tenderà a diminuire per i rapporti seguenti. Questo avverrà verosimilmente anche per la convenzione sulla sicurezza nucleare; si potrà tuttavia far fronte a questa situazione con il personale e i mezzi finanziari attuali. Le spese di

3811

segretariato sono inserite nel bilancio ordinario dell'AIEA, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione comune.

32

Per i Cantoni e i Comuni

La Convenzione comune non graverà sulla situazione finanziaria di Cantoni e Comuni.

4

Programma di legislatura

La Convenzione comune è stata elaborata in tempi molto brevi; il progetto non è stato annunciato nel programma legislativo 1995-1999.

L'interesse generale postula tuttavia che venga consolidata la sicurezza a livello mondiale in materia di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

La Convenzione comune dovrebbe per questa ragione entrare in vigore il più presto possibile. La Svizzera fornirà, con la sua rapida ratifica, un importante contributo poiché, secondo l'articolo 40, è necessario che venticinque Stati la ratifichino. Il 6 ottobre 1998 quattro ratifiche erano state registrate.

5

Relazione con il diritto europeo

L'Unione europea (UÈ) persegue gli stessi obiettivi della Svizzera in materia di sicurezza di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Tutti gli Stati membri hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione comune, tredici su quindici l'hanno già firmata.

La legislazione dell'UE concernente l'energia atomica si fonda sull'accordo costitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). L'accordo comporta disposizioni relative alla promozione della ricerca, alla diffusione e all'utilizzazione dei risultati della ricerca, all'uniformazione della radioprotezione, all'incoraggiamento degli investimenti e alla creazione di imprese comuni. Disposizioni dettagliate regolamentano anche la politica comune di acquisto di combustibile nucleare e i controlli della non-proliferazione, coordinati oggi con quelli dell'AIEA.

Infine l'accordo contiene disposizioni sul mercato comune in materia di energia nucleare e sulle relazioni con Stati terzi. Altre disposizioni sotto forma di regolamenti, direttive, raccomandazioni fanno parte del diritto comunitario. La direttiva Euratom 96/29 fissa le norme di base concernenti la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli di radiazioni ionizzanti. Alla stessa stregua della legislazione svizzera sulla radioprotezione, queste norme si fondano sulle raccomandazioni della CIPR-60 («1990 Recommendations of thè International Commission on Radiological Protection»). La sorveglianza e il controllo del trasporto di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi da uno Stato dell'Unione all'altro, da uno Stato terzo verso la Comunità o viceversa sono regolamentati dalla direttiva Euratom 92/3.

Questi rapporti transfrontalieri richiedono l'approvazione degli Stati interessati, come previsto dalla Convenzione comune.

3812

6

Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale abilita la Confederazione a concludere accordi internazionali. Ai sensi dell'articolo 85 numero 5, l'approvazione della Convenzione comune spetta alle Camere federali.

La Convenzione comune può essere denunciata con preavviso di un anno (art. 42).

Essa non prevede l'adesione a un organizzazione internazionale e non tende a un'unificazione unilaterale del diritto in quanto non costringe all'applicazione di norme di sicurezza precise, ma esige dalle Parti contraenti il rispetto di determinati principi fondamentali di sicurezza. Infine il decreto d'approvazione non sottosta al referendum ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione che concerne determinati trattati internazionali.

1414

3813

Decreto federale Disegno che approva la Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19991, decreta:

Art. l 1 La Convenzione comune del 29 settembre 1997 sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi è approvata.

2

II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

1415

1

3814

FF 1999 3788

Traduzione 1

Convenzione comune

sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Preambolo Le Parti contraenti, i) riconoscendo che l'uso di reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anche rifiuti radioattivi; ii)

riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi; iii) ribadendo l'importanza per la comunità internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza della gestione del "combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; iv) riconoscendo l'importanza d'informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; v) auspicando la promozione di una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero; vi) ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; vii) riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, alcuni Stati considerando che il combustibile esaurito è una risorsa di valore che può essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di immagazzinarlo definitivamente; viii) riconoscendo che il combustibile esaurito ed i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto essendo parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformità agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione; ix) dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti .radioattivi, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, nonché la presente Convenzione incentivante; x) ricordando i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno progrediti, e degli Stati ad economia di transizione, nonché l'opportunità di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante; xi) convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui ciò è compatibile con la sicurezza di gestióne di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati defi1

Dal testo originale francese.

