Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19992, decreta: I L'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva»3 è adeguata formalmente4 come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 119 cpv. 2 lett. c e g 2 La

Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:

1 2 3 4

c.

il concepimento fuori del corpo della donna è inammissibile;

g.

l'utilizzazione di cellule germinali di terzi per il concepimento artificiale è inammissibile.

RU 1999 2556 FF 1999 6784 FF 1999 202 L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'articolo 24novies capoverso 2 lettere c e g della Costituzione federale del 1874.

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Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale. DF

II L'iniziativa popolare «per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini»5 è adeguata formalmente6 come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2a7 2a Le

rendite di vecchiaia sono concesse al compimento dei 62 anni. In caso di attività lucrativa dopo il compimento dei 62 anni, la legge stabilisce quando tale diritto sorge senza l'obbligo di abbandonare l'attività lucrativa e disciplina il diritto a una rendita parziale nel caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. Essa può ridurre il limite di età e prevedere, a determinate condizioni, la riscossione anticipata della rendita.

Art. 196 titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità) Se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2a l'Assemblea federale non promulga la corrispondente legislazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

III L'iniziativa popolare «a favore di un'AVS flessibile ­ contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne»8 è adeguata formalmente9 come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: 5 6

7 8 9

FF 1999 204 L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con l'articolo 34quater capoverso 8 e con l'articolo 23 delle disposizioni transitorie.

Con disposizione transitoria.

FF 1999 203 L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'articolo 34quater capoverso 2 sesto e settimo periodo della Costituzione federale del 1874.

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Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale. DF

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2a 2a

Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge al compimento del 62° anno di età, qualora non venga esercitata un'attività lucrativa o il reddito da una tale attività sia inferiore a una volta e mezzo l'importo della rendita minima. La legge fissa l'età a partire dalla quale il diritto alla rendita vale incondizionatamente.

IV

L'iniziativa popolare «per una regolamentazione dell'immigrazione»10 è adeguata formalmente11 come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 121 titolo Dimora e domicilio, entrata e uscita, asilo Art. 121a

Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera12

1 La

Confederazione provvede affinché la proporzione di cittadini stranieri nella popolazione residente in Svizzera non superi il 18 per cento.

2 Nel calcolo sono annoverati in particolare i domiciliati, gli annuali, i rifugiati riconosciuti e gli stranieri con permesso umanitario di dimora. Se rimangono in Svizzera per più di un anno sono annoverati anche gli stranieri di cui al capoverso 4 e quelli titolari di un altro permesso di dimora. I dimoranti per breve durata, con o senza attività lucrativa, vengono annoverati dopo 8 mesi di dimora, se questa vien rinnovata ed essi siano autorizzati a far venire in Svizzera le loro famiglie.

3 Non

sono annoverati nel calcolo, indipendentemente dalla durata della loro dimora in Svizzera, i frontalieri, gli stagionali che non hanno fatto venire in Svizzera le loro famiglie, i membri di Organizzazioni internazionali, i membri di servizi consolari e diplomatici, i ricercatori e dirigenti qualificati, gli artisti, gli ospiti in stabilimenti di cura, i praticanti, gli studenti e gli allievi nonché i turisti Non sono annoverati nemmeno gli stranieri di cui al capoverso 4 qualora rimangano in Svizzera per meno di 12 mesi.

10 11

12

FF 1999 2207 L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 69quater, 69quinquies, 70bis e con l'articolo 21 delle disposizioni transitorie.

Con disposizione transitoria.

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Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale. DF

4 Per

i richiedenti l'asilo, i profughi di guerra, gli stranieri alla ricerca di protezione, le persone accolte provvisoriamente, gli internati e gli stranieri senza residenza fissa in Svizzera la Confederazione fa in modo che non vi siano incentivi finanziari tali da indurli a rimanere in Svizzera.

5 Le

persone di cui al capoverso 4, se incarcerate in Svizzera, non possono essere messe in una condizione finanziariamente migliore di quanto sarebbe il caso nel Paese di origine.

