Regolamento del Consiglio nazionale
Progetto
Modifica del
Il Consiglio nazionale, visto l'articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli1; visto il rapporto dell'Ufficio del 26 agosto 19992, decreta: I Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 19903 è modificato come segue: Art. 7 cpv. 1 e 2 1
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, quattro scrutatori e quattro scrutatori supplenti.
2
Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti appena il Consiglio è costituito e, negli anni legislativi seguenti, all'inizio della prima seduta. Sono tenuti equamente in considerazione i gruppi e le lingue ufficiali.
Art. 8 cpv. 1
1
Il presidente e i vicepresidenti stanno in carica un anno. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa (art. 152 Cost.).
Art. 9 cpv. 1
1
L'Ufficio è composto del presidente, del primo e secondo vicepresidente, degli scrutatori e dei presidenti di gruppo.
Art. 11
Mansioni dei vicepresidenti
1
I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impedito o vuole partecipare alla discussione (art. 63 cpv. 1).
1bis
Il primo vicepresidente assiste il presidente nella direzione delle deliberazioni del Consiglio nonché nella sua rappresentanza nei confronti del Consiglio federale e dell'esterno; il secondo vicepresidente assiste il presidente nella direzione dell'Ufficio, nel coordinamento con il Consiglio degli Stati e nel disbrigo, tra le sessioni, degli affari correnti.
1 2 3
RS 171.11 FF 1999 8519 RS 171.13
8524
1999-5260
Regolamento del Consiglio nazionale
2
Se sono impediti sia il presidente sia i vicepresidenti, presiede l'ultimo presidente o uno dei suoi predecessori.
II La presente modifica entra in vigore simultaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999.
1692
8525