3815

Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

nitivamente nello Stato in cui sono stati prodotti, pur riconoscendo che, in determinate circostanze, uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di esse a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni; xii) riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera; xiii) ricordando la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986 ), la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986), la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), la Convenzione emendata per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali (1994) ed altri strumenti internazionali pertinenti; xiv) ricordando i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti e la sicurezza delle fonti d'irradiazioni (1996), stabilite sotto l'egida di varie organizzazioni, nel documento dell'AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato «Princìpi di gestione dei rifiuti radioattivi» (1996), come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive; · xv) rammentando il capitolo 22 del programma Azione 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi; xvi) riconoscendo l'opportunità di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989); hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Obiettivi, definizioni e portata di applicazione Art. l

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti: i)

raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

ii)

fare in modo che a tutti gli stadi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli af-

3816

Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

finché gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti, in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro; iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuarne le conseguenze, nel caso in cui tali incidenti si producessero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: a)

per «autorizzazione» s'intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione al fine d'intraprendere qualsiasi attività inerente alla gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi;

b)

per «combustibile esaurito» s'intende il combustibile nucleare che è stato irradiato nel nucleo di un reattore e che ne è stato definitivamente ritirato;

e)

per «.rifiuti radioattivi» s'intendono le materie radioattive sotto forma gassosa, liquida o solida per le quali nessun uso ulteriore è previsto dalla Parte contraente o da una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dalla Parte contraente, e che sono controllati in quanto rifiuti radioattivi, da un organismo di regolamentazione in conformità al quadro legislativo e regolamentare della Parte contraente;

d)

per «declassamento» s'intendono tutte le tappe che conducono alla cessazione del controllo regolamentare su. un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di smantellamento;

e)

per «durata di vita utile» s'intende il periodo durante il quale un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi è utilizzato ai fini previsti. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, questo periodo ha inizio nel momento in cui il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi sono per la prima volta collocati nell'impianto e termina con la chiusura dello stesso;

f)

per «deposito» s'intende la custodia del combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto che ne garantisce il confinamento, allo scopo di ricuperarli;

g)

per «Stato di destinazione» s'intende lo Stato verso il quale è previsto o ha luogo un movimento transfrontalière;

h)

per «Stato di origine» s'intende lo Stato in cui un movimento transfrontalière è previsto o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento;

i)

per «Stato di transito» s'intende ogni altro Stato diverso dallo Stato di origine o dallo Stato di destinazione, attraverso il cui territorio è previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

j)

per «chiusura» s'intende il completamento di tutte le operazioni, per un certo periodo di tempo dopo il collocamento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi in un impianto di stoccaggio definitivo. Queste operazioni comprendono le ultime opere o altri lavori necessari per garantire a lungo termine la sicurezza dell'impianto;

k)

per «smaltimento dei rifiuti radioattivi» s'intendono tutte le attività, comprese quelle di declassamento, inerenti alla manipolazione, alla gestione preliminare, alla gestione, al condizionamento, al deposito o allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, salvo il trasporto al di fuori del sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti;

