Decreto federale concernente l'introduzione nella nuova Costituzione federale di modifiche della Costituzione federale del 29 maggio 1874 del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19992, decreta: I La modifica della Costituzione federale del 29 maggio 1874 concernente le condizioni di eleggibilità al Consiglio federale3, accettata da popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999, è introdotta nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 con i seguenti adeguamenti formali: Art. 175 cpv. 3 e 4 3

Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili come membri del Consiglio nazionale.

4

Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

II

La modifica della Costituzione federale del 29 maggio 1874 concernente l'adozione di una disposizione costituzionale sulla medicina dei trapianti4, accettata da popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999, è introdotta nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 con i seguenti adeguamenti formali: Art. 119a

Medicina dei trapianti

1

La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2

1 2 3 4

Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

RU 1999 2556 FF 1999 6784 RU 1999 1239 RU 1999 1341

1999-5447

7589

Introduzione di modifiche nella nuova Costituzione federale. DF

3

La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

III

1

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2

Entra in vigore il giorno della sua accettazione.

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

1562

7590