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89.049

Messaggio concernente il Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide

del 16 agosto 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo un disegno di decreto federale che approva il Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 agosto 1989

1989-375

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Buser

17 Foglio federale. 72° anno. Voi. III

253

Compendio La Svizzera intende aderire al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1 ° dicembre 1959 da 12 Stati. Composto di 14 articoli, questo accordo istituisce i principi della non-militarizzazione e non-nuclearizzazione, della libertà della ricerca scientifica e del congelamento di tutte le rivendicazioni territoriali nell'Antartide.

Il Trattato di Washington ha creato un sistema gerarchizzato, in quanto esso è fondato non soltanto sull'adesione degli Stati, ma anche sulla loro partecipazione effettiva alla ricerca scientifica. Ai 12 Stati firmatari, tra i quali si annoverano i 7 Paesi con rivendicazioni territoriali, ossia quelli che hanno fatto valere unilateralmente pretese su territori nell'Antartide, si aggiungono altri Stati che vi hanno aderito successivamente e hanno manifestato il loro interesse per l'Antartide, svolgendovi considerevoli attività di ricerca scientifica, come ad esempio l'insediamento di stazioni o l'invio di spedizioni. Questi Stati, denominati Parti consultive, godono, in seno al sistema Antartico, di uno statuto privilegiato. Nondimeno, anche le Parti contraenti che non beneficiano di questo statuto partecipano in modo soddisfacente all'attuazione del Trattato.

Il nostro Paese vi aderirebbe in qualità di semplice parte contraente: lo statuto di parte consultiva non è in/atti prevedibile fintanto che l'interesse dei ricercatori svizzeri per l'Antartide non si concreta in programmi nazionali di ricerca.

L'adesione al Trattato di Washington dovrebbe consentire ai nostri scienziati di collaborare in condizioni ottimali alle ricerche e alle spedizioni organizzate da altri Paesi e potrebbe pertanto stimolare l'attività interna di ricerca. Potrebbe parimente sfociare, a più lunga scadenza, nello statuto di parte consultiva, a seconda dello sviluppo raggiunto dalle attività scientifiche svizzere. L 'adesione contribuirebbe pure a rafforzare i principi della non-militarizzazione, della non-nuclearizzazione e della libertà della ricerca scientifica, che costituiscono i pilastri del Trattato del 1959 e che sono in completa sintonia con quelli della nostra politica estera.

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I II

Introduzione Descrizione

Contrariamente all'Artide, che è un mare semichiuso circondato da terre, l'Antartide è un continente completamente attorniato da mari. Con una superficie di circa 14 milioni di km 2 , ossia un decimo della superficie terrestre o una volta e mezzo quella dell'Europa, il continente australe è diviso in una parte orientale e in una parte occidentale, separate dalle Montagne transantartiche, le cui cime raggiungono un'altitudine di 4000 m.

Lontano e difficilmente accessibile, il sesto continente è caratterizzato da un clima rigoroso e dal fatto di essere quasi integralmente coperto da una calotta glaciale, il cui spessore, che in media è di 2450 m, raggiunge un massimo di 4750 m. Il suo enorme peso ha provocato un cedimento del suolo di approssimativamente 600 m, percui i fondali marini attorno all'Antartide si situano a notevoli profondità.

Sulle rive del continente, questa massa glaciale si prolunga in vasti zoccoli glaciali galleggianti, in particolare nei mari di Weddell e di Ross (zoccoli Ronnie, Filchner e Ross). Il volume approssimativamente costante della calotta è di circa 30 milioni di km 3 , ossia il 90 per cento del volume complessivo di ghiaccio sul pianeta e il 75 per cento dell'insieme delle nostre riserve in acqua dolce. Se tutta la ghiaccia antartica fondesse, il livello degli oceani aumenterebbe di circa 70 m e la roccia madre dell'Antartide risalirebbe di parecchie centinaia di metri. La parte orientale di questa regione si presenterebbe allora come un altopiano continuo, mentre la parte occidentale formerebbe un arcipelago, solcato da profondi bràcci di mare.

Dagli zoccoli glaciali situati ai limiti del continente si staccano gli iceberg antartici. Trattasi di masse galleggianti naturali di una superficie di 60 a 100 km 2 , il cui apice si situa a circa 100 m sopra il livello del mare e la cui massa immersa ha uno spessore di 500 a 600 m.

D'inverno, l'Oceano Antartico, ossia la superficie marina collegante gli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano, è quasi interamente ricoperto di ghiaccio. Il gelo invernale dell'acqua marittima produce acque pesanti, di elevata salinità e ossigenazione, che si spostano in profondità e scorrono verso il Nord, rivestendo così una grande importanza per la circolazione e l'ossigenazione dell'insieme dei mari. L'Oceano Antartico forma un ecosistema
praticamente indipendente, i cui confini, costituiti dalla convergenza antartica (cfr. n. 13), sono attraversati soltanto dalle balene.

Durante l'estate australe, le rare zone costiere libere dal ghiaccio sono parzialmente coperte da muschi e da licheni. L'unico animale terrestre è un piccolo insetto attero, dacché le foche ed i pinguini, vivendo di risorse marine, non possono essere qualificati di terrestri. L'ecosistema dell'Oceano Antartico è ricco e la fauna marina, abbondante; oltre ai pesci, alle balene, alle foche e ai pinguini, essa comprende infatti una grande popolazione di krill, ossia di piccoli gamberi altamente proteici.

Nell'Antartide non vi è un vero stanziamento umano permanente. D'inverno, 900 persone circa, provenienti da tredici Paesi, lavorano in 34 stazioni destinate alla ricerca scientifica e alle osservazioni meteorologiche (cfr. allegato 1). D'estate, il numero dei soggiornanti può superare 2000 unità.

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12

Scoperta

A suscitare interesse per l'Antartide sono state le celebri spedizioni del capitano britannico Giacomo Cook, alla fine del diciottesimo secolo. Il continente propriamente detto fu scoperto nel 1820, in ordine cronologico, dall'inglese Bransfield, dall'americano Palmer e dal russo Bellinghausen. La Francia, a sua volta, può vantare la spedizione di Dumont d'Urville che, in testa alle sue due corvette, riconosce nel 1840 un territorio, che battezza «terra Adelia» dal nome di sua moglie.

Durante quasi mezzo secolo, l'Antartide cadde nell'oblio, prescindendo dai cacciatori di foche operanti nelle sue zone periferiche. L'interesse per l'esplorazione dell'Antartide, di cui le prime spedizioni avevano permesso di fissare i contorni, fu rilanciato dal sesto Congresso di geografia in Berlino (1895). Le spedizioni su terraferma viepiù numerose, intraprese dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Argentina, dal Belgio, dalla Francia, dal Giappone, dalla Norvegia e dalla Svezia, furono dirette verso il polo, la cui scoperta divenne il teatro di un'aspra competizione: il primo a raggiungerlo fu il Norvegese Amundsen, il 14 dicembre 1911, mentre il suo rivale, il Britannico Scott, perirà tragicamente sulla via del ritorno.

A contare dal 1930, l'aereo, i collegamenti radio ed i veicoli cingolati per gli spostamenti terrestri sconvolgono le condizioni di vita nell'Antartide, ponendo pertanto fine all'era eroica del pionierismo individuale. Le spedizioni sono ormai il frutto di sforzi nazionali finanziati dai governi interessati al futuro dell'Antartide.

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Definizioni

Definire l'Antartide non è compito facile dacché sono già state riconosciute almeno due formulazioni.

La prima definizione figura nell'articolo VI del Trattato sull'Antartide del 1° dicembre 1959, che lo dichiara applicabile alla regione situata a Sud del 60° parallelo Sud; rimangono però riservati, secondo la stessa norma, i diritti riconosciuti a qualsiasi Stato dal diritto internazionale per quanto concerne le parti di alto mare situate nella regione così delimitata. Questa riserva solleva dubbi d'interpretazione, in particolare per quanto concerne la questione di sapere se il termine parti di alto mare si riferisca all'insieme delle distese marittime situate tra il continente australe e il 60° parallelo Sud 1).