1)

per «smaltimento del combustibile esaurito» s'intendono tutte le attività inerenti alla manipolazione o al deposito del combustibile esaurito, ad esclusione del trasporto all'esterno di un sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti;

m) per «impianto dì smaltimento di combustibile esaurito» s'intende ogni impianto o stabilimento avente come oggetto principalmente lo smaltimento del combustibile esaurito; n)

per «impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi» s'intende ogni impianto o stabilimento avente principalmente come oggetto Io smaltimento di rifiuti radioattivi, compresi quelli di un impianto nucleare in corso di declassamento, a condizione di essere definito dalla Parte contraente come impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi;

o)

per «impianto nucleare» s'intende un impianto civile con terreni, fabbricati ed attrezzature in cui le materie radioattive sono prodotte, gestite, utilizzate, manipolate, depositate o definitivamente immagazzinate ad un livello tale da richiedere norme di sicurezza;

p)

per «movimento transfrontal iero" s'intende ogni spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da uno Stato d'origine verso uno Stato di destinazione;

q)

per «.organismo di regolamentazione» s'intendono uno o più organismi a cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare ogni aspetto di sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni;

r)

per «scarichi di effluenti» s'intendono le emissioni nell'ambiente di materie radioattive liquide o gassose in quanto legittima metodologia nel corso del normale esercizio degli impianti nucleari regolamentati. Tali emissioni sono programmate e controllate entro i limiti autorizzati dall'organismo di regolamentazione;

s)

per «nuovo trattamento» s'intende ogni processo o operazione consistente nell'estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito ai fini di un uso ulteriore;

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

t)

u)

per «fonte sigillata» s'intendono le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori; per «stoccaggio definitivo» s'intende il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto appropriato, senza l'intento di ricuperarli .

Art. 3 Portata di applicazone 1. La presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento, e sottoposto ad un nuovo trattamento, non rientra nella portata di applicazione della presente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo trattamento è parte dello smaltimento del combustibile-esaurito.

2. La presente Convenzione si applica altresì alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi quando questi ultimi risultano da applicazioni civili. Tuttavia essa non si applica ai rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e che non provengono dal ciclo del combustibile nucleare, a meno che non costituiscano una fonte sigillata ritirata dal servizio o siano dichiarati rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente.

3. La presente Convenzione non si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che siano stati dichiarati dalla Parte contraente come essendo combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione. Tuttavia, la presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti da programmi militari o di difesa, se e quando queste materie sono definitivamente trasferite a programmi esclusivamente civili e sono gestite nell'ambito di questi programmi.

4. La presente Convenzione si applica altresì agli scarichi di effluenti in conformità alle norme degli articoli 4, 7,11, 14, 24 e 26.

Capitolo 2: Sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito Art. 4 Prescrizioni generali di sicurezza Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinchè, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici.

Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinchè : i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito;

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

ii)

la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata in materia di ciclo del combustibile;

iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito; iv) sia garantita l'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di adeguati metodi di protezione dell'ambiente, approvati dall'organismo di regolamentazione, nel quadro della sua legislazione nazionale la quale recepisce debitamente i criteri e le norme intemazionalmente approvate; v)

si tenga conto dei rischi biologici, chimici, e di altra natura eventualmente connessi allo smaltimento del combustibile esaurito;

vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, sono superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione; vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.

Art. 5

Impianti esistenti

Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per verificare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito, esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fa in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.

Art. 6 Scelta del sito degli impianti in progetto 1. Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per la messa in opera e l'applicazione ad un impianto di smaltimento di combustibile esaurito in progetto, di procedure volte a: i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza dell'impianto nel corso di tutta la durata della sua vita utile; ii) valutare l'impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la società e l'ambiente; iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto; ° iv) consultare le Parti contraenti limitrofe all'impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse, e comunicare loro, se lo richiedono, i dati generali relativi all'impianto affinchè possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

2. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinchè gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformità alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'articolo 4.

Art. 7

Progettazione e costruzione

Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinchè: i)

al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la società e l'ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;

ii)

a livello della progettazione, si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito;

iii) le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.

Art. 8

Valutazione della sicurezza degli impianti

Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinchè: i)

prima della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;

ii)

prima di utilizzare un impianto di smaltimento di combustibile esaurito, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, per completare le valutazioni di cui al capoverso i).

