Decreto federale sullo stanziamento di crediti ad istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2000-2003 del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2000-2003 è stanziato un importo massimo di 1514,4 milioni di franchi per finanziare le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca: a.

Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (compresi i Poli di ricerca nazionali, la conclusione dei lavori nei programmi prioritari e i docenti borsisti del FNS);

b.

Accademie scientifiche svizzere;

c.

Dizionari nazionali;

d.

Dizionario storico svizzero.

Art. 2 I Poli di ricerca nazionali sono segnatamente scelti nei seguenti settori: a.

scienze della vita;

b.

scienze umane e sociali;

c.

sviluppo sostenibile e ambiente;

d.

tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3 Nell'ambito dei compiti loro assegnati, le istituzioni che promuovono la ricerca adottano provvedimenti per attuare una politica a favore delle giovani leve orientata sulla parità e per promuovere i «gender studies».

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FF 1999 243

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1999-5417

Stanziamento di crediti ad istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2000-2003

Art. 4 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999

Consiglio nazionale, 23 settembre 1999

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

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