"Né le quattro convenzioni sul diritto marittimo concluse a Ginevra il 29 aprile 1958 (RS 0.747.305.11, 0.747.305.12, 0.747.305.13 e 0.923.05), né la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo aperta alla firma il 10 dicembre 1982 e non ancora entrata in vigore, si occupano specificamente del destino delle acque antartiche. Secondo una prima tesi, il sesto continente è dotato di un mare territoriale, di un altipiano continentale e di una zona economica di 200 miglia marine, ciò che limiterebbe la portata del riferimento all'alto mare, di cui all'articolo VI del Trattato 1959. Conformemente ad una seconda tesi, questo riferimento concerne l'insieme degli spazi marittimi compresi tra il territorio terrestre e il 60° parallelo Sud. Cfr. C.C. Joyner e P.J. Lippermann, «Conflicting Jurisdictions in thè Southern Océan: The Case of an Antarctic Minerals Regime» Virginia Journal of International Law, voi. 27, 1986, p. 1-38.

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Un'altra definizione, utilizzata soprattutto per esigenze scientifiche, è quella di cui alla Convenzione del 20 maggio 1980 sulla conservazione della fauna e della flora marina dell'Antartide (cfr. n. 313). Secondo questo strumento, il limite della regione è situato alla linea di convergenza, ossia ai punti in cui le acque glaciali dell'Antartide comunicano con quelle più calde dei sistemi oceanici circostanti 1'.

14 141

Interessi Interesse scientifico

Da numerosi anni, l'ambiente antartico affascina gli studiosi, soprattutto per i motivi seguenti: 1. La regione antartica influenza i movimenti dell'aria e delle acque marine nell'emisfero Sud. Per spiegare il clima del nostro pianeta, devono essere studiati il bilancio termico/atmosferico al di sopra del sesto continente, gli scambi di calore tra l'atmosfera e l'Oceano antartico, come anche gli elementi che possono modificare tale bilancio.

2. L'Antartide, essendo protetta da qualsiasi inquinamento antropogeno, costituisce uno spazio ideale per osservare la diffusione di elementi inquinanti e come sistema d'allarme.

3. I carotaggi nella calotta glaciale dell'Antartide, con le successive analisi delle carotte estratte, consentono di identificare le variazioni climatiche ed ecologiche del passato ed informano parimente sulle cause di queste variazioni e, talvolta, sui loro effetti.

4. Le correnti circumpolari dell'Oceano antartico costituisono un fenomeno unico. Inoltre, questo oceano fornisce, per il complesso di mari del nostro pianeta, una buona metà delle acque abissali fredde; orbene, quest'ultime rivestono un'importanza essenziale per la circolazione verticale delle acque marittime e per la biosfera del mare.

5. Ancorché la fauna delle acque antartiche sia meno variata di quella dei mari tropicali, le popolazioni per specie sono più numerose. A cagione della sua posizione nella catena d'alimentazione (cfr. n. 142), il krill è di rilevante importanza, tenuto conto che particolarmente interessante è il rapporto tra le quantità di krill e di fitoplancton, che è la nutrizione precipua del krill.

6. Sono parimente opportune ricerche geologiche, in quanto la struttura e la geologia della regione situata al limite tra l'Antartide occidentale e quella orientale non sono note, come non lo è neppure il potenziale di risorse minerali del continente australe (cfr. n. 142).

" Dal lato dell'Oceano Pacifico, questa linea coincide approssimativamente con il 60° parallelo Sud; dal lato dell'Oceano Indiano, essa si situa invece in prossimità del 50° parallelo Sud (cfr. allegato 2).

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7. Gli animali hanno dovuto adeguarsi al clima rigoroso della regione. I pesci vi hanno provvisto producendo una specie di antigelo nel loro sangue. Anche l'uomo, venuto, in generale per un tempo limitato, dalle zone temperate, ha dovuto adattarsi alle condizioni climatiche. I meccanismi d'adeguamento così sviluppatisi assumono notevole interesse per la ricerca medica.

8. I collegamenti radio sono talvolta perturbati, su tutto l'arco del globo, da cicloni magnetici risultanti dall'interazione tra particelle solari e l'atmosfera magnetica della terra. Le cause e gli effetti di questi cicloni dovrebbero essere studiati in prossimità dei poli geomagnetici; è però più agevole provvedervi sulla terraferma dell'Antartide, che sulle piattaforme galleggianti dell'Artide.

9. La rigidità del clima mette a dura prova gli impianti e gli apparecchi tecnici, ciò che può costituire un ottimo test di qualità per gli specialisti che li hanno concepiti e per i fabbricanti.

L'Antartide è dunque un laboratorio di ricerca privilegiato per gli studiosi, che possono esaminare, al sicuro da influssi esogeni, questioni e fenomeni il cui interesse, molto sovente, travalica i limiti della regione studiata.

142

Interesse economico

La prima attività economica esercitata nella regione antartica fu la caccia alle foche le quali, in pochi anni, furono sterminate. Successivamente, le attività umane nell'Antartide furono motivate soprattutto dalla curiosità e dall'interesse scientifico. All'inizio del ventesimo secolo, con la caccia alla balena, venne nuovamente ad aggiungersi un elemento economico, che però in seguito, considerata la diminuzione allarmante delle popolazioni baleniere, rese necessarie severe restrizioni di cattura a livello convenzionale". Presentemente, assume ancora un certo interesse economico la pesca del krill, di cui annualmente è raccolto un quantitativo di 500 000 tonnellate, principalmente per la fabbricazione di foraggi. Un ipersfruttamento del krill, ambito dalle balene, rischia però di far deperire quest'ultime, nel frattempo ridivenute numerose. Per questo motivo, la pesca del krill dev'essere controllata.

Le risorse minerali della regione non sono state pressoché esplorate. Si presuppone tuttavia che nel continente vi siano giacimenti di oro, di argento, di cobalto, di ferro, di rame, di nichel, di stagno e d'uranio, in quantità sconosciute e che le Montagne transantartiche contengano giacimenti di carbone. I fondi marini adiacenti al continente potrebbero, a loro volta, racchiudere riserve di idrocarburi. Presentemente, non s'impone né la ricerca sistematica, né lo sfruttamento di eventuali risorse minerali dell'Antartide. Infatti, da un lato, tali attività si urterebbero all'inaccessibilità della regione e alla rigorosità del suo clima, cui si aggiungerebbe la necessità di perforare una calotta glaciale di più di 2000 m di spessore o di operare, in profondità abissali, in acque turbolente e "Convenzione internazionale per il disciplinamento della caccia alla balena, conclusa a Washington il 2 dicembre 1946 (RS 0.922.74).

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solcate da iceberg. Dall'altro, il bisogno di sfruttare tali risorse non è sentito in quanto esistono riserve in altre parti del mondo, compresi i fondi marini.

Prescindendo da questi molteplici ostacoli, dev'essere tenuto conto anche della fragilità dell'ecosistema antartico.

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Interesse strategico

Uno degli scopi essenziali del Trattato del 1959 sull'Antartide era quello d'impedire che il sesto continente ed i territori adiacenti venissero ad assumere importanza strategica, in particolare per le due superpotenze. Tale finalità, meglio di qualsiasi altra considerazione, evidenzia l'interesse strategico che questa regione avrebbe potuto costituire in difetto dell'accordo. Essa mette parimente in risalto la rilevanza di questo strumento, senza il quale non soltanto riaffiorerebbero le controversie territoriali latenti (cfr. n. 21), ma inizierebbe pure la corsa verso la militarizzazione del continente e delle acque adiacenti.

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Valutazione

Le considerazioni precedenti mostrano che la ricerca scientifica è e resterà a lungo l'attività principale dell'uomo nell'Antartide. Vi si affianca ovviamente la preoccupazione di preservare e di proteggere un ambiente tanto fragile quanto essenziale per il futuro del pianeta.

Lo sviluppo della ricerca scientifica è stato promosso dalla trasformazione dell'Antartide in zona di pace e dal congelamento delle rivendicazioni territoriali (cfr. n. 221 e 222).

Anche se le risorse biologiche continuano a rivestire un certo interesse economico, il loro sfruttamento non potrebbe essere illimitatamente intensificato. A loro volta, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerali pongono considerevoli problemi tecnici, ecologici e commerciali. Ne segue che l'interesse economico per il sesto continente è nettamente inferiore all'interesse scientifico.

2 21 211

II Trattato sull'Antartide del 1° dicembre 1959 Situazione anteriore al Trattato del 1959 Stati con rivendicazioni territoriali

L'interesse che la regione antartica presenta per l'insediamento di stazioni scientifiche o di basi ha indotto sette Stati ad avanzare, già dal 1908, rivendicazioni territoriali sull'Antartide: l'Argentina, l'Australia, il Cile, la Francia, la Norvegia, la Nuova Zelanda e il Regno Unito. Queste rivendicazioni, fondate su titoli diversi, come, ad esempio, la scoperta, l'occupazione, la contiguità, anzi l'esercizio di attività scientifiche, si riferiscono alla maggior parte del continente ed hanno per oggetto settori triangolari aventi un vertice al polo, tenuto conto che quelli dell'Argentina, del Cile e del Regno Unito, in parte, si sovrappongono (cfr. allegato 2).