Art. 9

Uso degli impianti

Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinchè: i)

l'autorizzazione per l'uso di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito sia basata sulle adeguate valutazioni di cui all'articolo 8, e subordinata all'esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l'impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;

ii)

limiti e condizioni d'uso stabiliti in base a prove, ad esperienza di utilizzazione, ed alle valutazioni di cui all'articolo 8 saranno definiti e riveduti ove necessario;

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iii) il funzionamento, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione ed i collaudi di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito avvengano in conformità alle procedure stabilite; iv) un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito; v) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione; vi) siano messi in opera programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti dell'esperienza di utilizzazione, ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; vii) siano elaborati ed aggiornati come necessario, grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, piani di declassamento per gli impianti di smaltimento di combustibile esaurito; Art. 10 Stoccaggio definitivo del combustibile esaurito Se, in conformità al suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina del combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest'operazione sarà effettuata in conformità agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.

Capitolo 3: Sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi Art. 11 Prescrizioni generali di sicurezza Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinchè, a tutti gli stadi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici ed altri.

Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinchè : i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; ii) la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere; iii) si tenga contro dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento dei rifiuti radioattivi; iv) sia garantita un'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente applicando a livello nazionale adeguati metodi di protezione, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale la quale tiene debitamente conto dei criteri e delle norme intemazionalmente approvate;

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

v)

si tenga conto dei rischi biologici, chimici, e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, sono più gravi di quelli ammessi per l'attuale generazione; vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.

Art. 12

Impianti esistenti e prassi precedenti

Ciascuna Parte contraente adotta tempestivamente le misure necessarie per esaminare: i)

la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza;

ii)

le conseguenze di prassi precedenti in vista di determinare se un intervento sia richiesto per motivi di radioprotezione, senza scordare che la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare per giustificare le ripercussioni negative e i costi vincolati all'intervento, compresi i costi sociali.

Art. 13

Scelta del sito degli impianti in progetto

1. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate affinchè siano messe in opera ed applicate procedure per un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi in progetto, in vista di: i)

valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili d'influire sulla sicurezza di questo impianto per tutta la durata della sua vita utile e su quella di un impianto di stoccaggio definitivo dopo la chiusura dello stesso;

ii)

valutare l'impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la società e l'ambiente, tenendo conto dell' eventuale evoluzione delle condizioni del sito degli impianti di stoccaggio definitivo dopo la loro chiusura?

iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto; iv) consultare le Parti contraenti limitrofe a tale impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, se lo richiedono, i dati generali relativi all'impianto affinchè possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio.

2. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinchè gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformità alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'articolo 11.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Art. 14

Progettazione e costruzione degli impianti

Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinchè: i)

al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la società e l'ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;

ii)

nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo;

iii) nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo; iv) le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.

Art. 15

Valutazione della sicurezza degli impianti

Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinchè: i)

prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile ;

ii)

inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall'orgnismo di regolamentazione;

iii) prima dell'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).

Art. 16

Uso degli impianti

Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinchè: i)

3824

l'autorizzazione ad utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all'articolo 15, e subordinata all'esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l'impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;

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ii)

limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall'esperienza scaturita dall'utilizzazione, e dalle valutazioni di cui all'articolo 15, saranno definiti e riveduti ove necessario,

iii) l'esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione ed i collaudi di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi avvengano in conformità alle procedure stabilite. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, i risultati in tal modo ottenuti sono utilizzati per verificare ed esaminare la validità delle ipotesi avanzate e per aggiornare le valutazioni di cui all'articolo 15 per il periodo successivo alla chiusura; iv) sia disponibile un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito; v)

siano applicate procedure di caratterizzazione e di separazione dei rifiuti radioattivi;

vi) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione; vii) siano stabiliti programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti dell'esperienza di utilizzazione, ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; viii) piani di declassamento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo, siano elaborati ed aggiornati come necessario, grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione; ix) piani per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo siano elaborati ed aggiornati come necessario, grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.

