Termine di referendum: 7 ottobre 1999
Codice penale svizzero (Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia) Modifica del 18 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta: I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue: Art. 351octies d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia
1 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell'IPAS possono essere trattati soltanto allo scopo di:
a.
accertare se l'Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona;
b.
trattare dati concernenti gli affari dell'Ufficio federale;
c.
organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;
d.
tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;
e.
allestire statistiche.
2
Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene:
1 2
a.
le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'Ufficio federale;
b.
la designazione dei servizi dell'Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona;
c.
la designazione dei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei
FF 1997 IV 1029 RS 311.0
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Codice penale svizzero
sistemi previsti dall'articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; d.
i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo delle pratiche.
3
Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti: a.
assistenza giudiziaria internazionale;
b.
estradizione;
c.
servizio d'identificazione;
d.
polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale;
e.
Interpol.
4
Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.
5
Oltre all'Ufficio federale, è autorizzata a trattare dati dell'IPAS l'autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d'identificazione.
6
Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell'IPAS ai sensi del capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo: a.
il Ministero pubblico della Confederazione per l'attuazione di inchieste di polizia giudiziaria;
b.
l'autorità federale che assume i compiti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
c.
l'autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
7 Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol dell'Ufficio federale.
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3 4
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
RS 172.213.71 RS 120
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a.
la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
b.
i servizi dell'Ufficio federale autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali;
c.
il diritto d'accesso, in particolare ai dati secondo il capoverso 2 lettere b e c e il capoverso 4;
d. i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'informazione nonché la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati.
9 Per quanto riguarda il diritto d'informazione, rimane salva l'applicazione dell'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999
Consiglio nazionale, 18 giugno 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 29 giugno 19996 Termine di referendum: 7 ottobre 1999 0059
5 6
RS 172.213.71 FF 1999 4421
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