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Tentativi d'intemazionalizzare l'Antartide

L'azione dei sommergibili germanici durante la Seconda Guerra mondiale evidenziò il potenziale strategico dell'Antartide. Questo potenziale, come anche le suddette rivendicazioni territoriali (cfr. n. 211), indussero la Comunità Internazionale a chiedersi, all'atto dell'istituzione delle Nazioni Unite, se occorreva intemazionalizzare l'Antartide. Con l'istaurarsi della guerra fredda, furono però tosto lasciate cadere sia l'ipotesi di un sistema di tutela, sia l'idea di un condominio esercitato dalla Comunità Internazionale, sia quella di una internazionalizzazione convenzionale.

Il problema dello statuto dell'Antartide si manifestò nuovamente soltanto nel 1958, con l'Anno geofisico internazionale (AGI). Desiderosi di profittare di questo avvenimento, gli Stati Uniti, il 3 maggio 1958, trasmisero agli 11 altri Paesi che avevano partecipato nell'Antartide alle attività scientifiche dell'AGI, una nota diplomatica, indicante brevemente i principi di un trattato, fondati in particolare sul rifiuto delle due superpotenze di riconoscere le rivendicazioni territoriali esistenti (cfr. n. 211). La nota americana sfociò nei lavori preliminari, che si estesero sull'arco di 15 mesi, poi in una conferenza diplomatica, che ebbe luogo a Washington dall'ottobre al dicembre 1959.

Il 1° dicembre 1959, i dodici Stati che avevano partecipato all'AGI, ossia i sette Paesi rivendicanti, come anche l'Africa del Sud, il Belgio, gji Stati Uniti, il Giappone e l'Unione Sovietica, firmarono il Trattato sullo statuto dell'Antartide, che entrò in vigore il 23 giugno 1961, dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati firmatari.

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Contenuto del Trattato del 1959 Principi

II Trattato del 1959 pone tre principi fondamentali: - la non-militarizzazione e la non-nuclearizzazione della regione antartica; - la libertà della ricerca connessa con lo scambio d'informazioni di personale scientifico e di risultati; - il congelamento delle rivendicazioni territoriali.

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Norme materiali

L'articolo I vieta nell'Antartide qualsiasi attività militare; la regione definita nell'articolo VI (cfr. n. 13) è pertanto riservata ad attività pacifiche.

Il principio della non-militarizzazione è completato, nell'articolo V, con quello della non-nuclearizzazione: nell'Antartide è vietato procedere ad esplosioni nucleari, anche se pacifiche, o all'eliminazione di scorie radioattive. L'articolo V precisa che, nel caso di futuri accordi sull'impiego dell'energia nucleare, comprese le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive, vincolanti tutte le parti consultive (cfr. n. 223.i), le norme contenutevi s'applicheranno anche all'Antartide.

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L'articolo II istituisce la libertà della ricerca scientifica. L'articolo III, corollario della disposizione precedente, obbliga le parti contraenti a cooperare mediante scambi d'informazioni sulle ricerche progettate, scambi di personale scientifico e scambi di risultati.

Questi principi sono completati dall'articolo IV, che congela le rivendicazioni territoriali durante tutta la validità del Trattato. La non-militarizzazione e la libertà della ricerca sono infatti concepibili solo con il congelamento di ogni rivendicazione. Concretamente, la neutralizzazione prevista nell'articolo IV significa che il Trattato del 1959 non infirma né le rivendicazioni territoriali, né le opposizioni a quest'ultime; significa però anche che, durante la validità dell'atto, gli Stati partecipi non hanno il diritto né di estendere le rivendicazioni esistenti, né di presentarne nuove.

Il congelamento delle rivendicazioni territoriali doveva obbligatoriamente ripercuotersi sull'esercizio della giurisdizione, problema che è parzialmente disciplinato nell'articolo Vili. Da questa disposizione risulta che il personale scientifico, scambiato nel quadro dell'articolo III, e gli osservatori operanti nel quadro del sistema di verificazione, di cui all'articolo VII (cfr. n. 223.2), sottostanno, durante il loro soggiorno nell'Antartide e per gli atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione della parte contraente di cui sono cittadini. Questa disposizione dovrà essere completata, a tempo debito, da misure convenute o da dispositivi contrattuali onde disciplinare la questione della giurisdizione in tutta la sua portata.

È lecito chiedersi se e in quale misura le norme del Trattato del 1959 s'allargano a terzi. L'articolo X risponde parzialmente a tale questione, in quanto obbliga la parti contraenti a prendere adeguati provvedimenti per impedire, nell'Antartide, qualsiasi attività contraria ai principi o agli intenti del Trattato. In altri termini, le parti centranti devono assicurarsi che i ricercatori provenienti da Paesi terzi, ad esempio gli studiosi svizzeri associati a missioni, si conformino alle regole del Trattato. L'articolo X è parimente applicabile ad altri visitatori della regione, compresi i turisti.

Questa disposizione, come anche l'effettività acquisita dal Trattato del 1959 durante più
di un quarto di secolo, hanno indotto taluni autori 1' ad attribuirgli, almeno parzialmente, il carattere di regime oggettivo, ossia una opponibilità erga omnes, ciò che significherebbe che taluni obblighi risultanti da questo regime varrebbero anche per gli Stati terzi. Anche se questa tesi possa sembrare eccessiva a livello giuridico 2', l'opponibilità erga omnes esiste sicuramente, in ampia misura, a livello delle realtà politiche. Il regime del 1959 è stato infatti edificato e gestito da Stati la cui presenza nell'Antartide è fondata su attività concrete e continuative. Chiunque presentemente auspica esercitare in questa "Cfr. ad esempio R.E. Guyer, «The Antartic System», Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye, vol. 139, 1973-11, p. 149-226, allé p. 224-225; E.

Klein, Statusverträge im Völkerrecht, Berlino, 1980.

2 >Ph. Cahier, «Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers»: Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye, vol. 143, 1974-III, p. 595-732, allé p. 663-665; B. Simma, «Le traité sur l'Antartique crée-t-il un régime objectif ou non?», in: F. Francioni/T. Scovazzi (ed:), «International Law for Antartica, Milano, 1987, p. 137-153.

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regione una delle attività consentite dal Trattato deve, di fatto, rispettare le principali disposizioni di quest'ultimo e subire il controllo delle parti consultive (cfr. n. 223.1) e chiunque vi intraprende un'attività vietata dal Trattato si espone al pericolo di essere ammonito. Per quanto concerne gli obblighi risultanti dal Trattato, l'adesione a quest'ultimo non modifica pertanto la situazione fattuale; anzi, lo Stato che rinuncia ad aderirvi vien privato di determinati diritti previsti nell'atto.

223

Attuazione

223.1

Stati partecipi del Trattato e parti consultive

II Trattato non parifica tutte le parti contraenti, in quanto talune di esse, le parti consultive, costituiscono un nucleo o «club» in seno alla comunità convenzionale. Trattasi dei dodici firmatari del Trattato, cui sono venuti ad aggiungersi gli altri Stati che vi hanno successivamente aderito e che hanno dimostrato interesse per l'Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l'insediamento di una stazione o l'invio di una spedizione (art. IX par. 2) ''. Gli Stati appartenenti a questo nucleo godono di una posizione privilegiata nell'attuazione delle disposizioni materiali del Trattato.

I rappresentanti delle parti consultive si adunano ogni 2 anni 2' per deliberare sulla gestione dell'Antartide. Hanno altresì avuto luogo numerose sedute speciali grazie alle quali sono state concluse la Convenzione di Canberra del 1980 relativa alla conservazione della fauna e della flora e la Convenzione di Wellington del 1988 sulle risorse minerali (cfr. n. 313 e 314).

Dopo le riunioni, i rappresentanti delle parti consultive possono raccomandare ai loro rispettivi governi l'adozione di provvedimenti assicuranti il rispetto dei principi e la prosecuzione delle finalità del Trattato, in particolare l'utilizzazione pacifica dell'Antartide, la libertà e la cooperazione in materia di ricerca scientifica, l'esercizio del diritto di verificazione (cfr. n. 223.2) e della giurisdizione (cfr. n. 222), come anche la conservazione della fauna e della flora. Questi provvedimenti, dopo essere stati adottati per consenso dalle parti contraenti, rivestiranno il carattere di raccomandazioni e, dopo la loro approvazione da parte dei governi di tutte le parti consultive, si trasformeranno in provvedimenti convenuti, ossia in regole coercitive che vincoleranno però soltanto le parti consultive. Attualmente esistono circa 150 raccomandazioni 3'.