Art. 17

Misure istituzionali dopo la chiusura

Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinchè, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo: i)

siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto;

ii)

si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi, come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;

iii) se in qualunque periodo di controllo istituzionale attivo è individuata un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, siano messe in opera misure d'intervento in caso di necessità.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Capitolo 4: Disposizioni generali di sicurezza Art. 18

Misure applicative

Ciascuna Parte contraente adotta nel suo diritto interno le misure legislative, regolamentari e amministrative e le altre disposizioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 19

Quadro legislativo e regolamentare

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

2. Questo quadro legislativo e regolamentare prevede: i)

la determinazione di prescrizioni e regolamenti nazionali rilevanti in materia di sicurezza radiologica;

ii)

un sistema di rilascio di autorizzazioni per le attività di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi;

iii) un sistema che vieta l'esercizio senza autorizzazione di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi; iv) un sistema di controlli istituzionali appropriati, d'ispezioni regolamentari, di documentazione e di rapporti; v)

misure destinate a far rispettare i regolamenti applicabili ed i requisiti delle autorizzazioni;

vi) una netta ripartizione delle responsabilità degli organismi competenti per le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; 3. Nell'esaminare se talune materie radioattive devono essere sottoposte alla regolamentazione applicabile ai rifiuti radioattivi, le Parti contraenti tengono debitamente conto degli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 20

Organismo di regolamentazione

1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilità assegnategli.

2. Ciascuna Parte contraente adotta in conformità al proprio quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni, degli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Art. 21

Responsabilità del titolare di un'autorizzazione

1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinchè la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi incomba al titolare della relativa autorizzazione e prende i provvedimenti necessari affinchè ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilità.

2. In mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilità spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.

Art. 22

Risorse umane e finanziarie

Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinchè: i)

il personale qualificato necessario sia disponibile per le attività connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi;

ii)

risorse finanziarie sufficienti siano disponibili per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi per tutta la durata di vita utile e per il declassamento;

iii) siano prese disposizioni finanziarie per garantire la continuità dei controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.

Art. 23

Garanzia di qualità

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinchè siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualità, relativamente alla sicurezza dell'impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

Art. 24

Radioprotezione durante l'uso

1. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinchè, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: i)

l'esposizione dei lavoratori e del pubblico alle irradiazioni dovute all'impianto sia mantenuta al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere,in considerazione dei fattori economici e sociali;

ii)

nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale, e che tengono debitamente conto delle norme intemazionalmente approvate in materia di radioprotezione;

iii) siano prese misure per impedire le emissioni non programmate ed incontrollate di materie radioattive nell'ambiente.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

2. Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinchè gli scarichi di effluenti siano limitati: i)

al fine di mantenere l'esposizione alle irradiazioni ionizzanti al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali;

ii)

in modo tale che nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale e che tengono debitamente conto di norme intemazionalmente approvate in materia di radio-protezione.

3. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinchè per tutta la durata di vita utile di un impianto nucleare regolamentato, qualora un'emissione non programmata o incontrollata di materie radioattive si produca nell'ambiente, siano messe in opera adeguate misure correttive al fine di far fronte all'emissione ed attenuarne gli effetti.

Art. 25

Organizzazione per i casi di emergenza

1. Ciascuna Parte contraente si accerta che, prima e durante il funzionamento di un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, esistano adeguati piani d'emergenza relativi al sito e, ove necessario, al di là del sito. Tali piani d'emergenza devono essere collaudati a intervalli regolari.

2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per elaborare e collaudare i piani d'emergenza per il suo territorio, qualora sia suscettibile di essere colpita in caso di situazione d'emergenza radiologica in un impianto di smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi limitrofo al suo territorio.

Art. 26 Declassamento Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassamento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che: i)

siano disponibili personale qualificato ed adeguate risorse finanziarie;

ii)

siano applicate le disposizioni dell'articolo 24 relative alla radio-protezione durante il funzionamento, agli scarichi di effluenti ed alle emissioni non programmate ed incontrollate;

iii) siano applicate le disposizioni dell'articolo 25 sull'organizzazione per i casi di emergenza; iv) siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Capitolo 5:, Disposizioni varie Art. 27

Movimenti transfrontalieri

1. Ciascuna Parte contraente interessata da un movimento transfrontaliero prende le misure necessarie affinchè tale movimento sia effettuato in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e degli strumenti internazionali rilevanti aventi carattere obbligatorio.