6 Gli

stranieri giusta il capoverso 4 o privi di permesso di dimora, colpiti da una decisione di espulsione della polizia degli stranieri o delle autorità penali, la cui esecuzione fosse possibile, lecita e ragionevolmente esigibile, possono, affinché sia assicurata l'espulsione, essere tenuti in carcere fino al momento dell'esecuzione.

Art. 196 titolo Disposizioni transitorie del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera)13 1 Nella misura in cui, all'entrata in vigore dell'articolo 121a, sia superato il limite ivi fissato del 18 per cento, l'esubero sarà compensato entro il termine più breve possibile mediante l'emigrazione volontaria di stranieri.

2 Se

un'eventuale eccedenza di nascite non può essere compensata in questo modo, un superamento temporaneo del limite del 18 per cento è ammesso nella misura in cui non vengano rilasciati nuovi permessi di dimora a stranieri giusta l'articolo 121a capoverso 2.

13

Introdotto con la votazione di popolo e Cantoni del ...

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Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale. DF

V L'iniziativa popolare «Per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)»14 è adeguata formalmente15 come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 8 cpv. 3a 3a La

legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regìa, nei politecnici e nelle università.

Art. 143a

Rappresentanza delle donne nelle autorità federali

In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità.

Art. 149 cpv. 516 5 Per

Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno. La legislazione federale sancisce le disposizioni esecutive speciali.

Art. 150 cpv. 2

2I

Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono a deputato una donna o un uomo ciascuno; gli altri Cantoni eleggono a deputati una donna e un uomo ciascuno.

Art. 175 cpv. 117

1 Il

Consiglio federale è composto di sette membri; almeno tre di essi devono essere donne.

14 15

16 17

FF 1997 III 449 L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 4 capoverso 2 quarto e quinto periodo, 73 capoverso 1bis e capoverso 2, 80 capoverso 1 secondo e terzo periodo e capoverso 2, 95, 107 e con gli articoli 20 e 21 delle disposizioni transitorie.

Con disposizione transitoria.

Con disposizione transitoria.

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Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale. DF

Art. 188 cpv. 4 secondo periodo18 4 ...

Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.

Art. 196 titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria degli art. 149 cpv. 5 e 150 cpv. 3 (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati) Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 149 capoverso 5 e 150 capoverso 3.

2. Disposizione transitoria dell'art. 175 cpv. 1 e 188 cpv. 4 (Composizione e elezione del Consiglio federale, Statuto del Tribunale federale) 1 In

caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 175 capoverso 1 e 188 capoverso 4 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui a tali articoli.

2 In

caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 175 rispettivamente articolo 188.

VI

L'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (iniziativa per dimezzare il traffico)»19 è adeguata formalmente20 come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 82 cpv. 2a-2c21 2a

Confederazione, Cantoni e Comuni dimezzano il traffico stradale motorizzato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa per dimezzare il traffico da parte del

18 19 20

21

Con disposizione transitoria.

FF 1999 4363 L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con l'articolo 37 capoverso 1bis, capoverso 2 terzo e quarto periodo e capoverso 3 e con l'articolo 23 delle disposizioni transitorie.

Con disposizione transitoria.

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Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale. DF

popolo e dei Cantoni. Il nuovo livello così raggiunto non potrà più essere superato.

Determinante è il volume totale del traffico stradale in Svizzera. Queste disposizioni non riguardano il traffico pubblico, che non viene conteggiato.

2b

I Comuni possono disporre limitazioni del traffico su tutte le strade del loro territorio, ad eccezione di quelle nazionali, nella misura in cui perseguano l'obiettivo del capoverso 2a o il miglioramento o la salvaguardia degli spazi vitali. La chiusura completa di quelle che la Confederazione ha designato come strade di transito è possibile soltanto previo assenso della Confederazione. Resta salvo l'uso delle strade per il servizio degli enti pubblici.

2c

I mezzi utilizzati per dimezzare il traffico stradale motorizzato sono definiti dalla legge.

Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'articolo 82 capoverso 2c (circolazione stradale) Se la legislazione d'esecuzione secondo l'articolo 82 capoverso 2c non è ancora vigente dopo tre anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per dimezzare il traffico, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni mediante ordinanza.

VII 1

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2

Entra in vigore il giorno della sua accettazione.

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

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