La posizione privilegiata concessa alle parti consultive per l'amministrazione di una regione in cui non ha finora potuto imporsi nessuna sovranità statuale ha sollevato critiche (cfr. n. 32), ma ha garantito la funzionalità del sistema, indubbiamente poiché la gestione di quest'ultimo è l'opera degli stessi che attri"Gli Stati in questione rimangono parti consultive finché risulta adempiuta tale condizione, che non si applica però ai dodici firmatari del
Trattato.

Dall'entrata in vigore del Trattato sono già state tenute 14 riunioni, tenuto conto che la 15a avrà luogo a Parigi nell'autunno del 1989. Le riunioni durano 15 giorni e sono precedute, 6 mesi prima, da una adunata preparatoria.

"Riprodotte in Handbook of the Antonie Treaty System, 5" ed., Cambridge, Scott Polar Institute, febbraio 1987. " 21

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buiscono un interesse reale ed effettivo al sesto continente. Va inoltre rilevato che tali critiche hanno in gran parte perso la loro giustificazione.

Infatti, a contare dal 1983, gli Stati partecipi del Trattato, che non fruiscono di detto statuto consultivo, possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni consultive 1'. Tale partecipazione si distingue dalla qualità di parte consultiva soltanto in due punti: - lo Stato osservatore non può cooperare al processo decisionale, ciò che però non è un serio svantaggio, considerata la regola del consenso praticata in seno alle riunioni consultive; - questo Stato non sarà conseguentemente obbligato a conformarsi ai provvedimenti convenuti, adottati dalle parti consultive 2'.

Attualmente, 39 Stati, di cui 22 godono dello statuto consultivo, sono partecipi del Trattato (allegato 3). La prima cifra riflette l'importanza crescente della comunità antartica la quale, presentemente, raggruppa quasi un quarto degli Stati, tenuto conto che un terzo di questo numero è composto di Paesi in sviluppo 3'. Tutti i Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza appartengono alla cerchia delle parti consultive e la metà degli Stati partecipi al Trattato sono Paesi europei 4'. Va infine rilevato che, dal 1980, al Trattato sull'Antartide hanno aderito 18 Stati 5', ciò che conferma l'attraenza che questo strumento trentennale continua ad esercitare sui membri della comunità internazionale.

223.2

Sistema di verificazione

Per assicurare l'osservanza del principio fondamentale dell'utilizzazione pacifica (art. I e V) e, in particolare, per impedire che attività militari vengano camuffate sotto ricerche scientifiche, l'articolo VII istituisce un sistema di verificazione analogo a quello previsto nel Trattato sullo spazio del 27 gennaio 1967 (RS 0.790) 6': ciascuna parte consultiva può designare tra i suoi cittadini osservatori dei quali deve comunicare i nominativi alle altre parti consultive. Questi osservatori possono, in ogni momento e senza preavviso, ispezionare qualsiasi stazione o impianto nell'Antartide, come anche qualsiasi nave o aeromobile nei punti di sbarco o d'imbarco di merci e di personale della zona antartica e parimente svolgere ispezioni aeree.

"Cfr. raccomandazione XIII-15 (1983), Handbook, op. cit., p. 6113.

>Cfr. raccomandazione VIII-8 (1975), ibid., p. 6501.

Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Equatore, India, Papuasia-Nuova Guinea, Perù, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Romania, Uruguay.

4 > Mancano soltanto gli Stati seguenti: Albania, Cipro, Manda, Islanda, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Portogallo, San Marino, Svizzera.

"Austria, Canada, Cina, Colombia, Cuba, Equatore, Finlandia, Grecia, India, Italia, Papuasia-Nuova Guinea, Paesi Bassi, Perù, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Spagna, Svezia, Ungheria.

6> Giusta l'articolo XII di questo Trattato, le stazioni, le istallazioni, il materiale e i veicoli spaziali, collocati sulla luna o su altri corpi celesti, sono accessibili ai rappresentanti degli altri Stati partecipi del Trattato. Le visite previste devono però essere preannunciate.

2

3)

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Tale sistema di verifica, che è stato reso possibile dall'assenza di diritti territoriali generalmente riconosciuti e dal congelamento delle rivendicazioni di sovranità e che è dominato dàlie parti consultive, sembra aver dato buona prova.

Dal 1964 al 1980, molte parti, in particolare gli Stati Uniti, hanno svolto ispezioni che d'altronde non hanno rivelato alcuna violazione del Trattato del 19591'. Se vi aderissimo, il nostro Paese dovrebbe tollerare qualsiasi ispezione di una parte consultiva senza potere a sua volta procedere ad operazioni di verifica. A cagione della situazione fattuale (cfr. n. 222), questo obbligo incomberebbe però alla Svizzera anche se non aderisse al Trattato sull'Antartide. Il sistema di verifica costituisce d'altronde un fattore di pace e di stabilità e, come tale, giova all'insieme della comunità internazionale.

223.3

Composizione pacifica delle vertenze

L'articolo XI concerne la composizione pacifica delle vertenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del Trattato. Una vertenza, se non può essere composta mediante negoziato diretto, oppure con un altro mezzo pacifico, può essere successivamente sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia all'Aia soltanto con il consenso di tutte le parti in causa. La giurisdizione della Corte è pertanto facoltativa.

224

Adesione

II Trattato è aperto all'adesione sia degli Stati membri delle Nazioni Unite, sia di qualsiasi altro Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi dall'insieme delle parti consultive (art. XIII). La Svizzera, non essendo membro delle Nazioni Unite, può aderire al Trattato soltanto con l'accordo delle parti consultive. Per ottenere questo accordo, abbiamo intrapreso passi diplomatici presso ognuno dei 22 Stati aventi lo statuto consultivo. Poiché tali contatti hanno meramente il valore di un sondaggio, dopo l'approvazione, da parte dei vostri Consigli, del decreto federale sul Trattato del 1959, il nostro Paese dovrà presentare una domanda formale d'adesione agli Stati Uniti d'America, ossia al Paese depositario del Trattato (art. XIII par. 3). Tutte le parti consultive hanno però già comunicato che accoglieranno favorevolmente un'eventuale domanda d'adesione della Svizzera.

225

Durata e revisione del Trattato

II Trattato non precisa la propria durata. Con riserva delle considerazioni seguenti, questo strumento è pertanto concluso per una durata illimitata e, in particolare, non scadrà nel 1991. Contiene però norme particolareggiate riguardo alle possibilità di modificarlo.

"R. Moncayo, «L'utilisation de l'Antartique à des fins pacifiques», in Francioni/Scovazzi, op. cit., p. 171-172.

264

La prima via, prevista all'articolo XII paragrafo 1, ossia l'emendamento, può essere utilizzata in ogni momento da qualsiasi parte consultiva. Gli emendamenti adottati entreranno in vigore quando saranno stati ratificati da tutte le parti consultive. Le altre parti del Trattato non parteciperanno al processo decisionale e non saranno vincolate dagli emendamenti, ma cesseranno d'essere parti del Trattato se omettono di ratificarli entro due anni a contare dalla loro entrata in vigore.

La seconda via, prevista nell'articolo XII paragrafo 2, è la possibilità offerta a tutte le parti consultive, alla scadenza di un periodo trentennale a contare dall'entrata an vigore del Trattato, ossia a partire dal 23 giugno 1991, di chiedere la convocazione di una conferenza di revisione 1'. Le proposte che vi saranno presentate dovranno essere approvate dalla maggioranza delle parti del Trattato, compresa la maggioranza delle parti consultive. Gli emendamenti così adottati entreranno in vigore quando saranno stati ratificati da tutte le parti consultive, ma vincoleranno le parti del Trattato che non hanno tale qualità soltanto nella misura in cui esse li avranno ratificati. Anche in questo caso, il rifiuto dì ratificare un emendamento entrato in vigore provocherà l'esclusione dopo la scadenza del termine di due anni. Se invece un emendamento adottato non entra in vigore entro i due anni a contare dalla data della sua approvazione, qualsiasi parte, consultiva o non consultiva, potrà recedere dal Trattato.