Ciò facendo: i)

una Parte contraente che è Stato d'origine prende le misure necessarie affinchè il movimento transfrontaliero sia autorizzato ed abbia luogo solo dopo avere notificato lo Stato di destinazione ed averne ricevuto il consenso;

ii)

il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito è sottoposto agli obblighi internazionali rilevanti per le particolari modalità di trasporto utilizzate;

iii) una Parte contraente che è Stato di destinazione acconsente ad un movimento transfrontaliero solo se dispone dei mezzi amministrativi e tecnici e della struttura regolamentare richiesta per gestire il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione; iv) una Parte contraente che è Stato d'origine autorizza un movimento transfrontaliero solo se può accertarsi, in conformità al consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento dei requisiti di cui al capoverso iii) stabiliti per il movimento transfrontaliero; 2. Una Parte contraente non rilascia autorizzazioni per la spedizione del suo combustibile esaurito o dei suoi rifiuti radioattivi in vista del loro deposito o stoccaggio definitivo, verso una destinazione situata a Sud di 60 gradi di latitudine Sud.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce o pregiudica: i) l'esercizio, da parte di navi e aeronavi di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea, come previsti dal diritto internazionale; ii) il diritto di una Parte contraente, nella quale dei rifiuti radioattivi sono esportati ai fini di un trattamento, di rispedire allo Stato d'origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti dopo che il trattamento è stato effettuato, o di prendere provvedimenti a tal fine; iii) il diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento; iv) il diritto di una Parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito è esportato ai fini di un nuovo trattamento, di rispedire i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d'origine, o di prendere provvedimenti a tal fine.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Art. 28

Fonti sigillate ritirate dal servizio

1. Ciascuna Parte contraente adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie affinchè la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio definitivo delle fonti sigillate non più in servizio siano effettuati in modo sicuro.

2. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio quando abbia accettato, in base alla propria legislazione, che tali fonti siano rispedite ad un fabbricante abilitato a ricevere ed a detenere le fonti sigillate non più in servizio.

Capitolo 6: Riunioni delle Parti contraenti Art. 29

Riunione preparatoria

1. Una riunione preparatoria delle Parti contraenti avrà luogo nei sei mesi successivi alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In questa riunione, le Parti contraenti: i)

stabiliscono la data della prima riunione d'esame di cui all'art. 30. Quest'ultima ha luogo il prima possibile entro un termine di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione;

ii)

elaborano ed adottano per consenso Regole di procedura e Regole finanziarie;

iii) stabiliscono in particolare, ed in conformità alle Regole di procedura: a) i principi direttivi sulla forma e struttura dei rapporti nazionali da presentare in applicazione dell'articolo 32; b) la data di presentazione dei rapporti in questione; e) la procedura di esame di tali rapporti.

3. Ogni Stato o ogni organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce e per.il quale o per la quale la presente Convenzione non è ancora in vigore, può assistere alla riunione preparatoria come se fosse Parte della presente Convenzione.

Art. 30

Riunioni d'esame

1. Le Parti contraenti tengono riunioni per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 32.

2. In ogni riunione d'esame, le Parti contraenti: i)

stabiliscono la data della successiva riunione d'esame, l'intervallo fra le riunioni d'esame non dovendo oltrepassare tre anni;

ii)

possono riesaminare gli arrangiamenti adottati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 29 ed adottare revisioni mediante consenso, salvo diversa di-

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Sicurézza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

sposizione delle Regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le Regole di procedura e le Regole finanziarie.

3. A ogni riunione d'esame, ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilità di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere chiarimenti al riguardo.

