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99.009

Messaggio concernente l'approvazione della modifica dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche

del 27 gennaio 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi per approvazione il disegno di decreto federale concernente l'accettazione della modifica dell'ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 gennaio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss II cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-23

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Compendio II presente messaggio concerne la revisione parziale dell'ordinanza generale del 19 novembre 1980 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed) che, visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1877 concernente il libero esercizio delle arti salutari della Confederazione Svizzera, necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale. La revisione introduce una clausola generale sugli esperimenti per le facoltà e gli istituti di odontoiatria, di medicina veterinaria e di farmacia. Queste istituzioni vorrebbero acquisire esperienze con nuovi moduli di insegnamento e d'esame, così come è avvenuto nelle facoltà di medicina.

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Messaggio I II III

Parte generale Progetti legislativi e riforme degli studi di base nell'ambito delle professioni mediche accademiche Introduzione

Attualmente si sta procedendo ad un'ampia revisione degli studi di base delle professioni mediche accademiche e della loro base legale, la legge del 19 dicembre 1877 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera (RS 811.11).

L'incentivo ad intraprendere tale riforma è stato dato da alcuni interventi parlamentari (mozioni Simmen [1993 S 93.3121] e Pidoux [1993 N 93.3129] nonché mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità [1995 95.3080]). Per promuovere la qualità dell'assistenza medica e per creare le basi legali per il riconoscimento dei diplomi federali in vista di un accordo bilaterale con l'UE, nel disegno di legge sulle professioni mediche è incluso anche il disciplinamento del perfezionamento e dell'aggiornamento in questo campo.

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Disciplinamento del perfezionamento e dell'aggiornamento professionali nel disegno di legge sulle professioni mediche

Con il disciplinamento del perfezionamento e dell'aggiornamento delle professioni mediche si vuole creare la base legale per il libero esercizio delle professioni mediche svizzere nell'ambito della libera circolazione delle persone, in vista dell'accordo bilaterale con TUE. La regolamentazione è necessaria affinchè sia lo Stato a riconoscere i diplomi finora assegnati da organizzazioni professionali private. Lo scopo è la promozione della qualità dell'assistenza medica soprattutto mediante il perfezionamento e l'aggiornamento professionali successivi agli studi di base. Il disegno prevede l'inclusione dei chiropratici nella cerchia delle professioni mediche. La novità rispetto alla legge sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera consiste nel fatto che esso esige per l'apertura di uno studio medico nei Cantoni un certificato professionale di capacità o la frequentazione per una certa durata di tempo di corsi di perfezionamento. I detentori del titolo di specialista sono obbligati a seguire corsi di perfezionamento. Le organizzazioni professionali e le università partecipano direttamente al perfezionamento, in qualità di enti responsabili.

Il disegno di legge sulle professioni mediche è stato oggetto di una procedura di consultazione nella prima metà del 1998. Sulla base del rapporto relativo alla consultazione, il 19 agosto 1998 abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di preparare il disciplinamento concernente il perfezionamento professionale nell'ambito del messaggio collettivo in vista di un eventuale accordo bilaterale con l'UE. Questa regolamentazione avviene nell'interesse del libero esercizio delle professioni mediche svizzere all'interno dell'UE. Ha carattere provvisorio perché a lungo termine si prevede che gli studi di base siano integrati in un unico atto legislativo che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento presumibilmente nel 2001 come legge mantello che includa la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle professioni mediche accademiche.

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Riforma degli studi di base di medicina

La riforma degli studi di base di medicina pone al centro della formazione le esigenze dei pazienti, le competenze sociali nonché uno spirito scientifico critico. Gli studi di base devono poter veicolare, oltre a solide nozioni fondamentali di medicina, anche competenze pratiche nei rapporti con i pazienti.

Nell'inverno 1998/99 una commissione peritale costituita dal DFI ha presentato un avamprogetto per la riforma degli studi di base. L'avamprogetto propone una revisione totale della legge federale sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera. Si tratta di una legge-quadro per l'insegnamento delle professioni mediche accademiche con cinque cataloghi di obiettivi specifici per ogni singolo ramo. Gli studi sono suddivisi in materie fondamentali e in materie obbligatorie a scelta. Nelle materie fondamentali si acquisiscono le capacità necessarie alle attività mediche come tali. Le materie obbligatorie a scelta danno invece allo studente la possibilità di approfondire le conoscenze in campo clinico o in altri settori d'attività.

L'avamprogetto descrive, oltre agli obiettivi dell'insegnamento generale valido per tutte le professioni mediche, anche gli scopi specifici dell'insegnamento nelle singole professioni.