La notevole complessità di questo sistema esige alcuni commenti. Spicca dapprima la posizione privilegiata conferita alle parti consultive. Infatti, le altre parti del Trattato possono influenzare il processo decisionale soltanto limitatamente, nel quadro di un'eventuale conferenza di revisione, ma non saranno vincolate dall'emendamento. È però essenziale, visto il contenuto del Trattato, preservare l'unità di questo testo, donde l'eliminazione di quelle parti contraenti non consultive che non ratificano un emendamento entrato in vigore e donde anche il diritto concesso a qualsiasi parte, consultiva o non consultiva, di recedere dal Trattato, nel caso in cui un emendamento già adottato nel corso della conferenza di revisione non entrasse in vigore. Va peraltro osservato che finora la procedura d'emendamento
prevista nel paragrafo 1 dell'articolo XII non è mai stata utilizzata e che è poco probabile, per il momento, che nel 1991 una parte consultiva assuma il rischio di destabilizzare il sistema istituito, sollecitando la convocazione di una conferenza di revisione.

3 31 311

II sistema Antartico II Trattato del 1959 e gli strumenti aggiuntivi II Trattato del 1959 e la sua evoluzione

L'ordinamento istituito dal Trattato è stato progressivamente arricchito da una serie di strumenti complementari. Il Trattato sull'Antartide, essenzialmente di natura politica, anche se non promoveva alcuna forma di sfruttamento delle " Non è stabilito se trattasi di un'occasione unica, che dev'essere colta immediatamente dopo la scadenza del termine trentennale oppure se, dopo la scadenza di tale termine, la via della conferenza di revisione resterà ancora aperta.

265

risorse biologiche o minerali nel continente australe, neppure le vietava, ciò che era sufficiente per considerare tali attività lecite dal profilo del diritto internazionale. Per mantenere la situazione sotto controllo e per evitare in particolare che le Nazioni Unite s'incaricassero di colmare tali lacune, le parti consultive decisero di istituire le regole necessaria fuori del quadro proprio del Trattato, mediante convenzioni separate. In conferenze diplomatiche furono pertanto elaborati tre strumenti in base a progetti appurati in occasione di riunioni consultive: la Convenzione di Londra del 1° giugno 1972 per la protezione delle foche dell'Antartide, la Convenzione di Canberra del 20 maggio 1980 sulla conservazione della fauna e della flora marina dell'Antartide e, infine, la Convenzione di Wellington del 2 giugno 1988 sul disciplinamento delle attività relative alle risorse minerali dell'Antartide.

312

Convenzione per la protezione delle foche dell'Antartide

Questo testo si ispira alla Convenzione del 2 dicembre 1946 sulla caccia alla balena (RU 1980 1072,1982 168), che fu elaborata per assicurare la sopravvivenza delle specie baleniere minacciate da una caccia sfrenata. Ratificata soltanto da 13 Stati, la Convenzione di Londra prevede che le foche possono essere uccise o catturate soltanto nella misura autorizzata dalla Convenzione, che non lo vieta dunque integralmente.

313

Convenzione sulla conservazione della fauna e della flora marina nell'Antartide

La Convenzione di Canberra, come d'altronde quella di Londra sulla protezione delle foche, si iscrive nel quadro di una finalità del Trattato del 1959: l'articolo IX lettera f di quest'ultimo prevede in effetti che i rappresentanti delle parti consultive devono raccomandare ai loro governi provvedimenti per proteggere e conservare la fauna e la flora nell'Antartide. Pertanto, già nella prima riunione a Canberra nel 1961, le parti consultive si sono adoperate per preservare l'ecosistema antartico, in particolare assicurando la conservazione delle risorse biologiche. Adottando, nel 1980, un trattato sulla conservazione della fauna e della flora, il cui campo d'applicazione si allarga, oltre al 60° parallelo sud, sino alla linea di convergenza (cfr. n. 13), le parti consultive volevano soprattutto cautelarne l'impiego razionale, ossia istituire una soglia assicurante la massima crescita delle risorse viventi.

A livello istituzionale, la Convenzione di Canberra crea una commissione per la conservazione della fauna e della flora marina dell'Antartide, coadiuvata da un comitato scientifico e da una segreteria, con sede a Hobart (Tasmania). Per divenire parte della Convenzione basta manifestare un interesse per le attività di ricerca o di cattura nell'Antartide; per divenire membro della commissione, il candidato deve invece dedicarsi a siffatte attività.

266

314

Convenzione sul disciplinamento delle attività relative alle risorse minerali dell'Antartide

La presunzione che il sottosuolo dell'Antartide possa contenere giacimenti minerali ha indotto le parti consultive a legiferare in materia d'esplorazione e di sfruttamento di tali risorse, ancorché il Trattato del 1959 sia silente in materia.

Lo studio di tali attività, giustificato dai rischi che esse presentano per l'ambiente dell'Antartide e per la ricerca scientifica, è sfociato, il 2 giugno 1988, nell'adozione della Convenzione sulle risorse minerali. L'atto, applicabile ai fondi marini situati all'interno del limite esterno dello zoccolo continentale antartico, si fonda sul principio dell'esclusione di ogni attività mineraria, eccettuata la prospezione. L'eventuale decisione concernente la liberazione di determinate zone all'esplorazione e allo sfruttamento incomberebbe ad una commissione delle risorse minerali, che risolverebbe in base a preavvisi dei comitati di disciplinamento.

32

Sistema antartico e Nazioni Unite"

II sistema antartico si è sviluppato all'esterno delle Nazioni Unite e, durante un ventennio, i suoi promotori hanno cercato di proteggerlo da qualsiasi intrusione. In seno alle Nazioni Unite si sono però viepiù alzate voci per contestare tale ordinamento, che alcuni considerano gestito da un «club» di Stati privilegiati, e per esigere un'ampia ripartizione delle risorse antartiche.

Spirato il termine di un accordo tacito, secondo cui questa rivendicazione doveva essere trattata soltanto dopo l'adozione della nuova Convenzione sul diritto marittimo, taluni Paesi in sviluppo, in particolare la Malaysia, Antigua e Barbados, ottennero, nel 1983, che la questione dell'Antartide fosse iscritta all'ordine del giorno della 38" assemblea generale delle Nazioni Unite. Oltre all'istituzione di un comitato ad hoc sull'Antartide, questi Stati domandarono che le parti consultive venissero obbligate a presentare un rapporto alla comunità internazionale sulle loro attività, che qualsiasi disciplinamento delle risorse minerali fosse improntato al modello della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, aperta alla firma il 10 dicembre 1982 ed istituente il concetto di patrimonio comune dell'umanità e, infine, che l'Africa del Sud venisse esclusa dalle riunioni consultive.

L'Assemblea generale, che finora aveva respinto tali rivendicazioni, adottò, il 15 dicembre 1983, una risoluzione (38/77) con la quale chiedeva al Segretario generale delle Nazioni Unite uno studio globale, fattuale e oggettivo, di tutti gli aspetti del problema. Lo studio (A/39/583), pubblicato il 31 ottobre 1984, costituisce un documento fondamentale sulla problematica dell'Antartide, problematica che viene iscritta all'ordine del giorno di ogni Assemblea generale ed è così già stata discussa sei volte.

Se, ancora nel 1984, la risoluzione sulla questione dell'Antartide (39/152) fu ancora adottata per consenso, nel 1985, 1986, 1987 e 1988 gli Stati partecipi 1)Cfr. A. de Marffy, «L'Antartique: Quatre an de débats à l'ONU» Espaces et ressources maritimes 1987, n. 2, p. 3-31.

267

del Trattato hanno invece rifiutato di partecipare all'adozione delle pertinenti risoluzioni ''.

I motivi di questo rifiuto erano, da un lato, l'appello lanciato alle parti consultive di escludere l'Africa del Sud dalle riunioni consultive e, dall'altro, l'intento di imporre a queste parti una moratoria per l'allestimento di un sistema di risorse minerali nella zona antartica. Il dibattito ha assunto una nuova dimensione con l'adozione, il 2 giugno 1988, della Convenzione di Wellington.

4 41

Motivi in favore dell'adesione della Svizzera al Trattato del 1° dicembre 1959 Motivi d'ordine generale

I tre principi su cui si fonda il Trattato del 1959, ossia la non-militarizzazione e la non-nuclearizzazione, la libertà e il promovimento della ricerca scientifica e il congelamento delle rivendicazioni territoriali, collimano perfettamente con i principi della nostra politica estera e meritano il nostro sostegno. L'Antartide deve rimanere una zona di pace. Questa finalità può essere conseguita soltanto se le rivendicazioni territoriali - d'altronde non riconosciute dal nostro Paese - restano congelate; siffatto principio dev'essere sostenuto, tanto più che soltanto un disciplinamento neutralizzante le pretese territoriali consente di mantenere la libertà integrale della ricerca scientifica 2'.