Art. 31

Riunioni straordinarie

Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo: i)

se così è deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione;

ii)

su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti contraenti ed in cui il segretariato di cui all'articolo 37 è stato notificato del fatto che la richiesta ha ricevuto l'appoggio della maggioranza delle Parti.

Art. 32

Rapporti

1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 30, ciascuna Parte contraente presenta un rapporto nazionale in ogni riunione d'esame delle Parti contraenti. Tale rapporto verte sulle misure adottate per adempiere a ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione. Per ciascuna Parte contraente, il rapporto verte inoltre su: i) ii)

la sua politica in materia di smaltimento del combustibile esaurito; le sue prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito;

iii) la sua politica in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi; iv) le sue prassi in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi; v) i criteri che applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi.

2. Tale rapporto comporta inoltre: i)

un elenco degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito ai quali la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;

ii)

un inventario del combustibile esaurito al quale la presente Convenzione si applica, e che è in deposito o in stoccaggio definitivo. Questo inventario comprende una descrizione delle materie e, se disponibili, informazioni sulla massa e l'attività totale di queste materie;

iii) un elenco degli impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ai quali la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro Jocalizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali; iv) un inventario dei rifiuti radioattivi ai quali la presente Convenzione si applica, e che: a) sono immagazzinati in impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ed in impianti del ciclo del combustibile nucleare;

3831

Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

b) e)

sono in stoccaggio definitivo; oppure risultano da prassi precedenti.

Questo inventario comporta una descrizione delle materie ed altre informazioni rilevanti disponibili, come informazioni sul volume o massa, sull'attività e su alcuni radionuclidi; v)

Art. 33

un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle attività di declassamento in questi impianti.

Partecipazione

1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa vi è rappresentata da un delegato e, qualora lo ritenga necessario, da sostituti esperti e consiglieri.

2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa avente competenza per le questioni regolamentate dalla presente Commissione, ad assistere in qualità di osservatore a qualsiasi riunione o ad alcune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 36.

Art. 34

Rapporti di sintesi

Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento dedicato alle questioni che sono state esaminate ed alle conclusioni che ne sono state tratte nel corso delle riunioni delle Parti contraenti.

Art. 35 Lingue 1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura.

2. Qualsiasi rapporto presentato in applicazione dell'articolo 32, deve essere stilato nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in una lingua unica che sarà designata di comune accordo nelle Regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, una traduzione del rapporto in quest'ultima lingua è fornita dalla Parte contraente.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato provvede dietro compenso alla traduzione nella lingua designata, dei rapporti redatti in altre lingue della riunione.

Art. 36

Confidenzialità

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in conformità alla loro legislazione di impedire la divulgazione d'informazioni. Ai fini del presente articolo, il termine «informazioni» incor-

3832

Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

pora in particolare le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie nucleari, le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale, ed i dati a carattere personale.

2. Quando, nell'ambito della presente Convenzione, una Parte contraente fornisce informazioni precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, queste informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state fornite; il loro carattere confidenziale va rispettato.

3. Per quanto concerne le informazioni relative al combustibile esaurito o ai rifiuti radioattivi che rientrano nella portata di applicazione della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il potere sovrano della Parte contraente interessata di decidere: i)

se classificare o meno queste informazioni, o sottopore ad un'altra forma di controllo per impedirne la diffusione ;

ii)

se sia il caso di fornire le informazioni di cui al capoverso i) di cui sopra nel quadro della Convenzione;

iii) i requisiti di confidenzialità che accompagnano queste informazioni se sono comunicate nell'ambito della presente Convenzione.

4. Il tenore dei dibattiti che si svolgono durante l'esame "dei rapporti nazionali in ogni riunione d'esame tenuta in conformità all'articolo 30, è confidenziale.

Art. 37 Segretariato 1. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (di seguito denominata «Agenzia») provvede al segretariato delle riunioni delle Parti contraenti.