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Riforma degli studi di farmacia

La riforma degli studi di farmacia si basa sul rapporto del novembre 1997 della commissione peritale appositamente costituita. Secondo detto rapporto il farmacista dovrebbe diventare un generalista del settore dei medicinali e far parte del personale medico con formazione prevalentemente in scienze naturali, distinguendosi in modo complementare dalla figura del medico che invece dispone di una formazione prettamente medica. Il farmacista farebbe da ponte tra le scienze naturali e la medicina, al servizio della sanità pubblica. I corsi di formazione dei farmacisti devono essere sviluppati in modo modulare e in parte ristrutturati. Si pensa di istituire dei centri di competenza farmaceutica e di rafforzare la farmacia officinale orientata verso i pazienti nonché la farmacia clinica. Per la formazione e l'attività professionale dei farmacisti sono determinanti le necessità dei pazienti e del pubblico. I settori di formazione e l'attività professionale devono poter essere valutati e sottoposti ad un controllo della qualità.

11 rapporto della Commissione peritale per la riforma degli studi di farmacia è stato posto in procedura di consultazione all'inizio del 1998. La valutazione dei risultati della consultazione fornisce un quadro importante delle opinioni relative alla futura distribuzione dei ruoli tra gli esponenti del settore medico e quelli del settore farmaceutico nonché dei possibili cambiamenti in campo istituzionale.

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Esigenza di sperimentazione

L'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e le singole ordinanze sugli esami costituiscono il diritto esecutivo della legge federale sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera e risalgono al 1980. Esse rispondevano certamente alle necessità di allora, ma dopo quasi 20 anni, e rispetto all'esigenza di riformare il settore delleprofessioni mediche, fanno sentire il peso degli anni e si rivelano poco flessibili, soprattutto per quanto concerne la sperimentazione di nuovi contenuti e di nuove forme di studio. L'ordinanza del 19 novembre

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1980 sugli esami dei medici (RS 811.112.2) prevede nell'articolo 19 la possibilità di effettuare esperimenti con moduli speciali di insegnamento e d'esame solo nell'ambito della medicina. Sulla base di questa .ordinanza il DFI può autorizzare singole facoltà a sperimentare moduli speciali di insegnamento e d'esame per il settore della medicina generale, disciplinandone i dettagli in un'ordinanza. Le facoltà di medicina che finora vi hanno fatto ricorso sono: Ginevra 1, Losanna 2 e Berna 3. Anche alla facoltà di medicina dell'Università di Basilea è stata avviata nell'autunno del 1998, con l'approvazione del DFI, una riforma degli studi.

Oltre al settore della medicina, anche quello della medicina veterinaria, dell'odontoiatria e della farmacia aspirano a introdurre innovazioni nel campo dell'insegnamento e delle modalità di formazione e d'esame. Nel quadro della riforma in atto degli studi di base e in vista di un ordinamento concernente gli esami a livello svizzero, ad essa connessa, è necessario sperimentare nuove varianti per poi valutarne i risultati.

2

Parte speciale: Spiegazioni relative al nuovo articolo 46a

L'articolo 46a dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche del 19 novembre 1980 (OPMed) (RS 811.112.1) prevede esplicitamente una clausola generale che da la possibilità di sperimentare nuovi moduli di insegnamento e d'esame anche nei campi dell'odontoiatria, della medicina veterinaria e della farmacia. Questo finora era concesso unicamente al settore della medicina umana, in virtù dell'articolo 19 dell'ordinanza sugli esami dei medici.

L'esigenza di sperimentazione è sentita in maniera diversa nei tre settori delle professioni mediche: Le richieste principali sono quelle del settore farmaceutico: un mandato di prestazioni all'università, una valutazione dell'insegnamento e della ricerca, una strutturazione modulare dello studio, nuovi contenuti (in parte), lo spostamento della pratica al termine dello studio, la sostituzione dell'attuale esame di Stato con un lavoro di diploma nonché una stretta coordinazione tra il perfezionamento e l'aggiornamento professionali.

In medicina veterinaria è in discussione l'unificazione delle due facoltà che manterrebbero due ubicazioni. Inoltre il programma dell'insegnamento nel primo anno di studio dovrebbe essere dissociato, con conseguente riduzione dei luoghi d'esame.

In odontoiatria le soluzioni proposte per quanto concerne l'ubicazione della formazione divergono. Si parla di chiudere l'Istituto di medicina dentaria di Ba' silea. Visto che il secondo anno l'insegnamento si concentra sulla medicina, i secondi esami propedeutici di odontoiatria e di medicina non dovrebbero essere svolti assieme.