Nel corso della sua esistenza trentennale, il Trattato del 1959 sull'Antartide ha dato buona prova. Forgiato dagli Stati che hanno attestato un interesse attivo per il continente australe svolgendovi ricerche, questo strumento ha ampiamente dimostrato la sua funzionalità ed efficacia: sono infatti stati preservati la pace, la libertà della ricerca e l'ambiente3'. In difetto del Trattato, questo scopo non sarebbe forse stato conseguito, poiché le rivendicazioni, sia di sovranità territoriale, sia di libertà illimitata, sicuramente avanzate dai diversi Stati, avrebbero provocato conflitti, anzi l'anarchia. Una tale situazione potrebbe ancora presentemente sostituirsi al regime vigente se quest'ultimo venisse soppiantato da un nuovo negoziato globale nell'ambito delle Nazioni Unite, il quale potrebbe estendersi sull'arco di numerosi anni ed infine rivelarsi un fallimento. La Svizzera non ha interesse a favorire questa evoluzione rimanendo estranea al Trattato del 1959, tanto più che essa è già di fatto subordinata ai suoi principali obblighi, senza poter beneficiare dei diritti che esso prevede (cfr.

n. 222).

"Cfr. risoluzioni 40/156 A e B del 16 dicembre 1985, 41/88 A e B del 4 dicembre 1986, 42/46 A e B del 30 novembre 1987 e 43/84 A e B del 7 dicembre 1988.

2 > Negli spazi che sottostanno alla sovranità territoriale di uno Stato, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica dipende dal consenso di questo Stato. Presentemente, il principio del consenso prevale anche negli spazi marittimi nazionali, come la zona economica esclusiva o lo zoccolo continentale, dove lo Stato costiero esercita soltanto diritti funzionali. Cfr. articolo 246 della Convenzione del 1982 sul diritto marittimo.

3) Cfr. al riguardo il Rapporto del Segretario generale sulla questione dell'Antartide, Nazioni Unite, documento A/39/583, parte I, paragrafo 150.

268

Il Trattato sull'Antartide merita pertanto il sostegno che può fornirgli il nostro Paese, tenuto pure conto che un'eventuale adesione gioverebbe ai nostri interessi.

Il Trattato è anzi tributario del nostro appoggio. Infatti, dal 1983, il sistema antartico è esposto agli assalti di taluni Stati in sviluppo, che auspicherebbero sostituirlo con un regime comparabile al disciplinamento dei fondi marini abissali della Convenzione del 1982 sul diritto marittimo (cfr. n. 32). In altri termini, l'Antartide e le sue risorse dovrebbero essere dichiarati un patrimonio comune dell'umanità, gestito da un meccanismo universale a profitto di tutti i membri della comunità internazionale. Una tale evoluzione desta tuttavia preoccupazioni.

In primo luogo, l'istituzione, per l'Antartide, di un sistema analogo a quello previsto nella Convenzione sul diritto marittimo potrebbe rapidamente spianare la via per attività d'esplorazione e di sfruttamento in una regione caratterizzata dalla sua fragilità ecologica. Il sistema attuale, in particolare grazie alla Convenzione di Wellington del 2 giugno 1988 sulle risorse minerali, protegge invece l'ambiente della regione australe, in quanto persegue proprio lo scopo di preservarlo da dette attività (cfr. n. 314).

In secondo luogo, ancorché il regime a duplice livello, istituito nel 1959 (cfr.

in particolare n. 223.1), stabilisca diritti ed obblighi diversi, va rilevato che la differenziazione è fondata su dati oggettivi: al «club» delle parti consultive possono essere ammessi tutti gli altri che attestano un interesse concreto per l'Antartide e che sono in grado di contribuire effettivamente alla sua gestione.

In altri termini, l'Antartide è amministrata precipuamente da coloro i quali sono in grado di assicurarne la protezione. D'altronde, questo genere di differenziazione non è previsto unicamente nel Trattato del 1959. Basta infatti pensare alla posizione dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza o alla composizione degli organi esecutivi di enti come l'organizzazione marittima internazionale, la Banca internazionale di ricostruzione e di sviluppo oppure il fondo monetario internazionale. Le parti consultive hanno per altro attenuato il divario, istituendo, a contare dal 1983, lo statuto d'osservatore nelle riunioni consultive, che può essere acquisito da tutte
le parti del Trattato. Va altresì evidenziato (cfr. n. 223.1) che ciascuna parte del Trattato può accedere al rango di parte consultiva, qualora dimostri di avere un interesse effettivo all'Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l'insediamento di una stazione o l'invio di una spedizione (art. IX par. 2). Conseguentemente, se il Trattato conferisce alle parti consultive una posizione privilegiata, lo fa soprattutto per garantire la propria efficacia ed effettività.

Più numerose saranno le parti del Trattato, e meno efficaci saranno gli assalti all'ordine istituito. Per questo motivo, i governi delle 22 parti consultive, presso i quali è stato svolto un sondaggio, si sono espressi favorevolmente ad un'eventuale adesione della Svizzera, che essi considerano l'espressione di un sostegno ai principi fondamentali del Trattato. Tale sostegno può essere tanto più facilmente accordato, in quanto non ingenera seri problemi politici: infatti, la comunità antartica è composta tanto di Paesi dell'Est quanto di Paesi dell'Ovest, sia di Stati in sviluppo, sia di Stati industrializzati (cfr. allegato 3).

Va infine rilevato che parecchi Paesi europei, la cui situazione è comparabile a quella del nostro, sono già divenute parti del Trattato del 1959, persine con lo Statuto di parti consultive.

18 Foglio federale. 72° anno. Voi. III

269

42

Argomenti che si riferiscono particolarmente al nostro Paese

421

Ricerca scientifica

Anche se la Svizzera, sprovvista di litorale marittimo, non figura tra gli Stati che hanno cooperato alle grandi scoperte nelle regioni polari, i ghiacciai ricadono in un settore scientifico noto ai nostri studiosi del ramo, cui in Svizzera infatti non manca certamente l'occasione di occuparsi dei problemi posti da superfici innevate durante la maggior parte dell'anno.

Dall'inizio del secolo, i ricercatori svizzeri hanno fornito contributi non trascurabili per l'esplorazione delle regioni polari. Durante i primi anni, questi contributi si riferivano soprattutto all'Artide; lo attestano la traversata della Groenlandia svolta nel 1912 da Alfred de Quervain e, nel 1956, la fondazione, promossa dal nostro Paese, della Spedizione glaciologica internazionale in Groenlandia, impresa alla quale si sono associate la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Austria. Successivamente, l'interesse dei ricercatori svizzeri andò concentrandosi nell'Antartide. Va infine osservato che, nell'assenza di un programma nazionale svizzero di ricerche antartiche, i nostri studiosi hanno però dovuto svolgere le loro attività nel quadro di programmi organizzati in particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Repubblica federale di Germania.

Diversi scienziati Svizzeri, provenienti dalle Università di Basilea e di Berna, hanno così potuto inserirsi nei progetti americani. D'altro canto, gli Stati Uniti hanno più volte accolto un gruppo di ricercatori dell'Istituto di fisica dell'Università di Berna, le cui attività si estendevano in particolare all'inquinamento atmosferico. Un biologo dell'Università di Basilea ha potuto partecipare, durante più di un anno, al British Antartic Survey. Infine, parecchi ricercatori svizzeri hanno potuto intraprendere, a bordo della nave «Polarstern» del programma antartico germanico, lavori oceanografici nel mare di Weddell.

A livello istituzionale, l'interesse crescente dei ricercatori svizzeri per l'Artide e l'Antartide ha condotto alla fondazione, nel 1984, della Commissione svizzera per la ricerca polare. Organo comune delle Accademie svizzere di scienze naturali, tecniche e umane, tale Commissione ha il compito di promuovere e di coordinare le ricerche polari in Svizzera, di sensibilizzare le cerehie interessate e l'opinione pubblica a tali ricerche,
di servire da collegamento tra studiosi e ambienti politici o industriali e di intensificare la collaborazione internazionale. Su suggerimento della Commissione, l'Accademia svizzera delle scienze naturali è divenuta, nel 1987, membro associato del Scientific Committee on Antartic Research (SCAR), interlocutore scientifico delle parti consultive nel quadro del sistema antartico, tenuto conto che la qualità di membro regolare dello SCAR è riservata agli organismi scientifici delle parti consultive. Può pertanto essere affermato che la Svizzera ha già compiuto, a livello non governativo, il passo che dovrà poi essere fatto a livello intergovernativo con l'adesione al Trattato del 1959.

