Codice civile svizzero (Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli)

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 31 agosto 19981; visto il parere del Consiglio federale del 7 maggio 19992 , decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art 30 cpv. 2 Abrogato Art 134 cpv. 1 e 2 Abrogato Art 149 Abrogato Art. 160 B. Cognome

1

Gli sposi dichiarano all'ufficiale dello stato civile che: 1.

porteranno entrambi come cognome coniugale il cognome della sposa o dello sposo o quello della famiglia di uno di loro;

2.

ciascuno manterrà il proprio cognome o il cognome della propria famiglia.

2 Se non viene fatta alcuna dichiarazione, ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.

1 2 3

FF 1999 4270 FF 1999 ...

RS 210

1999-4393

4285

Codice civile svizzero

3

Se hanno mantenuto ciascuno il proprio cognome, i coniugi possono dichiarare, al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio comune, di voler da quel momento portare come cognome coniugale il cognome della moglie o del marito.

Art. 160a (nuovo)

Bbis. Cognome dopo lo scioglimento del matrimonio

1

Dopo lo scioglimento del matrimonio, il coniuge che ha cambiato il cognome mantiene il cognome acquistato con il matrimonio, salvo che dichiari di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio.

2

La dichiarazione deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile entro un anno dalla morte dell'altro coniuge o dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, del giudizio di nullità o, in caso di scomparsa, della dichiarazione di scioglimento del matrimonio.

Art. 161

C. Cittadinanza cantonale e comunale

Il matrimonio non ha effetti sulla cittadinanza cantonale e comunale dei coniugi.

Art. 267a

II. Cittadinanza

Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome in luogo e vece di quella anteriore.

A. Cognome I. In generale

1

Art. 270 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano il medesimo cognome coniugale, il figlio ne assume il cognome. Se i genitori portano cognomi diversi, il figlio assume il cognome da essi scelto per i figli comuni quando si sono uniti in matrimonio o al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio.

2

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre.

Art 270a (nuovo)

II. Matrimonio ulteriore dei genitori

Il cognome del figlio che, al momento del matrimonio dei genitori, abbia compiuto il 16° anno di età può essere cambiato soltanto con il suo esplicito consenso.

B. Cittadinanza

1

Art. 271

4286

Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui porta il cognome.

Codice civile svizzero

2 Se questo cognome è stato sostituito con quello dell'altro genitore durante la minore età del figlio, questi ne acquista la cittadinanza cantonale e comunale in luogo e vece di quella anteriore.

Diritto transitorio Titolo finale Art. 8a 2. Cognome

1 Il coniuge che, sotto la legge previgente, ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro due anni dall'entrata in vigore della nuova legge, dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler riprendere il cognome che portava prima del matrimonio o il cognome della propria famiglia.

2 Il cognome del figlio comune nato prima di tale dichiarazione non cambia. I figli nati ulteriormente assumono il medesimo cognome.

3 Di un doppio cognome risultante da un matrimonio anteriore all'entrata in vigore della modifica del ..., soltanto il primo cognome può essere portato come cognome coniugale o scelto quale cognome del figlio.

4 Gli articoli 134 capoverso 1 e 149 capoverso 1 della presente legge, nel tenore del 5 ottobre 1984, rimangono validi per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della modifica del ...

II La legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)4 è modificata come segue: Art. 44 lett. a a.

diniego del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);

III La legge federale del 29 settembre 19525 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) è modificata come segue: Art. 4 Cittadinanza cantonale e comunale

4 5

1

Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.

RS 173.110 RS 141.0

4287

Codice civile svizzero

2

Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui porta il cognome.

IV 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Proposta della minoranza I (Baumann J. Alexander, Fischer-Hägglingen, Vallender) Art. 160 1

B. Cognome

...

2

Se non viene fatta alcuna dichiarazione, il cognome coniugale è quello dello sposo.

3

...

4

...

Proposta della minoranza II (von Felten, Hollenstein) Art. 270 1

...

1bis A. Cognome I. In generale

Se i genitori non hanno operato alcuna scelta, il figlio assume il cognome della madre.

2

...

1307

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