Cfr. ordinanza del 25 agosto 1995 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina dell'Università di Ginevra; RS 811.112.22 Cfr. ordinanza del 24 ottobre 1996 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina di Losanna, RS 811.112.242; RU 1999 23 Cfr. ordinanza del 24 ottobre 1996 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina di Berna, RS 811.112.241; RU 1999 18

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Secondo il capoverso 1 il DFI, come oggi, svolge la funzione di servizio di contatto e di istanza d'autorizzazione per le richieste di sperimentazione delle facoltà e degli istituti. Prima di decidere consulta la Giunta direttiva, conformemente all'articolo 2 capoverso 2 OPMed. La Giunta direttiva analizza in una discussione interna la sperimentazione prevista al fine di evitare eventuali conseguenze negative per altre facoltà e per le professioni mediche. I moduli sperimentali d'esame in medicina pregiudicano, a causa della loro diversa strutturazione, la mobilità degli studenti. Inoltre essi concernono anche altre discipline, come l'odontoiatria e la medicina veterinaria, e hanno un influsso sui cambiamenti istituzionali quali la collaborazione tra gli istituti farmaceutici e la fusione delle facoltà di medicina veterinaria. Per attenuare queste ripercussioni, la Giunta direttiva, la Commissione delle facoltà svizzere di medicina e la Conferenza universitaria svizzera hanno dovuto collaborare a una piattaforma comune. Prima dì elaborare futuri corsi di studio sperimentali, si dovrebbe tener conto di tali ripercussioni onde evitarle o limitarle quanto possibile. Se ritiene che un esperimento è accettabile e fattibile, la Giunta direttiva consiglia al DFI di approvarlo, vincolandolo eventualmente a oneri o disciplinandolo in un'ordinanza dipartimentale.

Il capoverso 2 obbliga le facoltà e gli istituti che sperimentano nuovi moduli d'insegnamento e d'esame a presentare alla Giunta direttiva un rapporto destinato al Dipartimento e a valutare periodicamente le esperienze fatte. Questo permette alle professioni mediche rappresentate nella Giunta direttiva di profittare vicendevolmente dei risultati ottenuti.

In virtù del capoverso 3, il DFI disciplina in un'ordinanza le modalità della sperimentazione. Per ragioni di trasparenze, le novità e le deroghe introdotte dovranno essere specificate.

3

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

La modifica proposta non ha conseguenze né finanziarie né sull'effettivo del personale.

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Rapporto con il diritto europeo

La revisione è perfettamente compatibile con le disposizioni dell'Unione europea concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi in medicina.

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Conformità alla Costituzione e alla legge

La legge federale sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera poggia sull'articolo 33 capoverso 2 della Costituzione federale; nell'articolo 6 ci conferisce la competenza di emanare prescrizioni d'esecuzione (ordinamento federale degli esami).

Nell'ambito dell'emanazione delle ordinanze sugli esami federali per le professioni mediche del 19 novembre 1980, le Camere federali hanno confermato con decreto del 17 dicembre 1981 (FF 1982 I 1247) la riserva d'approvazione da parte del Parlamento. Esse possono accogliere o meno la nostra decisione o respingerla. In caso di rinvio, il nostro Collegio deve trovare una soluzione che vada nel senso indicato dal dibattito parlamentare. Le Camere tuttavia non possono apportare modifiche alle disposizioni proposte.

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Decreto federale che approva la modifica dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMED)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 18771 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 19992, decreta:

Arti La modifica del ...3 dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche del 19 novembre 1980 (OPMed)4 è approvata.

Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

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1 2 3 4

RS811.11 FF 1999 1619 RU 1999 ... (FF 1999 ...)

RS 811.112.1

1625

Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMED) Modifica del Approvata dall'Assemblea federale il ...'

// Consiglio federale svizzero ordina: I

L'ordinanza generale del 19 novembre 19802 sugli esami federali per le professioni mediche è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 46a Sezione 5: Disposizioni finali Art. 46a Sperimentazioni (nuovo) 1 II Dipartimento, dopo aver consultato la Giunta direttiva, può autorizzare facoltà e istituti a sperimentare moduli speciali di insegnamento e d'esame.

2 Le facoltà e gli istituti presentano annualmente alla Giunta direttiva un rapporto destinato al Dipartimento concernente le esperienze acquisite con i moduli speciali di insegnamento e d'esame.

3 II Dipartimento disciplina i dettagli.

Titolo prima dell'art. 47 Abrogato II

L'ordinanza del 19 novembre 1980 gue:

Art. 19 Abrogato

1 2

3

1626

RS ... (FF 1999 ...)

RS 811.112.1 RS 811.112.2

3

sugli esami dei medici è modificata come se-

Esami federali per le professioni mediche

III

La presente modifica entra in vigore il primo giorno de] mese seguente all'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

1199

1627

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'approvazione della modifica dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche del 27 gennaio 1999

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1999

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99.009

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16.03.1999

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1619-1627

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