L'interesse crescente degli studiosi svizzeri per le regioni polari si riflette nella loro partecipazione attiva a progetti europei. Attualmente, questi progetti si riferiscono soprattutto all'Artide; sono però anche in preparazione programmi che concernono l'Antartide.

270

Lo sviluppo della ricerca svizzera nell'Antartide si urta nondimeno ad un grave ostacolo: grazie all'ospitalità offerta dalle parti consultive del Trattato del 1959, il settore scientifico svizzero ha bensì potuto accumulare, a spese minime, tutta una gamma di conoscenze e di esperienze in diversi settori della ricerca antartica. Nel corso di quest'ultimi anni, la parti consultive sono tuttavia divenute meno concilianti, stanche forse di dovere costantemente dare senza ricevere, in altri termini, poiché la Svizzera non ha ancora aderito al Trattato del 1959.

Un'adesione della Svizzera al Trattato come semplice parte contraente consentirebbe di raggiungere gli scopi che si sono prefissi i nostri studiosi: partecipare, come interlocutore equipollente, a progetti internazionali quali l'Océan Drilling Programme '' e beneficiare di nuove possibilità di ricerca. Sarebbe invece prematuro ed inopportuno prevedere già sin d'ora il passo seguente, ossia la presentazione della domanda intesa ad ottenere lo statuto di parte consultiva. Prematuro poiché la prudenza ci esorta a seguire attentamente, durante un certo numero di anni, l'evoluzione del sistema antartico onde valutarne i vantaggi eventuali per il nostro Paese 2'; inopportuno poiché, come vuole l'uso, in seno a questo sistema si procede a tappe, iniziando con l'adesione. Per gli stessi motivi, sarebbe pure inopportuno tentare di aderire già presentemente alla Convenzione di Londra del 1972 per la protezione delle foche e alla Convenzione del 1980 sulla conservazione della fauna e della flora marina (cfr. n. 312 e 313).

422

Risorse naturali

II sistema antartico tende ad estendersi alle risorse naturali del sesto continente e delle aree marine adiacenti, come lo attestano le tre convenzioni supplementari di cui al numero 31.

Qualsiasi attività d'esplorazione o di sfruttamento delle risorse naturali nella regione rischia di sollevare gravi problemi per l'ambiente tanto locale, quanto globale. Conseguentemente, gli strumenti suindicati pongono l'accento sulla protezione dell'ambiente, piuttosto che sulle suddette attività. È stato persine preteso che già il fatto di prevedere siffatte attività pregiudicherebbe le condizioni ambientali particolarmente fragili dell'Antartide. A questa argomentazione può essere però opposto che l'assenza di qualsiasi regime convenzionale in materia avrebbe conseguenze ben più gravi, in quanto qualsiasi Stato ed i suoi cittadini potrebbero allora godere di una completa libertà di manovra.

L'adozione di un regime analogo a quello previsto per i fondi abissali marini nella Convenzione del 1982 sul diritto marittimo esplicherebbe, a sua volta, l'effetto descritto nel punto 41.

'' Per il tramite del Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica, la Svizzera partecipa d'altronde finanziariamente a questo programma nel quadro della European Consortium for Océan Drilling. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di geologia del PFZ ha peraltro eseguito perforazioni abissali nelle acque antartiche (mare di Weddell, altipiano di Kerguelen, baia di Prydz).

2) Questa procedura è tanto più necessaria in quanto l'ottenimento della qualità di parte consultiva implica il riconoscimento dell'imperatività dei provvedimenti decisi dalle parti consultive (cfr. n. 223.1).

271

Nel corso dei prossimi anni, l'attuazione del sistema antartico esigerà l'adozione di nuovi provvedimenti nelle riunioni consultive. La Svizzera ha interesse a partecipare a questo processo legislativo continuo in qualità d'osservatore attivo, non fosse altro che per contribuire al mantenimento della libertà della ricerca scientifica e alla protezione dell'ambiente.

43

Conclusione

L'assenza completa della Svizzera dal sistema antartico non è più giustificabile.

Quale fulcro di questo sistema, il Trattato del 1959 ha dato buona prova: ha infatti sottratto il continente australe alle ambizioni territoriali e vi ha pertanto potuto istaurare la pace e la libertà della ricerca scientifica. Queste finalità collimano integralmente con i principi della nostra politica estera.

In termini più concreti, un'adesione della Svizzera al Trattato sull'Antartide consentirebbe ai ricercatori svizzeri di proseguire e di ampliare i loro lavori scientifici dedicati a questa regione. Essa ci permetterebbe parimente di manifestare il nostro parere riguardo al futuro sviluppo del sesto continente e, in particolare per quanto concerne la preservazione del suo stato naturale.

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'entrata in vigore, per la Svizzera, del Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide non esplicherà effetti sull'effettivo del personale e non provocherà alcun onere finanziario per la Confederazione.

6

Programma di legislatura

II disegno è preannunciato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 435, appendice 2).

7 71

Base giuridica Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto federale che autorizza l'adesione della Svizzera al Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza dei vostri Consigli risulta dall'articolo 85 numero 5 Cost.

272

72

Subordinazione al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali

II Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide è concluso per una durata illimitata. Le parti contraenti non possono recedervi, salvo in situazioni molto particolari (cfr. n. 225). In virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera a Cost., il disegno di decreto federale che sottoponiamo alla vostra approvazione sottosta dunque al referendum facoltativo.

2771

273

Situazione attuale delle stazioni scientifiche

Stazioni non permanenti

Allegato 2

275

. Allegato 3

Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide (Stato 1° aprile 1989) 39 Stati contraenti comprendenti a. 22 parti consultive, ossia: 12 Stati firmatari: 7 Stati con rivendicazioni territoriali: Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito; 5 altri Stati: Africa del Sud, Belgio, Giappone, Stati Uniti, Unione Sovietica; come anche: 10 Stati che svolgono attività sostanziali nell'Antartico: Brasile, Cina, India, Italia, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Repubblica federale di Germania, Spagna, Svezia, Uruguay; b. 17 Stati che non hanno la qualità di parte consultiva, ossia: Austria, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Colombia, Cuba, Danimarca, Equatore, Finlandia, Grecia, Papuasia-Nuova Guinea, Paesi Bassi, Perù, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Romania, Ungheria.

276

Decreto federale

Disegno

che approva il Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1989'', decreta: Art. l 1

II Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide è approvato.

II Consiglio federale è autorizzato a presentare allo Stato depositario, ossia agli Stati Uniti d'America, la domanda d'adesione della Svizzera.

2

Art. 2

II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

2772

»FF 1989 III 253 277

Trattato sull'Antartide

Traduzione»

Firmato a Washington il 1° dicembre 1959

I Governi

dell'Argentina, dell'Australia, del Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell' Unione Sud-Africana, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e degli Stati Uniti d'America, riconoscendo che giova all'interesse di tutta l'umanità che l'Antartide sia riservata per sempre soltanto ad attività pacifiche e non divenga né il teatro né il motivo di vertenze internazionali; apprezzando l'ampiezza dei progressi attuati dalla scienza grazie alla cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica nell'Antartico; persuasi che sia conforme agli interessi scientifici e al progresso dell'umanità di istituire una solida struttura che consenta di proseguire e di sviluppare tale cooperazione, fondandola sulla libertà della ricerca scientifica nell'Antartide, come essa è stata praticata durante l'Anno Geofisico Internazionale; convinti che un Trattato inteso a riservare l'Antartide soltanto per attività pacifiche e a mantenere in questa regione l'armonia internazionale gioverà agli intenti ed ai principii della Carta delle Nazioni Unite; hanno convenuto quanto segue: Articolo I

(1) Nell'Antartide sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati, fra altro, tutti i provvedimenti di carattere militare, come l'insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere.

(2) II presente Trattato non si oppone all'impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico.

"Dal testo originale francese (RO 1989 ...).

278

Trattato sull'Antartide

Articolo II La libertà della ricerca scientifica nell'Antartide e la cooperazione a tale scopo, come esse sono state praticate durante l'Anno Geofisico Internazionale, sono proseguite conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Articolo III (1) Per rafforzare nell'Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica, come previsto nell'articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti convengono di procedere, in tutta la misura possibile: a) allo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell'Antartide, onde assicurare ottimalmente l'economicità e l'efficacia delle operazioni; b) a scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni in questa regione; e) allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell'Antartide, che saranno resi liberamente disponibili.

