Regolamento del Consiglio nazionale

Progetto

Modifica del

Il Consiglio nazionale, visto l'articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli1; visto il rapporto dell'Ufficio del 26 agosto 19992, decreta: I Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 19903 è modificato come segue: Art. 7 cpv. 1 e 2 1

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, quattro scrutatori e quattro scrutatori supplenti.

2

Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti appena il Consiglio è costituito e, negli anni legislativi seguenti, all'inizio della prima seduta. Sono tenuti equamente in considerazione i gruppi e le lingue ufficiali.

Art. 8 cpv. 1

1

Il presidente e i vicepresidenti stanno in carica un anno. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa (art. 152 Cost.).

Art. 9 cpv. 1

1

L'Ufficio è composto del presidente, del primo e secondo vicepresidente, degli scrutatori e dei presidenti di gruppo.

Art. 11

Mansioni dei vicepresidenti

1

I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impedito o vuole partecipare alla discussione (art. 63 cpv. 1).

1bis

Il primo vicepresidente assiste il presidente nella direzione delle deliberazioni del Consiglio nonché nella sua rappresentanza nei confronti del Consiglio federale e dell'esterno; il secondo vicepresidente assiste il presidente nella direzione dell'Ufficio, nel coordinamento con il Consiglio degli Stati e nel disbrigo, tra le sessioni, degli affari correnti.

1 2 3

RS 171.11 FF 1999 8519 RS 171.13

8524

1999-5260

Regolamento del Consiglio nazionale

2

Se sono impediti sia il presidente sia i vicepresidenti, presiede l'ultimo presidente o uno dei suoi predecessori.

II La presente modifica entra in vigore simultaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999.

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