2. Il segretariato: i) convoca le riunioni delle Parti contraenti di cui agli articoli 29, 30 e 31, le prepara e ne garantisce il buon funzionamento; ii)

trasmette alle Parti contraenti le informazioni ricevute o predisposte in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Le spese incorse dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra, sono coperte a titolo del suo bilancio preventivo ordinario.

3. Le Parti contraenti possono, su base di consenso, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L'Agenzia può fornire questi servizi se ha la possibilità di farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio preventivo ordinario. Qualora ciò non fosse possibile, l'Agenzia fornisce questi servizi se sono finanziati volontariamente da altra fonte.

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Capitolo 7: Clausole finali e altre disposizioni Art. 38

Soluzione delle controversie

In caso di disaccordo fra due o più Parti contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti tengono consultazioni nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia.

Qualora tali consultazioni risultassero improduttive, si potrà ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d'arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e prassi in vigore nell'Agenzia.

Art. 39

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia, a Vienna, a partire dal 29 settembre 1997 e fino alla sua entrata in vigore.

2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati.

4. i)

La presente Convenzione è aperta alla firma con riserva di conferma, o all'adesione di organizzazioni regionali a carattere d'integrazione o di altra natura, a condizione che ciascuna di queste organizzazioni sia costituita da Stati sovrani, ed abbia competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti $u settori coperti dalla presente Convenzione.

ii)

Nei settori di loro competenza, queste organizzazioni esercitano a loro nome i diritti e si assumono le responsabilità che la presente Convenzione attribuisce agli Stati parti.

iii) Nel divenire Parte della presente Convenzione, l'organizzazione fa pervenire al depositario di cui all'articolo 43, una dichiarazione indicando quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della Convenzione le sono applicabili e qual è l'estensione della sua competenza nel settore coperto da tali articoli.

iv) Tale organizzazione non dispone di un voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri.

5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma sono depositati presso il depositario.

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che tale strumento sia stato depositato da quindici Stati possedenti ognuno una centrale elettro-nucleare in servizio.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce dopo la data di deposito dell'ultimo strumento necessario per l'adempimento delle condizioni enunciate al paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, da parte di tale Stato o organizzazione, dello strumento appropriato.

Art. 41

Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione d'esame o di una riunione straordinaria.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti almeno novanta giorni prima della riunione nella quale l'emendamento è sottoposto alfine di essere esaminato. Tutte le osservazioni ricevute riguardo a tale proposta sono comunicate alle Parti contraenti dal depositario.

3. Le Parti contraenti decidono, dopo aver esaminato la proposta di emendamento, se sia il caso di adottarla per consenso, oppure, in mancanza di consenso, di sottoporla ad una conferenza diplomatica. La decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, a condizione che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente alla votazione.

4. La conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare emendamenti alla presente Convenzione, è convocata dal depositario ed ha luogo entro un anno da quando la decisione in tal senso è stata presa in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. La conferenza diplomatica si adopera in tutti i modi affinchè gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli'emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla presente Convenzione che sono stati adottati in conformità ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono sottoposti alla ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, dei corrispondenti strumenti di almeno due terzi di tali Parti contraenti. Per quanto riguarda una Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma ulteriormente tali emendamenti, questi entrano in vigore nei suoi confronti il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento corrispondente effettuato da tale Parte contraente.

Art. 42

Denuncia

1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto tale notifica, oppure ad ogni altra data ulteriore specificata nella notifica.

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Sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi

Art. 43 Depositario 1. Il Direttore generale dell'Agenzia è depositario,della presente Convenzione.

2. Il depositario informa le Parti contraenti : i) della firma della presente Convenzione e del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformità all'articolo 39; ii) della data in cui la Convenzione entra in vigore, in conformità all'articolo 40; iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità all'articolo 42 e della data di queste notifiche; iv) dei progetti di emendamento della presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla relativa conferenza diplomatica o dalla riunione delle Parti contraenti, e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformità all'articolo 41.

Art. 44 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il depositario che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi del 31 marzo 1999

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1999

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23

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15.06.1999

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3788-3836

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