(2) Nell'applicazione delle presenti disposizioni, sarà promossa con ogni mezzo la cooperazione nelle relazioni di lavoro con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico.

Articolo IV (1) Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata: a) come costituente, per una Parte contraente, una rinuncia ai suoi diritti di sovranità territoriale oppure alle rivendicazioni territoriali nell'Antartide da essa precedentemente fatte valere; b) come una rinuncia totale o parziale di una Parte contraente ad una base di rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide, che potrebbe risultare dalle sue attività o da quelle dei suoi cittadini nell'Antartide o da qualsiasi altra causa; e) come pregiudicante la posizione d'una Parte contraente per quanto concerne il riconoscimento o il non riconoscimento di questa Parte del diritto di sovranità, di una rivendicazione o di una base di rivendicazione di sovranità territoriale di qualsiasi altro Stato nell'Antartide.

(2) Nessun atto o attività intrapresi durante la validità del presente Trattato costituisce una base che consente di far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide né di istituire diritti di sovranità in questa regione. Durante la validità del presente Trattato, non deve essere presentata alcuna nuova rivendicazione né estesa una rivendicazione di sovranità territoriale precedentemente fatta valere.

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Trattato sull'Antartide

Articolo V (1) Nell'Antartide, sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive.

(2) Nel caso in cui siano conclusi accordi internazionali, dei quali sono partecipi tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a prender parte alle riunioni previste nell'articolo IX, concernenti l'utilizzazione dell'energia nucleare, comprese le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive, nell'Antartide si applicano le norme istituite da siffatti accordi.

Articolo VI Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60° grado di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; nulla però nel presente Trattato può pregiudicare in nessun modo i diritti o l'esercizio dei diritti riconosciuti a qualsiasi Stato della normativa internazionale per quanto concerne le parti di alto mare situate nella regione così delimitata.

Articolo VII (1) Per conseguire le finalità del presente Trattato ed esigerne l'osservanza delle disposizioni, ciascuna Parte contraente, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX del presente Trattato, ha il diritto di designare osservatori incaricati di svolgere qualsiasi ispezione prevista nel presente articolo. Questi osservatori sono scelti tra i cittadini della Parte contraente che li designa. I loro nomi sono comunicati a ciascuna delle altre Parti contraenti autorizzate a designare osservatori; la cessazione delle loro funzioni è notificata in modo analogo.

(2) Gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono accedere in ogni momento a qualsiasi regione dell'Antartide.

(3) Tutte le regioni dell'Antartide, comprese le stazioni, gli impianti e il materiale ivi situati, come anche tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco e di imbarco di merci o di personale nell'Antartide sono accessibili in qualsiasi momento all'ispezione di tutti gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

(4) Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in qualsiasi momento l'ispezione aerea di qualunque regione dell'Antartide.

(5) Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato per quanto la
concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente notificare loro anticipatamente: a) tutte le spedizioni dirette verso l'Antartide o eseguite, all'interno di essa, da proprie navi o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio territorio o procedenti dal medesimo; b) l'esistenza di qualsiasi stazione occupata nell'Antartide da suoi cittadini;

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Trattato sull'Antartide e) la sua intenzione di trasferire nell'Antartide, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o materiale militare.

Articolo Vili (1) Per agevolare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Trattato e senza pregiudicare le posizioni rispettive delle Parti contraenti per quanto concerne la giurisdizione su tutte le altre persone nell'Antartide, gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo VII e il personale scientifico costituente l'oggetto di uno scambio secondo il numero 1 b) dell'articolo III del Trattato, come anche le persone ad essi aggregate che li accompagnano rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini, per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell'Antartide nell'adempimento delle loro funzioni.

(2) Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e nell'attesa dei provvedimenti previsti nel numero 1 e) dell'articolo IX, le Parti contraenti, tra le quali è sorta una vertenza inerente all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide, dovranno consultarsi immediatamente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo IX (1) I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell'ingresso del presente Trattato si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a questioni d'interesse comune concernenti l'Antartide, studiare, formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l'osservanza dei principii e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure: a) inerenti all'utilizzazione dell'Antartide a fini esclusivamente pacifici; b) agevolanti la ricerca scientifica nell'Antartide; e) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione; d) facilitanti l'esercizio dei diritti d'ispezione previsti nell'articolo VII del presente Trattato; e) concernenti questioni relative all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide; f) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell'Antartide.

(2)
Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti alle riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintante che essa manifesta interesse per l'Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l'insediamento d'una stazione o l'invio di una spedizione.

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Trattato sull'Antartide

(3) I rapporti degli osservatori di cui l'articolo VII del presente Trattato sono trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

(4) I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla loro approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni tenute per l'esame di siffatti provvedimenti.

(5) Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall'entrata in vigore di quest'ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l'esercizio di tali diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al presente articolo.

Articolo X Ciascuna Parte contraente si obbliga ad adottare provvedimenti adeguati, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, per impedire, nell'Antartide, qualsiasi attività contraria ai principii o alle intenzioni del presente Trattato.

Articolo XI (1) Nel caso di vertenza tra due o più Parti contraenti, per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano allo scopo di comporre la vertenza in via di negoziato, indagine, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di loro scelta.

(2) Qualsiasi vertenza di questa natura, che non può essere composta in questo modo, dovrà essere deferita, ogni volta con l'assenso di tutte le parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia affinchè venga risolta; nondimeno, l'impossibilità di giungere ad un'intesa per il deferimento non esonera affatto le parti in causa dall'obbligo di cercare la soluzione della vertenza con tutti i modi di composizione pacifica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo XII (1) a) II presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento con l'accordo unanime delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX. Una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore qualora il governo depositario abbia ricevuto da tutte queste Parti contraenti la rispettiva ratificazione.

b) Successivamente, una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore riguardo a qualsiasi altra Parte contraente nel
momento in cui il governo depositario ha ricevuto da quest'ultima un avviso di ratificazione.

Ciascuna Parte contraente, il cui avviso di ratificazione non sia stato ricevuto entro due anni dopo l'entrata in vigore della modificazione o del-

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Trattato sull'Antartide

l'emendamento giusta le disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, sarà considerata come se avesse cessato di essere partecipe del presente Trattato alla scadenza di questo termine.

(2) a) Se, alla scadenza di un periodo di trent'anni a contare dall'entrata in vigore del presente Trattato, una delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX, ne fa domanda con una comunicazione indirizzata al governo depositario, sarà convocata, non appena possibile, una conferenza di tutte le Parti contraenti onde riesaminare il funzionamento del Trattato.

b) Qualsiasi modificazione o qualsiasi emendamento del presente Trattato, approvato in occasione di una siffatta conferenza dalla maggioranza delle Parti contraenti che vi saranno rappresentate, compresa la maggioranza delle Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX, è comunicato a tutte le Parti contraenti dal governo depositario, non appena terminata la conferenza, ed entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

e) Se una tale modificazione o un tale emendamento non è entrato in vigore, conformemente alle disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, entro un termine di due anni a contare dalla data in cui tutte le Parti contraenti hanno ricevuto la comunicazione, qualsiasi Parte può, in ogni momento dopo la scadenza di questo termine, notificare al governo depositario che cessa di essere parte del presente Trattato; il recesso ha effetto due anni dopo la ricezione di questa notificazione da parte del governo depositario.

Articolo XIII

(1) II presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Resta aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui l'articolo IX del presente Trattato.

(2) La ratificazione del presènte Trattato o l'adesione a quest'ultimo è eseguita da ogni Stato conformemente alla propria procedura costituzionale.

(3) Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d'adesione sono depositati presso il governo degli Stati Uniti d'America, che è il governo depositario.

(4) II governo depositario comunica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione, come anche la data dell'entrata in vigore del Trattato e di qualsiasi modificazione o emendamento.

(5) Quando tutti gli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione, il presente Trattato entrerà in vigore per questi Stati e per quelli che 283

Trattato sull'Antartide

avranno depositato i loro strumenti d'adesione. Successivamente, il Trattato entrerà in vigore, per qualsiasi Stato aderente, alla data del deposito del suo strumento d'adesione.

(6) II presente Trattato è registrato dal governo depositario conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XIV II presente Trattato, redatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni versione facente parimente fede, è depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.

Seguono le firme

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente il Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide del 16 agosto 1989

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1989

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19.09.1989

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